Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 731 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
, nata il [...] a [...], , nato il [...] Parte_1 Parte_2
a Palermo, , nato il [...] a [...], , nata Parte_3 Parte_4
il 30/08/1979 a Partinico (PA), tutti in proprio e nella qualità di eredi di nata il Persona_1
03/11/1946 e deceduta il 20/02/2014 (avv.ti Filippo Polizzi, Gabriele Giambrone e Vito Anello);
Attori
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (avv. Giorgio Li Vigni);
Convenuta
Oggetto: responsabilità civile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori, nella qualità in proprio e nella qualità di eredi di nata il [...] e deceduta il 20/02/2014, hanno convenuto l' Persona_1 [...]
, esponendo che: Controparte_1
- in data 16/02/2014, poiché accusava tachicardia, stanchezza ed affanno, si Persona_1
recava presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico, ove veniva sottoposta agli accertamenti del caso, esami di laboratorio e radiologici e visita cardiologica;
- alle ore 20:59 del medesimo giorno, veniva dimessa, con la diagnosi di “F.A. Persona_1
a insorgenza non databile” e in condizioni cliniche “Buon compenso emodinamico alla dimissione”;
- dal referto del pronto soccorso del 16/02/2014 emerge che la paziente presentava: “tachicardia, stanchezza ed affanno anche nei semplici movimenti della vita quotidiana” con riferiti episodi di
“soffocamento” e “dispnea da minimo sforzo”; “aritmia” all'ecg “tachiaritmia da fibrillazione atriale”;
“troponina I” significativamente elevata e rimasta tale anche a distanza di ore;
1
; CP_1
- dal referto del Pronto soccorso del predetto ospedale emerge che la paziente giungeva “in arresto cardiorespiratorio, già massaggiata per tutto il tempo del tragitto per oltre 30 minuti. pupille midriatiche ariflessiche. pressione arteriosa e polsi imprendibili. si registra ecg: linea isoeletrica. si constata il decesso”;
Secondo la ricostruzione attorea il decesso di deve imputarsi ai sanitari del Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico, i quali avrebbero dovuto intraprendere un puntuale monitoraggio clinico-strumentale finalizzato all'esclusione di un infarto del miocardio in corso.
Tanto premesso gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico e morale iure hereditario nonché del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Costituendosi in giudizio, l' ha variamente contestato le Controparte_1
avverse domande, chiedendone il rigetto. La convenuta ha, in particolare, dedotto che non vi era alcun nesso causale tra la condotta dei sanitari del P.O. “Civico” di Partinico e il decesso di
, nonché l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari. Per_1
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
In relazione alle censure mosse dalla parte attrice all'operato dei sanitari che ebbero in cura presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico, la c.t.u. espletata nel Persona_1
corso del giudizio n. 5342/2018 R.G. - al fine di accertare la conformità dell'operato del sanitario alle regole della miglior scienza medica - ha dimostrato la fondatezza dell'assunto attoreo.
Invero il collegio peritale ha acclarato che “la rilettura degli esami ECG a cui è stata sottoposta la sig.ra presso il Pronto Soccorso presenti nella documentazione prodotta da parte convenuta ed acclusi Per_1 al fascicolo di Giustizia, ancorché la presenza del blocco di branca sinistra ne renda poco chiara l'interpretazione, mostra la presenza di segni elettrocardiografici compatibili con un evento ischemico in atto (blocco di branca sinistro completo con alterazioni della ripolarizzazione caratterizzate da lieve sottoslivellamento del tratto ST in
DI DII e AVF, sopralivellato in AVR e con ST, anche se in corso di blocco di branca sinistro, sopraslivellato nelle derivazioni toraciche). Tali segni ECGgrafici erano presenti in tutti gli esami effettuati, anche se attenuati nel secondo e nel terzo, e stanti la presentazione clinica della sig.ra e la sua anamnesi positiva per recente Per_1 dispnea e facile affaticabilità, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, suggestiva di un elevato rischio cardiovascolare, andavano debitamente attenzionati ed avrebbero dovuto indurre i sanitari ad effettuare ulteriori indagini clinicostrumentali del caso (esame ecocardiografico per valutare l'eventuale presenza di acinesia, monitorare le alterazioni ECGgrafiche e gli indici di necrosi miocardica)… è infatti risaputo e ampiamente noto sulla scorta delle evidenze presenti nella letteratura di settore, come nei soggetti diabetici e di età avanzata (67 2 anni all'epoca dei fatti), la coronaropatia acuta possa non essere accompagnata da dolore toracico bensì essere caratterizzata da una presentazione atipica ovvero essere silente dal punto di vista sintomatologico” (v. pag. 9 e
10 relazione tecnica).
