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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/08/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1659/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GERVASI CESARE, C.F._1
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Elisa Controparte_1 P.IVA_2
Miccichè, c.f. C.F._2
Appellato
°°°
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - IN FATTO
Il giudizio di primo grado
Il otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dell' Controparte_1 [...]
Cont
(d'ora in avanti della somma di euro 937.131,25 Parte_1
a titolo di rimborso della quota integrativa pagata dall'ente locale per prestazioni assistenziali differenziate nel periodo 1998 – 2008, in favore di assistiti in condizioni di non autosufficienza.
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo. CP_3
Con sentenza non definitiva n. 1425/2019, l'opposizione veniva parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, evidenziandosi la mancata prova dell'indispensabilità delle prestazioni differenziate non essendo sufficiente il solo dato della non autosufficienza dell'assistito e l'omesso rispetto del termine di cinque giorni per la Cont comunicazione all'
Per soli cinque assistiti il tribunale di AC (con la sentenza non definitiva) riconosceva la fondatezza della domanda di rimborso, rilevando l'esistenza di un Cont protocollo d'intesa stipulato il 14.12.1999 (doc. 46) tra il comune di e l' CP_1 contenente il riconoscimento dell'esistenza delle condizioni legittimanti il trattamento integrativo in favore di cinque assistiti (puntualmente individuati).
Esperita c.t.u., con sentenza definitiva n. 843/2021 l' veniva condannata Controparte_4 al pagamento della somma di euro 186.622,98.
L'appello
Avverso entrambe le sentenze di primo grado (previa formulazione di rituale riserva di appello avverso la sentenza non definitiva) ha proposto appello principale l'
[...]
affidando la critica ai motivi di seguito esaminati che, in thesi, CP_4 giustificherebbero la riforma della sentenza con integrale rigetto della pretesa azionata in primo grado con il decreto ingiuntivo opposto.
Il resiste all'appello domandandone il rigetto;
propone appello Controparte_1 incidentale lamentando l'ingiustizia della decisione posto che i documenti prodotti in
- 2 - primo grado avrebbero giustificato il rigetto integrale dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17.01.2025 la causa, sulle conclusioni precisate delle parti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
Ragioni di ordine logico suggeriscono di iniziare l'esame delle questioni prendendo le mosse dall'appello incidentale.
Il tribunale ha reso la seguente motivazione “Ai sensi dell'art. 59 l. n.33 del 1996, il credito del per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario, erogati CP_1 in favore di anziani ricoverati in strutture protette, costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti da tale norma (Cass. 2013/2017).
La Corte ha altresì individuato il riparto degli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti in causa. L'art. 59 cit. attribuisce alle amministrazioni comunali il diritto, nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali, alla rifusione della quota integrativa delle spese di degenza per anziani non autosufficienti, subordinandolo a due sole condizioni:
1) che il comune abbia adempiuto gli oneri formali richiesti dalla legge;
2) che non sia stato superato il limite massimo dei fondi disponibili stabilito dalla legge. Come chiarito di recente dalla Cassazione “Spetta al comune provare la sussistenza della prima di tali condizioni ed all provinciale provare l'insussistenza Parte_1 dell'altra” (Cass.21068/2016).
In un caso analogo al nostro, la Suprema Corte ha ribadito che “dall'assetto complessivo impresso alla materia dalla disciplina dettata dal legislatore regionale risulta evidente come il credito azionato dal Comune non sia incondizionato, essendo assoggettato ad un preciso iter procedurale — che impone, in particolare, la tempestiva notifica del ricovero dell'anziano entro cinque giorni al fine di consentire all le Pt_1 valutazioni del caso, in modo da discriminare la componente sanitaria da quella propriamente assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi — e come,
d'altro canto, tale costo vada soggetto a limiti di compatibilità finanziaria, la natura
- 3 - decadenziale del termine previsto dall'art. 59, comma 2, 1. reg. 33/1996 si correla esattamente alle finalità perseguite dal legislatore di garantire agli anziani non autosufficienti il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile consentita dalle risorse disponibili. Alla stregua degli esposti principi, l'impugnata sentenza è incorsa nel vizio che le è stato addebitato, per avere riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l'osservanza dei termini per la notifica del dispositivo di ricovero e per l'attivazione della procedura, il cui tema d'indagine è stato affermato irrilevante”.
La Corte ha pertanto formulato il seguente principio di diritto: "il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l'Ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell
[...]
” (Cass.28014/2017). Parte_1
Ancora, “con la medesima legge, all'art. 44, è stato istituito nel bilancio regionale il
Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, variamente finanziato dallo Stato e dalla Regione, destinatario delle spese anticipate dai comuni per i servizi loro demandati;
che, infine la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 59, avente espressamente natura interpretativa della legge regionale 9 maggio 1986, art. 17, dispone che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale;
che, secondo volontà di legge, risulta quindi che le rette e le eventuali integrazioni dovute agli enti gestori debbano essere corrisposte dai comuni, i quali poi avranno titolo per ottenerne il rimborso dal Fondo;
che, nel quadro di siffatta sistemazione normativa, deve ritenersi che l'art. 17, co. 2, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, impone di considerare l'integrazione della
- 4 - retta in esame quale funzione esclusiva della sussistenza delle particolari esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale (cfr. sul punto, in termini,
Sez. 3, Sentenza n. 15350 del 06/07/2006), con la conseguenza che il Comune è tenuto a corrispondere l'integrazione all'ente gestore solo (ed esclusivamente) qualora sussistano tali esigenze, l'attestazione del cui ricorso è rimesso, senza eccezioni, alla valutazione della ridetta unità sanitaria locale competente;
che, pertanto, dovendo ritenersi, secondo la più corretta interpretazione della legislazione regionale in esame, che la 'previa' autorizzazione' dell'autorità sanitaria locale competente vale a condizionare la legittimità stessa dell'integrazione della retta da parte del Comune interessato, del tutto correttamente il giudice a quo (sulla scia delle valutazioni già operate dal giudice di primo grado) ha escluso la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal , avendo quest'ultimo trascurato di acquisire, Parte_2 in relazione alla prevista integrazione delle rette de quibus, la necessaria autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente” (Cass.7787/2018).
