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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile, composta dai magistrati:
DOTT.SSA MARIA TERESA SPANU Presidente
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
DOTT.SSA GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 344 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Umberto Tupini n. 113,
presso lo studio dell'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto in riassunzione
Attrice in riassunzione
Contro
, c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari, via Manno CP_1 C.F._1
n. 12, presso lo studio degli avv.ti Francesco Delitala e Francesca Delitala, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale datata 13.10.2022
Convenuto in riassunzione
Pagina 1 All'udienza del 24 gennaio 2025, già depositate comparse conclusionali e repliche, la causa è
stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto
dal contro la sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 422/2007, confermandola CP_1
integralmente, per l'effetto condannandolo al pagamento in favore di Parte_1
in via principale della somma di € 189.324,00 ed in via subordinata alla somma che sarà
[...]
ritenuta equa anche in base alla documentazione in atti, oltre interessi e rivalutazione dal fatto ad
oggi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “Per quanto sopra, si conclude affinché codesta Ecc.ma Corte,
Cont respinta ogni contraria istanza, voglia: 1) Rigettare la domanda di 2) In subordine, se del
caso salvo gravame, limitare l'accertamento del danno ad una somma simbolica per tutte le ragioni
esposte. 3) Con vittoria di spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale può essere ricostruita come di seguito.
Con atto di citazione del 6.9.1988 l' convenne in giudizio davanti al Controparte_3
Tribunale di Cagliari il sig. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - CP_1
quantificati in lire 239.244.920, oltre lire 9746.950 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia- subiti a seguito di un incendio, sprigionatosi il giorno 7.7.1982 in agro di Berchidda,
località Campos, da una mietitrebbiatrice di proprietà di questi, e condotta il giorno dal sig. Per_1
l'incendio aveva interessato i terreni circostanti ed investito per circa due-tre chilometri la
[...]
strada ferrata Olbia- Chilivani, nel tratto compreso dal Km 256 al Km 259, causando anche la interruzione del traffico ferroviario per due giorni, fino al 9.7.1982.
Il costituitosi, contestò il fondamento dell'avversa domanda, sostenendo di non avere nessuna CP_1
responsabilità in merito all'incendio ed al danno lamentato dalla parte attrice, in quanto al momento
Pagina 2 del fatto la mietitrebbiatrice era detenuta dal quest'ultimo era stato sottoposto a Per_1
procedimento penale per il reato di incendio colposo, conclusosi nel 1984 con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, individuato dal giudice penale nel caso fortuito.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 422/07 il Tribunale adito accolse la domanda ritenendo provata la responsabilità del che condannò al pagamento, a titolo di CP_1
risarcimento dei danni, della somma di € 123.559,69 quale danno emergente, di € 4.104,26 per fermo tecnico, sul rilievo che il convenuto non avesse contestato l'ammontare del danno come allegato da parte attrice, oltre ad € 61.660,00 a titolo di danno da ritardo e con gli interessi dalla decisione al saldo.
***
A seguito di impugnazione del la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, CP_1
con sentenza n. 354/10, riformò integralmente la sentenza del Tribunale dichiarando la intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno.
La propose ricorso per cassazione che la Suprema Corte, con Parte_1
sentenza n. 11164/15, accolse rilevando che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, anche in relazione alla responsabilità indiretta, laddove il fatto integri, anche in astratto, una fattispecie di reato e per questo sia prevista una prescrizione più lunga di cinque anni, si deve applicare tale termine anche alla azione civile.
Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione, rilevato che il reato ritenuto sussistente fosse quello di incendio colposo, per il quale era previsto il termine di prescrizione di dieci anni, cassò la sentenza con rinvio, rimettendo gli atti alla Corte d'Appello in diversa composizione al fine di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di incendio colposo e se, ed a che titolo, il dovesse risarcire il danno. CP_1
Quale giudice del rinvio a seguito della citata sentenza della Cassazione, la Corte d'Appello di
Cagliari, con sentenza non definitiva n. 888/2016, riconobbe che non era maturata la prescrizione del diritto risarcitorio e, confermando "allo stato per quanto di ragione" la sentenza di primo grado
Pagina 3 emessa dal Tribunale di Cagliari n. 422/2007, condannò il a risarcire i danni ex art. 2051 c.c., CP_1
disponendo la prosecuzione per quantificarli attraverso c.t.u. La medesima corte territoriale,
all'esito della c.t.u., con sentenza definitiva n. 415/2018, riformò infine la sentenza di primo grado,
rigettando la domanda di liquidazione dei danni, nonostante la accertata responsabilità, per asserita impossibilità di quantificarli.
