TRIB
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2823 R.G. Cont. Anno 2018
VERTENTE TRA
- avv. MAURO, procuratore di sé stesso;
Pt_1
Attore/Creditore/Opponente
- in persona del l.r.p.r, con sede in Roma al Viale Europa 190 - Controparte_1
P.I. , contumace;
P.IVA_1
Convenuto/Opposto
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del 23/01/2018, emessa nel proc. N. 1360/2017 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO
L'opponente intraprendeva esecuzione mobiliare in danno di Parte_2 Controparte_1
in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 907/2013, reso dal Giudice di
Pace di San Giorgio La Molara, in data 10/09/2013, che veniva notificato, in forma esecutiva, il 12.11.2013, unitamente all'atto di precetto.
-1 di 8- Successivamente, in data 28/06/2017, su richiesta di , l'Ufficiale Giudiziario, Parte_2
effettuava pignoramento mobiliare presso la sede centrale di Benevento di , per la CP_1
somma complessiva di euro 407,43.
All'udienza del 23/01/2018, fissata su istanza del creditore odierno opponente, il G.E., dott.ssa
Cubelli, emetteva ordinanza di assegnazione con cui liquidava “le spese della procedura esecutiva in complessivi euro 76,32” ed assegnava “all'Avv. , procuratore di sé Parte_2
medesimo, nonché quale creditore procedente la somma di euro 407,43 depositata sul libretto postale n. 35025 in data 3.7.2016 ricavata dalla vendita dei beni mobili pignorati, a totale soddisfo del credito per cui si procede ed a totale soddisfo delle spese di esecuzione”.
Avverso la suindicata ordinanza formulava opposizione ex art. 617 c.p.c., con la Parte_2 quale chiedeva volersi “…1) Accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 23 gennaio 2018 – pronunciata in udienza e depositata in pari data – liquidare per intero le spese della procedura nonché il compenso professionale relativo alla procedura espropriativa secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 con ogni conseguenza di
Legge ivi compresa la dichiarazione di incapienza del compendio pignorato;
2) condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio secondo i Controparte_1 parametri di Legge in favore del sottoscritto procuratore”.
Il G.E. fissava, pertanto, l'udienza di comparizione delle parti del 17/04/2018, all'esito della quale confermava l'ordinanza opposta, rigettava la richiesta di sospensione e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente, quindi, introduceva con citazione l'odierno giudizio di merito N. 2823/2018, nel corso del quale rimaneva contumace, che dopo una serie di rinvii, all'udienza del CP_1
22/11/2023, precisate le conclusioni, veniva riservato per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, verificata la ritualità della notifica della citazione in giudizio del convenuto regolarmente citato e non costituitosi, se ne dichiara la contumacia. Controparte_1
L'opponente si duole che l'ordinanza di assegnazione del 23.01.2018 sia parzialmente illegittima, nella parte in cui la stessa liquida in suo favore, a titolo di compenso per l'attività
-2 di 8- professionale svolta, un importo inferiore ai minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le singole fasi del giudizio compiute.
L'ordinanza opposta, infatti, a parere del ricorrente sarebbe errata ed illegittima atteso che il
G.E. ha omesso, ingiustificatamente, di liquidare parte delle spese “vive” documentate. Pt_2
lamenta che l'importo liquidato a titolo di spese, pari ad € 76,41, “oltre ad essere
[...]
svincolato da qualsiasi criterio giuridicamente rilevante, risulta assolutamente incongruo, posto che il contributo unificato necessario per iscrivere a ruolo la procedura esecutiva ammonta ad euro 43,00, la marca da bollo prevista per la medesima iscrizione risulta pari ad euro 27,00 e per le operazioni di pignoramento l'istante ha versato nella casse dell' Pt_3
l'importo di euro 8,42, per un totale complessivo pari ad euro 78,42”.
