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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURE Parte_1 C.F._1 MARIASTELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GROTTA, 8 44121 FERRARA presso il difensore avv. TURE MARIASTELLA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO Controparte_1 P.IVA_1 DOMENICO, dell'avv. MARAZZA MARCO ( Indirizzo Telematico;
e C.F._2 dell'Avv.to BORGHETTI CRISTIANA ( VIA G.OBERDAN, 26 40126 C.F._3 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN N. 26 - C/O AVV. C. BORGHETTI 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. DE FEO DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 01/03/2024, dinanzi al Tribunale di Bologna, composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, Pt_1
pagina 1 di 10 conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere Pt_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- avendo la domanda del dott. ad oggetto la richiesta di versamento Parte_1 di differenze retributive e sulle predette, per come accertate e/o accertande in corso di causa, dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, autorizzarsi la chiamata in causa e/o disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
C.F. ) […] Controparte_2 P.IVA_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare il diritto del dott. Parte_1
( ) all'inquadramento di “Dirigente di 1° CCNL ANIA”, e/o ad CodiceFiscale_4 altro inquadramento dirigenziale del medesimo CCNL così come accertando in corso di causa, presso (P.I - corrente in Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45 – 40128 - Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore - a decorrere dall'01.01.2014 fino alla data della emananda sentenza, ovvero dalla data successiva accertanda in corso di causa e fino alla data della emananda sentenza, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e qui integralmente richiamate e per l'effetto;
- condannare a corrispondere al dott. Controparte_1 [...]
a titolo di differenze retributive, contributive e previdenziali conseguenti Pt_1 all'inquadramento di cui sopra e/o a quello accertando in corso di causa, e per i periodi di causa accertandi, la somma complessiva di €. 571.236,68, come da conteggio contabile dimesso sub doc.97-bis ovvero, in caso di contestazione del predetto, a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed equità, anche a seguito di espletanda CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione al saldo e per l'effetto;
- accertare e dichiarare il danno da demansionamento subito dal ricorrente a far data dal novembre 2019 e/o dalla data accertanda in corso di causa fino a quella della emananda sentenza, in ragione del perdurante mancato riconoscimento dell'invocata qualifica dirigenziale e della adibizione a mansioni di fatto inferiori rispetto a quelle in precedenza assegnategli (cioè prima del 2019 per come descritte in narrativa e documentate) e per l'effetto;
- condannare a corrispondere al dott. Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni da demansionamento e/o dequalificazione Pt_1 professionale, per violazione degli articoli, 2103 c.c. e 1362 c.c. la somma complessiva di € 167.317,34 netti, quantificata ipotizzando un danno pari al 35% della retribuzione globale riconosciuta al Lavoratore dal novembre 2019 ad oggi. o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione al saldo”. Il tutto con vittoria di spese In particolare, il ricorrente affermava di essere dipendente di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A dal 01/08/2011 con qualifica di Funzionario Senior di 7° livello, Classe 3, C.C.N.L. ANIA. pagina 2 di 10 Affermava poi che, nel gennaio 2014, era stato nominato Responsabile della Gestione Personale Banca, configurando un ruolo di coordinamento tra la Capogruppo Unipol e con il compito di garantire l'attuazione e l'applicazione delle Parte_2 politiche HR della Direzione Risorse Umane dell'intero Gruppo Unipol. Tale ruolo, precisava il ricorrente, veniva ricoperto ad interim da un soggetto con la qualifica dirigenziale e prevedeva la gestione di una forza lavoro pari a circa 2450 dipendenti, con mansioni di fatto riconducibili a quelle proprie di un dirigente ABI. Esponeva, ancora, che la società convenuta aveva nominato il ricorrente Responsabile della Funzione Personale di a partire dal 01/04/2015, nel contesto Parte_2 di un “cd. distacco parziale”, che prevedeva una misura del 90% presso e Parte_2 una del 10% presso . Controparte_1
Tale nomina, proseguiva, prevedeva in capo al ricorrente specifici poteri, riconosciuti in forza di procura notarile, di natura gestionale ed economica, esercitabili in modo autonomo in nome e per conto di e senza preventiva autorizzazione Parte_2 di altro dirigente. A ciò si aggiungevano atti gestori e di indirizzo aziendale, fra cui: il potere di firma per un importo fino ad un massimo di euro 100.000,00, il potere di rappresentanza anche verso l'esterno, la facoltà di assumere tutto il personale non dirigenziale, di sospendere o comminare sanzioni disciplinari dal contenuto conservativo, sempre nei confronti di tutto il personale non dirigente, in quanto partecipante al Comitato Disciplinare Aziendale, di sottoscrivere lettere di distacco del personale, di firmare patti di stabilità, verbali di conciliazione in sede sindacale e/o accordi aziendali con rappresentanze delle OO.SSA. Affermava che, in data 31/10/2019, era terminato il distacco parziale ed il ricorrente era rientrato totalmente in subendo un progressivo Controparte_1 demansionamento che originava dalla nomina a Responsabile della Funzione Gestione Personale di Bologna e Firenze – Area Centro, ruolo la cui attività aveva un contenuto di natura prevalentemente amministrativa e per nulla in linea con quello ricoperto fino a poco tempo prima e per oltre 5 anni presso Parte_2
Affermava poi che, in data 01/07/2021, era stato nominato Responsabile HR Manager e di , nell'area Beyond Controparte_3 CP_4 Controparte_1
Insurance, figura con una diretta responsabilità nella gestione del personale di diverse società controllate dal gruppo Unipol. Affermava ancora che, nonostante le numerose millantazioni di una nomina a dirigente ricevute, nel luglio 2022 l' diveniva Responsabile HR Manager Beyond Pt_1