***
Contro tale pronuncia la propose ricorso in cassazione, affidato a Parte_1
tre distinte censure.
Resistette il con controricorso. CP_1
Col primo motivo la ricorrente denunziò la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c. “e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova,
rilevanza della omessa contestazione e di poteri e funzioni” del c.t.u., in relazione all'art. 360,
primo comma, n. 3 c.p.c., specificando che il c.t.u. non possa sostituire il giudice nella valutazione delle prove, e che, in evidente contrasto con tale principio, la corte territoriale avesse prestato
“acquiescenza al contenuto della c.t.u. e finito col delegare al Consulente d'Ufficio la valutazione del materiale probatorio”.
Infatti, accertato l'an, evidenziò di avere anche provato l'ammontare del danno “producendo documentazione che, ovviamente, era di provenienza interna”, giacché “l'allora Controparte_4
era una realtà organizzata e complessa, che provvedeva alla gestione e conduzione dell'intero ciclo produttivo” e precisò che l'ambito della c.t.u. “poteva essere solo quello della verifica, sulla base della documentazione in atti, della congruità del danno lamentato”, non potendo operare una
“quantificazione sostitutiva”. L'Ausiliario, pertanto, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto unicamente verificare i conteggi prodotti da CP_2
A ciò aggiunse che la decisione della Corte d'appello non sarebbe stata convincente e condivisibile
Cont laddove era stata ritenuta generica la documentazione prodotta da così da legittimare una contestazione “a sua volta generica”: “l'allora aveva precisato l'entità della pretesa CP_5
Pagina 4 risarcitoria, spiegandola analiticamente” quanto ai costi materiali, e inoltre “aveva espressamente dichiarato a verbale la entità della domanda”.
Col secondo motivo la ricorrente denunziò, con riferimento all'art. 360 c.p.c., primo comma, la violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. e di ogni altra norma e principio sullo svolgimento delle operazioni peritali, precisando che la Corte d'Appello avrebbe accolto analiticamente le conclusioni della c.t.u., senza tener conto delle contestazioni del proprio consulente di parte,
ribadite anche dal difensore.
Cont Col terzo e ultimo motivo enunziò la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,
1226 e 2056 c.c. e di ogni altra norma e principio sulla liquidazione del danno, evidenziando che la
Corte d'Appello avrebbe dovuto comunque liquidare equitativamente il danno ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c., essendone stato accertato l'an.
Con ordinanza n. 15919/2022 la Suprema Corte chiarì, preliminarmente, che per giurisprudenza consolidata la liquidazione equitativa non è una facoltà di cui il giudice può
discrezionalmente avvalersi, bensì uno strumento sostitutivo da utilizzare “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare” e precisò che “mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova
del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può non accadere per il quantum, dove
per caratteristiche specifiche di difficoltà della fattispecie l'obbligo può restringersi e confinarsi
all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa
quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova”.
Premesso quanto sopra, la Suprema Corte evidenziò che nel caso in esame fosse quanto mai evidente che era stato compiuto l'accertamento dell'incendio come causato dal verificatosi il 7 CP_1
luglio 1982 sul tratto di rete ferroviaria Olbia – Chilivani dal km 256 al km 259, il quale aveva generato anche la chiusura del traffico ferroviario dal 7 al 9 luglio 1982: il fatto, quindi, che il Ctu
avesse esposto di non poter procedere alla risposta al quesito non avrebbe impedito di considerare che agli atti era depositato il rapporto dei carabinieri intervenuti in loco, per cui “il fuoco distruggeva
per circa due chilometri le traversine della linea ferroviaria […], che avrebbe reso oggettivamente e
Pagina 5 radicalmente possibile una quantificazione equitativa del danno derivato. Gli ulteriori documenti prodotti nel giudizio di primo grado, infatti, seppur provenienti dalla stessa danneggiata, ben avrebbero potuto costituire anch'essi elementi utili, in relazione al quantum, ai fini non di un accertamento probatorio, bensì di un accertamento equitativo.
La Corte cassò dunque la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.
***
Con atto tempestivamente depositato ha riassunto il Parte_1
procedimento formulando le conclusioni trascritte in epigrafe, insistendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 422/2007 e, per l'effetto, per la condanna di al CP_1
pagamento della somma di € 189.324,00 o, in via subordinata, della somma ritenuta equa in base alla documentazione in atti, oltre interessi e rivalutazione dal fatto ad oggi.
Si è costituito nel giudizio di riassunzione , domandando, in via principale, il CP_1
rigetto delle domande avverse e, in subordine, l'accertamento del danno limitato ad una somma simbolica.
