Art. 5.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:
Il 1° comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potra' essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di eta', gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo».
Il primo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
«I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potra' partecipare - senza limiti di eta' - il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purche' alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi».
Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: «Ruolo d'ordine».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:
Il 1° comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potra' essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di eta', gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo».
Il primo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
«I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potra' partecipare - senza limiti di eta' - il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purche' alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi».
Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: «Ruolo d'ordine».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI