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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/08/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1065/2025, proposta da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Coreno, presso il cui studio in Frosinone, via Marittima n. 246 e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Tony Ceccarelli e Ilaria D'Onofri, presso il cui studio in Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n. 129\A e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da verbale di udienza del 29/07/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso del 22/04/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni sancite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 669/2020 del 06/10/2020, emessa nel giudizio dinanzi l'intestato Tribunale R.G. n. 1138/2018.
2 – In particolare, il ricorrente allegava che: il figlio era diventato Per_1
economicamente indipendente grazie alla sua attivita di agente farmaceutico e, pertanto, chiedeva la revoca dell'onere del mantenimento e dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie;
il figlio era ancora studente Per_2
e, pertanto, non avanzava alcuna domanda in merito al mantenimento a carico di entrambi i genitori per il periodo di rispettiva collocazione;
il reddito del era notevolmente diminuito, anche in conseguenza del precario stato Pt_1
di salute, per cui, non essendovi piu sproporzione tra i coniugi e cessando la funzione perequativa, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile in favore della la cui condizione economica era anche migliorata e la riduzione della CP_1
corresponsione delle spese straordinarie in favore del figlio al 50%, Per_2
rendendo tra l'altro tale onere corrispondente allo stato di fatto da anni vigente. reddito;
asseriva che il figlio era da lei stabilmente collocato da anni, Per_2
con notevole aggravio di spese, per cui chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore in misura non inferiore a € 300,00 mensili, oltre alla conferma dell'onere di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
4 - Nel corso del giudizio, il depositava la prima memoria ex art. 473- Pt_1
bis.17 c.p.c. e venivano sentite le parti.
All'udienza del 22/07/2025, il Presidente formulava una proposta conciliativa ed, all'udienza del 29\0\7\2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, alle condizioni verbalizzate, chiedendo al Tribunale di farle proprie, con compensazione delle spese.
5 - Rimessa la causa al Collegio dal relatore Presidente, il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglibilita delle domande congiunte espresse dalle parti, le quali hanno convertito il rito da giudiziale a consensuale, stabilendo quanto segue:
“ la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori nei confronti del figlio ormai autonomo economicamente;
la riduzione al Per_1
50% del contributo dovuto da entrambe le parti per le spese straordinarie del figlio;
la riduzione a € 150,00 mensili dell'assegno divorzile dovuto dal Per_2
ricorrente in favore della resistente con decorrenza dal mese di agosto 2025; il versamento da parte del ricorrente di un assegno contributivo di € 150,00 mensili
a favore della madre per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese Per_2
di agosto 2025; ferme le altre condizioni del divorzio”.
6 - Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di modifica delle condizioni del divorzio richiesta congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, in modifica alle condizioni sancite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 669/2020 del 06/10/2020, emessa nel giudizio dinanzi l'intestato Tribunale R.G. n. 1138/2018, così provvede:
- Revoca l'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori nei confronti del figlio ormai autonomo economicamente;
Per_1
- Dispone la riduzione al 50% del contributo dovuto da entrambe le parti per le spese straordinarie del figlio Per_2
- Dispone la riduzione a € 150,00 mensili dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore della resistente con decorrenza dal mese di agosto
2025;
- Dispone il versamento da parte del ricorrente di un assegno contributivo di
€ 150,00 mensili a favore della madre per il mantenimento del figlio Per_2
a decorrere dal mese di agosto 2025;
- Si lasciano invariate tutte le altre statuizioni della sentenza di divorzio;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Frosinone, il 19 agosto 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Buscema 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Si costituiva in giudizio la resistente, la quale: non si opponeva alla revoca del mantenimento in favore del figlio essendo indipendente Per_1
economicamente, anche se, continuando ad abitare con la madre, non contribuiva alle spese familiari;
si opponeva alla revoca dell'assegno divorzile, non essendovi stato mutamento nella condizione economica dei coniugi e non avendo provato alcunche il ricorrente in merito alla diminuzione del suo