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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/07/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2201/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARINELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 41043 FORMIGINE presso il difensore avv. MARINELLI MASSIMO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MARINELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 41043 FORMIGINE presso il difensore avv. MARINELLI MASSIMO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 GIACOBAZZI PIERGIULIO e dell'avv. MENANI MARTA ( ) VIALE MURATORI 183 41124 MODENA;
elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA MURATORI 183 41100 MODENA presso il difensore avv. GIACOBAZZI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5 GIACOBAZZI PIERGIULIO e dell'avv. MENANI MARTA ( ) VIALE MURATORI 183 41124 MODENA;
elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA MURATORI 183 41100 MODENA presso il difensore avv. GIACOBAZZI PIERGIULIO CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., a seguito di ATP, i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subìti a causa di gravi vizi dell'impianto fognario dell'immobile acquistato dai resistenti. In particolare, riferivano di aver acquistato in data 19.4.2019
l'immobile di proprietà dei resistenti e che, nel mese di marzo 2021, era emerso un vizio precedentemente occulto, costituito in sintesi dal non corretto funzionamento delle fogne comuni (“continuo intasamento delle fosse medesime, tale da richiedere più volte l'intervento di ditte specializzate nello spurgo, oltre al reflusso dell'acqua all'interno del servizio igienico posto al piano terra, con conseguente allagamento dello stesso e fuoriuscita di cattivi odori dalle condotte fognarie”). Il vizio era stato denunciato tempestivamente entro un anno dalla scoperta ex art. 1669 c.c., norma ritenuta applicabile ai venditori trattandosi di vizio derivante da attività di ristrutturazione svolta dal loro padre (a cui questi erano subentrati per successione ereditaria). I ricorrenti richiamavano l'esito dell'ATP che aveva accertato, in effetti,
l'errata pendenza di alcuni punti del sistema fognario.
Si costituivano i venditori ritenendo applicabile la disciplina della vendita e non quella dell'appalto, eccependo dunque la mancata prova della tempestività della denunzia e della proposizione dell'azione. Precisavano, in ogni caso, che gli acquirenti avevano preso possesso dell'immobile sin dal 2018 e, dunque, l'eventuale vizio doveva ritenersi conoscibile. Nel merito, eccepivano la mancata prova del vizio o comunque del nesso di causalità con i danni lamentati, anche tenuto del tempo trascorso dalla vendita e del fatto che la causa dei disagi allegati poteva essere dovuta ai lavori di ristrutturazione fatti dai medesimi compratori.
Acquisito il fascicolo di ATP, ritenuta la causa di natura documentale, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 12.6.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è infondata.
Si ritiene in particolare che parte attrice non abbia fornito prova dei presupposti previsti dall'art. 1669 c.c.
Anzitutto, non si ritiene estensibile tale garanzia ai venditori per il solo fatto che, cinque anni prima, nel 2014, siano stati effettuati sull'immobile dei lavori di ristrutturazione: la giurisprudenza invocata da parte attrice appare più propriamente applicabile a immobili in corso di costruzione ovvero ristrutturati immediatamente prima rispetto alla vendita dell'immobile.
2 di 3 In secondo luogo, la tipologia di vizio non rientra nell'ambito dell'art. 1669 c.c., che disciplina le conseguenze dei vizi costruttivi che incidono in maniera significativa e determinante sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, mentre, nel caso di specie, tenuto conto della natura del vizio
(scorretta pendenza di una parte dell'impianto fognario), delle tempistiche con cui è insorto (occorrevano circa 3 anni di utilizzo per l'insorgenza del medesimo) e delle opere necessarie per eliminarlo (quantificati in circa € 13.000), esso apparirebbe inquadrabile, al più, laddove fosse applicabile la disciplina dell'appalto, nell'ambito dell'art. 1667 c.c., che si riferisce più genericamente ai casi di opere che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica.
Ritenuto, pertanto, applicabile nel caso di specie il regime della vendita, è pacifico che la denuncia del vizio e l'azione siano state esercitate oltre ai termini previsti dall'art. 1490 c.c., essendo dunque la parte attrice decaduta dalla possibilità di fare valere la garanzia prevista ex lege.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di e Parte_1 nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 [...] disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni: CP_2
1- RIGETTA la domanda.
