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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1477/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Veronica
Maiorano;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Merate (LC) via XXV Aprile n. 100 con il patrocinio dell'avv. Veronica Beolchini;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
rito civile il 07.09.2019 a Cassano D'Adda (MI) e dalla loro unione sono nati i figli
(cl. 2018) e (cl. 2020), entrambe minorenni. Persona_1 Persona_2
I coniugi si sono separati con decreto n. 248/2023 del Tribunale di Lecco emesso in data
22.12.2022, con cui venivano omologate le condizioni di separazione concordate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 07/09/2019 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cassano D'Adda al n. 10, Parte
II Serie C;
• ordinare al Comune di Cassano D'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE
le seguenti condizioni
2 1)Le figli minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre nella già casa familiare sita a Merate (LC), via XXV
Aprile 100D, di proprietà esclusiva del sig. , che resta assegnata in via definitiva a CP_1
quest'ultimo;
2) entrambi i genitori si impegnano a provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento delle figlie. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza con le bambine, salvo il dovere di informare l'altro genitore. Le decisioni di maggiore rilevanza per la vita delle figlie, ivi comprese quelle relative alla loro educazione, salute e istruzione (quale a titolo esemplificativo la scelta delle future scuole), verranno adottate congiuntamente dai genitori nell'interesse esclusivo delle minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2)La signora avrà facoltà di vedere e tenere con sé e a fine Parte_1 Per_1 Per_2 settimana alternati con le seguenti modalità:
- Nei fine settimana di spettanza materna la signora potrà tenere con sé le figlie Parte_1
dal venerdì sera recuperando le bambine dalla casa dei nonni materni, al termine della giornata lavorativa, fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola/asilo. Nella medesima settimana, la signora potrà vedere e tenere con sé le minori anche un Parte_1 giorno infrasettimanale con pernottamento, identificato per il corrente anno 2025/2026 nel martedì;
- nelle settimane con week-end di pertinenza paterna la signora terrà con sé le Parte_1 figlie nella giornata di mercoledì dall'uscita da scuola/asilo ovvero prelevandole presso i nonni materni/paterni e riaccompagnandole la mattina successiva a scuola/asilo. Il tutto, fatto salvo il diverso accordo tra genitori, i quali potranno modificare le modalità di visita e frequentazione delle minori con congruo anticipo tra loro, anche a mente dei diversi impegni scolastici e sportivi futuri delle minori.
3) durante le festività natalizie e trascorreranno, ad anni alterni, con un Per_1 Per_2 genitore dal 25 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con le figlie il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio potrà tenere con sé le bambine anche il giorno della Vigilia di Natale dalle 10 del mattino sino alle 10 del mattino
3 del giorno di Natale. Per le festività di Pasqua e trascorreranno, ad anni Per_1 Per_2
alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, indipendentemente dall'alternanza dei fine settimana;
4) durante le vacanze scolastiche estive le figlie trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto e con la madre quello dal 16 al 31 agosto, salvi diversi accordi che dovranno comunque essere raggiunti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Ulteriori viaggi e/o periodi di vacanze con le minori verranno concordati di volta in volta dai genitori. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ove si recheranno con le figlie quando le terranno con loro garantendo il contatto telefonico con l'altro genitore;
5) resta inteso tra le parti che negli ulteriori periodi di sospensione delle lezioni scolastiche verrà mantenuto l'ordinario calendario di frequentazioni madre figlie con la precisazione che la giornata sarà da intendersi di competenza del genitore con il quale le minori pernotteranno;
6) il mantenimento ordinario delle figlie minori viene previsto nella forma diretta e quindi i genitori provvederanno a tutte le spese correnti che si renderanno necessarie per le figlie nei tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno di loro. L'assegno unico in favore delle figlie minori verrà percepito in via esclusiva dal Sig. ; CP_1
7) la signora si impegna a corrispondere al sig. a titolo di rimborso Parte_1 CP_1 forfettario per le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e le seguenti Per_1 Per_2
somme: €. 100,00 mensili sino al termine del corrente anno 2026, €. 200,00 mensili sino al
31.12.2026 ed €. 250,00 mensili a far data dal 1° gennaio 2027, importi che saranno annualmente rivalutati in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione gennaio 2028).
Ogni ulteriore importo che dovesse rendersi necessario a titolo di spesa straordinaria per e sarà ad esclusivo carico del sig. ; Per_1 Per_2 CP_1
8) indipendentemente dal calendario di visite come sopra concordato, entrambi i genitori potranno sempre vedere e nel giorno del loro compleanno e partecipare ai Per_1 Per_2
relativi festeggiamenti;
9) I signori e con l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente CP_1 Parte_1 accordo divorzile ed in quanto economicamente indipendenti e autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e
4 dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualunque causa connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
PRENDERE ATTO
della seguente ulteriore condizione:
In ottemperanza agli accordi di separazione il sig. si impegna a corrispondere alla CP_1
signora la somma di €. 3.200,00. = entro e non oltre 5 giorni dalla pronuncia Parte_1 della sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note.”
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Cassano d'Adda (MI) il 07.09.2019 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte II, serie C, numero
10;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e personali e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
5 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 01.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1477/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Veronica
Maiorano;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Merate (LC) via XXV Aprile n. 100 con il patrocinio dell'avv. Veronica Beolchini;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
rito civile il 07.09.2019 a Cassano D'Adda (MI) e dalla loro unione sono nati i figli
(cl. 2018) e (cl. 2020), entrambe minorenni. Persona_1 Persona_2
I coniugi si sono separati con decreto n. 248/2023 del Tribunale di Lecco emesso in data
22.12.2022, con cui venivano omologate le condizioni di separazione concordate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 07/09/2019 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cassano D'Adda al n. 10, Parte
II Serie C;
• ordinare al Comune di Cassano D'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE
le seguenti condizioni
2 1)Le figli minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre nella già casa familiare sita a Merate (LC), via XXV
Aprile 100D, di proprietà esclusiva del sig. , che resta assegnata in via definitiva a CP_1
quest'ultimo;
2) entrambi i genitori si impegnano a provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento delle figlie. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza con le bambine, salvo il dovere di informare l'altro genitore. Le decisioni di maggiore rilevanza per la vita delle figlie, ivi comprese quelle relative alla loro educazione, salute e istruzione (quale a titolo esemplificativo la scelta delle future scuole), verranno adottate congiuntamente dai genitori nell'interesse esclusivo delle minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2)La signora avrà facoltà di vedere e tenere con sé e a fine Parte_1 Per_1 Per_2 settimana alternati con le seguenti modalità:
- Nei fine settimana di spettanza materna la signora potrà tenere con sé le figlie Parte_1
dal venerdì sera recuperando le bambine dalla casa dei nonni materni, al termine della giornata lavorativa, fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola/asilo. Nella medesima settimana, la signora potrà vedere e tenere con sé le minori anche un Parte_1 giorno infrasettimanale con pernottamento, identificato per il corrente anno 2025/2026 nel martedì;
- nelle settimane con week-end di pertinenza paterna la signora terrà con sé le Parte_1 figlie nella giornata di mercoledì dall'uscita da scuola/asilo ovvero prelevandole presso i nonni materni/paterni e riaccompagnandole la mattina successiva a scuola/asilo. Il tutto, fatto salvo il diverso accordo tra genitori, i quali potranno modificare le modalità di visita e frequentazione delle minori con congruo anticipo tra loro, anche a mente dei diversi impegni scolastici e sportivi futuri delle minori.
3) durante le festività natalizie e trascorreranno, ad anni alterni, con un Per_1 Per_2 genitore dal 25 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con le figlie il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio potrà tenere con sé le bambine anche il giorno della Vigilia di Natale dalle 10 del mattino sino alle 10 del mattino
3 del giorno di Natale. Per le festività di Pasqua e trascorreranno, ad anni Per_1 Per_2
alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, indipendentemente dall'alternanza dei fine settimana;
4) durante le vacanze scolastiche estive le figlie trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 15 agosto e con la madre quello dal 16 al 31 agosto, salvi diversi accordi che dovranno comunque essere raggiunti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Ulteriori viaggi e/o periodi di vacanze con le minori verranno concordati di volta in volta dai genitori. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ove si recheranno con le figlie quando le terranno con loro garantendo il contatto telefonico con l'altro genitore;
5) resta inteso tra le parti che negli ulteriori periodi di sospensione delle lezioni scolastiche verrà mantenuto l'ordinario calendario di frequentazioni madre figlie con la precisazione che la giornata sarà da intendersi di competenza del genitore con il quale le minori pernotteranno;
6) il mantenimento ordinario delle figlie minori viene previsto nella forma diretta e quindi i genitori provvederanno a tutte le spese correnti che si renderanno necessarie per le figlie nei tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno di loro. L'assegno unico in favore delle figlie minori verrà percepito in via esclusiva dal Sig. ; CP_1
7) la signora si impegna a corrispondere al sig. a titolo di rimborso Parte_1 CP_1 forfettario per le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e le seguenti Per_1 Per_2
somme: €. 100,00 mensili sino al termine del corrente anno 2026, €. 200,00 mensili sino al
31.12.2026 ed €. 250,00 mensili a far data dal 1° gennaio 2027, importi che saranno annualmente rivalutati in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione gennaio 2028).
Ogni ulteriore importo che dovesse rendersi necessario a titolo di spesa straordinaria per e sarà ad esclusivo carico del sig. ; Per_1 Per_2 CP_1
8) indipendentemente dal calendario di visite come sopra concordato, entrambi i genitori potranno sempre vedere e nel giorno del loro compleanno e partecipare ai Per_1 Per_2
relativi festeggiamenti;
9) I signori e con l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente CP_1 Parte_1 accordo divorzile ed in quanto economicamente indipendenti e autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e
4 dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualunque causa connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
PRENDERE ATTO
della seguente ulteriore condizione:
In ottemperanza agli accordi di separazione il sig. si impegna a corrispondere alla CP_1
signora la somma di €. 3.200,00. = entro e non oltre 5 giorni dalla pronuncia Parte_1 della sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note.”
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Cassano d'Adda (MI) il 07.09.2019 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte II, serie C, numero
10;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e personali e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
5 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 01.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
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