Insurance, ruolo di grande responsabilità e gestione di numerose società del Gruppo, ma non un ruolo dirigenziale come aspirato dallo stesso. Precisava che il trattamento economico percepito dal ricorrente nel corso della sua carriera era superiore alla media interna e di mercato rispetto all'inquadramento posseduto e quindi del tutto assimilabile a quello di un dirigente, rispetto a quello di un funzionario Senior di 7° livello, tanto da arrivare a premi per l'attività svolta tali da garantire una RAL superiore a quella prevista dal CCNL Dirigenti ANIA. pagina 3 di 10 Tuttavia, lamentava che la mancata nomina a dirigente aveva privato l' della Pt_1 contribuzione prevista per il Fondo di Previdenza Complementare, nelle modalità contemplate per il personale Dirigente di e della più Controparte_1 completa Polizza Sanitaria, sia in termini di prestazioni che di plafond. Analogamente egli non aveva potuto partecipare al sistema annuale di MBO previsto dall'Azienda, godendo così di significativi importi erogati sotto forma monetaria (STI), nè delle azioni del Gruppo Unipol (LTI); ed inoltre non aveva potuto usufruire del benefit dell'auto aziendale, concesso invece in uso promiscuo a tutti i dirigenti delle società del Gruppo Unipol a partire dall'anno 2022. Per tali ragioni, il corrente esponeva di aver diffidato e messo in mora la convenuta in data 20.01.2023 per richiedere formalmente il riconoscimento, a decorrere dal mese di gennaio 2014 ad oggi, della qualifica di dirigente CCNL ANIA, in ragione delle mansioni da egli di fatto espletate per , con conseguente Controparte_1 diritto alla corresponsione delle eventuali differenze retributive, dirette ed indirette maturate, e soprattutto alla regolarizzazione della posizione previdenziale ordinaria e complementare. Concludeva, affermando che la convenuta, non solo aveva negato legittimità delle pretese avanzate dal ricorrente, per un'asserita insussistenza degli invocati presupposti normativi e fattuali, ma aveva anche negato l'aumento retributivo che da prassi veniva riconosciuto a tutti i funzionari che erano stati portati a nomina di dirigente, nel caso in cui la stessa nomina non venisse poi successivamente “formalizzata”. Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso e chiedendo il rigetto di tutte le domande in fatto e in diritto svolte dal medesimo ricorrente, con vittoria di spese e compensi. In particolare, affermava che il primo ruolo ricoperto dall in come Pt_1 CP_1
Responsabile Gestione Personale Comparto Bancario, era stata una posizione gerarchicamente sottoposta al Responsabile della Gestione del Personale del Gruppo, a sua volta gerarchicamente subordinata dapprima direttamente al Condirettore Generale Area Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo e, successivamente, al Direttore delle Risorse Umane. Contestava, poi, che solo uno dei cinque comparti in cui era suddivisa la Gestione del Personale della convenuta era stato affidato a un dirigente per entità e complessità della posizione ricoperta, mentre, continuava, il ricorrente era Responsabile di un comparto (“Gestione Personale Comparto Bancario”) della Struttura “Gestione del Personale” privo di suddivisioni e di ulteriori addetti. In tale ruolo il dott. era stato una figura di raccordo tra la Direzione Risorse Pt_1
Umane di Gruppo e la Direzione aziendale di occupandosi di Parte_2 garantire una gestione armonizzata ed unitaria del personale di Parte_2
(d'intesa con il Responsabile del Personale della Banca stessa), nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Dott.ssa ogni azione in tal senso era stata Per_1 assunta dal ricorrente in stretto collegamento con gli uffici della Direzione Risorse Umane del Gruppo (Dott.ssa e secondo specifiche procedure interne. Per_1
pagina 4 di 10 Pertanto, precisava la convenuta, che il ricorrente aveva svolto attività meramente esecutive ed attuative, con perimetrati margini di discrezionalità, prive di carattere decisione o direttivo. Esponeva ancora che, con la nomina a Responsabile del Personale, il dott. aveva Pt_1 mantenuto fondamentalmente il proprio incarico sotto la direzione della Dott.ssa Per_1 in linea con quanto accadeva in altri uffici della società affidati a Funzionari/Quadri, i quali si limitavano – come il ricorrente stesso – ad attuare ed applicare le decisioni assunte dalle Funzioni Centrali, senza poter assumere decisioni autonome (ciò riguardava: le assunzione, i procedimenti disciplinari, i distacchi, le conciliazioni, le attività in materia sindacale, il budget del personale, la formazione e le politiche di remunerazione). Evidenziava poi la convenuta che, a decorrere dal luglio 2021, il ricorrente era stato nominato Responsabile HR Manager e ruolo nel quale si Controparte_3 CP_4 occupava di garantire una gestione armonizzata ed unitaria del personale delle Società del Gruppo in ambito mobility, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive delle Funzioni Centrali di Gruppo. Precisava, contestando quanto affermato da parte ricorrente, che ogni iniziativa del ricorrente era stata assunta in stretto collegamento con gli uffici della Direzione Risorse Umane di Gruppo e secondo specifiche direttive/procedure interne (senza autonomia decisionale/deliberativa). Analogamente era accaduto con la nomina a HR Manager Beyond Insurance, dove l' rispondeva gerarchicamente alla Responsabile People Management, che a sua Pt_1 volta a riportava della Direttrice del Personale. Eccepiva, ancora, che in nessun colloquio era stato promesso al ricorrente il riconoscimento dell'inquadramento nella categoria dirigenziale. Contestava da ultimo che la carriera professionale del ricorrente fosse proseguita sino ad oggi, nel ruolo di Responsabile HR Manager Beyond Insurance, senza alcun cambiamento sostanziale anche dopo le rivendicazioni avanzate formalmente dal ricorrente per mezzo del proprio legale. Il processo si svolgeva alle udienze del 12/08/2024, 22/11/2024, 07/02/2025, 13/03/2025. 27/03/2025, 02/07/2025, 11/09/2025 19-09-2025. In prima udienza veniva esperito un tentativo di conciliazione. Un secondo tentativo di conciliazione veniva esperito a seguito dell'audizione delle prove testimoniali. Venivano sentiti come testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, , , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
. Testimone_9
All'udienza del 11-09-2025, veniva nuovamente sentita come teste la dott.ssa Tes_2
.
[...]
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente, inerente lo svolgimento di superiori mansioni di Dirigente, a far data dal 2014, osserva il Tribunale che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nel valutare la fondatezza di tale domanda, il Giudice deve esaminare le declaratorie contrattuali di interesse, per poi confrontarle con le mansioni in concreto svolte dal dipendente che reclama il diritto all'inquadramento in una diversa e superiore qualifica. Nel caso in esame, le declaratorie contrattuali di interesse, sono quelle di Funzionario e di Dirigente, secondo il C.C.N.L. ANIA e secondo il C.C.N.L. Dirigenti di Imprese Assicuratrici. L'art. 124 del C.C.N.L. ANIA 2007, rimasto invariato fino al rinnovo del 2017, prevede che: “ sono Funzionari i lavoratori ai quali l'impresa, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca con lettera tale qualifica. La Categoria è articolata in tre gradi di cui il terzo è quello superiore. I gradi sono assegnati in ragione della diversa importanza delle funzioni attribuite dall'impresa nella concreta organizzazione aziendale, anche in funzione del livello di professionalità acquisita. Spetta comunque la qualifica di Funzionario di 1° Grado: ai Gerenti di agenzia in economia, ai Vice Gerenti muniti di Procura, ai Procuratori di Agenzia in economia, nonché a coloro che sono preposti in via permanente quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di più capi ufficio, come definiti al Profilo a) della posizione organizzativa 3-6 Livello retributivo- dell'area professionale B, o di più lavoratori che svolgano mansioni per le quali è previsto l'inquadramento nell'Area Profesionale B, posizione Organizzativa 3-6 livello retributivo;
di Funzionario di 2° Grado: a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più funzionari, ed ai gerenti di agenzia in economia ove operino non meno di 10 dipendenti amministrativi;
di Funzionario di 3° Grado: a coloro che siano preposti in via permanente, quali Responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più funzionari di 2° Grado, anche se operanti in periferia. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale incaricato di reggere agenzie temporanee in gestione diretta.” L'art. 89 del C.C.N.L. non Dirigenti ANIA del 2017, rimasto invariato fino alla data del ricorso introduttivo, prevede che “in relazione alle specifiche professionalità del settore e fra queste quella relativa alla tipica figura del Funzionario, che ha una sua propria identità, le Parti hanno convenuto di potere individuare tra il personale non Dirigente, una particolare Area Professionale(Area Professionale Quadri), costituita da due livelli di inquadramento: Funzionario -7° Livello;
Quadro 6° Livello. pagina 6 di 10 I suddetti livelli si distinguono per la peculiarità delle funzioni rispetto al restante personale e – nel loro insieme- attuano puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985 N°190. Nell'ambito della predetta Area Professionale, la nuova declaratoria riguardante i Funzionari è diretta, da un lato a riaffermare, rafforzandola, la loro centralità all'interno delle organizzazioni aziendali;
dall'altro intende consentire una piena fungibilità delle figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico. Tale unico livello di classificazione si articola in due figure;
Funzionario Businnes – Appartengono a questa figura i lavoratori/trici con elevata preparazione professionale, autonomia, alto grado di specializzazione e responsabilità diretta nell'attuazione degli obbiettivi assegnati, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Funzionario Senior – Appartengono a questa figura i Funzionari di cui al precedente alinea che, nell'ambito delle diverse aree in cui opera la società, sono in possesso di una più ampia esperienza e competenza professionale, anche polivalente acquisite nel corso del loro escursus lavorativo. Nell'ambito di ciascuna delle suddette figure, potranno essere attribuite funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e/o alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari;
oppure funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione e/o da responsabilità di progetti di particolare importanza per l'azienda, comportanti attività di studio, consulenza e ricerca. L'ex funzionario di 3° grado sarà collocato in quella di Funzionario Senior, con riconoscimento della relativa indennità economica. Infine, il C.C.N.L. Dirigenti di Imprese Assicuratrici prevede che “la qualifica di Dirigente è attribuita con lettera di impresa: essa spetta a quei prestatori di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, che essendo preposti al funzionamento dell'impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e di iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l'incarico di provvedere – nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con altre competenze e funzioni dell'azienda- al conseguimento degli obbiettivi e dei fini istituzionali dell'impresa”. Ciò posto, osserva il Tribunale che la linea di demarcazione tra le due distinte qualifiche, ed in particolare tra la qualifica apicale del ruolo Funzionari, cui appartiene il ricorrente e la qualifica di Dirigente, è da ricercare nel livello di discrezionalità ed autonomia posseduti ed esercitati in concreto dal lavoratore, posto che anche il Funzionario come il Dirigente, ed in particolare il Funzionario Senior può essere titolare di funzioni di responsabilità in importanti strutture aziendali, nonché di funzioni di coordinamento di pagina 7 di 10 altri dipendenti, anche con qualifica di funzionario, ed infine di funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione. Sulla base di tali premesse metodologiche di carattere generale, osserva il Tribunale che dall'esame dei documenti depositati e delle molteplici testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria orale, nonché della sinergia tra la documentazione depositata e le testimoniane raccolte, è emerso che, almeno dal 2011, il Gruppo Unipol aveva una gestione del personale centralizzata sulla Capogruppo, che definiva tramite le proprie Funzioni Centrali, le politiche di assunzione, di formazione e di retribuzione, mentre il dott. e tutte le figure simili, ossia i vari responsabili di Gestione del Personale Pt_1 nelle società controllate o nei gruppi di società controllate, verificavano l'armonizzazione e la corretta applicazione delle decisioni prese dalle funzioni Centrali, e ne coordinavano la specifica applicazione, nell'ambito delle società controllate. Ugualmente, per tutte le problematiche attinenti a movimenti, riconoscimenti, promozioni o licenziamenti di Dirigenti e Quadri, le decisioni venivano prese quantomeno a livello di Capogruppo, il più delle volte da organismi collegiali cui partecipavano diverse figure Dirigenziali. E' poi emerso che, anche per tutte le problematiche attinenti a movimenti, riconoscimenti, promozioni o licenziamenti di ruoli inferiori, pur essendo il ricorrente fornito di Procura per operazioni fino a centomila Euro con rilevanza esterna, le decisioni che avessero un valore prossimo al limite di spesa in oggetto, venivano prese dal dott. solo previa consultazione con il superiore gerarchico , Pt_1 Testimone_1
e nei casi più delicati, tali decisioni venivano comunque sottoposte ad un Comitato costituito, oltre che dal Diretto Superiore Gerarchico del ricorrente, anche da due Condirettori Generali e dal Responsabile di Gruppo della Funzione Personale (testi
Tes_1 Tes_2 Per_1 Tes_9
E' ancora emerso che per quanto riguarda le Assunzioni e le Relazioni Industriali, le decisioni venivano prese dai vertici della capogruppo, ed il dott. si occupava di Pt_1 coordinare l'attuazione operativa delle decisioni per linee generali, assunte da organismi centrali, il più delle volte collegiali (testi , Tes_3 Testimone_4 Tes_6
).
[...]
In buona sostanza, il dott. ha sempre svolto, fin dal 2011, una funzione di Pt_1 raccordo operativo tra la Direzione Risorse Umane dell'Intero Gruppo, centralizzata sulla capogruppo, e le diverse società o gruppi di società in cui ha prestato la propria attività come Responsabile del Personale, armonizzando le direttive centrali elaborate dagli organi centrali, con la realtà organizzativa delle società controllate o dei gruppi di società controllate, in cui ha operato come Responsabile del Personale, svolgendo Funzioni di grande rilievo e alta professionalità, che avevano comunque un perimetro di discrezionalità compreso nei limiti delle suddette decisioni degli organi centrali, funzioni quindi che rientravano perfettamente nella declaratoria della qualifica di Funzionario senior posseduta, come sopra descritta. Sul punto osserva ancora il Tribunale che dall'istruttoria orale svolta è emerso in maniera uniforme ed univoca che anche i poteri attribuiti al dott. con le procure Pt_1
pagina 8 di 10 rilasciate dalla società convenuta, nella realtà operativa della medesima società convenuta non venivano effettivamente usati con pienezza dal medesimo ricorrente, posto che in forza dell'input organizzativo di accentramento delle funzioni direttive superiori, tutte le decisioni di alto ed altissimo livello attinenti alla gestione del personale dell'intero Gruppo, venivano discusse e prese con la partecipazione delle figure apicali della Capogruppo, partecipazione che era caratterizzata da una frequente collegialità di consultazione e decisione, e quasi mai rimessa alla valutazione di un singolo Dirigente. Per quanto sopra detto, non appare fondata la domanda del ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento dell'asserito svolgimento in concreto di Funzioni Dirigenziali, né dal 2014, né tutt'ora. Le funzioni svolte in concreto dal dott. sono e sono sempre state, funzioni Pt_1 caratterizzate da elevata professionalità, specializzazione ed autonomia, ma nell'ambito degli obbiettivi assegnati dalle Funzioni superiori, e quindi rientranti nella declaratoria contrattuale del Funzionario senior, posseduta dal ricorrente. Con riferimento alla domanda di parte ricorrente, inerente l'asserito demansionamento subito dal 2019, osserva il Tribunale che la stessa, nella prospettazione operata da parte ricorrente in ricorso, trovava premessa logico fattuale e giuridica, nel richiesto accertamento di svolgimento di funzioni superiori e dirigenziali nel periodo antecedente all'anno 2019. Per tale ragione, non essendo stato accertato tale svolgimento di funzioni superiori e dirigenziali, anteriormente all'anno 2019, viene meno la premessa ed è infondata la domanda. Coerentemente con quanto sopra rilevato, le funzioni svolte in concreto dal dott.
sono e sono sempre state, funzioni caratterizzate da elevata professionalità, Pt_1 specializzazione ed autonomia, ma nell'ambito degli obbiettivi assegnati dalle Funzioni superiori, e quindi rientranti nella declaratoria contrattuale del Funzionario senior, posseduta dal ricorrente. Non vi è stato quindi alcun demansionamento e la relativa domanda viene respinta. Con riferimento infine, all'asserita circostanza, riportata nel ricorso introduttivo, secondo cui alcune Figure Dirigenziali con cui il dott. collaborava, avrebbero Pt_1 promesso allo stesso dott. la promozione alla qualifica dirigenziale, osserva il Pt_1
Tribunale che tale circostanza, pur indagata e non provata nel corso dell'istruttoria orale, era ed è irrilevante in concreto, ai fini dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, posto che come sopra rilevato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il procedimento logico giuridico che deve compiere il Giudice nel valutare la fondatezza di tale domanda, si articola nell'esame delle declaratorie contrattuali di interesse, e nel successivo confronto tra le stesse e le mansioni in concreto svolte dal dipendente che reclama il diritto all'inquadramento in una diversa e superiore qualifica.
pagina 9 di 10 In altre parole, un'eventuale promessa di riconoscimento della qualifica Dirigenziale, operata da un superiore gerarchico del ricorrente, non era comunque idonea a provare lo svolgimento d mansioni superiori. In ogni caso, sul punto, dall'istruttoria orale documentale svolta, è emerso che la società convenuta, proprio in ragione delle elevate funzioni di Funzionario Senior svolte dal ricorrente, nonché in ragione della stima professionale riconosciutagli, ha effettivamente valutato la possibilità di promozione alla superiore qualifica dirigenziale, ritenendo peraltro di non procedervi. Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della particolare complessità del processo e delle difficoltà di valutazione del merito delle domande giudiziali svolte, posto che il contenuto formale delle Procure rilasciate al ricorrente, nel suo dato formale, svincolato dal concreto operare delle stesse nella realtà operativa ed organizzativa della società convenuta, può fondare una valutazione di fondatezza ab origine delle domande svolte dallo stesso ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro . Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURE Parte_1 C.F._1 MARIASTELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GROTTA, 8 44121 FERRARA presso il difensore avv. TURE MARIASTELLA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO Controparte_1 P.IVA_1 DOMENICO, dell'avv. MARAZZA MARCO ( Indirizzo Telematico;
e C.F._2 dell'Avv.to BORGHETTI CRISTIANA ( VIA G.OBERDAN, 26 40126 C.F._3 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN N. 26 - C/O AVV. C. BORGHETTI 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. DE FEO DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 01/03/2024, dinanzi al Tribunale di Bologna, composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, Pt_1
pagina 1 di 10 conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere Pt_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- avendo la domanda del dott. ad oggetto la richiesta di versamento Parte_1 di differenze retributive e sulle predette, per come accertate e/o accertande in corso di causa, dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, autorizzarsi la chiamata in causa e/o disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
C.F. ) […] Controparte_2 P.IVA_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare il diritto del dott. Parte_1
( ) all'inquadramento di “Dirigente di 1° CCNL ANIA”, e/o ad CodiceFiscale_4 altro inquadramento dirigenziale del medesimo CCNL così come accertando in corso di causa, presso (P.I - corrente in Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45 – 40128 - Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore - a decorrere dall'01.01.2014 fino alla data della emananda sentenza, ovvero dalla data successiva accertanda in corso di causa e fino alla data della emananda sentenza, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e qui integralmente richiamate e per l'effetto;
- condannare a corrispondere al dott. Controparte_1 [...]
a titolo di differenze retributive, contributive e previdenziali conseguenti Pt_1 all'inquadramento di cui sopra e/o a quello accertando in corso di causa, e per i periodi di causa accertandi, la somma complessiva di €. 571.236,68, come da conteggio contabile dimesso sub doc.97-bis ovvero, in caso di contestazione del predetto, a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed equità, anche a seguito di espletanda CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione al saldo e per l'effetto;
- accertare e dichiarare il danno da demansionamento subito dal ricorrente a far data dal novembre 2019 e/o dalla data accertanda in corso di causa fino a quella della emananda sentenza, in ragione del perdurante mancato riconoscimento dell'invocata qualifica dirigenziale e della adibizione a mansioni di fatto inferiori rispetto a quelle in precedenza assegnategli (cioè prima del 2019 per come descritte in narrativa e documentate) e per l'effetto;
- condannare a corrispondere al dott. Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni da demansionamento e/o dequalificazione Pt_1 professionale, per violazione degli articoli, 2103 c.c. e 1362 c.c. la somma complessiva di € 167.317,34 netti, quantificata ipotizzando un danno pari al 35% della retribuzione globale riconosciuta al Lavoratore dal novembre 2019 ad oggi. o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione al saldo”. Il tutto con vittoria di spese In particolare, il ricorrente affermava di essere dipendente di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A dal 01/08/2011 con qualifica di Funzionario Senior di 7° livello, Classe 3, C.C.N.L. ANIA. pagina 2 di 10 Affermava poi che, nel gennaio 2014, era stato nominato Responsabile della Gestione Personale Banca, configurando un ruolo di coordinamento tra la Capogruppo Unipol e con il compito di garantire l'attuazione e l'applicazione delle Parte_2 politiche HR della Direzione Risorse Umane dell'intero Gruppo Unipol. Tale ruolo, precisava il ricorrente, veniva ricoperto ad interim da un soggetto con la qualifica dirigenziale e prevedeva la gestione di una forza lavoro pari a circa 2450 dipendenti, con mansioni di fatto riconducibili a quelle proprie di un dirigente ABI. Esponeva, ancora, che la società convenuta aveva nominato il ricorrente Responsabile della Funzione Personale di a partire dal 01/04/2015, nel contesto Parte_2 di un “cd. distacco parziale”, che prevedeva una misura del 90% presso e Parte_2 una del 10% presso . Controparte_1
Tale nomina, proseguiva, prevedeva in capo al ricorrente specifici poteri, riconosciuti in forza di procura notarile, di natura gestionale ed economica, esercitabili in modo autonomo in nome e per conto di e senza preventiva autorizzazione Parte_2 di altro dirigente. A ciò si aggiungevano atti gestori e di indirizzo aziendale, fra cui: il potere di firma per un importo fino ad un massimo di euro 100.000,00, il potere di rappresentanza anche verso l'esterno, la facoltà di assumere tutto il personale non dirigenziale, di sospendere o comminare sanzioni disciplinari dal contenuto conservativo, sempre nei confronti di tutto il personale non dirigente, in quanto partecipante al Comitato Disciplinare Aziendale, di sottoscrivere lettere di distacco del personale, di firmare patti di stabilità, verbali di conciliazione in sede sindacale e/o accordi aziendali con rappresentanze delle OO.SSA. Affermava che, in data 31/10/2019, era terminato il distacco parziale ed il ricorrente era rientrato totalmente in subendo un progressivo Controparte_1 demansionamento che originava dalla nomina a Responsabile della Funzione Gestione Personale di Bologna e Firenze – Area Centro, ruolo la cui attività aveva un contenuto di natura prevalentemente amministrativa e per nulla in linea con quello ricoperto fino a poco tempo prima e per oltre 5 anni presso Parte_2