2- CONDANNA le parti attrici al pagamento in favore delle parti convenute delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 9 luglio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2201/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARINELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 41043 FORMIGINE presso il difensore avv. MARINELLI MASSIMO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MARINELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 35 41043 FORMIGINE presso il difensore avv. MARINELLI MASSIMO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 GIACOBAZZI PIERGIULIO e dell'avv. MENANI MARTA ( ) VIALE MURATORI 183 41124 MODENA;
elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA MURATORI 183 41100 MODENA presso il difensore avv. GIACOBAZZI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5 GIACOBAZZI PIERGIULIO e dell'avv. MENANI MARTA ( ) VIALE MURATORI 183 41124 MODENA;
elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA MURATORI 183 41100 MODENA presso il difensore avv. GIACOBAZZI PIERGIULIO CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., a seguito di ATP, i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subìti a causa di gravi vizi dell'impianto fognario dell'immobile acquistato dai resistenti. In particolare, riferivano di aver acquistato in data 19.4.2019
l'immobile di proprietà dei resistenti e che, nel mese di marzo 2021, era emerso un vizio precedentemente occulto, costituito in sintesi dal non corretto funzionamento delle fogne comuni (“continuo intasamento delle fosse medesime, tale da richiedere più volte l'intervento di ditte specializzate nello spurgo, oltre al reflusso dell'acqua all'interno del servizio igienico posto al piano terra, con conseguente allagamento dello stesso e fuoriuscita di cattivi odori dalle condotte fognarie”). Il vizio era stato denunciato tempestivamente entro un anno dalla scoperta ex art. 1669 c.c., norma ritenuta applicabile ai venditori trattandosi di vizio derivante da attività di ristrutturazione svolta dal loro padre (a cui questi erano subentrati per successione ereditaria). I ricorrenti richiamavano l'esito dell'ATP che aveva accertato, in effetti,
l'errata pendenza di alcuni punti del sistema fognario.
Si costituivano i venditori ritenendo applicabile la disciplina della vendita e non quella dell'appalto, eccependo dunque la mancata prova della tempestività della denunzia e della proposizione dell'azione. Precisavano, in ogni caso, che gli acquirenti avevano preso possesso dell'immobile sin dal 2018 e, dunque, l'eventuale vizio doveva ritenersi conoscibile. Nel merito, eccepivano la mancata prova del vizio o comunque del nesso di causalità con i danni lamentati, anche tenuto del tempo trascorso dalla vendita e del fatto che la causa dei disagi allegati poteva essere dovuta ai lavori di ristrutturazione fatti dai medesimi compratori.
Acquisito il fascicolo di ATP, ritenuta la causa di natura documentale, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 12.6.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è infondata.
Si ritiene in particolare che parte attrice non abbia fornito prova dei presupposti previsti dall'art. 1669 c.c.
Anzitutto, non si ritiene estensibile tale garanzia ai venditori per il solo fatto che, cinque anni prima, nel 2014, siano stati effettuati sull'immobile dei lavori di ristrutturazione: la giurisprudenza invocata da parte attrice appare più propriamente applicabile a immobili in corso di costruzione ovvero ristrutturati immediatamente prima rispetto alla vendita dell'immobile.
2 di 3 In secondo luogo, la tipologia di vizio non rientra nell'ambito dell'art. 1669 c.c., che disciplina le conseguenze dei vizi costruttivi che incidono in maniera significativa e determinante sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, mentre, nel caso di specie, tenuto conto della natura del vizio
(scorretta pendenza di una parte dell'impianto fognario), delle tempistiche con cui è insorto (occorrevano circa 3 anni di utilizzo per l'insorgenza del medesimo) e delle opere necessarie per eliminarlo (quantificati in circa € 13.000), esso apparirebbe inquadrabile, al più, laddove fosse applicabile la disciplina dell'appalto, nell'ambito dell'art. 1667 c.c., che si riferisce più genericamente ai casi di opere che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica.
Ritenuto, pertanto, applicabile nel caso di specie il regime della vendita, è pacifico che la denuncia del vizio e l'azione siano state esercitate oltre ai termini previsti dall'art. 1490 c.c., essendo dunque la parte attrice decaduta dalla possibilità di fare valere la garanzia prevista ex lege.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di e Parte_1 nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 [...] disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni: CP_2
1- RIGETTA la domanda.
2- CONDANNA le parti attrici al pagamento in favore delle parti convenute delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 9 luglio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3