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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA Avv. Francesca de Angeli (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio della C.F._1 stessa sito in 39100 Bolzano – Via Carducci n. 13, la quale in questa sede agisce in proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 cpc;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. Roma, Via Arenula n. 70), in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento (C.F.
), nei cui uffici, in Largo Porta Nuova n. 9, è pure, per legge, domiciliato;
P.IVA_2 RESISTENTE IN PUNTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del gratuito patrocinio dd. 04.06.2025, notificato in data 17.06.2025, con cui veniva liquidato l'importo di € 424,00 oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (v. docc. 2-3). CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE In via principale:
-liquidare l'importo di € 2.355,50 (euro duemilatrecentocinquantacinquevirgolacinquanta) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo indicato in epigrafe, oltre al 15% di spese generali e C.A.P. al 4%, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota;
In via subordinata:
-liquidare l'importo di euro 1.041,04 (euromillequarantunovirgolazeroquattro) come da nota spese dimessa nel procedimento RGN 3001/23, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo indicato in epigrafe, oltre al 15% di spese generali e C.A.P. al 4%, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota. In ogni caso: con vittoria di spese. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Rigettare il ricorso, siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
pagina 1 di 5 in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002 e art. 281 decies cpc datato 07.07.2025, depositato in pari data e ritualmente notificato il 14.07.2025, l'avv. Francesca de Angeli proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dd. 04.06.2025, notificato in data 17.06.2025, con cui le era stato liquidato l'importo di € 424,00, oltre spese generali 15% ed accessori (v. docc. 2-3), chiedendo, in principalità, liquidare l'importo di € 2.355,50 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nell'ambito del procedimento promosso nell'interesse di avverso il diniego di richiesta reiterata di Parte_1 protezione internazionale (n. 3001/2023 R.G.), oltre a spese generali 15% ed, in via subordinata, liquidare l'importo di € 1.041,04, come da nota spese dimessa nel proc. n. 3001/23 R.G., per la causale di cui sopra, oltre al 15% di spese generali ed accessori, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese del presente procedimento. Esponeva, in particolare, la ricorrente a sostegno dell'opposizione: 1) che in data 23.11.2023 la stessa depositava, nell'interesse di , ricorso ex art. 35 e segg. D. Lvo n. 25/2008 avverso Parte_1 diniego di richiesta reiterata di protezione internazionale;
2) che al fine di redigere il predetto ricorso l'opponente aveva dovuto esaminare analiticamente copiosa documentazione;
3) che lungi dal trattarsi di ricorso ciclostilato, valeva richiamare il contenuto del predetto ricorso, che aveva reso necessario un approfondito studio della documentazione, nonché un considerabile impiego di tempo per gli incontri intercorsi con la propria assistita, vittima di sfruttamento sessuale “con un vissuto estremamente traumatico”; 4) che a seguito di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni per il 01.04.2025, rinviata per i medesimi incombenti al 15.04.2025, la ricorrente depositava in data 28.03.2025 memoria difensiva, presenziando in data 15.04.2025 alla predetta udienza di precisazione delle conclusioni, in assenza della propria assistita;
5) che stante la necessità da parte del giudice di sentire la propria assistita, veniva fissata all'uopo udienza per il 15.05.2025, alla quale partecipavano sia l'avv. De Angeli che la propria assistita;
6) che successivamente veniva depositata autocertificazione comprovante il permanere delle condizioni reddituali necessarie ai fini del riconoscimento del gratuito patrocinio. In punto di diritto la ricorrente affermava: 1) che non poteva in alcun caso ritenersi la causa di “banale facilità” tale da giustificare l'applicazione dello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, rammentando che l'art. 5 A.M. 55/2014, modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 prevede che “Le cause di valore indeterminabile si considerano (di regola e) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia …”; 2) che la sentenza della Corte di Cassazione n. 22330/2020, peraltro precedente alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, richiamata nel decreto di liquidazione impugnato, statuisce che “… come solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma, in quest'ultimo caso, resta fermo il limite di cui all'art.2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr Cass. n. 25804 del 2015; Cass n. 24452 del 2016 e Cass. n. 20790 del 2017”; 3) che l'art. 12 L. n. 49/2023 (legge sull'equo compenso) aveva abrogato la previsione secondo cui non erano più ammesse tariffe minime e massime, rammentando a tal riguardo il commento riportato sul sito della Forense, secondo cui “in assenza CP_3 di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite pagina 2 di 5 avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dai valori minimi, in quanto avente carattere inderogabile (Cass. 12 aprile 2023 n. 9815; Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n. 9690)”; 4) che secondo Cass. n. 9815/2023, “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”; 5) che contrariamente a quanto affermato nel decreto di liquidazione impugnato, la causa de qua non presentava alcun carattere di serialità, considerato che “al fine di redigere il ricorso si è reso necessario esaminare tutti gli atti sopra elencati e ciò sulla base di anni di esperienza sul tema vittime di tratta al fine di poter scorgere la vera storia che si cela dietro a quanto narrato da queste donne, traumatizzate e spesso timorose di raccontare le loro vicende per paura di subire ripercussioni dai connazionali … Ciò che implica tempo, conoscenza della lingua inglese, approfondimenti sulla COI e sulla storia della persona … quando viene fissata un'audizione della ricorrente la stessa va meticolosamente preparata a tale audizione, di modo che ella possa affrontarla con la dovuta tranquillità e il coraggio di raccontare (per l'ennesima volta) le vicende da lei subite” (v. pag. 11); 6) che contrariamente alla nota spese dimessa le proprie competenze dovevano essere calcolate nei seguenti termini: A) fase di studio € 1.701,00; B) fase introduttiva € 1.204,00; C) fase istruttoria € 1.806,00, pari a complessivi € 4.711,00, che per effetto del dimezzamento del 50% (gratuito patrocinio) andavano a ridursi ad € 2.355,00, insistendo, in subordine, nella liquidazione dei propri onorari come da nota spese dimessa nel procedimento n. 3001/2023 R.G. (v. doc. 05). Costituitosi con comparsa dd. 01.10.2025 il resistente chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso. All'udienza dd. 08.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, il ricorso va accolto nei termini di seguito esposti. Invero, si afferma nel provvedimento impugnato “che l'indicazione di scaglione contenuta all'art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014 in relazione alla causa di valore indeterminabile, nel senso che la causa si considera “di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00”, non possa assumere valore inderogabile, altrimenti assurgendo a norma che, surrettiziamente, reintroduce i minimi tariffari, in coincidenza con i valori minimi liquidabili in relazione allo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00”, stante il contrasto, con l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, di cui all'art. 9 co. 1 D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 ed ancor prima dell'art. 101 co. I T.F.U.E., il quale “non tollera alcuna introduzione o permanenza di importi minimi dei compensi di avvocato resi obbligatori per il giudice da una normativa nazionale, altrimenti dandosi luogo ad una restrizione della concorrenza “per oggetto” …”: Pertanto, il Tribunale, in composizione collegiale, ha ritenuto congruo “anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, “fare riferimento allo scaglione da euro 5.201,01 a euro 26.000,00 di cui alla tabella n. 2 del cit. d.m. n. 55 del 2014, tenendo presente la peculiarità della materia trattata, che presenta: un forte carattere di serialità rispetto a poche questioni in punto di diritto;
l'assenza del confronto con un contraddittore tipico delle controversie in ambito civile, diversamente trattandosi di verificare la ricorrenza dei presupposti per la concessione delle varie forme di protezione riconosciute pagina 3 di 5 dagli ordinamenti nazionale e sovranazionali in relazione a soggetti richiedenti che, nella quasi totalità dei casi, sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato …”. Dal canto suo il resistente, nel rammentare che l'art. 101 par. 1 e 2 del trattato sul CP_1 Funzionamento dell'Unione Europea e l'art. 2 del Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio dd. 16.12.2002 “ostano alla previsione di tariffe minime nell'ambito di attività che si svolgono sul libero mercato al fine di consentire la massima espressione della concorrenza e la migliore offerta per il consumatore finale”, ritiene, nel richiamare Cass. ord. n. 4048 dd. 14.02.2024, “che, anche volendosi seguire le indicazioni della ricorrente, l'importo medio di euro 4.711,00 può legittimamente essere ridotto fino al 50% ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55/2014 e poi obbligatoriamente di un ulteriore 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, per giungersi così alla somma minima liquidabile di euro 1.177,75”. Si noti che la stessa Amministrazione afferma che “Una somma inferiore non potrebbe nel presente giudizio essere liquidata sulla base dei criteri enucleati dalla S.C.”