Secondo l'opponente, invece, per la liquidazione dei compensi, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rispettare i limiti inderogabili minimi previsti dalle tabelle dei compensi professionali (D.M. Giustizia n. 55/2014), non potendo liquidare compensi professionali, in deroga al regime dei minimi. A ciò deve aggiungersi, rileva ancora , che nessuna Parte_2 motivazione riguardo alla liquidazione dei compensi, il G.E. ha esplicitato nell'ordinanza impugnata.
Orbene, in merito alle doglianze prospettate nel ricorso, si evidenza che la liquidazione operata dal G.E., in sede di ordinanza di assegnazione, appare illegittima, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
L'ordinanza di assegnazione del 23.01.2018 è, a parere di questo giudice, illegittima nella parte in cui liquida in favore del creditore procedente un importo inferiore ai minimi stabiliti dal D.M.
n. 55/2014, per le singole fasi del giudizio compiute.
Il Giudice, infatti, è tenuto a rispettare i limiti inderogabili minimi previsti dalle tabelle dei compensi professionali (D.M. Giustizia n. 55/2014 - Cass. n. 9799/13, Cass. n. 11232/13, Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanze n. 21486 e 21487, 31.08.2018, Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 1018, 17.01.2018).
Tale principio d'inderogabilità dei minimi tariffari risponde all'esigenza di garantire il rispetto, il decoro e il riconoscimento della funzione dell'avvocato, nonché l'interesse pubblico alla qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia.
-3 di 8- La Corte di Cassazione, del resto, ha in più occasioni ribadito che è lesiva del decoro professionale la liquidazione di una somma inferiore ai minimi tariffari (Ex multis, Sez. VI,
Ord. n. 37009/2021).
A ciò si aggiunga che, a fronte di spese documentate, il Giudice laddove dovesse ritenere di dover eliminare o ridurre alcune voci di spesa è tenuto a darne adeguata e specifica motivazione, per consentire di verificare la conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della L. n.
794/1942 (Cass. n. 18238/2015; Cass. n. 21791/2015; Cass. n. 14038/2017; Cass. n.
22883/2015).
Nel caso che ci occupa, invece, il GE non solo ha liquidato gli onorari dell'avvocato in misura inferiore ai minimi tariffari previsti, ma non ha neanche motivato, in alcun modo, sulle decurtazioni operate.
Il G.E., infatti, con la ordinanza del 23.01.2018, si è limitato a riconoscere genericamente “per spese” l'importo di € 76,32, senza fornire alcuna motivazione delle ragioni per le quali abbia deciso di applicare, in violazione dei minimi tariffari, all'odierno attore opponente la mortificante somma di € 76,32, per la prestazione professionale svolta.
Tale decisione è stata confermata anche successivamente, all'udienza del 17.04.2018, fissata per i provvedimenti cautelari ex art. 617 c.p.c., laddove, con successiva ordinanza, il G.E. si limitava a confermare l'ordinanza opposta del 23/01/2018, senza fornire, anche in questo caso, alcuna motivazione.
Per tali ragioni, l'ordinanza oggi opposta deve dichiararsi illegittima per la parte relativa alla liquidazione delle spese legali in favore dell'avv. difensore di sé stesso. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c., formulata da e, conseguentemente, Parte_2 revoca l'ordinanza di assegnazione del 23.01.2018, emessa a conclusione del procedimento di esecuzione N. 1360/2017 R.G.E. del Tribunale di Benevento, limitatamente alla parte in cui
-4 di 8- liquida spese di lite, in favore dell'avv. , nella misura inferiore ai minimi tabellari, Parte_2
ex D.M. n. 55/2014 e, comunque, senza fornire adeguata motivazione, con le conseguenze di legge;
- Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
delle spese e competenze della fase di esecuzione, che liquida in complessivi € 189,00,
[...]
oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., che
[...] liquida in complessivi € 994,00, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Benevento, 9 Marzo 2024
Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-5 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2823 R.G. Cont. Anno 2018
VERTENTE TRA
- avv. MAURO, procuratore di sé stesso;
Pt_1
Attore/Creditore/Opponente
- in persona del l.r.p.r, con sede in Roma al Viale Europa 190 - Controparte_1
P.I. , contumace;
P.IVA_1
Convenuto/Opposto
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del 23/01/2018, emessa nel proc. N. 1360/2017 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO
L'opponente intraprendeva esecuzione mobiliare in danno di Parte_2 Controparte_1
in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 907/2013, reso dal Giudice di
Pace di San Giorgio La Molara, in data 10/09/2013, che veniva notificato, in forma esecutiva, il 12.11.2013, unitamente all'atto di precetto.
-1 di 8- Successivamente, in data 28/06/2017, su richiesta di , l'Ufficiale Giudiziario, Parte_2
effettuava pignoramento mobiliare presso la sede centrale di Benevento di , per la CP_1
somma complessiva di euro 407,43.
All'udienza del 23/01/2018, fissata su istanza del creditore odierno opponente, il G.E., dott.ssa
Cubelli, emetteva ordinanza di assegnazione con cui liquidava “le spese della procedura esecutiva in complessivi euro 76,32” ed assegnava “all'Avv. , procuratore di sé Parte_2
medesimo, nonché quale creditore procedente la somma di euro 407,43 depositata sul libretto postale n. 35025 in data 3.7.2016 ricavata dalla vendita dei beni mobili pignorati, a totale soddisfo del credito per cui si procede ed a totale soddisfo delle spese di esecuzione”.
Avverso la suindicata ordinanza formulava opposizione ex art. 617 c.p.c., con la Parte_2 quale chiedeva volersi “…1) Accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 23 gennaio 2018 – pronunciata in udienza e depositata in pari data – liquidare per intero le spese della procedura nonché il compenso professionale relativo alla procedura espropriativa secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 con ogni conseguenza di
Legge ivi compresa la dichiarazione di incapienza del compendio pignorato;
2) condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio secondo i Controparte_1 parametri di Legge in favore del sottoscritto procuratore”.
Il G.E. fissava, pertanto, l'udienza di comparizione delle parti del 17/04/2018, all'esito della quale confermava l'ordinanza opposta, rigettava la richiesta di sospensione e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente, quindi, introduceva con citazione l'odierno giudizio di merito N. 2823/2018, nel corso del quale rimaneva contumace, che dopo una serie di rinvii, all'udienza del CP_1
22/11/2023, precisate le conclusioni, veniva riservato per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, verificata la ritualità della notifica della citazione in giudizio del convenuto regolarmente citato e non costituitosi, se ne dichiara la contumacia. Controparte_1
L'opponente si duole che l'ordinanza di assegnazione del 23.01.2018 sia parzialmente illegittima, nella parte in cui la stessa liquida in suo favore, a titolo di compenso per l'attività
-2 di 8- professionale svolta, un importo inferiore ai minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le singole fasi del giudizio compiute.
L'ordinanza opposta, infatti, a parere del ricorrente sarebbe errata ed illegittima atteso che il
G.E. ha omesso, ingiustificatamente, di liquidare parte delle spese “vive” documentate. Pt_2
lamenta che l'importo liquidato a titolo di spese, pari ad € 76,41, “oltre ad essere
[...]
svincolato da qualsiasi criterio giuridicamente rilevante, risulta assolutamente incongruo, posto che il contributo unificato necessario per iscrivere a ruolo la procedura esecutiva ammonta ad euro 43,00, la marca da bollo prevista per la medesima iscrizione risulta pari ad euro 27,00 e per le operazioni di pignoramento l'istante ha versato nella casse dell' Pt_3
l'importo di euro 8,42, per un totale complessivo pari ad euro 78,42”.
Secondo l'opponente, invece, per la liquidazione dei compensi, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rispettare i limiti inderogabili minimi previsti dalle tabelle dei compensi professionali (D.M. Giustizia n. 55/2014), non potendo liquidare compensi professionali, in deroga al regime dei minimi. A ciò deve aggiungersi, rileva ancora , che nessuna Parte_2 motivazione riguardo alla liquidazione dei compensi, il G.E. ha esplicitato nell'ordinanza impugnata.
Orbene, in merito alle doglianze prospettate nel ricorso, si evidenza che la liquidazione operata dal G.E., in sede di ordinanza di assegnazione, appare illegittima, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
L'ordinanza di assegnazione del 23.01.2018 è, a parere di questo giudice, illegittima nella parte in cui liquida in favore del creditore procedente un importo inferiore ai minimi stabiliti dal D.M.
n. 55/2014, per le singole fasi del giudizio compiute.
Il Giudice, infatti, è tenuto a rispettare i limiti inderogabili minimi previsti dalle tabelle dei compensi professionali (D.M. Giustizia n. 55/2014 - Cass. n. 9799/13, Cass. n. 11232/13, Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanze n. 21486 e 21487, 31.08.2018, Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 1018, 17.01.2018).
Tale principio d'inderogabilità dei minimi tariffari risponde all'esigenza di garantire il rispetto, il decoro e il riconoscimento della funzione dell'avvocato, nonché l'interesse pubblico alla qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia.
-3 di 8- La Corte di Cassazione, del resto, ha in più occasioni ribadito che è lesiva del decoro professionale la liquidazione di una somma inferiore ai minimi tariffari (Ex multis, Sez. VI,
Ord. n. 37009/2021).
A ciò si aggiunga che, a fronte di spese documentate, il Giudice laddove dovesse ritenere di dover eliminare o ridurre alcune voci di spesa è tenuto a darne adeguata e specifica motivazione, per consentire di verificare la conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della L. n.
794/1942 (Cass. n. 18238/2015; Cass. n. 21791/2015; Cass. n. 14038/2017; Cass. n.
22883/2015).
Nel caso che ci occupa, invece, il GE non solo ha liquidato gli onorari dell'avvocato in misura inferiore ai minimi tariffari previsti, ma non ha neanche motivato, in alcun modo, sulle decurtazioni operate.
Il G.E., infatti, con la ordinanza del 23.01.2018, si è limitato a riconoscere genericamente “per spese” l'importo di € 76,32, senza fornire alcuna motivazione delle ragioni per le quali abbia deciso di applicare, in violazione dei minimi tariffari, all'odierno attore opponente la mortificante somma di € 76,32, per la prestazione professionale svolta.
Tale decisione è stata confermata anche successivamente, all'udienza del 17.04.2018, fissata per i provvedimenti cautelari ex art. 617 c.p.c., laddove, con successiva ordinanza, il G.E. si limitava a confermare l'ordinanza opposta del 23/01/2018, senza fornire, anche in questo caso, alcuna motivazione.
Per tali ragioni, l'ordinanza oggi opposta deve dichiararsi illegittima per la parte relativa alla liquidazione delle spese legali in favore dell'avv. difensore di sé stesso. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c., formulata da e, conseguentemente, Parte_2 revoca l'ordinanza di assegnazione del 23.01.2018, emessa a conclusione del procedimento di esecuzione N. 1360/2017 R.G.E. del Tribunale di Benevento, limitatamente alla parte in cui
-4 di 8- liquida spese di lite, in favore dell'avv. , nella misura inferiore ai minimi tabellari, Parte_2
ex D.M. n. 55/2014 e, comunque, senza fornire adeguata motivazione, con le conseguenze di legge;
- Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
delle spese e competenze della fase di esecuzione, che liquida in complessivi € 189,00,
[...]
oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., che
[...] liquida in complessivi € 994,00, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Benevento, 9 Marzo 2024
Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-5 di 8-