TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5363/2024 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. De Donno Parte_1
IO
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raho Marcello CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 224/84 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
1 legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante, artigiana titolare Persona_1 di una lavanderia (“1) Spondiloartrosi C/D/L/S, coxartrosi bilaterale e gonartrosi sx a moderata incidenza funzionale;
2) Lieve sindrome ansioso-depressiva endoreattiva;
3) Cardiopatia ipertensiva;
4) Gozzo tiroideo multinodulare”) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
20.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, il CTU nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente, ha evidenziato che
“L'obiettività riscontrata all'atto della visita dal sottoscritto: “Torace poco espandibile con gli atti respiratori;
MV diminuito senza presenza di ronchi e rantoli a medie bolle basali. Saturazione O2: 95%; Toni cardiaci validi, ritmici, intervallati da alcune pause extrasistoliche;
non apparenti rumori patologici;
non edemi declivi;
non stasi polmonare;
vasi periferici normosfigmici;
P.A.140/82; F.C. 75 b/min. FE 52%; Addome piano trattabile, non
2 dolente con organi addominali non apprezzabili alla palpazione. Alimentazione ed alvo riferiti regolari. A livello genito urinario non riferisce problematiche;
Laseguè positivo bilateralmente ai gradi medi delle escursioni articolari;
rachide spinalgico in toto con limitazione dei movimenti del tronco ai gradi medi. Deambulazione autonoma riferisce algie al ginocchio sx dopo prolungata stazione eretta. L'articolarità scapolo-omerale e delle ginocchia bilateralmente
è moderatamente compromessa da processi artrosici diffusi con movimenti delle ginocchia limitati di circa 1/3 e della spalla dx e sx dello stesso grado. Riferisce formicolii agli arti superiori;
buona la forza prensile;
La ricorrente è apparsa nel corso della visita peritale lucida, collaborante ed orientata in senso spazio-temporale. Ha risposto alle domande formulatele in modo fattivo. Tono dell'umore deflesso. Al colloquio è lievemente depressa. E' facilmente irritabile;
Non segni di grossolani deficit del visus;
non segni di evidente difficoltà, nel percepire la normale voce di conversazione…. la sig.ra ha svolto per diversi anni la mansione di artigiana titolare di lavanderia, questo Pt_1 non nega la possibilità alla stessa di continuare ad espletare la medesima attività lavorativa e/o improntarsi su lavori attinenti al titolo di studio da lei posseduto quale diploma di scuola media”.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5363/2024 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. De Donno Parte_1
IO
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raho Marcello CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 224/84 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
1 legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante, artigiana titolare Persona_1 di una lavanderia (“1) Spondiloartrosi C/D/L/S, coxartrosi bilaterale e gonartrosi sx a moderata incidenza funzionale;
2) Lieve sindrome ansioso-depressiva endoreattiva;
3) Cardiopatia ipertensiva;
4) Gozzo tiroideo multinodulare”) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
20.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, il CTU nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente, ha evidenziato che
“L'obiettività riscontrata all'atto della visita dal sottoscritto: “Torace poco espandibile con gli atti respiratori;
MV diminuito senza presenza di ronchi e rantoli a medie bolle basali. Saturazione O2: 95%; Toni cardiaci validi, ritmici, intervallati da alcune pause extrasistoliche;
non apparenti rumori patologici;
non edemi declivi;
non stasi polmonare;
vasi periferici normosfigmici;
P.A.140/82; F.C. 75 b/min. FE 52%; Addome piano trattabile, non
2 dolente con organi addominali non apprezzabili alla palpazione. Alimentazione ed alvo riferiti regolari. A livello genito urinario non riferisce problematiche;
Laseguè positivo bilateralmente ai gradi medi delle escursioni articolari;
rachide spinalgico in toto con limitazione dei movimenti del tronco ai gradi medi. Deambulazione autonoma riferisce algie al ginocchio sx dopo prolungata stazione eretta. L'articolarità scapolo-omerale e delle ginocchia bilateralmente
è moderatamente compromessa da processi artrosici diffusi con movimenti delle ginocchia limitati di circa 1/3 e della spalla dx e sx dello stesso grado. Riferisce formicolii agli arti superiori;
buona la forza prensile;
La ricorrente è apparsa nel corso della visita peritale lucida, collaborante ed orientata in senso spazio-temporale. Ha risposto alle domande formulatele in modo fattivo. Tono dell'umore deflesso. Al colloquio è lievemente depressa. E' facilmente irritabile;
Non segni di grossolani deficit del visus;
non segni di evidente difficoltà, nel percepire la normale voce di conversazione…. la sig.ra ha svolto per diversi anni la mansione di artigiana titolare di lavanderia, questo Pt_1 non nega la possibilità alla stessa di continuare ad espletare la medesima attività lavorativa e/o improntarsi su lavori attinenti al titolo di studio da lei posseduto quale diploma di scuola media”.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3