. Tuttavia la tesi propugnata dall'Amministrazione non appare in alcun modo condivisibile in quanto le richiamate ordinanze della Suprema Corte nn. 4759/2022, 4048/2024 non sono pertinenti alla fattispecie in esame, giacchè riferibili ad ipotesi del tutto diversa. Si legge testualmente in detti provvedimenti: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore documentazione di cui all'art. 106 – bis del D.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario…”. Ed in effetti i criteri di liquidazione del compenso di spettanza del difensore di ufficio indicati presuppongono che l'attività professionale sia stata resa nell'ambito di un procedimento di natura penale ed in favore di un imputato irreperibile;
d'altro canto preme evidenziare che per l'appunto l'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 – che prescrive la riduzione di 1/3 nei casi di patrocinio a spese dello Stato
– trova collocazione nel Capo V del Titolo II (“Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”) del D.P.R. 115/2002. Ciò posto, giova rammentare che con la recentissima pronuncia n. 24600 dd. 05.09.2025 in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato e con specifico riferimento alle tariffe minime, la Suprema Corte ha affermato testualmente: “tanto chiarito, non è condivisibile l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato riguardo la derogabilità di un minimo tariffario posto che, come evidenzia il ricorrente, nella fattispecie l'attività difensiva è stata svolta fino all'udienza del 29.05.2018, e posto che pertanto trova applicazione il D.M. 37/2018 entrato in vigore il 27.04.2018, si deve dare continuità al principio secondo il quale il D.M. 37/2018, avendo modificato l'art. 12 D.M. 55/2012, ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari, precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell'aver chiamato, quanto al potere di riduzione del giudice, l'espressione “di regola” che aveva, invece, giustificato l'interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023, Rv. 667640 – 01, Sez. 2, Sentenza n. pagina 4 di 5 24993 del 22/08/2023, Rv. 671474 – 01, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
in precedenza ex multis: Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021, v. anche parere Consiglio di Stato numero 02703/2017 del 27/12/2017)”. In definitiva, alla luce di quanto ampiamente esposto, il compenso di spettanza dell'avv. Francesca de Angeli per l'attività professionale svolta, in favore di , ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato in relazione al procedimento recante il n. 3001/2023 R.G. (“Protezione internazionale”) va determinato nei termini di seguito esposti: inquadrato detto procedimento nello scaglione compreso tra € 26.000 ed € 260.000,00 ex art. 5 co. 6 D.M. 55/2014, avente lo stesso valore determinabile, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 4 co. 1 D.M. cit., appare congruo liquidare al procuratore ricorrente € 4.711,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 1.808,00 per fase istruttoria). Tale importo corrispondente ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002 al valore medio, peraltro, dello scaglione inferiore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 va conseguentemente dimezzato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. cit.; di talchè all'avv. De Angeli va liquidato l'importo complessivo di € 2.355,50. Si rammenta che essendo stata svolta l'attività difensiva nella vigenza del D.M. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, l'art. 12 D.M. 55/2012 novellato ex art. 3 n. 2 D.M. 37/2018 ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari, non potendo la riduzione essere superiore alla misura del 50% rispetto al valore medio di liquidazione. Il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-in totale riforma del decreto di liquidazione emesso in data 04.06.2025, liquida all'avv. Francesca de Angeli, per l'attività difensionale svolta in favore di , ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, in relazione al procedimento recante il n. 3001/2023 R.G., l'importo complessivo di € 2.355,50 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed accessori. Nulla per le spese. Trento, 28.10.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA Avv. Francesca de Angeli (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio della C.F._1 stessa sito in 39100 Bolzano – Via Carducci n. 13, la quale in questa sede agisce in proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 cpc;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. Roma, Via Arenula n. 70), in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento (C.F.
