Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Trimboli e Federica Di Guardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Baviera e Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1) della determina 6.11.2024 n.-OMISSIS- notif. il 19.11.2024, con cui è stata denegata la sanatoria ed ingiunta la demolizione e rimessione in pristino dell'immobile della ricorrente;
2) degli atti presupposti e connessi, ivi incluso il verbale del 12.9.2024 e la preannunciata applicazione delle sanzioni pecuniarie e dell'acquisizione al patrimonio comunale;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti :
per annullamento
1) della determina dirigenziale del 16.4.2025 n.-OMISSIS-, notificata il 4.6.2025;
2) della determina dirigenziale del 2.5.2025 n.-OMISSIS-, anch’essa notificata il 4.6.2025;
3) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa IU SA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza meglio indicata in epigrafe - con la quale è stata denegata la pratica di sanatoria n°364 (prot. n°34273 del 29.3.2004) ed altresì è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione delle opere ivi indicate e il ripristino dello stato originario dei luoghi -, nonché gli altri atti indicati.
La ricorrente ha esposto, in fatto, di avere acquistato, con atto del 16.03.2009, l’immobile per cui è causa, costituito da un fabbricato composto da due camere, cucina, bagno e disimpegno, sito in Catania, relativamente al quale era stata presentata dai danti causa, in data 29.03.2004, apposita istanza di condono (ex art. 32 l. n. 326/2003), come dichiarato dai venditori nell’atto notarile.
Parte deducente ha rappresentato, inoltre, che nel tempo, nell’immobile oggetto di istanza di condono sono stati realizzati manufatti asseritamente marginali e assentibili senza necessità di permesso di costruire e precisamente: (a) due fatiscenti tettoie, realizzate in maniera precaria, aperte ed allocate una nella parte antistante, l’altra nella parte retrostante dell’immobile oggetto di condono; (b) un piccolo, autonomo sgabuzzino adibito a lavanderia, realizzato all’esterno dell’immobile oggetto di condono, rispetto al quale non ha alcun collegamento di accesso diretto; (c) una scala in ferro, anch’essa autonoma dall’immobile oggetto di condono ed accessibile solo esternamente; (d) un manufatto in lamiera (da sempre esistente nella parte di terreno retrostante l’immobile); (e) un “piccolo locale in muratura mista”, ricovero per materiali e/o masserizie, autonomo dall’immobile oggetto di istanza di condono.
In data 19 novembre 2024, il Comune di Catania ha notificato alla ricorrente il provvedimento di diniego di condono e connesso ordine di demolizione di tutti i manufatti sopra indicati e dell’immobile oggetto di istanza di condono, ritenendo che “… sono state riscontrate difformità tra lo stato esistente e quanto riportato nell’elaborato grafico allegato all’istanza di condono edilizio pratica 364… ”, istanza che, attese “… le difformità accertate, perde di efficacia e non può essere accolta… ”.
Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 6, e 10 bis della L.241/1990 – Difetto di motivazione – Violazione dei principi del giusto procedimento, di collaborazione e di correttezza dell’azione amministrativa - Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per mancanza di presupposto, per illogicità, per difetto di istruttoria, per travisamento e difetto di motivazione:
- l’Amministrazione avrebbe posto in essere gli atti impugnati in violazione delle garanzie partecipative di legge;
- la partecipazione del privato al procedimento avrebbe potuto indurre il Comune a una diversa determinazione poiché le opere contestate sarebbero distinte e diversamente allocate rispetto all’immobile oggetto di condono, oltreché “marginali”.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – Eccesso di potere per mancanza di presupposto, carenza istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento della causa tipica, sproporzione, difetto di motivazione - Violazione dell’art. 3 L.R. n. 10/1991 – Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 23 L.R. 37/1985 e dell’art. 32 L. n.326/2003:
- sostiene parte ricorrente che il Comune avrebbe compiuto illegittimamente un’operazione di “sovrapposizione” all’immobile, oggetto dell’istanza di condono, degli altri manufatti, per giungere ad assumere semplicisticamente che quanto riscontrato costituisce una difformità rispetto alle risultanze dell’elaborato grafico annesso all’istanza di condono;
- i manufatti contestati non solo avrebbero consistenza minimale, ma non costituirebbero fattori di trasformazione dell’immobile oggetto di condono;
- in ogni caso, si sarebbe potuto procedere alla loro rimozione e/o diversificata realizzazione ove non fosse stato praticabile il loro mantenimento;
- sussisterebbe, inoltre, la violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, non essendo indicata l’incidenza delle norme evocate nel provvedimento rispetto ai manufatti contestati e su come questi ultimi determinerebbero la radicale trasformazione dell’immobile oggetto di condono;
- il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto da carente istruttoria;
III) parte ricorrente ha anche formulato istanza di risarcimento danni, conseguenti all’illegittimità del provvedimento impugnato.
2. Si è costituito il Comune di Catania per resistere.
3. In vista della pubblica udienza, il Comune e la parte ricorrente hanno depositato memorie ex art. 73 cod. proc. amm..
3.1. In particolare, il Comune, con la detta memoria, ha specificato che:
- in data 2.10.1996, personale dipendente dal Corpo di Polizia Locale di Catania ha trasmesso all'Autorità giudiziaria Informativa di Reato redatta il 24.09.1996 a carico dell’originario proprietario dell'immobile in questione per la demolizione delle opere edilizie abusive eseguite;
- con Ordinanza del Sindaco di Catania n. 1569 del 03.12.1996, poi rettificata da ordinanza n. 994 del 3.10.1997, è stata ingiunta all’originario proprietario la demolizione delle opere edilizie abusive eseguite nell'immobile (“…. - fabbricato in corso di realizzazione di mq 80 circa, alto circa m 3 avente una copertura a solaio piano e strutture verticali e orizzontali in cemento armato; - casetta in legno di circa 45 mq del tipo prefabbricato, collocata su una platea in calcestruzzo di 90 mq circa, avente tetto di copertura in eternit a due falde inclinate e suddivisa in quattro ambienti, abitata e di vecchia costruzione ...”);
- in data 7.02.1998, il Corpo di Polizia Municipale – Sezione Controllo Edilizio ha accertato la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione ed ha redatto Verbale di Inottemperanza, notificato in data 26.02.1998;
- l’originario proprietario ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria (Prot. n. 34273 del 29.03.2004, ai sensi della legge 326/2003, Pratica n. 364), unicamente per le opere abusive consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare ad uso residenziale al piano terra di
mq. 71,52;
- in data 9.09.2024, a seguito di Provvedimento n. -OMISSIS- R. Dem. emesso il 24.07.2024 dalla Procura della Repubblica di Catania-Ufficio Esecuzioni Ordini di Demolizione, gli Ispettori di Polizia Municipale incaricati appartenenti alla Sezione Controllo Edilizio-Nucleo Operativo “Oasi del Simeto” - nella qualità di Ufficiali di P.G. - nell'ambito del servizio di vigilanza e controllo, eseguiti i necessari ed opportuni rilievi, hanno accertato nell'immobile in oggetto le violazioni alle seguenti norme: artt. 44 - 31 - 65 e 94 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e artt. 3 e 64 L.R. n. 16 del 10.08.2016; nell'Annotazione di Servizio Prot. N. 393406 del 12.09.2024 è stata descritta la consistenza delle opere;
- con “ Verbale di sopralluogo e constatazione dello stato dei luoghi” Prot. n. -OMISSIS-, anch'esso del 12.09.2024, i predetti Ufficiali di P.G. hanno accertato che la sig.ra -OMISSIS- (nella qualità di proprietaria) e il sig. -OMISSIS- (nella qualità di detentore) relativamente alle opere edilizie abusive non avevano ottemperato al provvedimento di demolizione n. -OMISSIS- R. Dem. emesso in data 24.07.2024 dalla Procura della Repubblica di Catania. Nel medesimo verbale si precisava che “nel corso del sopralluogo sono stati rilevati ulteriori abusi edilizi, pertanto verrà notiziata l'A.G. con nota a parte ”;
- in ragione delle verifiche effettuate, essendosi riscontrate difformità tra lo stato esistente e quanto riportato nell'elaborato grafico allegato all'istanza di condono edilizio (n. 364), con il provvedimento impugnato il Comune ha rilevato che la pratica di sanatoria in questione (Prot. n. 34273 del 29.03.2004) “ perde di efficacia e non può essere accolta ” (così Determina N. A07/URB/189).
Così ricostruiti i fatti, l’Amministrazione ha, quindi, controdedotto alle singole censure svolte in ricorso.
4. Con atto depositato in data 2.07.2025, parte ricorrente ha esposto che, nelle more, il comune ha emesso le determinazioni n.-OMISSIS- del 16.4.2025 e n.A/07/URB/104 del 2.5.2025, entrambe notificate il 4.6.2025, aventi ad oggetto, rispettivamente, l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 c.4 bis T.U. edilizia nella misura di € 20.000; ciò posto, ed essendo in procinto di proporre motivi aggiunti per l’impugnativa di tali ulteriori atti, ha chiesto al Collegio il rinvio della trattazione a tal fine.
5. In data 8.7.2025 parte ricorrente ha depositato il ricorso per motivi aggiunti (notificato in pari data), con il quale sono stati dedotti, avverso i superiori atti, i seguenti motivi:
1) Sulla determina dirigenziale del 16.4.2025 n. -OMISSIS- (notificata il 4.6.2025) di accertamento di inottemperanza ed acquisizione al patrimonio comunale:
1.a) Nullità ex art. 21 septies Legge 241/90 per indeterminatezza dell’oggetto – Violazione per falsa applicazione dell’art. 31 comma 3 T.U. edilizia – Eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione – Violazione dell’art. 3 Legge 241/90 :
- la determinazione prevede l’acquisizione anche di un piano ammezzato che non esisterebbe e che non troverebbe menzione nell’ordinanza di demolizione;
- l’indicazione della superficie da acquisire pari a 111 mq sarebbe generica e priva di aggancio con le superfici occupate dal lotto;
- non viene indicata l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, né v’è motivazione sulle ragioni che renderebbero necessario tale ulteriore acquisto aggiuntivo rispetto all’area di sedime;
- il provvedimento sarebbe illegittimo anche laddove ricomprende nell’ambito acquisitivo il manufatto di lamiera che era già stato fatto oggetto di altro ordine di demolizione e accertamento di inottemperanza e che non è stato trasferito alla ricorrente né fatto oggetto di istanza di condono.
1.b) Illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 legge 241/90 e dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione – Violazione dell’art. 3 legge 241/90 – Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, travisamento, carenza di presupposto, illogicità e difetto di motivazione:
- sostiene la ricorrente che il Comune non avrebbe riscontrato la sua nota (del 27.02.2025), con cui manifestava l’intendimento demolitorio di taluni manufatti e la disponibilità a individuare praticabili soluzioni alternative che le consentissero di salvaguardare la sanatoria della sua unica abitazione, limitandosi ad accertare l’inottemperanza e conseguente acquisizione.
2) Sulla determina n. -OMISSIS- del 2.5.2025 (notificata il 4.6.2025) - sanzione pecuniaria
2.a) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4 bis T.U. edilizia – Violazione del principio di proporzionalità - Violazione del principio di irretroattività delle sanzioni ex art. 1 legge n.689/1981 e art. 11 preleggi al cod.civ.:
- illegittima sarebbe l’irrogazione della sanzione nella misura massima, in quanto non sarebbe riferibile alla ricorrente alcun onere sanzionatorio concernente il manufatto in lamiera, non oggetto di trasferimento, con violazione del principio di proporzionalità;
- sussisterebbe la violazione del principio di irretroattività quantomeno con riferimento al manufatto in lamiera, già fatto oggetto di ordine demolitorio del 1996 e quindi antecedente all’entrata in vigore della legge 164 del 2014, che ha introdotto la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31 t.u.e.
2.b) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 31 comma 4 bis T.U. edilizia – Violazione dell’art. 3 Legge 241/90 - Difetto di motivazione - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione:
- il Comune avrebbe, comunque, errato nella quantificazione della sanzione pecuniaria, in quanto, al di là dei casi limiti, non ricorrenti nel caso in questione, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare nel contesto del range di legge la sanzione economica da applicare, in maniera proporzionata e ragionevole, secondo l’abuso rilevato, tenendo conto della natura e della consistenza di esso.
3) Illegittimità diretta e derivata per i vizi già esposti con il ricorso introduttivo.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni.
6. Alla camera di consiglio del giorno 8.07.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato disposto il rinvio per la trattazione unitaria della causa alla pubblica udienza del 30 settembre 2025.
7. In data 15.07.2025 il Comune resistente ha prodotto memoria a difesa dell’operato dell’amministrazione.
8. In data 6.09.2025 la ricorrente ha depositato memoria difensiva.
9. Con ordinanza n. 286 dell’11.09.2025, emessa all’esito della camera di consiglio del 9 settembre 2025, è stata fissata la pubblica udienza ai sensi dell’art. 55, co. 10 c.p.a., con sospensione interinale dei provvedimenti impugnati.
10. In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto memorie, ribadendo le rispettive posizioni.
11. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
12. Il ricorso introduttivo è fondato con riferimento al primo motivo relativo al mancato preavviso di rigetto, conformemente alla recente giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. da ultimo C.G.A. 846 del 3 novembre 2025 e giurisprudenza ivi richiamata) e del Consiglio di Stato.
12.1. La giurisprudenza sul punto ha ritenuto che il diniego di sanatoria sia illegittimo per vizio di procedura non essendo stato lo stesso preceduto dall’avviso di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990. L’applicabilità del preavviso di diniego alle istanze di regolarizzazione edilizia, quali condono o accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è stata confermata più volte anche in giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato sent. n. 105/2024). L’istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre a una diversa conclusione della vicenda. Tuttavia, affinché la violazione dell’art. 10-bis comporti l’illegittimità del provvedimento di diniego, il privato oltre a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, deve indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (vedi anche Consiglio di Stato n. 3672/2023, n. 8043/2022; cfr. C.G.A.R.S. 16 luglio 2025, n. 585; id., 3 febbraio 2025, n. 75; id, 3 novembre 2025, n. 846; cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2024, n. 9243; id,. sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5537).
12.2. Nel caso di specie, la partecipazione concreta di parte ricorrente avrebbe consentito di aprire un dialogo partecipativo con il Comune sui plurimi aspetti evidenziati in ricorso (per es. consistenza delle opere aggiuntive, loro asserita autonomia, asserita intervenuta acquisizione del manufatto in lamiera già oggetto di ordine demolitorio e di accertamento di inottemperanza) e non può escludersi che alcuni aspetti avrebbero potuto condurre, anche in parte, a diverse determinazioni.
È vero infatti che, come evidenziato dal Comune, la ricorrente al momento dell’acquisto era a conoscenza della sussistenza della pratica di sanatoria (come emerge peraltro dall’atto di acquisto), ma è pur vero che quest’ultima risultava dotata di pareri favorevoli (compresa l’attestazione del Comune circa la sussistenza di applicabilità della sanatoria ex art. 23 l.r. n. 37/85) e corredata dal pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori; con riferimento a tale pratica, peraltro, nel corso degli anni, secondo quanto dalla stessa parte ricorrente riferito (e non contestato efficacemente dal Comune), la stessa era stata chiamata dal Comune ad effettuare integrazioni documentali (effettuate nel 2011); ne consegue, alla luce dei richiamati principi, che, prima dell’emissione del diniego di condono, l’amministrazione avrebbe dovuto informare la stessa delle ragioni della ritenuta insanabilità dell’abuso in questione e con essa instaurare un effettivo contraddittorio, per poi assumere la determinazione finale (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di condono) a seguito di un adeguato iter istruttorio, di cui dare conto nella motivazione del provvedimento, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Né si può dare ai verbali di sopralluogo o alle annotazioni di servizio del settembre 2024, più volte richiamate nelle difese comunali, natura “sostitutiva” del preavviso, trattandosi di atti endoprocedimentali, senza alcuna efficacia ai fini dell’effettività del contraddittorio, da porre in essere nel rispetto delle regole della legge 241/90; infatti, in tale contesto, la ricorrente aveva diritto a presentare le proprie osservazioni, con obbligo di loro valutazione da parte del Comune e di riscontro ad esse nel provvedimento definitivo.
12.3. Il Comune di Catania sul punto ritiene che, nella fattispecie in esame, la valutazione sulla conformità urbanistica dell’intervento abusivamente effettuato sia di tipo vincolato e non discrezionale e che la partecipazione del privato al procedimento non avrebbe potuto modificare l’esito negativo dell’istanza presentata.
La giurisprudenza recente del C.G.A. e del Consiglio di Stato, al riguardo, ha sottolineato che l’art. 21 octies l. n. 241/1990 (« Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis ») escluda tale possibilità (la cosiddetta “ sanatoria giudiziale ”) all’ultimo inciso, inserito dal d.l. n. 76/2020 (Cons. St. 6743/2021; C.G.A. n. 585/2025). In particolare, secondo la richiamata giurisprudenza, « il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano » (Cons. St. 7529/2021).
12.4. A ciò si aggiunga che, nel caso concreto, il provvedimento non contiene un’adeguata motivazione sulle questioni controverse tra le parti, sulle quali, come detto, non risulta instaurato un effettivo contraddittorio; né la motivazione del provvedimento può essere integrata attraverso gli atti processuali del Comune, stante il divieto di integrazione della motivazione nell’ambito del giudizio amministrativo (Cons. St., sez. IV, n. 9760/2024).
13. Alla stregua dei superiori indirizzi, la domanda demolitoria del ricorso introduttivo va accolta limitatamente al detto vizio procedurale, con assorbimento degli ulteriori motivi.
14. A quanto sopra consegue, inoltre, per illegittimità derivata degli atti gravati, la fondatezza anche della domanda demolitoria formulata con il ricorso per motivi aggiunti, con annullamento della determinazione di accertamento di inottemperanza a ordinanza di demolizione e di acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune (n. !07/URB/96 del 16.04.2025) e della determinazione di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di legge (n. A07/URB/104 del 2.05.2025) e con assorbimento delle ulteriori censure.
14.1. Per ragioni di completezza, il Collegio ritiene, tuttavia, di specificare che tale ultima determinazione è illegittima anche per avere irrogato la sanzione nella misura massima (€ 20.000) in assenza di adeguata motivazione.
Ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ”.
Quanto alla misura della sanzione irrogata, il Collegio condivide e, pertanto, fa propria l’affermazione secondo cui, in caso di aree ed edifici diversi da quelli di cui al 2° comma dell’art. 27 e di aree non soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, « la formulazione della norma, che contempla la previsione di un minimo e di un massimo edittale, presuppone la possibilità di una graduazione della sanzione pecuniaria che è legata a una valutazione relativamente discrezionale dell’amministrazione, commisurata alla tipologia di abuso in concreto realizzato, come si evince dalla specifica previsione secondo cui essa deve essere sempre irrogata nella misura massima per specifiche tipologie di abusi stabiliti dalla norma stessa. Conseguentemente il Comune deve determinare l’importo complessivo della sanzione da applicare nel caso concreto (in misura compresa tra il minimo e il massimo) in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza riferiti alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera abusiva, dandone conto con adeguata motivazione » (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 14/5/2018, n. 1068).
Nel caso di specie, il provvedimento non appare congruamente motivato dal momento che da esso non emerge che l’area de qua sia sottoposta a vincoli né in esso vengono in alcun modo evidenziate (neanche per relationem) le ragioni per le quali l’amministrazione sia giunta a determinare il quantum della sanzione irrogata nella misura massima, limitandosi a indicare in cosa consista l’abuso.
Ritiene il Collegio che la modalità di determinazione della misura dovrebbe essere, peraltro, predeterminata, con criteri prestabiliti con apposito regolamento comunale, in modo da rendere sempre oggettivo l'intervento sanzionatorio del comune (T.A.R. Catania sez. I, 26.10.2022, n. 2842), o comunque adeguatamente motivata, specie quando, come nel caso in questione, la sanzione viene irrogata nella misura massina in zona che nel provvedimento non viene indicata quale zona soggetta a vincoli.
15. Non sussistono, invece, i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, in quanto generica e non provata.
16. In conclusione, con riferimento al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti:
a ) le domande demolitorie sono fondate e vanno accolte, con annullamento degli atti con essi impugnati, fatti salvi i successivi motivati provvedimenti dell’Amministrazione, in conformità agli indirizzi espressi con la presente sentenza;
b ) le domande risarcitorie vanno rigettate.
17. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alle ragioni essenzialmente procedurali (mancato preavviso di rigetto) poste a fondamento della decisione e alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a ) accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda demolitoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi i successivi atti dell’amministrazione da adottare nel rispetto dei principi conformativi della presente sentenza;
b ) respinge la domanda risarcitoria.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NA NE, Presidente
IU SA SI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU SA SI | NE NA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.