***
Premessa la doverosa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, secondo il quale <il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al
giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.
115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità
della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato
accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova
del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo
di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di “non
Pagina 6 liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente
accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente
legittimità della relativa richiesta risarcitoria>>, deve, conseguenzialmente, procedersi all'accertamento equitativo dei danni subiti dalla in occasione Parte_1
dell'incendio colposo avvenuto in data 7 luglio 1982 in località Campos di Berchidda, di cui è
risultato responsabile civile -con statuizione ormai non più contestabile- il sig. , a CP_1
causa del quale sono stati danneggiati circa 2 km di strada ferrata, così come attestato dai carabinieri intervenuti in loco [ il fuoco divampato aveva distrutto “per circa due chilometri le
traversine della linea ferroviaria Olbia – Chilvani, e a causa di ciò la strada ferrata rimaneva
interrotta fino alle ore 17,00 del 9 luglio 1982” - doc. 1 parte attrice fasc. primo grado].
A tal fine, come puntualmente indicato dalla Suprema Corte, soccorre la documentazione prodotta dall'ente danneggiato, seppur formata dagli stessi suoi dipendenti, costituente, nei terminiti che si vanno appresso a tratteggiare, plausibile e ragionevole parametro di riferimento.
Significativa, per quanto attiene alle categorie/tipologie delle lavorazioni occorse all'epoca degli interventi, risulta essere, in particolare, la nota “CT.21.24/2.IX/82 - CA.L.21/ del 28/01/1983” a firma del dirigente del 10 ° tronco lavori, , relativa alla distinta dei materiali utilizzati, CP_6
del numero di ore lavorative espletate e del tempo di utilizzo dei macchinari impiegati (doc. 4 parte attrice fasc. di parte del primo grado). Dalla stessa si evince che il ripristino del tratto di linea ferroviaria danneggiato a causa dell'incendio aveva richiesto l'impiego:
- di n°1.340 traverse del 2°gruppo, n°422 traverse del 5° gruppo, n°12 traverse doppie, n°3.851
tavolette di legno, n°13.286 caviglie 24m, n°345 chiavarde ck1;
- di forza lavoro per complessive 7.386 ore (di cui 1.468 ore di tecnico e 5.918 ore di operaio qualificato);
- di macchinari (incavigliatrice, fora-traverse, gruppo rincalzatore, vaiacar, carrello motore) per complessive 823 ore;
- di 41 giorni lavorativi complessivi e cioè dal 10/07/1982 al 04/09/1982.
Pagina 7 Alla redazione di tale nota ha fatto seguito la valorizzazione degli interventi occorsi e dei materiali utilizzati, sulla base dei costi correnti dell'epoca (cfr. attestazione del 29 aprile 1999 – All. n. 7 e sviluppo dei calcoli dettagliato per singola voce).
Tali conteggi sono dotati di un certo grado di attendibilità, in ordine a regolarità e congruità dei dati,
in quanto appartenenti alla contabilità interna dell'ente e sottoscritti da soggetto responsabile che,
seppure incardinato esso stesso nell'organizzazione, è comunque privo di un proprio personale interesse ad avvantaggiarsi del risarcimento.
ha altresì domandato il rimborso dei costi asseritamente sostenuti per l'intervento eseguito CP_7
dalla ditta AN FR (indicati in L. 23.306.508) e per i servizi sostitutivi di trasporto passeggeri
(indicati in L. 7.224.500). Si ritiene, sulla base degli stessi principi espressi dalla Suprema Corte, che ai fini dell'accertamento equitativo che si va operando tali indicazioni non possano essere di alcuna utilità, non presentando, l'asserita effettuazione di siffatti esborsi, caratteristiche specifiche di
difficoltà probatoria, quanto, piuttosto, una evidente carenza probatoria riconducibile a negligenza della parte interessata che, in costanza di contenzioso, per sua espressa ammissione, si è sbarazzata delle pezze giustificative in suo possesso senza neppure curarsi di dimostrare con altre modalità i costi eventualmente affrontati (la stessa danneggiata, con nota del 29 aprile 1999 -doc. 4 fasc. di parte primo grado, ha precisato: “… dato il notevole lasso di tempo intercorso dai fatti, non è stato
possibile rinvenire le fatture relative agli importi dei servizi sostitutivi e per l'intervento della Ditta
AN FR;
detta documentazione è stata infatti eliminata secondo lo scadenziario previsto da
questa Società entro i termini stabiliti”. Dunque, dall'importo complessivo conteggiato dall'ente di cui alla citata nota (lire 239.234.920), utilizzabile quale parametro di riferimento ai fini dell'accertamento in via equitativa del quantum debeatur, va esclusa la voce di spesa riguardante la ditta AN (lire 23.306.508) pervenendosi alla residua somma di L. 215.928.412 (=euro
111.517,72), mentre non può essere riconosciuta la voce di spesa ulteriore, del tutto genericamente pretesa e quantificata, per servizi sostitutivi di trasporto passeggeri.
Pagina 8 Deve a questo punto ulteriormente considerarsi che gli interventi non sono stati effettuati su una linea relativamente nuova, ma pacificamente destinata ad ammodernamenti e ristrutturazione più o meno a breve termine;
difatti, in sede di osservazioni alla c.t.u., il Ctp incaricato dalla , ing. Parte_1
ha osservato che, nonostante il tratto ferroviario interessato fosse “prima Persona_2
dell'incendio, in condizioni di normale manutenzione e […] i treni circolavano senza alcuna
limitazione di velocità, in quegli anni erano in programma lavori di rinnovo con totale sostituzione delle rotaie, delle traverse e del pietrisco per quanto “la tratta Monti – non [fosse] appunto CP_8
fra quelle ritenute prioritarie nei primi interventi, …”. In altri termini è da ritenere, ai fini di una valutazione equitativa caratterizzata da una forte carenza non solo a livello probatorio, ma anche sul piano delle allegazioni (che, in materia di illecito extracontrattuale gravano, necessariamente, sul danneggiato), che se non nell'imminenza, in un futuro comunque prossimo il tratto, per le sue condizioni di verosimile usura, sarebbe stato interessato da lavori di sostituzione delle rotaie, delle traverse e del pietrisco: tale presumibile condizione giustifica una riduzione del 50% dell'importo suddetto [€ 111.890,83:2 = € 55.758,86].
Trattandosi di una valutazione squisitamente equitativa, caratterizzata dalla peculiarità di essere stata parametrata ad esborsi in danaro effettuati all'epoca dei fatti, si reputa essere idoneamente satisfattiva l'attualizzazione degli importi liquidati mediante l'applicazione degli interessi legali dal dì del sinistro al saldo. In proposito si sottolinea che anche il primo giudice (al di là di una mera formula di stile riportata nel corpo della motivazione) non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma accertata come dovuta all'epoca del sinistro, ma solo il danno da ritardato adempimento, come agevolmente verificabile dall'entità delle somme liquidate. Profilo che non ha mai costituito oggetto di censura da parte dell'Ente, che, anzi, ha sempre chiesto la conferma della sentenza di primo grado (cfr.
conclusioni atto d'appello). D'altra parte lo stesso Ente con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio, nel quantificare con esattezza il danno nel suo ammontare non aveva chiesto applicarsi la rivalutazione monetaria, ma solo il danno da ritardato adempimento. Ciò posto, sull'importo come
Pagina 9 sopra liquidato vanno computati gli interessi legali, che, dal dì del sinistro ad oggi ammontano a euro
90.733,26, per un totale di capitale + interessi di euro 146.492,12.
deve essere, quindi, condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma complessiva predetta, oltre agli interessi in misura legale dalla data della
[...]
sentenza sino al saldo.
***
La Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite. A tal proposito si precisa che: “In tema di spese processuali, il giudice del
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si
deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che
ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.” (Cass. civ. n. 20289/2015).
[…] i parametri vigenti ratione temporis (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 15506 del 13/06/2018: “ Il
giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida
sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione,
se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo
il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi
dello stesso ed al loro risultato.”.
Ciò posto, anche in ragione del criterio di liquidazione del danno adottato, si reputa corretto individuare lo scaglione di riferimento in quello indeterminabile medio. Inoltre, il notevole ridimensionamento del capitale giustifica la compensazione fra le parti nella misura della metà delle
Pagina 10 spese processuali di tutti i gradi di giudizio, seguendo, la restante parte, la regola della soccombenza
(il parametro è il medio quanto all'appello e alla cassazione, il minimo quanto al giudizio di rinvio esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando;
condanna al risarcimento dei danni cagionati alla che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi euro 146.492,12 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Dichiara compensate in misura pari alla metà le spese di tutti i gradi di giudizio e pone a carico di la restante parte che liquida, per compensi professionali: CP_1
quanto al primo grado in euro 1614,5;
quanto al grado d'appello in euro 5788,00;
quanto al giudizio di cassazione in euro 3135,5
quanto al giudizio di rinvio in euro 2.118,00
oltre spese di iscrizione a ruolo, iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 7
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile, composta dai magistrati:
DOTT.SSA MARIA TERESA SPANU Presidente
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
DOTT.SSA GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 344 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Umberto Tupini n. 113,
presso lo studio dell'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto in riassunzione
Attrice in riassunzione
Contro
, c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari, via Manno CP_1 C.F._1
n. 12, presso lo studio degli avv.ti Francesco Delitala e Francesca Delitala, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale datata 13.10.2022
Convenuto in riassunzione
Pagina 1 All'udienza del 24 gennaio 2025, già depositate comparse conclusionali e repliche, la causa è
stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto
dal contro la sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 422/2007, confermandola CP_1
integralmente, per l'effetto condannandolo al pagamento in favore di Parte_1
in via principale della somma di € 189.324,00 ed in via subordinata alla somma che sarà
[...]
ritenuta equa anche in base alla documentazione in atti, oltre interessi e rivalutazione dal fatto ad
oggi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “Per quanto sopra, si conclude affinché codesta Ecc.ma Corte,
Cont respinta ogni contraria istanza, voglia: 1) Rigettare la domanda di 2) In subordine, se del
caso salvo gravame, limitare l'accertamento del danno ad una somma simbolica per tutte le ragioni
esposte. 3) Con vittoria di spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale può essere ricostruita come di seguito.
Con atto di citazione del 6.9.1988 l' convenne in giudizio davanti al Controparte_3
Tribunale di Cagliari il sig. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - CP_1
quantificati in lire 239.244.920, oltre lire 9746.950 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia- subiti a seguito di un incendio, sprigionatosi il giorno 7.7.1982 in agro di Berchidda,
località Campos, da una mietitrebbiatrice di proprietà di questi, e condotta il giorno dal sig. Per_1
l'incendio aveva interessato i terreni circostanti ed investito per circa due-tre chilometri la
[...]
strada ferrata Olbia- Chilivani, nel tratto compreso dal Km 256 al Km 259, causando anche la interruzione del traffico ferroviario per due giorni, fino al 9.7.1982.
Il costituitosi, contestò il fondamento dell'avversa domanda, sostenendo di non avere nessuna CP_1
responsabilità in merito all'incendio ed al danno lamentato dalla parte attrice, in quanto al momento
Pagina 2 del fatto la mietitrebbiatrice era detenuta dal quest'ultimo era stato sottoposto a Per_1
procedimento penale per il reato di incendio colposo, conclusosi nel 1984 con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, individuato dal giudice penale nel caso fortuito.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 422/07 il Tribunale adito accolse la domanda ritenendo provata la responsabilità del che condannò al pagamento, a titolo di CP_1
risarcimento dei danni, della somma di € 123.559,69 quale danno emergente, di € 4.104,26 per fermo tecnico, sul rilievo che il convenuto non avesse contestato l'ammontare del danno come allegato da parte attrice, oltre ad € 61.660,00 a titolo di danno da ritardo e con gli interessi dalla decisione al saldo.
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A seguito di impugnazione del la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, CP_1
con sentenza n. 354/10, riformò integralmente la sentenza del Tribunale dichiarando la intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno.
La propose ricorso per cassazione che la Suprema Corte, con Parte_1
sentenza n. 11164/15, accolse rilevando che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, anche in relazione alla responsabilità indiretta, laddove il fatto integri, anche in astratto, una fattispecie di reato e per questo sia prevista una prescrizione più lunga di cinque anni, si deve applicare tale termine anche alla azione civile.
Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione, rilevato che il reato ritenuto sussistente fosse quello di incendio colposo, per il quale era previsto il termine di prescrizione di dieci anni, cassò la sentenza con rinvio, rimettendo gli atti alla Corte d'Appello in diversa composizione al fine di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di incendio colposo e se, ed a che titolo, il dovesse risarcire il danno. CP_1
Quale giudice del rinvio a seguito della citata sentenza della Cassazione, la Corte d'Appello di
Cagliari, con sentenza non definitiva n. 888/2016, riconobbe che non era maturata la prescrizione del diritto risarcitorio e, confermando "allo stato per quanto di ragione" la sentenza di primo grado
Pagina 3 emessa dal Tribunale di Cagliari n. 422/2007, condannò il a risarcire i danni ex art. 2051 c.c., CP_1
disponendo la prosecuzione per quantificarli attraverso c.t.u. La medesima corte territoriale,
all'esito della c.t.u., con sentenza definitiva n. 415/2018, riformò infine la sentenza di primo grado,
rigettando la domanda di liquidazione dei danni, nonostante la accertata responsabilità, per asserita impossibilità di quantificarli.
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Contro tale pronuncia la propose ricorso in cassazione, affidato a Parte_1
tre distinte censure.
Resistette il con controricorso. CP_1
Col primo motivo la ricorrente denunziò la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c. “e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova,
rilevanza della omessa contestazione e di poteri e funzioni” del c.t.u., in relazione all'art. 360,
primo comma, n. 3 c.p.c., specificando che il c.t.u. non possa sostituire il giudice nella valutazione delle prove, e che, in evidente contrasto con tale principio, la corte territoriale avesse prestato
“acquiescenza al contenuto della c.t.u. e finito col delegare al Consulente d'Ufficio la valutazione del materiale probatorio”.
Infatti, accertato l'an, evidenziò di avere anche provato l'ammontare del danno “producendo documentazione che, ovviamente, era di provenienza interna”, giacché “l'allora Controparte_4
era una realtà organizzata e complessa, che provvedeva alla gestione e conduzione dell'intero ciclo produttivo” e precisò che l'ambito della c.t.u. “poteva essere solo quello della verifica, sulla base della documentazione in atti, della congruità del danno lamentato”, non potendo operare una
“quantificazione sostitutiva”. L'Ausiliario, pertanto, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto unicamente verificare i conteggi prodotti da CP_2
A ciò aggiunse che la decisione della Corte d'appello non sarebbe stata convincente e condivisibile
Cont laddove era stata ritenuta generica la documentazione prodotta da così da legittimare una contestazione “a sua volta generica”: “l'allora aveva precisato l'entità della pretesa CP_5
Pagina 4 risarcitoria, spiegandola analiticamente” quanto ai costi materiali, e inoltre “aveva espressamente dichiarato a verbale la entità della domanda”.
Col secondo motivo la ricorrente denunziò, con riferimento all'art. 360 c.p.c., primo comma, la violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. e di ogni altra norma e principio sullo svolgimento delle operazioni peritali, precisando che la Corte d'Appello avrebbe accolto analiticamente le conclusioni della c.t.u., senza tener conto delle contestazioni del proprio consulente di parte,
ribadite anche dal difensore.
Cont Col terzo e ultimo motivo enunziò la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,
1226 e 2056 c.c. e di ogni altra norma e principio sulla liquidazione del danno, evidenziando che la
Corte d'Appello avrebbe dovuto comunque liquidare equitativamente il danno ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c., essendone stato accertato l'an.
Con ordinanza n. 15919/2022 la Suprema Corte chiarì, preliminarmente, che per giurisprudenza consolidata la liquidazione equitativa non è una facoltà di cui il giudice può
discrezionalmente avvalersi, bensì uno strumento sostitutivo da utilizzare “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare” e precisò che “mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova
del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può non accadere per il quantum, dove
per caratteristiche specifiche di difficoltà della fattispecie l'obbligo può restringersi e confinarsi
all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa
quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova”.
Premesso quanto sopra, la Suprema Corte evidenziò che nel caso in esame fosse quanto mai evidente che era stato compiuto l'accertamento dell'incendio come causato dal verificatosi il 7 CP_1
luglio 1982 sul tratto di rete ferroviaria Olbia – Chilivani dal km 256 al km 259, il quale aveva generato anche la chiusura del traffico ferroviario dal 7 al 9 luglio 1982: il fatto, quindi, che il Ctu
avesse esposto di non poter procedere alla risposta al quesito non avrebbe impedito di considerare che agli atti era depositato il rapporto dei carabinieri intervenuti in loco, per cui “il fuoco distruggeva
per circa due chilometri le traversine della linea ferroviaria […], che avrebbe reso oggettivamente e
Pagina 5 radicalmente possibile una quantificazione equitativa del danno derivato. Gli ulteriori documenti prodotti nel giudizio di primo grado, infatti, seppur provenienti dalla stessa danneggiata, ben avrebbero potuto costituire anch'essi elementi utili, in relazione al quantum, ai fini non di un accertamento probatorio, bensì di un accertamento equitativo.
La Corte cassò dunque la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.
***
Con atto tempestivamente depositato ha riassunto il Parte_1
procedimento formulando le conclusioni trascritte in epigrafe, insistendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 422/2007 e, per l'effetto, per la condanna di al CP_1
pagamento della somma di € 189.324,00 o, in via subordinata, della somma ritenuta equa in base alla documentazione in atti, oltre interessi e rivalutazione dal fatto ad oggi.
Si è costituito nel giudizio di riassunzione , domandando, in via principale, il CP_1
rigetto delle domande avverse e, in subordine, l'accertamento del danno limitato ad una somma simbolica.
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Premessa la doverosa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, secondo il quale <il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al
giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.
115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità
della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato
accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova
del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo
di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di “non
Pagina 6 liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente
accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente
legittimità della relativa richiesta risarcitoria>>, deve, conseguenzialmente, procedersi all'accertamento equitativo dei danni subiti dalla in occasione Parte_1
dell'incendio colposo avvenuto in data 7 luglio 1982 in località Campos di Berchidda, di cui è
risultato responsabile civile -con statuizione ormai non più contestabile- il sig. , a CP_1
causa del quale sono stati danneggiati circa 2 km di strada ferrata, così come attestato dai carabinieri intervenuti in loco [ il fuoco divampato aveva distrutto “per circa due chilometri le
traversine della linea ferroviaria Olbia – Chilvani, e a causa di ciò la strada ferrata rimaneva
interrotta fino alle ore 17,00 del 9 luglio 1982” - doc. 1 parte attrice fasc. primo grado].
A tal fine, come puntualmente indicato dalla Suprema Corte, soccorre la documentazione prodotta dall'ente danneggiato, seppur formata dagli stessi suoi dipendenti, costituente, nei terminiti che si vanno appresso a tratteggiare, plausibile e ragionevole parametro di riferimento.
Significativa, per quanto attiene alle categorie/tipologie delle lavorazioni occorse all'epoca degli interventi, risulta essere, in particolare, la nota “CT.21.24/2.IX/82 - CA.L.21/ del 28/01/1983” a firma del dirigente del 10 ° tronco lavori, , relativa alla distinta dei materiali utilizzati, CP_6
del numero di ore lavorative espletate e del tempo di utilizzo dei macchinari impiegati (doc. 4 parte attrice fasc. di parte del primo grado). Dalla stessa si evince che il ripristino del tratto di linea ferroviaria danneggiato a causa dell'incendio aveva richiesto l'impiego:
- di n°1.340 traverse del 2°gruppo, n°422 traverse del 5° gruppo, n°12 traverse doppie, n°3.851
tavolette di legno, n°13.286 caviglie 24m, n°345 chiavarde ck1;
- di forza lavoro per complessive 7.386 ore (di cui 1.468 ore di tecnico e 5.918 ore di operaio qualificato);
- di macchinari (incavigliatrice, fora-traverse, gruppo rincalzatore, vaiacar, carrello motore) per complessive 823 ore;
- di 41 giorni lavorativi complessivi e cioè dal 10/07/1982 al 04/09/1982.
Pagina 7 Alla redazione di tale nota ha fatto seguito la valorizzazione degli interventi occorsi e dei materiali utilizzati, sulla base dei costi correnti dell'epoca (cfr. attestazione del 29 aprile 1999 – All. n. 7 e sviluppo dei calcoli dettagliato per singola voce).
Tali conteggi sono dotati di un certo grado di attendibilità, in ordine a regolarità e congruità dei dati,
in quanto appartenenti alla contabilità interna dell'ente e sottoscritti da soggetto responsabile che,
seppure incardinato esso stesso nell'organizzazione, è comunque privo di un proprio personale interesse ad avvantaggiarsi del risarcimento.
ha altresì domandato il rimborso dei costi asseritamente sostenuti per l'intervento eseguito CP_7
dalla ditta AN FR (indicati in L. 23.306.508) e per i servizi sostitutivi di trasporto passeggeri
(indicati in L. 7.224.500). Si ritiene, sulla base degli stessi principi espressi dalla Suprema Corte, che ai fini dell'accertamento equitativo che si va operando tali indicazioni non possano essere di alcuna utilità, non presentando, l'asserita effettuazione di siffatti esborsi, caratteristiche specifiche di
difficoltà probatoria, quanto, piuttosto, una evidente carenza probatoria riconducibile a negligenza della parte interessata che, in costanza di contenzioso, per sua espressa ammissione, si è sbarazzata delle pezze giustificative in suo possesso senza neppure curarsi di dimostrare con altre modalità i costi eventualmente affrontati (la stessa danneggiata, con nota del 29 aprile 1999 -doc. 4 fasc. di parte primo grado, ha precisato: “… dato il notevole lasso di tempo intercorso dai fatti, non è stato
possibile rinvenire le fatture relative agli importi dei servizi sostitutivi e per l'intervento della Ditta
AN FR;
detta documentazione è stata infatti eliminata secondo lo scadenziario previsto da
questa Società entro i termini stabiliti”. Dunque, dall'importo complessivo conteggiato dall'ente di cui alla citata nota (lire 239.234.920), utilizzabile quale parametro di riferimento ai fini dell'accertamento in via equitativa del quantum debeatur, va esclusa la voce di spesa riguardante la ditta AN (lire 23.306.508) pervenendosi alla residua somma di L. 215.928.412 (=euro
111.517,72), mentre non può essere riconosciuta la voce di spesa ulteriore, del tutto genericamente pretesa e quantificata, per servizi sostitutivi di trasporto passeggeri.
Pagina 8 Deve a questo punto ulteriormente considerarsi che gli interventi non sono stati effettuati su una linea relativamente nuova, ma pacificamente destinata ad ammodernamenti e ristrutturazione più o meno a breve termine;
difatti, in sede di osservazioni alla c.t.u., il Ctp incaricato dalla , ing. Parte_1
ha osservato che, nonostante il tratto ferroviario interessato fosse “prima Persona_2
dell'incendio, in condizioni di normale manutenzione e […] i treni circolavano senza alcuna
limitazione di velocità, in quegli anni erano in programma lavori di rinnovo con totale sostituzione delle rotaie, delle traverse e del pietrisco per quanto “la tratta Monti – non [fosse] appunto CP_8
fra quelle ritenute prioritarie nei primi interventi, …”. In altri termini è da ritenere, ai fini di una valutazione equitativa caratterizzata da una forte carenza non solo a livello probatorio, ma anche sul piano delle allegazioni (che, in materia di illecito extracontrattuale gravano, necessariamente, sul danneggiato), che se non nell'imminenza, in un futuro comunque prossimo il tratto, per le sue condizioni di verosimile usura, sarebbe stato interessato da lavori di sostituzione delle rotaie, delle traverse e del pietrisco: tale presumibile condizione giustifica una riduzione del 50% dell'importo suddetto [€ 111.890,83:2 = € 55.758,86].
Trattandosi di una valutazione squisitamente equitativa, caratterizzata dalla peculiarità di essere stata parametrata ad esborsi in danaro effettuati all'epoca dei fatti, si reputa essere idoneamente satisfattiva l'attualizzazione degli importi liquidati mediante l'applicazione degli interessi legali dal dì del sinistro al saldo. In proposito si sottolinea che anche il primo giudice (al di là di una mera formula di stile riportata nel corpo della motivazione) non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma accertata come dovuta all'epoca del sinistro, ma solo il danno da ritardato adempimento, come agevolmente verificabile dall'entità delle somme liquidate. Profilo che non ha mai costituito oggetto di censura da parte dell'Ente, che, anzi, ha sempre chiesto la conferma della sentenza di primo grado (cfr.
conclusioni atto d'appello). D'altra parte lo stesso Ente con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio, nel quantificare con esattezza il danno nel suo ammontare non aveva chiesto applicarsi la rivalutazione monetaria, ma solo il danno da ritardato adempimento. Ciò posto, sull'importo come
Pagina 9 sopra liquidato vanno computati gli interessi legali, che, dal dì del sinistro ad oggi ammontano a euro
90.733,26, per un totale di capitale + interessi di euro 146.492,12.
deve essere, quindi, condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma complessiva predetta, oltre agli interessi in misura legale dalla data della
[...]
sentenza sino al saldo.
***
La Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite. A tal proposito si precisa che: “In tema di spese processuali, il giudice del
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si
deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che
ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.” (Cass. civ. n. 20289/2015).
[…] i parametri vigenti ratione temporis (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 15506 del 13/06/2018: “ Il
giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida
sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione,
se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo
il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi
dello stesso ed al loro risultato.”.
Ciò posto, anche in ragione del criterio di liquidazione del danno adottato, si reputa corretto individuare lo scaglione di riferimento in quello indeterminabile medio. Inoltre, il notevole ridimensionamento del capitale giustifica la compensazione fra le parti nella misura della metà delle
Pagina 10 spese processuali di tutti i gradi di giudizio, seguendo, la restante parte, la regola della soccombenza
(il parametro è il medio quanto all'appello e alla cassazione, il minimo quanto al giudizio di rinvio esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando;
condanna al risarcimento dei danni cagionati alla che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi euro 146.492,12 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Dichiara compensate in misura pari alla metà le spese di tutti i gradi di giudizio e pone a carico di la restante parte che liquida, per compensi professionali: CP_1
quanto al primo grado in euro 1614,5;
quanto al grado d'appello in euro 5788,00;
quanto al giudizio di cassazione in euro 3135,5
quanto al giudizio di rinvio in euro 2.118,00
oltre spese di iscrizione a ruolo, iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 7
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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