Il rimborso spettante al per le somme anticipate deve ritenersi pertanto sempre CP_1 subordinato alla preventiva autorizzazione della spesa da parte dell'azienda sanitaria competente e ciò ai fini del controllo delle compatibilità finanziarie previste dalla legislazione locale.
Sono ininfluenti, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul CP_1 le dichiarazioni rese dai testi, nonché le relazioni dei funzionari del poiché si CP_1 tratta di conteggi e dati unilateralmente predisposti dal che non danno CP_1 contezza del rispetto degli oneri formali previsti dal legislatore.
Nessun valore di ricognizione di debito è attribuibile alla proposta di transazione Con avanzata dall' atteso che, come si evince chiaramente dall'analisi della documentazione scambiata tra le parti, i crediti da transigere sono stati quantificati, a scopo meramente transattivo, esclusivamente sulla scorta delle richieste di pagamento trasmesse dal senza alcun riconoscimento della debenza del credito. CP_1
Nel caso di specie, il non ha dato prova di avere ottemperato agli oneri CP_1 formali sul medesimo gravante e dall'analisi della documentazione prodotta non si
- 5 - Con evince l'adempimento dei detti obblighi formali di comunicazione all . Invero, Con risultano trasmesse all' da parte del direttamente le fatture per il rimborso CP_1 delle somme anticipate.
In particolare, soltanto al doc.5 e al doc.39 prodotti dall'opponente, contenenti Con richieste di rimborso del trasmesse all' si fa riferimento alla trasmissione, CP_1 in allegato alla richiesta di rimborso, della delibera di autorizzazione al ricovero e dell'attestazione del grado di invalidità di non autosufficienza. Si tratta di una comunicazione che in mancanza di prova contraria risulta compiuta al di fuori dei termini di legge, successivamente all'anticipazione delle somme da parte del e CP_1
Con che di fatto non ha consentito all' l'esercizio dei poteri di controllo riconosciuti dalla legge.
Anche il doc. 45 (contenente la trasmissione dei nominativi degli assistiti da parte del datata 3.6.20059 interviene dopo l'anticipazione delle somme e fa CP_5 riferimento ad una precedente nota dell'ottobre 2010, (anch'essa per somme già anticipate nell'agosto del 2010). Quindi, anche tale documentazione non consente di accertare l'avvenuto rispetto degli oneri formali incombenti sul . CP_1
Il motivo di appello incidentale afferma che la documentazione prodotta in primo grado era, invece, idonea a provare la fondatezza dell'intera pretesa dimostrando:
“l'interlocuzione costante fra Comune e Autorità sanitarie competenti;
l'informazione piena sulla gestione degli assistiti;
il riconoscimento pieno da parte delle Autorità sanitarie competenti della idoneità della presa in carico dei pazienti;
l'assenza di una gestione unilaterale della presa in carico degli assistiti, sulla quale fa premio una gestione condivisa, Comunicativa e trasparente tra Comune e Autorità sanitaria”.
A tale premessa segue la menzione, testuale ed acritica, di svariate decine di documenti
(elencati alle pagine da 7 a 10 dell'atto di appello) per poi concludere per la fondatezza del motivo di gravame.
La critica mossa alla decisione di primo grado, per come succintamente riferita, è del tutto inidonea, nella sua genericità, a dimostrare che il primo giudice sia caduto in errore.
- 6 - Il tribunale, richiamati i principi del diritto vivente, ha espressamente affermato che
“…il non ha dato prova di avere ottemperato agli oneri formali sul medesimo CP_1 gravante e dall'analisi della documentazione prodotta non si evince l'adempimento dei detti obblighi formali di comunicazione all' ” per poi esaminare alcuni dei Pt_3 documenti prodotti per escluderne l'idoneità a tal fine.
A fronte di tale motivazione, supportata da una presunzione di legittimità, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che gli oneri formali e di prova posti a suo carico erano stati adempiuti e specificare quali tra i documenti prodotti fossero a tal fine rilevanti, evidenziando, al contempo, se il primo giudice non li avesse esaminati ovvero ne avesse fatto una errata lettura.
Nulla di ciò si rinviene, invece, nell'appello che, come detto, si limita ad una assertiva affermazione di fondatezza della domanda supportandola con un richiamo, aspecifico ed acritico, a tutta la produzione effettuata in primo grado.
A tale argomento, autosufficiente al fine del rigetto dell'appello incidentale, può aggiungersi, in estrema sintesi e rinviando alle considerazioni che di seguito verranno svolte in merito all'appello principale, che manca l'adempimento di ogni obbligo formale previsto dalla legge con particolare riferimento al rispetto del termine di comunicazione di cinque giorni ed al progetto individuale di prestazione integrativa di cura e riabilitazione.
Appello principale
Il tribunale ha accolto la domanda relativa alla richiesta di rimborso delle rette integrative assistenziali con riferimento alla posizione di cinque assistiti perché provata dall'esistenza di un protocollo d'intesa stipulato il 14.12.1999 (doc.46) tra ed CP_1
Cont
contenente il riconoscimento della quota integrativa anticipata dal comune con conseguente riconoscimento dell'esistenza delle condizioni legittimanti il trattamento integrato.
Il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali disposto con L.R. 22/86 ha determinato -art. 16- l'attribuzione ai comuni della titolarità delle relative funzioni tra cui quelle di assistenza agli anziani non autosufficienti mentre il successivo art. 17 ha
- 7 - attribuito alle aziende sanitarie l'onere di erogare i servizi sanitari integrativi del servizio di assistenza a carico dei comuni.
L'art. 59 della L.R. 33/96, di interpretazione autentica del citato art. 17 L.R.22/86, ha disposto che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero degli anziani non autosufficienti, sia posta a carico del fondo Sanitario Regionale entro il limite annuo di 500 milioni di lire, disciplinando l'attività procedimentale a carico tanto del comune che dell'azienda sanitaria a tal fine necessaria.
In particolare, il comma 2 della norma prevede che: "Per le finalità di cui al comma 1 il servizio dei comuni trasmette all'azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione" ed il comma 3 la facoltà dell'azienda unità sanitaria locale di "verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonchè, il permanere, ai sensi della vigente normativa dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti”.
L'impianto normativo descritto evidenzia che il credito del comune per l'integrazione della retta giornaliera per prestazioni sanitarie in favore di anziani non autosufficienti, pur derivando dalla legge (art. 17 citato), è condizionato all'osservanza del previsto iter procedimentale che trova la sua giustificazione in riferimento ai compiti di valutazione circa la sussistenza dei relativi presupposti rimessi all' . Parte_1
Alla stessa compete, infatti, il giudizio circa la necessità del trattamento differenziato sul presupposto del grado di non autosufficienza dell'anziano, non necessariamente coincidente con il grado di invalidità civile, e ciò anche nell'ottica di un bilanciamento dell'esigenza di garantire il diritto alla salute dell'anziano non autosufficiente con
- 8 - l'esigenza di rendere compatibile la spesa sanitaria con i fondi a tal fine stanziati.
Nel sistema delineato, il soggetto obbligato a sopportare il costo del servizio differenziato di assistenza sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti in regime di ricovero convenzionato, è l'azienda sanitaria titolare dell'obbligo di erogazione della prestazione sanitaria in via diretta o indiretta, cosicché il pagamento da parte del comune, contraente della convenzione, della retta anche per la parte relativa al servizio sanitario integrativo reso dall'ente convenzionato in favore dell'assistito ricoverato, non muta la titolarità sul lato passivo della relativa obbligazione, ma costituisce solo una modalità di pagamento che il comune anticipa per conto dell'azienda sanitaria, sempre che ne siano state a monte rispettate le prescrizioni procedimentali (si veda Cass.
3107/18, pronunziatasi su un ricorso avverso sentenza emessa da questa Corte di appello). Ed in proposito, il termine di cinque giorni previsto dalla legge deve ritenersi perentorio atteso che “il richiamo al principio secondo cui non può ritenersi decadenziale un termine che tale non sia qualificato dalla legge non è qui pertinente, in quanto se è vero in generale che i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, è pur vero che l'intenzione del legislatore non si ricava sempre e necessariamente dall'esplicita disposizione in tal senso, potendo la natura perentoria essere desunta, proprio come va fatto nella specie, anche implicitamente dalla ratio legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare” (Cass. 3107/18 sopra citata).
Presupposto ineludibile ai fini del rimborso per il suddetto trattamento differenziato in favore dell'ente convenzionato è anche il riconoscimento da parte dell'azienda sanitaria della sussistenza di particolari esigenze assistenziali (non coincidenti con la mera situazione di invalidità) in favore del soggetto anziano non autosufficiente e la conseguente autorizzazione all'erogazione della prestazione sanitaria, atteso che detta autorizzazione costituisce condizione necessaria per il rimborso da parte del fondo sanitario regionale.
- 9 - In applicazione di tali principi deve quindi ritenersi che il comune “è tenuto a corrispondere l'integrazione all'ente gestore solo (ed esclusivamente) qualora sussistano tali esigenze, l'attestazione del cui ricorso è rimesso, senza eccezioni, alla valutazione della ridetta unità sanitaria locale competente;
… pertanto, dovendo ritenersi, secondo la più corretta interpretazione della legislazione regionale in esame, che la "previa" autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente vale a condizionare la legittimità stessa dell'integrazione della retta da parte del Comune interessato” (v. Cass. 7787/18; 15350/06; Cass. 3107/18).
°°°°
Ricostruito il sistema nelle sue linee normative e nell'interpretazione del diritto vivente, possono ora esaminarsi le censure mosse alla sentenza di primo, iniziando da quella relativa alla mancata prova dell'esecuzione della prestazione integrativa (a monte) e (a valle) dell'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del comune al soggetto privato erogatore della prestazione.
L'appellante osserva che la stipula di una apposita convenzione tra le parti legittima il ricovero dei pazienti “ … ma non giustifica la richiesta di pagamento di prestazioni di cui l'amministrazione comunale non ha specificamente documentato l'effettivo bisogno,
l'effettiva erogazione ed il concreto pagamento” (così p. 9 dell'atto di appello).
Il protocollo d'intesa del 14.12.1999 (doc. 46 sopra già citato), valorizzato dal tribunale come riconoscimento della legittimità della richiesta di rimborso delle quote integrative, prevedeva espressamente che il comune avrebbe dovuto richiedere alla struttura convenzionata (cioè il soggetto erogatore della prestazione integrativa) una fatturazione unica che prevedesse “… la distinta indicazione delle quote di pertinenza del comune e quelle integrative di pertinenza dell' ….” che l'azienda sanitaria “…provvederà Pt_4 al corrispondente rimborso previa verifica della rispondenza e dell'esattezza della documentazione contabile”.
L'appellante evidenzia l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta dal
[...] in quanto consistente in mere dichiarazioni unilaterali, come accertato anche CP_1 dal c.t.u. nominato in primo grado, e lamenta l'errore del primo giudice nell'aver
- 10 - ritenuto il protocollo d'intesa (sopra citato, doc. 46) idoneo ad assolvere l'onere probatorio incombente sul comune.
Il motivo è fondato.
Si legge nella relazione di consulenza tecnica esperita in primo grado “Prima di procedere ad illustrare le modalità di esecuzione delle operazioni peritali ed il relativo esito, questo CTU intende mettere in evidenza che la documentazione agli atti, sulla scorta della quale sono state svolte le indagini tecnico peritali, è risultata alquanto scarna. Per maggiore chiarezza espositiva si significa che, oltre alle richieste di rimborso degli oneri sanitari e le note di debito, inoltrate dal Controparte_1 all' , non è stata prodotta, nel fascicolo di Parte_1 causa, altra documentazione comprovante tali somme come, a titolo esemplificativo: • copia delle fatture emesse dalle Associazioni per conto delle Case Protette;
• documentazione dalla quale risulti l'avvenuto pagamento delle fatture” (così la c.t.u. citata, p. 7).
A ciò si aggiunga che da alcun documento in atti è dato evincere che le varie prestazioni integrative siano state effettivamente effettuate.
Conferma del fatto che la produzione del comune volta a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito consista in mere dichiarazioni unilaterali del si trae Controparte_1 anche dall'esame dell'elenco dei documenti prodotti in primo grado.
Il comune di nelle difese spiegate avverso l'appello non smentisce la carenza di CP_1 prova appena sopra rilevata e l'omesso rispetto delle formalità procedurali prescritte dalla legge (comunicazione, piano individuale, autorizzazioni all'erogazione delle Cont prestazioni integrative, ecc.) ma assume che l' “ … sapeva delle prese in carico Con dei degenti, …; l' ha reso per facta concludentia la preventiva autorizzazione della spesa, nel momento stesso in cui gli elenchi dei degenti erano disponibili e puntualmente censiti nelle singole strutture. Queste circostanze sono state nella specie del tutto trascurate dal giudice di prime cure. Il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il conseguimento del rimborso rivendicato è avvenuto in concreto alla stregua della documentata reiterazione dei rapporti e dell'esibizione di precisi
- 11 - elenchi…… i documenti che si assumono mancanti non sono suscettibili di condizionare negativamente il riconoscimento del rimborso, non essendo la pedissequa osservanza del percorso un presupposto indefettibile del rimborso. Non lo contempla come tale nessuna esplicita norma di legge ed è in contrasto con l'impellenza costituzionalmente presidiata di tutelare la salute dei cittadini, sempre, comunque e prima di tutto. ….
D'altronde, viene in apice la perdurante possibilità, per l'autorità sanitaria competente, nel corso degli anni, di procedere in ogni momento a tutti i controlli amministrativi ritenuti opportuni. Non lo ha fatto, non ha ritenuto di farlo. Con L'inerzia dell' ha, per converso, ingenerato il legittimo affidamento dell'ente territoriale in ordine alla puntualità e completezza del rimborso degli esborsi sostenuti.
Nell'ordinamento assume, infatti, rilevanza non obliterabile il principio del legittimo affidamento, nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i suoi interlocutori. Detti rapporti sono improntati a criteri di parità e leale collaborazione tra i soggetti istituzionali, che postulano il pieno rispetto, da parte di ciascuno di questi, delle posizioni antistanti e contrapposte.
Il legittimo affidamento – e non il colpevole e neghittoso silenzio – rappresenta uno dei Con precipui parametri cui l' , quale Amministrazione Pubblica, deve attenersi nel perseguimento dell'interesse pubblico. Detto legittimo affidamento, qualora come nella specie pretermesso da una persistente, inoperosa inerzia assurge a posizione giuridica protetta dall'ordinamento”.
In sostanza, si sostiene che ciò che manca sul piano formale troverebbe esistenza “per Cont facta concludentia” e che, comunque, l'inerzia dell' avrebbe ingenerato un legittimo affidamento meritevole di tutela.
La tesi del comune, pur se fondata sul richiamo di principi generali del nostro ordinamento, non è meritevole di condivisione, atteso che i principi richiamati non possono trovare applicazione quando, come nel caso di specie, venga in rilievo la contabilità pubblica e - al contrario di quanto sostenuto - esistano precise norme che disciplinano – al dichiarato fine di consentire un controllo al soggetto erogatore di denaro pubblico - le condizioni per la legittimità della richiesta di rimborso delle
- 12 - prestazioni assistenziali integrative.
Tanto meno, per le medesime ragioni, può invocarsi l'insorgere di un legittimo affidamento quale posizione soggettiva tutelabile.
In conclusione, l'appello principale si rivela fondato e la sentenza di primo grado merita la riforma con il rigetto integrale della domanda della domanda.
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese in atti, esclusa per il presente grado la fase istruttoria/trattazione per mancanza di attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
1659/2021 R.G. così statuisce: in accoglimento dell'appello principale e riforma della sentenza appellata emessa dal Tribunale di AC, rigetta la domanda proposta dal nei confronti dell' ; rigetta Controparte_1 Parte_1
l'appello incidentale;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 8.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge e del presente grado che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania, 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1659/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GERVASI CESARE, C.F._1
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Elisa Controparte_1 P.IVA_2
Miccichè, c.f. C.F._2
Appellato
°°°
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - IN FATTO
Il giudizio di primo grado
Il otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dell' Controparte_1 [...]
Cont
(d'ora in avanti della somma di euro 937.131,25 Parte_1
a titolo di rimborso della quota integrativa pagata dall'ente locale per prestazioni assistenziali differenziate nel periodo 1998 – 2008, in favore di assistiti in condizioni di non autosufficienza.
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo. CP_3
Con sentenza non definitiva n. 1425/2019, l'opposizione veniva parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, evidenziandosi la mancata prova dell'indispensabilità delle prestazioni differenziate non essendo sufficiente il solo dato della non autosufficienza dell'assistito e l'omesso rispetto del termine di cinque giorni per la Cont comunicazione all'
Per soli cinque assistiti il tribunale di AC (con la sentenza non definitiva) riconosceva la fondatezza della domanda di rimborso, rilevando l'esistenza di un Cont protocollo d'intesa stipulato il 14.12.1999 (doc. 46) tra il comune di e l' CP_1 contenente il riconoscimento dell'esistenza delle condizioni legittimanti il trattamento integrativo in favore di cinque assistiti (puntualmente individuati).
Esperita c.t.u., con sentenza definitiva n. 843/2021 l' veniva condannata Controparte_4 al pagamento della somma di euro 186.622,98.
L'appello
Avverso entrambe le sentenze di primo grado (previa formulazione di rituale riserva di appello avverso la sentenza non definitiva) ha proposto appello principale l'
[...]
affidando la critica ai motivi di seguito esaminati che, in thesi, CP_4 giustificherebbero la riforma della sentenza con integrale rigetto della pretesa azionata in primo grado con il decreto ingiuntivo opposto.
Il resiste all'appello domandandone il rigetto;
propone appello Controparte_1 incidentale lamentando l'ingiustizia della decisione posto che i documenti prodotti in
- 2 - primo grado avrebbero giustificato il rigetto integrale dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17.01.2025 la causa, sulle conclusioni precisate delle parti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
Ragioni di ordine logico suggeriscono di iniziare l'esame delle questioni prendendo le mosse dall'appello incidentale.
Il tribunale ha reso la seguente motivazione “Ai sensi dell'art. 59 l. n.33 del 1996, il credito del per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario, erogati CP_1 in favore di anziani ricoverati in strutture protette, costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti da tale norma (Cass. 2013/2017).
La Corte ha altresì individuato il riparto degli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti in causa. L'art. 59 cit. attribuisce alle amministrazioni comunali il diritto, nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali, alla rifusione della quota integrativa delle spese di degenza per anziani non autosufficienti, subordinandolo a due sole condizioni:
1) che il comune abbia adempiuto gli oneri formali richiesti dalla legge;
2) che non sia stato superato il limite massimo dei fondi disponibili stabilito dalla legge. Come chiarito di recente dalla Cassazione “Spetta al comune provare la sussistenza della prima di tali condizioni ed all provinciale provare l'insussistenza Parte_1 dell'altra” (Cass.21068/2016).
In un caso analogo al nostro, la Suprema Corte ha ribadito che “dall'assetto complessivo impresso alla materia dalla disciplina dettata dal legislatore regionale risulta evidente come il credito azionato dal Comune non sia incondizionato, essendo assoggettato ad un preciso iter procedurale — che impone, in particolare, la tempestiva notifica del ricovero dell'anziano entro cinque giorni al fine di consentire all le Pt_1 valutazioni del caso, in modo da discriminare la componente sanitaria da quella propriamente assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi — e come,
d'altro canto, tale costo vada soggetto a limiti di compatibilità finanziaria, la natura
- 3 - decadenziale del termine previsto dall'art. 59, comma 2, 1. reg. 33/1996 si correla esattamente alle finalità perseguite dal legislatore di garantire agli anziani non autosufficienti il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile consentita dalle risorse disponibili. Alla stregua degli esposti principi, l'impugnata sentenza è incorsa nel vizio che le è stato addebitato, per avere riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l'osservanza dei termini per la notifica del dispositivo di ricovero e per l'attivazione della procedura, il cui tema d'indagine è stato affermato irrilevante”.
La Corte ha pertanto formulato il seguente principio di diritto: "il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l'Ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell
[...]
” (Cass.28014/2017). Parte_1
Ancora, “con la medesima legge, all'art. 44, è stato istituito nel bilancio regionale il
Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, variamente finanziato dallo Stato e dalla Regione, destinatario delle spese anticipate dai comuni per i servizi loro demandati;
che, infine la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 59, avente espressamente natura interpretativa della legge regionale 9 maggio 1986, art. 17, dispone che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale;
che, secondo volontà di legge, risulta quindi che le rette e le eventuali integrazioni dovute agli enti gestori debbano essere corrisposte dai comuni, i quali poi avranno titolo per ottenerne il rimborso dal Fondo;
che, nel quadro di siffatta sistemazione normativa, deve ritenersi che l'art. 17, co. 2, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, impone di considerare l'integrazione della
- 4 - retta in esame quale funzione esclusiva della sussistenza delle particolari esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale (cfr. sul punto, in termini,
Sez. 3, Sentenza n. 15350 del 06/07/2006), con la conseguenza che il Comune è tenuto a corrispondere l'integrazione all'ente gestore solo (ed esclusivamente) qualora sussistano tali esigenze, l'attestazione del cui ricorso è rimesso, senza eccezioni, alla valutazione della ridetta unità sanitaria locale competente;
che, pertanto, dovendo ritenersi, secondo la più corretta interpretazione della legislazione regionale in esame, che la 'previa' autorizzazione' dell'autorità sanitaria locale competente vale a condizionare la legittimità stessa dell'integrazione della retta da parte del Comune interessato, del tutto correttamente il giudice a quo (sulla scia delle valutazioni già operate dal giudice di primo grado) ha escluso la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal , avendo quest'ultimo trascurato di acquisire, Parte_2 in relazione alla prevista integrazione delle rette de quibus, la necessaria autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente” (Cass.7787/2018).
Il rimborso spettante al per le somme anticipate deve ritenersi pertanto sempre CP_1 subordinato alla preventiva autorizzazione della spesa da parte dell'azienda sanitaria competente e ciò ai fini del controllo delle compatibilità finanziarie previste dalla legislazione locale.
Sono ininfluenti, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul CP_1 le dichiarazioni rese dai testi, nonché le relazioni dei funzionari del poiché si CP_1 tratta di conteggi e dati unilateralmente predisposti dal che non danno CP_1 contezza del rispetto degli oneri formali previsti dal legislatore.
Nessun valore di ricognizione di debito è attribuibile alla proposta di transazione Con avanzata dall' atteso che, come si evince chiaramente dall'analisi della documentazione scambiata tra le parti, i crediti da transigere sono stati quantificati, a scopo meramente transattivo, esclusivamente sulla scorta delle richieste di pagamento trasmesse dal senza alcun riconoscimento della debenza del credito. CP_1
Nel caso di specie, il non ha dato prova di avere ottemperato agli oneri CP_1 formali sul medesimo gravante e dall'analisi della documentazione prodotta non si
- 5 - Con evince l'adempimento dei detti obblighi formali di comunicazione all . Invero, Con risultano trasmesse all' da parte del direttamente le fatture per il rimborso CP_1 delle somme anticipate.
In particolare, soltanto al doc.5 e al doc.39 prodotti dall'opponente, contenenti Con richieste di rimborso del trasmesse all' si fa riferimento alla trasmissione, CP_1 in allegato alla richiesta di rimborso, della delibera di autorizzazione al ricovero e dell'attestazione del grado di invalidità di non autosufficienza. Si tratta di una comunicazione che in mancanza di prova contraria risulta compiuta al di fuori dei termini di legge, successivamente all'anticipazione delle somme da parte del e CP_1
Con che di fatto non ha consentito all' l'esercizio dei poteri di controllo riconosciuti dalla legge.
Anche il doc. 45 (contenente la trasmissione dei nominativi degli assistiti da parte del datata 3.6.20059 interviene dopo l'anticipazione delle somme e fa CP_5 riferimento ad una precedente nota dell'ottobre 2010, (anch'essa per somme già anticipate nell'agosto del 2010). Quindi, anche tale documentazione non consente di accertare l'avvenuto rispetto degli oneri formali incombenti sul . CP_1
Il motivo di appello incidentale afferma che la documentazione prodotta in primo grado era, invece, idonea a provare la fondatezza dell'intera pretesa dimostrando:
“l'interlocuzione costante fra Comune e Autorità sanitarie competenti;
l'informazione piena sulla gestione degli assistiti;
il riconoscimento pieno da parte delle Autorità sanitarie competenti della idoneità della presa in carico dei pazienti;
l'assenza di una gestione unilaterale della presa in carico degli assistiti, sulla quale fa premio una gestione condivisa, Comunicativa e trasparente tra Comune e Autorità sanitaria”.
A tale premessa segue la menzione, testuale ed acritica, di svariate decine di documenti
(elencati alle pagine da 7 a 10 dell'atto di appello) per poi concludere per la fondatezza del motivo di gravame.
La critica mossa alla decisione di primo grado, per come succintamente riferita, è del tutto inidonea, nella sua genericità, a dimostrare che il primo giudice sia caduto in errore.
- 6 - Il tribunale, richiamati i principi del diritto vivente, ha espressamente affermato che
“…il non ha dato prova di avere ottemperato agli oneri formali sul medesimo CP_1 gravante e dall'analisi della documentazione prodotta non si evince l'adempimento dei detti obblighi formali di comunicazione all' ” per poi esaminare alcuni dei Pt_3 documenti prodotti per escluderne l'idoneità a tal fine.
A fronte di tale motivazione, supportata da una presunzione di legittimità, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che gli oneri formali e di prova posti a suo carico erano stati adempiuti e specificare quali tra i documenti prodotti fossero a tal fine rilevanti, evidenziando, al contempo, se il primo giudice non li avesse esaminati ovvero ne avesse fatto una errata lettura.
Nulla di ciò si rinviene, invece, nell'appello che, come detto, si limita ad una assertiva affermazione di fondatezza della domanda supportandola con un richiamo, aspecifico ed acritico, a tutta la produzione effettuata in primo grado.
A tale argomento, autosufficiente al fine del rigetto dell'appello incidentale, può aggiungersi, in estrema sintesi e rinviando alle considerazioni che di seguito verranno svolte in merito all'appello principale, che manca l'adempimento di ogni obbligo formale previsto dalla legge con particolare riferimento al rispetto del termine di comunicazione di cinque giorni ed al progetto individuale di prestazione integrativa di cura e riabilitazione.
Appello principale
Il tribunale ha accolto la domanda relativa alla richiesta di rimborso delle rette integrative assistenziali con riferimento alla posizione di cinque assistiti perché provata dall'esistenza di un protocollo d'intesa stipulato il 14.12.1999 (doc.46) tra ed CP_1
Cont
contenente il riconoscimento della quota integrativa anticipata dal comune con conseguente riconoscimento dell'esistenza delle condizioni legittimanti il trattamento integrato.
Il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali disposto con L.R. 22/86 ha determinato -art. 16- l'attribuzione ai comuni della titolarità delle relative funzioni tra cui quelle di assistenza agli anziani non autosufficienti mentre il successivo art. 17 ha
- 7 - attribuito alle aziende sanitarie l'onere di erogare i servizi sanitari integrativi del servizio di assistenza a carico dei comuni.
L'art. 59 della L.R. 33/96, di interpretazione autentica del citato art. 17 L.R.22/86, ha disposto che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero degli anziani non autosufficienti, sia posta a carico del fondo Sanitario Regionale entro il limite annuo di 500 milioni di lire, disciplinando l'attività procedimentale a carico tanto del comune che dell'azienda sanitaria a tal fine necessaria.
In particolare, il comma 2 della norma prevede che: "Per le finalità di cui al comma 1 il servizio dei comuni trasmette all'azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione" ed il comma 3 la facoltà dell'azienda unità sanitaria locale di "verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonchè, il permanere, ai sensi della vigente normativa dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti”.
L'impianto normativo descritto evidenzia che il credito del comune per l'integrazione della retta giornaliera per prestazioni sanitarie in favore di anziani non autosufficienti, pur derivando dalla legge (art. 17 citato), è condizionato all'osservanza del previsto iter procedimentale che trova la sua giustificazione in riferimento ai compiti di valutazione circa la sussistenza dei relativi presupposti rimessi all' . Parte_1
Alla stessa compete, infatti, il giudizio circa la necessità del trattamento differenziato sul presupposto del grado di non autosufficienza dell'anziano, non necessariamente coincidente con il grado di invalidità civile, e ciò anche nell'ottica di un bilanciamento dell'esigenza di garantire il diritto alla salute dell'anziano non autosufficiente con
- 8 - l'esigenza di rendere compatibile la spesa sanitaria con i fondi a tal fine stanziati.
Nel sistema delineato, il soggetto obbligato a sopportare il costo del servizio differenziato di assistenza sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti in regime di ricovero convenzionato, è l'azienda sanitaria titolare dell'obbligo di erogazione della prestazione sanitaria in via diretta o indiretta, cosicché il pagamento da parte del comune, contraente della convenzione, della retta anche per la parte relativa al servizio sanitario integrativo reso dall'ente convenzionato in favore dell'assistito ricoverato, non muta la titolarità sul lato passivo della relativa obbligazione, ma costituisce solo una modalità di pagamento che il comune anticipa per conto dell'azienda sanitaria, sempre che ne siano state a monte rispettate le prescrizioni procedimentali (si veda Cass.
3107/18, pronunziatasi su un ricorso avverso sentenza emessa da questa Corte di appello). Ed in proposito, il termine di cinque giorni previsto dalla legge deve ritenersi perentorio atteso che “il richiamo al principio secondo cui non può ritenersi decadenziale un termine che tale non sia qualificato dalla legge non è qui pertinente, in quanto se è vero in generale che i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, è pur vero che l'intenzione del legislatore non si ricava sempre e necessariamente dall'esplicita disposizione in tal senso, potendo la natura perentoria essere desunta, proprio come va fatto nella specie, anche implicitamente dalla ratio legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare” (Cass. 3107/18 sopra citata).
Presupposto ineludibile ai fini del rimborso per il suddetto trattamento differenziato in favore dell'ente convenzionato è anche il riconoscimento da parte dell'azienda sanitaria della sussistenza di particolari esigenze assistenziali (non coincidenti con la mera situazione di invalidità) in favore del soggetto anziano non autosufficiente e la conseguente autorizzazione all'erogazione della prestazione sanitaria, atteso che detta autorizzazione costituisce condizione necessaria per il rimborso da parte del fondo sanitario regionale.
- 9 - In applicazione di tali principi deve quindi ritenersi che il comune “è tenuto a corrispondere l'integrazione all'ente gestore solo (ed esclusivamente) qualora sussistano tali esigenze, l'attestazione del cui ricorso è rimesso, senza eccezioni, alla valutazione della ridetta unità sanitaria locale competente;
… pertanto, dovendo ritenersi, secondo la più corretta interpretazione della legislazione regionale in esame, che la "previa" autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente vale a condizionare la legittimità stessa dell'integrazione della retta da parte del Comune interessato” (v. Cass. 7787/18; 15350/06; Cass. 3107/18).
°°°°
Ricostruito il sistema nelle sue linee normative e nell'interpretazione del diritto vivente, possono ora esaminarsi le censure mosse alla sentenza di primo, iniziando da quella relativa alla mancata prova dell'esecuzione della prestazione integrativa (a monte) e (a valle) dell'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del comune al soggetto privato erogatore della prestazione.
L'appellante osserva che la stipula di una apposita convenzione tra le parti legittima il ricovero dei pazienti “ … ma non giustifica la richiesta di pagamento di prestazioni di cui l'amministrazione comunale non ha specificamente documentato l'effettivo bisogno,
l'effettiva erogazione ed il concreto pagamento” (così p. 9 dell'atto di appello).
Il protocollo d'intesa del 14.12.1999 (doc. 46 sopra già citato), valorizzato dal tribunale come riconoscimento della legittimità della richiesta di rimborso delle quote integrative, prevedeva espressamente che il comune avrebbe dovuto richiedere alla struttura convenzionata (cioè il soggetto erogatore della prestazione integrativa) una fatturazione unica che prevedesse “… la distinta indicazione delle quote di pertinenza del comune e quelle integrative di pertinenza dell' ….” che l'azienda sanitaria “…provvederà Pt_4 al corrispondente rimborso previa verifica della rispondenza e dell'esattezza della documentazione contabile”.