Affermava poi che, in data 01/07/2021, era stato nominato Responsabile HR Manager e di , nell'area Beyond Controparte_3 CP_4 Controparte_1
Insurance, figura con una diretta responsabilità nella gestione del personale di diverse società controllate dal gruppo Unipol. Affermava ancora che, nonostante le numerose millantazioni di una nomina a dirigente ricevute, nel luglio 2022 l' diveniva Responsabile HR Manager Beyond Pt_1
Insurance, ruolo di grande responsabilità e gestione di numerose società del Gruppo, ma non un ruolo dirigenziale come aspirato dallo stesso. Precisava che il trattamento economico percepito dal ricorrente nel corso della sua carriera era superiore alla media interna e di mercato rispetto all'inquadramento posseduto e quindi del tutto assimilabile a quello di un dirigente, rispetto a quello di un funzionario Senior di 7° livello, tanto da arrivare a premi per l'attività svolta tali da garantire una RAL superiore a quella prevista dal CCNL Dirigenti ANIA. pagina 3 di 10 Tuttavia, lamentava che la mancata nomina a dirigente aveva privato l' della Pt_1 contribuzione prevista per il Fondo di Previdenza Complementare, nelle modalità contemplate per il personale Dirigente di e della più Controparte_1 completa Polizza Sanitaria, sia in termini di prestazioni che di plafond. Analogamente egli non aveva potuto partecipare al sistema annuale di MBO previsto dall'Azienda, godendo così di significativi importi erogati sotto forma monetaria (STI), nè delle azioni del Gruppo Unipol (LTI); ed inoltre non aveva potuto usufruire del benefit dell'auto aziendale, concesso invece in uso promiscuo a tutti i dirigenti delle società del Gruppo Unipol a partire dall'anno 2022. Per tali ragioni, il corrente esponeva di aver diffidato e messo in mora la convenuta in data 20.01.2023 per richiedere formalmente il riconoscimento, a decorrere dal mese di gennaio 2014 ad oggi, della qualifica di dirigente CCNL ANIA, in ragione delle mansioni da egli di fatto espletate per , con conseguente Controparte_1 diritto alla corresponsione delle eventuali differenze retributive, dirette ed indirette maturate, e soprattutto alla regolarizzazione della posizione previdenziale ordinaria e complementare. Concludeva, affermando che la convenuta, non solo aveva negato legittimità delle pretese avanzate dal ricorrente, per un'asserita insussistenza degli invocati presupposti normativi e fattuali, ma aveva anche negato l'aumento retributivo che da prassi veniva riconosciuto a tutti i funzionari che erano stati portati a nomina di dirigente, nel caso in cui la stessa nomina non venisse poi successivamente “formalizzata”. Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso e chiedendo il rigetto di tutte le domande in fatto e in diritto svolte dal medesimo ricorrente, con vittoria di spese e compensi. In particolare, affermava che il primo ruolo ricoperto dall in come Pt_1 CP_1
Responsabile Gestione Personale Comparto Bancario, era stata una posizione gerarchicamente sottoposta al Responsabile della Gestione del Personale del Gruppo, a sua volta gerarchicamente subordinata dapprima direttamente al Condirettore Generale Area Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo e, successivamente, al Direttore delle Risorse Umane. Contestava, poi, che solo uno dei cinque comparti in cui era suddivisa la Gestione del Personale della convenuta era stato affidato a un dirigente per entità e complessità della posizione ricoperta, mentre, continuava, il ricorrente era Responsabile di un comparto (“Gestione Personale Comparto Bancario”) della Struttura “Gestione del Personale” privo di suddivisioni e di ulteriori addetti. In tale ruolo il dott. era stato una figura di raccordo tra la Direzione Risorse Pt_1
Umane di Gruppo e la Direzione aziendale di occupandosi di Parte_2 garantire una gestione armonizzata ed unitaria del personale di Parte_2
(d'intesa con il Responsabile del Personale della Banca stessa), nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Dott.ssa ogni azione in tal senso era stata Per_1 assunta dal ricorrente in stretto collegamento con gli uffici della Direzione Risorse Umane del Gruppo (Dott.ssa e secondo specifiche procedure interne. Per_1
pagina 4 di 10 Pertanto, precisava la convenuta, che il ricorrente aveva svolto attività meramente esecutive ed attuative, con perimetrati margini di discrezionalità, prive di carattere decisione o direttivo. Esponeva ancora che, con la nomina a Responsabile del Personale, il dott. aveva Pt_1 mantenuto fondamentalmente il proprio incarico sotto la direzione della Dott.ssa Per_1 in linea con quanto accadeva in altri uffici della società affidati a Funzionari/Quadri, i quali si limitavano – come il ricorrente stesso – ad attuare ed applicare le decisioni assunte dalle Funzioni Centrali, senza poter assumere decisioni autonome (ciò riguardava: le assunzione, i procedimenti disciplinari, i distacchi, le conciliazioni, le attività in materia sindacale, il budget del personale, la formazione e le politiche di remunerazione). Evidenziava poi la convenuta che, a decorrere dal luglio 2021, il ricorrente era stato nominato Responsabile HR Manager e ruolo nel quale si Controparte_3 CP_4 occupava di garantire una gestione armonizzata ed unitaria del personale delle Società del Gruppo in ambito mobility, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive delle Funzioni Centrali di Gruppo. Precisava, contestando quanto affermato da parte ricorrente, che ogni iniziativa del ricorrente era stata assunta in stretto collegamento con gli uffici della Direzione Risorse Umane di Gruppo e secondo specifiche direttive/procedure interne (senza autonomia decisionale/deliberativa). Analogamente era accaduto con la nomina a HR Manager Beyond Insurance, dove l' rispondeva gerarchicamente alla Responsabile People Management, che a sua Pt_1 volta a riportava della Direttrice del Personale. Eccepiva, ancora, che in nessun colloquio era stato promesso al ricorrente il riconoscimento dell'inquadramento nella categoria dirigenziale. Contestava da ultimo che la carriera professionale del ricorrente fosse proseguita sino ad oggi, nel ruolo di Responsabile HR Manager Beyond Insurance, senza alcun cambiamento sostanziale anche dopo le rivendicazioni avanzate formalmente dal ricorrente per mezzo del proprio legale. Il processo si svolgeva alle udienze del 12/08/2024, 22/11/2024, 07/02/2025, 13/03/2025. 27/03/2025, 02/07/2025, 11/09/2025 19-09-2025. In prima udienza veniva esperito un tentativo di conciliazione. Un secondo tentativo di conciliazione veniva esperito a seguito dell'audizione delle prove testimoniali. Venivano sentiti come testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, , , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
. Testimone_9
All'udienza del 11-09-2025, veniva nuovamente sentita come teste la dott.ssa Tes_2
.
[...]
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente, inerente lo svolgimento di superiori mansioni di Dirigente, a far data dal 2014, osserva il Tribunale che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nel valutare la fondatezza di tale domanda, il Giudice deve esaminare le declaratorie contrattuali di interesse, per poi confrontarle con le mansioni in concreto svolte dal dipendente che reclama il diritto all'inquadramento in una diversa e superiore qualifica. Nel caso in esame, le declaratorie contrattuali di interesse, sono quelle di Funzionario e di Dirigente, secondo il C.C.N.L. ANIA e secondo il C.C.N.L. Dirigenti di Imprese Assicuratrici. L'art. 124 del C.C.N.L. ANIA 2007, rimasto invariato fino al rinnovo del 2017, prevede che: “ sono Funzionari i lavoratori ai quali l'impresa, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca con lettera tale qualifica. La Categoria è articolata in tre gradi di cui il terzo è quello superiore. I gradi sono assegnati in ragione della diversa importanza delle funzioni attribuite dall'impresa nella concreta organizzazione aziendale, anche in funzione del livello di professionalità acquisita. Spetta comunque la qualifica di Funzionario di 1° Grado: ai Gerenti di agenzia in economia, ai Vice Gerenti muniti di Procura, ai Procuratori di Agenzia in economia, nonché a coloro che sono preposti in via permanente quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di più capi ufficio, come definiti al Profilo a) della posizione organizzativa 3-6 Livello retributivo- dell'area professionale B, o di più lavoratori che svolgano mansioni per le quali è previsto l'inquadramento nell'Area Profesionale B, posizione Organizzativa 3-6 livello retributivo;
di Funzionario di 2° Grado: a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più funzionari, ed ai gerenti di agenzia in economia ove operino non meno di 10 dipendenti amministrativi;
di Funzionario di 3° Grado: a coloro che siano preposti in via permanente, quali Responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più funzionari di 2° Grado, anche se operanti in periferia. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale incaricato di reggere agenzie temporanee in gestione diretta.” L'art. 89 del C.C.N.L. non Dirigenti ANIA del 2017, rimasto invariato fino alla data del ricorso introduttivo, prevede che “in relazione alle specifiche professionalità del settore e fra queste quella relativa alla tipica figura del Funzionario, che ha una sua propria identità, le Parti hanno convenuto di potere individuare tra il personale non Dirigente, una particolare Area Professionale(Area Professionale Quadri), costituita da due livelli di inquadramento: Funzionario -7° Livello;
Quadro 6° Livello. pagina 6 di 10 I suddetti livelli si distinguono per la peculiarità delle funzioni rispetto al restante personale e – nel loro insieme- attuano puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985 N°190. Nell'ambito della predetta Area Professionale, la nuova declaratoria riguardante i Funzionari è diretta, da un lato a riaffermare, rafforzandola, la loro centralità all'interno delle organizzazioni aziendali;
dall'altro intende consentire una piena fungibilità delle figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico. Tale unico livello di classificazione si articola in due figure;
Funzionario Businnes – Appartengono a questa figura i lavoratori/trici con elevata preparazione professionale, autonomia, alto grado di specializzazione e responsabilità diretta nell'attuazione degli obbiettivi assegnati, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Funzionario Senior – Appartengono a questa figura i Funzionari di cui al precedente alinea che, nell'ambito delle diverse aree in cui opera la società, sono in possesso di una più ampia esperienza e competenza professionale, anche polivalente acquisite nel corso del loro escursus lavorativo. Nell'ambito di ciascuna delle suddette figure, potranno essere attribuite funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e/o alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari;
oppure funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione e/o da responsabilità di progetti di particolare importanza per l'azienda, comportanti attività di studio, consulenza e ricerca. L'ex funzionario di 3° grado sarà collocato in quella di Funzionario Senior, con riconoscimento della relativa indennità economica. Infine, il C.C.N.L. Dirigenti di Imprese Assicuratrici prevede che “la qualifica di Dirigente è attribuita con lettera di impresa: essa spetta a quei prestatori di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, che essendo preposti al funzionamento dell'impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e di iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l'incarico di provvedere – nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con altre competenze e funzioni dell'azienda- al conseguimento degli obbiettivi e dei fini istituzionali dell'impresa”. Ciò posto, osserva il Tribunale che la linea di demarcazione tra le due distinte qualifiche, ed in particolare tra la qualifica apicale del ruolo Funzionari, cui appartiene il ricorrente e la qualifica di Dirigente, è da ricercare nel livello di discrezionalità ed autonomia posseduti ed esercitati in concreto dal lavoratore, posto che anche il Funzionario come il Dirigente, ed in particolare il Funzionario Senior può essere titolare di funzioni di responsabilità in importanti strutture aziendali, nonché di funzioni di coordinamento di pagina 7 di 10 altri dipendenti, anche con qualifica di funzionario, ed infine di funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione. Sulla base di tali premesse metodologiche di carattere generale, osserva il Tribunale che dall'esame dei documenti depositati e delle molteplici testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria orale, nonché della sinergia tra la documentazione depositata e le testimoniane raccolte, è emerso che, almeno dal 2011, il Gruppo Unipol aveva una gestione del personale centralizzata sulla Capogruppo, che definiva tramite le proprie Funzioni Centrali, le politiche di assunzione, di formazione e di retribuzione, mentre il dott. e tutte le figure simili, ossia i vari responsabili di Gestione del Personale Pt_1 nelle società controllate o nei gruppi di società controllate, verificavano l'armonizzazione e la corretta applicazione delle decisioni prese dalle funzioni Centrali, e ne coordinavano la specifica applicazione, nell'ambito delle società controllate. Ugualmente, per tutte le problematiche attinenti a movimenti, riconoscimenti, promozioni o licenziamenti di Dirigenti e Quadri, le decisioni venivano prese quantomeno a livello di Capogruppo, il più delle volte da organismi collegiali cui partecipavano diverse figure Dirigenziali. E' poi emerso che, anche per tutte le problematiche attinenti a movimenti, riconoscimenti, promozioni o licenziamenti di ruoli inferiori, pur essendo il ricorrente fornito di Procura per operazioni fino a centomila Euro con rilevanza esterna, le decisioni che avessero un valore prossimo al limite di spesa in oggetto, venivano prese dal dott. solo previa consultazione con il superiore gerarchico , Pt_1 Testimone_1
e nei casi più delicati, tali decisioni venivano comunque sottoposte ad un Comitato costituito, oltre che dal Diretto Superiore Gerarchico del ricorrente, anche da due Condirettori Generali e dal Responsabile di Gruppo della Funzione Personale (testi
Tes_1 Tes_2 Per_1 Tes_9
E' ancora emerso che per quanto riguarda le Assunzioni e le Relazioni Industriali, le decisioni venivano prese dai vertici della capogruppo, ed il dott. si occupava di Pt_1 coordinare l'attuazione operativa delle decisioni per linee generali, assunte da organismi centrali, il più delle volte collegiali (testi , Tes_3 Testimone_4 Tes_6
).
[...]
In buona sostanza, il dott. ha sempre svolto, fin dal 2011, una funzione di Pt_1 raccordo operativo tra la Direzione Risorse Umane dell'Intero Gruppo, centralizzata sulla capogruppo, e le diverse società o gruppi di società in cui ha prestato la propria attività come Responsabile del Personale, armonizzando le direttive centrali elaborate dagli organi centrali, con la realtà organizzativa delle società controllate o dei gruppi di società controllate, in cui ha operato come Responsabile del Personale, svolgendo Funzioni di grande rilievo e alta professionalità, che avevano comunque un perimetro di discrezionalità compreso nei limiti delle suddette decisioni degli organi centrali, funzioni quindi che rientravano perfettamente nella declaratoria della qualifica di Funzionario senior posseduta, come sopra descritta. Sul punto osserva ancora il Tribunale che dall'istruttoria orale svolta è emerso in maniera uniforme ed univoca che anche i poteri attribuiti al dott. con le procure Pt_1
pagina 8 di 10 rilasciate dalla società convenuta, nella realtà operativa della medesima società convenuta non venivano effettivamente usati con pienezza dal medesimo ricorrente, posto che in forza dell'input organizzativo di accentramento delle funzioni direttive superiori, tutte le decisioni di alto ed altissimo livello attinenti alla gestione del personale dell'intero Gruppo, venivano discusse e prese con la partecipazione delle figure apicali della Capogruppo, partecipazione che era caratterizzata da una frequente collegialità di consultazione e decisione, e quasi mai rimessa alla valutazione di un singolo Dirigente. Per quanto sopra detto, non appare fondata la domanda del ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento dell'asserito svolgimento in concreto di Funzioni Dirigenziali, né dal 2014, né tutt'ora. Le funzioni svolte in concreto dal dott. sono e sono sempre state, funzioni Pt_1 caratterizzate da elevata professionalità, specializzazione ed autonomia, ma nell'ambito degli obbiettivi assegnati dalle Funzioni superiori, e quindi rientranti nella declaratoria contrattuale del Funzionario senior, posseduta dal ricorrente. Con riferimento alla domanda di parte ricorrente, inerente l'asserito demansionamento subito dal 2019, osserva il Tribunale che la stessa, nella prospettazione operata da parte ricorrente in ricorso, trovava premessa logico fattuale e giuridica, nel richiesto accertamento di svolgimento di funzioni superiori e dirigenziali nel periodo antecedente all'anno 2019. Per tale ragione, non essendo stato accertato tale svolgimento di funzioni superiori e dirigenziali, anteriormente all'anno 2019, viene meno la premessa ed è infondata la domanda. Coerentemente con quanto sopra rilevato, le funzioni svolte in concreto dal dott.
sono e sono sempre state, funzioni caratterizzate da elevata professionalità, Pt_1 specializzazione ed autonomia, ma nell'ambito degli obbiettivi assegnati dalle Funzioni superiori, e quindi rientranti nella declaratoria contrattuale del Funzionario senior, posseduta dal ricorrente. Non vi è stato quindi alcun demansionamento e la relativa domanda viene respinta. Con riferimento infine, all'asserita circostanza, riportata nel ricorso introduttivo, secondo cui alcune Figure Dirigenziali con cui il dott. collaborava, avrebbero Pt_1 promesso allo stesso dott. la promozione alla qualifica dirigenziale, osserva il Pt_1
Tribunale che tale circostanza, pur indagata e non provata nel corso dell'istruttoria orale, era ed è irrilevante in concreto, ai fini dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, posto che come sopra rilevato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il procedimento logico giuridico che deve compiere il Giudice nel valutare la fondatezza di tale domanda, si articola nell'esame delle declaratorie contrattuali di interesse, e nel successivo confronto tra le stesse e le mansioni in concreto svolte dal dipendente che reclama il diritto all'inquadramento in una diversa e superiore qualifica.
pagina 9 di 10 In altre parole, un'eventuale promessa di riconoscimento della qualifica Dirigenziale, operata da un superiore gerarchico del ricorrente, non era comunque idonea a provare lo svolgimento d mansioni superiori. In ogni caso, sul punto, dall'istruttoria orale documentale svolta, è emerso che la società convenuta, proprio in ragione delle elevate funzioni di Funzionario Senior svolte dal ricorrente, nonché in ragione della stima professionale riconosciutagli, ha effettivamente valutato la possibilità di promozione alla superiore qualifica dirigenziale, ritenendo peraltro di non procedervi. Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della particolare complessità del processo e delle difficoltà di valutazione del merito delle domande giudiziali svolte, posto che il contenuto formale delle Procure rilasciate al ricorrente, nel suo dato formale, svincolato dal concreto operare delle stesse nella realtà operativa ed organizzativa della società convenuta, può fondare una valutazione di fondatezza ab origine delle domande svolte dallo stesso ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro . Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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