), nei cui uffici, in Largo Porta Nuova n. 9, è pure, per legge, domiciliato;
P.IVA_2 RESISTENTE IN PUNTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del gratuito patrocinio dd. 04.06.2025, notificato in data 17.06.2025, con cui veniva liquidato l'importo di € 424,00 oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (v. docc. 2-3). CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE In via principale:
-liquidare l'importo di € 2.355,50 (euro duemilatrecentocinquantacinquevirgolacinquanta) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo indicato in epigrafe, oltre al 15% di spese generali e C.A.P. al 4%, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota;
In via subordinata:
-liquidare l'importo di euro 1.041,04 (euromillequarantunovirgolazeroquattro) come da nota spese dimessa nel procedimento RGN 3001/23, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo indicato in epigrafe, oltre al 15% di spese generali e C.A.P. al 4%, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota. In ogni caso: con vittoria di spese. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Rigettare il ricorso, siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
pagina 1 di 5 in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002 e art. 281 decies cpc datato 07.07.2025, depositato in pari data e ritualmente notificato il 14.07.2025, l'avv. Francesca de Angeli proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dd. 04.06.2025, notificato in data 17.06.2025, con cui le era stato liquidato l'importo di € 424,00, oltre spese generali 15% ed accessori (v. docc. 2-3), chiedendo, in principalità, liquidare l'importo di € 2.355,50 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nell'ambito del procedimento promosso nell'interesse di avverso il diniego di richiesta reiterata di Parte_1 protezione internazionale (n. 3001/2023 R.G.), oltre a spese generali 15% ed, in via subordinata, liquidare l'importo di € 1.041,04, come da nota spese dimessa nel proc. n. 3001/23 R.G., per la causale di cui sopra, oltre al 15% di spese generali ed accessori, nonché condannare parte resistente alla rifusione delle spese del presente procedimento. Esponeva, in particolare, la ricorrente a sostegno dell'opposizione: 1) che in data 23.11.2023 la stessa depositava, nell'interesse di , ricorso ex art. 35 e segg. D. Lvo n. 25/2008 avverso Parte_1 diniego di richiesta reiterata di protezione internazionale;
2) che al fine di redigere il predetto ricorso l'opponente aveva dovuto esaminare analiticamente copiosa documentazione;
3) che lungi dal trattarsi di ricorso ciclostilato, valeva richiamare il contenuto del predetto ricorso, che aveva reso necessario un approfondito studio della documentazione, nonché un considerabile impiego di tempo per gli incontri intercorsi con la propria assistita, vittima di sfruttamento sessuale “con un vissuto estremamente traumatico”; 4) che a seguito di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni per il 01.04.2025, rinviata per i medesimi incombenti al 15.04.2025, la ricorrente depositava in data 28.03.2025 memoria difensiva, presenziando in data 15.04.2025 alla predetta udienza di precisazione delle conclusioni, in assenza della propria assistita;
5) che stante la necessità da parte del giudice di sentire la propria assistita, veniva fissata all'uopo udienza per il 15.05.2025, alla quale partecipavano sia l'avv. De Angeli che la propria assistita;
6) che successivamente veniva depositata autocertificazione comprovante il permanere delle condizioni reddituali necessarie ai fini del riconoscimento del gratuito patrocinio. In punto di diritto la ricorrente affermava: 1) che non poteva in alcun caso ritenersi la causa di “banale facilità” tale da giustificare l'applicazione dello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, rammentando che l'art. 5 A.M. 55/2014, modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 prevede che “Le cause di valore indeterminabile si considerano (di regola e) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia …”; 2) che la sentenza della Corte di Cassazione n. 22330/2020, peraltro precedente alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, richiamata nel decreto di liquidazione impugnato, statuisce che “… come solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma, in quest'ultimo caso, resta fermo il limite di cui all'art.2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr Cass. n. 25804 del 2015; Cass n. 24452 del 2016 e Cass. n. 20790 del 2017”; 3) che l'art. 12 L. n. 49/2023 (legge sull'equo compenso) aveva abrogato la previsione secondo cui non erano più