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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15/4/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1538/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Parte_1
Bonito
APPELLANTE
E
, CP_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 5.6.2024, L impugnava la sentenza Parte_1
n. 3173/2024 del Tribunale di Napoli con cui veniva accolta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento, in favore dei dipendenti e , della maggiorazione ex CP_1 CP_2
art. 9 del CCNL 20.9.2001 per la prestazione lavorativa resa in giornate festive infrasettimanali, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Gli appellati restavano contumaci nonostante la rituale notificazione del gravame.
Alla odierna udienza, la difesa dell come da dichiarazione già depositata Pt_1
telematicamente, ha dichiarato di rinunciare all'appello per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità favorevole alla tesi dei lavoratori, che ha ricomposto l'iniziale contrasto, ed ha invocato altresì la compensazione delle spese del grado.
Osserva il Collegio che la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 29754/2021; n. 18255/2004; n. 8387/99;
n. 2268/99); essa determina come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, provocando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, e non richiede l'accettazione della controparte (Cass. n. 4499/1996), a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche nel giudizio di appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., che comporta l'estinzione del giudizio.
Nella fattispecie, gli appellati sono rimasti contumaci, sicché nulla deve disporsi sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione;
2) nulla sulle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 15/04/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15/4/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1538/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Parte_1
Bonito
APPELLANTE
E
, CP_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 5.6.2024, L impugnava la sentenza Parte_1
n. 3173/2024 del Tribunale di Napoli con cui veniva accolta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento, in favore dei dipendenti e , della maggiorazione ex CP_1 CP_2
art. 9 del CCNL 20.9.2001 per la prestazione lavorativa resa in giornate festive infrasettimanali, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Gli appellati restavano contumaci nonostante la rituale notificazione del gravame.
Alla odierna udienza, la difesa dell come da dichiarazione già depositata Pt_1
telematicamente, ha dichiarato di rinunciare all'appello per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità favorevole alla tesi dei lavoratori, che ha ricomposto l'iniziale contrasto, ed ha invocato altresì la compensazione delle spese del grado.
Osserva il Collegio che la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 29754/2021; n. 18255/2004; n. 8387/99;
n. 2268/99); essa determina come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, provocando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, e non richiede l'accettazione della controparte (Cass. n. 4499/1996), a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche nel giudizio di appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., che comporta l'estinzione del giudizio.
Nella fattispecie, gli appellati sono rimasti contumaci, sicché nulla deve disporsi sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione;
2) nulla sulle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 15/04/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone