CASS
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/08/2025, n. 29956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29956 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE AL OM nato a [...] il [...] CC ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico MjsE o, in persona del S7t-cf -Procuratore LIDIA GIORGIO che ha conci chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 29956 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 02/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa in data 2/10/2023, ha confermato la pronuncia di penale responsabilità resa dal Tribunale di Bari a carico di De AL DO e CC NC per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione. In riforma della sentenza di primo grado, preso atto della intervenuta parziale rinuncia ai motivi di appello, limitati in udienza al solo trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta ad entrambi gli imputati, previa concessione delle attenuanti generiche, in quella di anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa. Ai predetti era contestato di avere illecitamente detenuto, in concorso tra loro, sostanza stupefacente del tipo cocaina nel quantitativo indicato nell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di doglianza. De AL DO I) Violazione degli artt. 62-bis, 163 cod. pen., 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata appare censurabile nella parte in cui ha mancato di riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la sospensione condizionale della pena, pure al cospetto di un comportamento collaborativo dell'imputato. La Corte di merito ha trascurato di considerare la condotta processuale posta in essere dal ricorrente successivamente alla perpetrazione del reato, non offrendo alcuna argomentazione sul punto. II) Violazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen.; 546 lett. e) cod. proc. pen. La Corte adita ha rideterminato la pena inflitta, omettendo di fornire una motivazione idonea a giustificare la decisione assunta, con evidente violazione del disposto normativo di cui all'art 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Non è dato evincere l'iter logico giuridico seguito dai giudici per -icoMnítriztre la sanzione inflitta, avuto soprattutto riguardo all'entità della pena base, stabilita in misura notevolmente superiore al minimo edittale. In virtù dei principi stabiliti in sede di legittimità, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. Pertanto, non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto ed alla personalità dell'imputato. Ove il giudice, nel quantificare la pena, superi in modo vistoso il minimo edittale è tenuto a motivare esplicitamente sulle ragioni che l'abbiano indotto a tale conclusione. Con riferimento all'aumento di pena previsto per la continuazione tra i reati, la Corte territoriale ha omesso di fornire qualsivoglia indicazione riguardo all'iter logico-giuridico seguito per v
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico MjsE o, in persona del S7t-cf -Procuratore LIDIA GIORGIO che ha conci chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 29956 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 02/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa in data 2/10/2023, ha confermato la pronuncia di penale responsabilità resa dal Tribunale di Bari a carico di De AL DO e CC NC per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione. In riforma della sentenza di primo grado, preso atto della intervenuta parziale rinuncia ai motivi di appello, limitati in udienza al solo trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta ad entrambi gli imputati, previa concessione delle attenuanti generiche, in quella di anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa. Ai predetti era contestato di avere illecitamente detenuto, in concorso tra loro, sostanza stupefacente del tipo cocaina nel quantitativo indicato nell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di doglianza. De AL DO I) Violazione degli artt. 62-bis, 163 cod. pen., 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata appare censurabile nella parte in cui ha mancato di riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la sospensione condizionale della pena, pure al cospetto di un comportamento collaborativo dell'imputato. La Corte di merito ha trascurato di considerare la condotta processuale posta in essere dal ricorrente successivamente alla perpetrazione del reato, non offrendo alcuna argomentazione sul punto. II) Violazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen.; 546 lett. e) cod. proc. pen. La Corte adita ha rideterminato la pena inflitta, omettendo di fornire una motivazione idonea a giustificare la decisione assunta, con evidente violazione del disposto normativo di cui all'art 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Non è dato evincere l'iter logico giuridico seguito dai giudici per -icoMnítriztre la sanzione inflitta, avuto soprattutto riguardo all'entità della pena base, stabilita in misura notevolmente superiore al minimo edittale. In virtù dei principi stabiliti in sede di legittimità, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. Pertanto, non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto ed alla personalità dell'imputato. Ove il giudice, nel quantificare la pena, superi in modo vistoso il minimo edittale è tenuto a motivare esplicitamente sulle ragioni che l'abbiano indotto a tale conclusione. Con riferimento all'aumento di pena previsto per la continuazione tra i reati, la Corte territoriale ha omesso di fornire qualsivoglia indicazione riguardo all'iter logico-giuridico seguito per v