ammesse tariffe minime e massime, rammentando a tal riguardo il commento riportato sul sito della Forense, secondo cui “in assenza CP_3 di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite pagina 2 di 5 avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dai valori minimi, in quanto avente carattere inderogabile (Cass. 12 aprile 2023 n. 9815; Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n. 9690)”; 4) che secondo Cass. n. 9815/2023, “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”; 5) che contrariamente a quanto affermato nel decreto di liquidazione impugnato, la causa de qua non presentava alcun carattere di serialità, considerato che “al fine di redigere il ricorso si è reso necessario esaminare tutti gli atti sopra elencati e ciò sulla base di anni di esperienza sul tema vittime di tratta al fine di poter scorgere la vera storia che si cela dietro a quanto narrato da queste donne, traumatizzate e spesso timorose di raccontare le loro vicende per paura di subire ripercussioni dai connazionali … Ciò che implica tempo, conoscenza della lingua inglese, approfondimenti sulla COI e sulla storia della persona … quando viene fissata un'audizione della ricorrente la stessa va meticolosamente preparata a tale audizione, di modo che ella possa affrontarla con la dovuta tranquillità e il coraggio di raccontare (per l'ennesima volta) le vicende da lei subite” (v. pag. 11); 6) che contrariamente alla nota spese dimessa le proprie competenze dovevano essere calcolate nei seguenti termini: A) fase di studio € 1.701,00; B) fase introduttiva € 1.204,00; C) fase istruttoria € 1.806,00, pari a complessivi € 4.711,00, che per effetto del dimezzamento del 50% (gratuito patrocinio) andavano a ridursi ad € 2.355,00, insistendo, in subordine, nella liquidazione dei propri onorari come da nota spese dimessa nel procedimento n. 3001/2023 R.G. (v. doc. 05). Costituitosi con comparsa dd. 01.10.2025 il resistente chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso. All'udienza dd. 08.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, il ricorso va accolto nei termini di seguito esposti. Invero, si afferma nel provvedimento impugnato “che l'indicazione di scaglione contenuta all'art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014 in relazione alla causa di valore indeterminabile, nel senso che la causa si considera “di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00”, non possa assumere valore inderogabile, altrimenti assurgendo a norma che, surrettiziamente, reintroduce i minimi tariffari, in coincidenza con i valori minimi liquidabili in relazione allo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00”, stante il contrasto, con l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, di cui all'art. 9 co. 1 D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 ed ancor prima dell'art. 101 co. I T.F.U.E., il quale “non tollera alcuna introduzione o permanenza di importi minimi dei compensi di avvocato resi obbligatori per il giudice da una normativa nazionale, altrimenti dandosi luogo ad una restrizione della concorrenza “per oggetto” …”: Pertanto, il Tribunale, in composizione collegiale, ha ritenuto congruo “anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, “fare riferimento allo scaglione da euro 5.201,01 a euro 26.000,00 di cui alla tabella n. 2 del cit. d.m. n. 55 del 2014, tenendo presente la peculiarità della materia trattata, che presenta: un forte carattere di serialità rispetto a poche questioni in punto di diritto;
l'assenza del confronto con un contraddittore tipico delle controversie in ambito civile, diversamente trattandosi di verificare la ricorrenza dei presupposti per la concessione delle varie forme di protezione riconosciute pagina 3 di 5 dagli ordinamenti nazionale e sovranazionali in relazione a soggetti richiedenti che, nella quasi totalità dei casi, sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato …”. Dal canto suo il resistente, nel rammentare che l'art. 101 par. 1 e 2 del trattato sul CP_1 Funzionamento dell'Unione Europea e l'art. 2 del Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio dd. 16.12.2002 “ostano alla previsione di tariffe minime nell'ambito di attività che si svolgono sul libero mercato al fine di consentire la massima espressione della concorrenza e la migliore offerta per il consumatore finale”, ritiene, nel richiamare Cass. ord. n. 4048 dd. 14.02.2024, “che, anche volendosi seguire le indicazioni della ricorrente, l'importo medio di euro 4.711,00 può legittimamente essere ridotto fino al 50% ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55/2014 e poi obbligatoriamente di un ulteriore 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, per giungersi così alla somma minima liquidabile di euro 1.177,75”. Si noti che la stessa Amministrazione afferma che “Una somma inferiore non potrebbe nel presente giudizio essere liquidata sulla base dei criteri enucleati dalla S.C.”. Tuttavia la tesi propugnata dall'Amministrazione non appare in alcun modo condivisibile in quanto le richiamate ordinanze della Suprema Corte nn. 4759/2022, 4048/2024 non sono pertinenti alla fattispecie in esame, giacchè riferibili ad ipotesi del tutto diversa. Si legge testualmente in detti provvedimenti: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore documentazione di cui all'art. 106 – bis del D.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario…”. Ed in effetti i criteri di liquidazione del compenso di spettanza del difensore di ufficio indicati presuppongono che l'attività professionale sia stata resa nell'ambito di un procedimento di natura penale ed in favore di un imputato irreperibile;
d'altro canto preme evidenziare che per l'appunto l'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 – che prescrive la riduzione di 1/3 nei casi di patrocinio a spese dello Stato
– trova collocazione nel Capo V del Titolo II (“Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”) del D.P.R. 115/2002. Ciò posto, giova rammentare che con la recentissima pronuncia n. 24600 dd. 05.09.2025 in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato e con specifico riferimento alle tariffe minime, la Suprema Corte ha affermato testualmente: “tanto chiarito, non è condivisibile l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato riguardo la derogabilità di un minimo tariffario posto che, come evidenzia il ricorrente, nella fattispecie l'attività difensiva è stata svolta fino all'udienza del 29.05.2018, e posto che pertanto trova applicazione il D.M. 37/2018 entrato in vigore il 27.04.2018, si deve dare continuità al principio secondo il quale il D.M. 37/2018, avendo modificato l'art. 12 D.M. 55/2012, ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari, precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell'aver chiamato, quanto al potere di riduzione del giudice, l'espressione “di regola” che aveva, invece, giustificato l'interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023, Rv. 667640 – 01, Sez. 2, Sentenza n. pagina 4 di 5 24993 del 22/08/2023, Rv. 671474 – 01, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
in precedenza ex multis: Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021, v. anche parere Consiglio di Stato numero 02703/2017 del 27/12/2017)”. In definitiva, alla luce di quanto ampiamente esposto, il compenso di spettanza dell'avv. Francesca de Angeli per l'attività professionale svolta, in favore di , ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato in relazione al procedimento recante il n. 3001/2023 R.G. (“Protezione internazionale”) va determinato nei termini di seguito esposti: inquadrato detto procedimento nello scaglione compreso tra € 26.000 ed € 260.000,00 ex art. 5 co. 6 D.M. 55/2014, avente lo stesso valore determinabile, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 4 co. 1 D.M. cit., appare congruo liquidare al procuratore ricorrente € 4.711,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 1.808,00 per fase istruttoria). Tale importo corrispondente ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002 al valore medio, peraltro, dello scaglione inferiore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 va conseguentemente dimezzato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. cit.; di talchè all'avv. De Angeli va liquidato l'importo complessivo di € 2.355,50. Si rammenta che essendo stata svolta l'attività difensiva nella vigenza del D.M. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, l'art. 12 D.M. 55/2012 novellato ex art. 3 n. 2 D.M. 37/2018 ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari, non potendo la riduzione essere superiore alla misura del 50% rispetto al valore medio di liquidazione. Il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-in totale riforma del decreto di liquidazione emesso in data 04.06.2025, liquida all'avv. Francesca de Angeli, per l'attività difensionale svolta in favore di , ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, in relazione al procedimento recante il n. 3001/2023 R.G., l'importo complessivo di € 2.355,50 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed accessori. Nulla per le spese. Trento, 28.10.2025 Dott. M. Morandini
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