Articolo 4 della Legge 31 luglio 1954, n. 629
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 agosto 1954
Art. 4.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-55 la spesa di lire 1.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 .
Entrata in vigore il 29 agosto 1954