L'appellante evidenzia l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta dal
[...] in quanto consistente in mere dichiarazioni unilaterali, come accertato anche CP_1 dal c.t.u. nominato in primo grado, e lamenta l'errore del primo giudice nell'aver
- 10 - ritenuto il protocollo d'intesa (sopra citato, doc. 46) idoneo ad assolvere l'onere probatorio incombente sul comune.
Il motivo è fondato.
Si legge nella relazione di consulenza tecnica esperita in primo grado “Prima di procedere ad illustrare le modalità di esecuzione delle operazioni peritali ed il relativo esito, questo CTU intende mettere in evidenza che la documentazione agli atti, sulla scorta della quale sono state svolte le indagini tecnico peritali, è risultata alquanto scarna. Per maggiore chiarezza espositiva si significa che, oltre alle richieste di rimborso degli oneri sanitari e le note di debito, inoltrate dal Controparte_1 all' , non è stata prodotta, nel fascicolo di Parte_1 causa, altra documentazione comprovante tali somme come, a titolo esemplificativo: • copia delle fatture emesse dalle Associazioni per conto delle Case Protette;
• documentazione dalla quale risulti l'avvenuto pagamento delle fatture” (così la c.t.u. citata, p. 7).
A ciò si aggiunga che da alcun documento in atti è dato evincere che le varie prestazioni integrative siano state effettivamente effettuate.
Conferma del fatto che la produzione del comune volta a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito consista in mere dichiarazioni unilaterali del si trae Controparte_1 anche dall'esame dell'elenco dei documenti prodotti in primo grado.
Il comune di nelle difese spiegate avverso l'appello non smentisce la carenza di CP_1 prova appena sopra rilevata e l'omesso rispetto delle formalità procedurali prescritte dalla legge (comunicazione, piano individuale, autorizzazioni all'erogazione delle Cont prestazioni integrative, ecc.) ma assume che l' “ … sapeva delle prese in carico Con dei degenti, …; l' ha reso per facta concludentia la preventiva autorizzazione della spesa, nel momento stesso in cui gli elenchi dei degenti erano disponibili e puntualmente censiti nelle singole strutture. Queste circostanze sono state nella specie del tutto trascurate dal giudice di prime cure. Il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il conseguimento del rimborso rivendicato è avvenuto in concreto alla stregua della documentata reiterazione dei rapporti e dell'esibizione di precisi
- 11 - elenchi…… i documenti che si assumono mancanti non sono suscettibili di condizionare negativamente il riconoscimento del rimborso, non essendo la pedissequa osservanza del percorso un presupposto indefettibile del rimborso. Non lo contempla come tale nessuna esplicita norma di legge ed è in contrasto con l'impellenza costituzionalmente presidiata di tutelare la salute dei cittadini, sempre, comunque e prima di tutto. ….
D'altronde, viene in apice la perdurante possibilità, per l'autorità sanitaria competente, nel corso degli anni, di procedere in ogni momento a tutti i controlli amministrativi ritenuti opportuni. Non lo ha fatto, non ha ritenuto di farlo. Con L'inerzia dell' ha, per converso, ingenerato il legittimo affidamento dell'ente territoriale in ordine alla puntualità e completezza del rimborso degli esborsi sostenuti.
Nell'ordinamento assume, infatti, rilevanza non obliterabile il principio del legittimo affidamento, nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i suoi interlocutori. Detti rapporti sono improntati a criteri di parità e leale collaborazione tra i soggetti istituzionali, che postulano il pieno rispetto, da parte di ciascuno di questi, delle posizioni antistanti e contrapposte.
Il legittimo affidamento – e non il colpevole e neghittoso silenzio – rappresenta uno dei Con precipui parametri cui l' , quale Amministrazione Pubblica, deve attenersi nel perseguimento dell'interesse pubblico. Detto legittimo affidamento, qualora come nella specie pretermesso da una persistente, inoperosa inerzia assurge a posizione giuridica protetta dall'ordinamento”.
In sostanza, si sostiene che ciò che manca sul piano formale troverebbe esistenza “per Cont facta concludentia” e che, comunque, l'inerzia dell' avrebbe ingenerato un legittimo affidamento meritevole di tutela.
La tesi del comune, pur se fondata sul richiamo di principi generali del nostro ordinamento, non è meritevole di condivisione, atteso che i principi richiamati non possono trovare applicazione quando, come nel caso di specie, venga in rilievo la contabilità pubblica e - al contrario di quanto sostenuto - esistano precise norme che disciplinano – al dichiarato fine di consentire un controllo al soggetto erogatore di denaro pubblico - le condizioni per la legittimità della richiesta di rimborso delle
- 12 - prestazioni assistenziali integrative.
Tanto meno, per le medesime ragioni, può invocarsi l'insorgere di un legittimo affidamento quale posizione soggettiva tutelabile.
In conclusione, l'appello principale si rivela fondato e la sentenza di primo grado merita la riforma con il rigetto integrale della domanda della domanda.
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese in atti, esclusa per il presente grado la fase istruttoria/trattazione per mancanza di attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
1659/2021 R.G. così statuisce: in accoglimento dell'appello principale e riforma della sentenza appellata emessa dal Tribunale di AC, rigetta la domanda proposta dal nei confronti dell' ; rigetta Controparte_1 Parte_1
l'appello incidentale;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 8.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge e del presente grado che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania, 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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