I consulenti hanno, pertanto, concluso che la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Civico” di Partinico si è discostata dalle leges artis e dalle buone pratiche cliniche di settore nel dimettere la paziente: alla luce delle risultanze dell'esame ECG, dell'anamnesi e della presentazione clinica della sig.ra , la stessa avrebbe dovuto intraprendere un puntuale Per_1
monitoraggio clinico-strumentale finalizzato all'esclusione di un infarto del miocardio in corso.
In ordine al nesso di causa tra tale negligente condotta ed il decesso della paziente, il collegio peritale ha evidenziato che dalla scheda medica di bordo redatta in data 20 febbraio 2014 emerge come prima del decesso la sig.ra presentasse: “ore 2:00 dolore toracico e intensa dispnea. Sat Per_1
65%. PA 130/70. Polso 120 bpm”.
Alla luce dei suddetti dati clinici, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che la morte della fosse Per_1
plausibilmente da ricondurre ad una tra le seguenti patologie: infarto del miocardio ed embolia polmonare massiva. Secondo i consulenti tecnici, delle due patologie suddette, considerato il fatto che la era in trattamento anticoagulante, gli esiti della misurazione dei parametri vitali, Per_1
l'anamnesi e la vicenda clinica della paziente, l'infarto del miocardio risulta l'ipotesi più probabile e maggiormente corroborata dalle evidenze documentali.
Pertanto, i cc.tt.uu. hanno concluso che “è possibile, pertanto, asserire che il decesso della sig.ra sia con maggiori probabilità da ricondurre ad una insufficienza cardiaca acuta conseguente ad una Per_1 necrosi del miocardio”. Ed infine: “Dovendo pertanto esprimersi in termini probabilistici sul ruolo causale e/o concausale della condotta alternativa che era da attendersi, nel caso in specie, nel determinismo dell'exitus, giova sottolineare come qualora dal monitoraggio clinico strumentale che avrebbero dovuto eseguire i sanitari del P.S. fosse emersa la certa presenza di un infarto del miocardio, l'immediata terapia riperfusiva a cui sarebbe stata sottoposta la paziente ne avrebbe con elevate probabilità logiche e scientifiche scongiurato il decesso”.
Nella relazione suppletiva, i cc.tt.uu. hanno affermato che l'ipotesi alternativa da questi prospettata, quale causa del decesso (embolia polmonare) “appare molto improbabile”, in quanto alla paziente era stato prescritto dal medico dell'Ospedale di Partinico di praticare l'eparina sino a quando l'INR fosse stato superiore a due, sicché si presuppone che la paziente abbia praticato sia la terapia eparinica che dicumarolica e pertanto fosse correttamente scoagulata.
I cc.tt.uu. hanno inoltre evidenziato che “La sintomatologia accusata dalla era Per_1
caratterizzata, oltre che dalla tachicardia, da ''senso di soffocamento alla gola'' dopo modico sforzo, stanchezza e affanno, tutti sintomi che possono considerarsi equivalenti anginosi, soprattutto in un soggetto diabetico. E'
3 notorio, infatti, che nel paziente diabetico i sintomi sono spesso “non tipici”, e frequentemente non è presente il tipico dolore anginoso”.
Infine, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto che, ove la paziente fosse stata sottoposta al doveroso monitoraggio clinico-strumentale e le fosse stata somministrata tempestivamente la terapia riperfusiva,
l'evento morte con elevate probabilità sarebbe stato scongiurato.
Alla luce di tale accertamento tecnico può, dunque, ritenersi sussistente, in base al criterio del
“più probabile che non”, il nesso causale tra la morte di e la condotta medica non Persona_1
conforme alle regole dell'arte.
Passando all'esame delle pretese risarcitorie, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno del danno biologico e morale terminale iure hereditario, patito dalla de cuius nell'intervallo di tempo intercorso tra l'errore medico ed il decesso.
A tale proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo
(Cass. Sez. U. n. 15350/2015).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. n. 7923/2024). A tale danno, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra
4 la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Cass.
n. 26727/2018).
Nel caso di specie, il danno biologico terminale non può essere riconosciuto, atteso che, in base a quanto emerge dagli atti di causa, non risulta che dall'omessa diagnosi la paziente abbia subito conseguenze assimilabili ad una invalidità temporanea assoluta che potrebbero giustificare tale posta di danno, considerando la patologia da cui era affetta la paziente e le sue condizioni cliniche.
Non può inoltre essere riconosciuto il c.d. danno morale terminale (o danno catastrofale), che presuppone una condizione di lucida agonia (ovverosia la percezione dell'imminenza della morte); si tratta di un danno risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (Cass. n. 7923/2024).
Nel caso in esame, gli attori non hanno allegato e provato (né chiesto di provare) che la avesse acquisito la lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte. Per_1
In difetto di prova, la domanda non può che essere rigettata.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale "iure proprio" (ovvero, da perdita del rapporto parentale).
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale non può essere accolta, non avendo gli attori allegato e provato tale tipologia di pregiudizio, con la conseguenza che non vi è alcuna prova che essi abbiano subito danni patrimoniali in seguito al decesso del loro congiunto.
Merita, al contrario, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dagli attori iure proprio, quali figli di Persona_1
Giova preliminarmente ripercorrere i più recenti principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di danno da lesione del rapporto parentale.
Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita
(Cass. n. 28989/2019). Quanto alla prova del danno, in linea generale, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
5 Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento concorde della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. n.
11212/2019; Cass. n. 31950/2018; Cass. n. 12146/2016). Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767/2018).
Diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, in quanto, al fine di consentire una personalizzazione dello stesso, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno. Sebbene, infatti, sia stato affermato che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto" è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. n.
33005/2021; Cass. 25541/2022).
Occorre, ancora, precisare che, per pacifica giurisprudenza, l'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela non può essere imperniata sulla mera mancanza di convivenza (che in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Ordinanza n. 18284/2021).
Con sentenza n. 7748 del 2020 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui
“In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto”.
Nel caso di specie, la prova delle conseguenze negative subite dai ricorrenti sul piano sfera degli affetti reciproci può ritenersi raggiunta per presunzioni, sulla base dell'id quod plerumque accidit, in ragione del rapporto di stretta parentela con la vittima, essendo gli attori figli della stessa.
In ordine al quantum, la liquidazione dei danni non patrimoniali fatti valere dai ricorrenti iure proprio quali conseguenze della morte del congiunto, può essere fondata sulle tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano (Cass. n. 37009/2022: Le
6 nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella).
In ordine alla quantificazione del danno gli attori, la prova orale espletata ha consentito di accertare che gli attori, sebbene residenti fuori, si riunivano alla madre in occasione delle ferie e festività Natalizie.
Ritiene il Tribunale, fondando la liquidazione sulla base dei parametri desunti dalle tabelle di
Milano del 2024, congrua la liquidazione delle seguenti somme:
(figlia) Parte_1
età vittima primaria: 16 punti età vittima secondaria: 20 punti convivenza: 0 punti sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti totale 51 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 3.911,00= € 199.461.
(figlio) Parte_2
età vittima primaria: 16 punti età vittima secondaria: 20 punti convivenza: 0 punti sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti totale 51 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 3.911,00= € 199.461.
(figlio) Parte_3
età vittima primaria: 16 punti età vittima secondaria: 20 punti
7 convivenza: 0 punti sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti totale 51 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 3.911,00= € 199.461.
(figlia) Parte_4
età vittima primaria: 16 punti età vittima secondaria: 22 punti convivenza: 0 punti sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 0 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: 15 punti totale 53 punti per il “valore punto” della tabella 2024 pari ad € 3.911,00= € 207.283.
Sulle somme sin qui liquidate si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui vengono corrisposte al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale devalutata al momento dell'evento e rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della
Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 222.295,66 ciascuno a Pt_1
e nonché di € 231.013,17 a , oltre interessi legali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
dalla presente decisione al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai parametri minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento di € 222.295,66 ciascuno a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché di € 231.013,17 a , oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
Parte_4
rigetta ogni altra domanda;
8 condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione a favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in € 22.426,00 per compensi e € 545,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Palermo, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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