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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. NI IC Presidente Dott. RO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FI ER Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 17/25, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARGHERITA KOSA (cf ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in MILANO, VIALE WASHINGTON 98, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO
( c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. NADIA PEREGO CP_1 P.IVA_1
(c.f. ) e RO AI ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 in MILANO, VIA SAVARE' 1 , presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute CP_1
IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute,
1 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di CP_1 rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'ill.mo Tribunale ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in generale l'operato dell' osti o meno al diritto eurounitario e CP_1 CP_1
Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio provvedimento dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione (per tassazione) ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di CP_1 rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5. Nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti , ipotesi di danno erariale (per non avere trattenuto CP_1 imposte per 35 anni, nonostante dovute.
3.3 IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM.
2 n. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario e Estromettere dal processo l' che non ha nessuna comunione con la Controparte_2
presente causa, come dalla stessa illustrato”.
PER L'APPELLATO: “Rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 17/2025 pubbl. il 20/3/2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecco ha respinto la domanda di
, la quale era finalizzata all'annullamento del Parte_1 provvedimento di riliquidazione della pensione adottato dall' in data CP_1
2.5.2023 ed era fondata sulla scorta del diritto all'esenzione fiscale in Italia del trattamento pensionistico erogato da giusta la Convenzione CP_1 siglata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria in data 21.9.1988, ratificata con L. 389 del 29.11.1990, in forza della quale, già precedentemente, egli aveva ottenuto da la defiscalizzazione della CP_1 pensione.
A sostegno della domanda, il ricorrente aveva dedotto di essere cittadino italiano, di essersi trasferito con la moglie in Bulgaria dal 2017 e all'uopo aveva allegato la carta d'identità bulgara, la certificazione di iscrizione all'AIRE, il passaporto con residenza in Bulgaria, la copia della patente bulgara, la copia del libretto di possesso auto bulgaro, la dichiarazione notarile di proprietà immobiliare in Bulgaria, la certificazione di iscrizione al servizio sanitario nazionale bulgaro, la certificazione della residenza fiscale, l'abbonamento telefonico bulgaro, la copia di apertura del conto corrente in Bulgaria e della carta di credito bulgara.
Ciò posto, il ricorrente aveva lamentato che con lettera del 2.5.2023, l' lo CP_1 aveva informato della revoca del provvedimento di detassazione e della conseguente riliquidazione della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2023, quindi dell'applicazione “a. un conguaglio fiscale di € 1.503,00 da trattenere sui ratei mensili per un ammontare di € 167,00; b. una trattenuta IRPEF di € 300,60/mese”.
In diritto, il ricorrente contestava l'assunto secondo cui la detassazione era concessa solo a chi fosse in possesso di cittadinanza bulgara, siccome in contrasto con la consolidata interpretazione della convenzione. Secondo l'appellante egli era in possesso della nazionalità bulgara -da intendersi come appartenenza ad una comunità, gruppo, popolo presente su in territorio- e già sottoposto, in via illimitata e generale -rispetto a tutti i
3 redditi ovunque prodotti- ad imposizione nello Stato di residenza e non era applicabile la doppia tassazione.
Il giudice ha disposto l'intervento di , che Controparte_3 ha eccepito la necessaria applicazione del foro erariale e la carenza di legittimazione passiva. Il giudice ha, inoltre, disatteso l'eccezione di carenza di giurisdizione dell' . CP_1
Nel merito, il giudice ha illustrato il quadro normativo regolante la fattispecie, quindi, l'art. 2, commi 2 e 2bis, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), il quale prevede che “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale” .
Il giudice ha richiamato la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria del 2.9.1988, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990, la quale è tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali osservando che ai fini dell'esclusione dalla tassazione italiana e dell'assoggettamento alla sola tassazione bulgara delle pensioni private rilevava il concetto di nazionalità bulgara. Il giudice ha ancora rilevato che sia Agenzia delle Entrate Riscossioni che con propri messaggi avevano CP_1 decretato il superamento dei precedenti criteri, affermando che “si procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italobulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati - non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata - che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana”.
Richiamata la giurisprudenza della S.C. ( n. 21697/2023) e l'orientamento di questa Corte, il primo giudice ha chiarito che il concetto di residenza ai fini applicativi della Convenzione è fatto coincidere dal Legislatore con il possesso della nazionalità e che, a detto fine, non è sufficiente la residenza fiscale.
Rilevato che, pacificamente, era privo della cittadinanza bulgara e Parte_1 che, peraltro, non aveva documentato la doppia imposizione, ha ritenuto che
4 la mera residenza, anche fiscale, del ricorrente in Bulgaria non fosse condizione sufficiente a consentire la detassazione del trattamento pensionistico .
Con ricorso depositato in data 29.3.2025, ha impugnato la Parte_1 decisione del Tribunale di Lecco lamentando la disapplicazione, ovvero l'erronea interpretazione e la violazione della Convenzione e del Trattato di Vienna.
A sostegno del gravame, l'appellante ha lamentato che l' si era CP_1 determinato alla tassazione dei pensionati residenti in [...]sulla scorta di un semplice parere che imponeva di intendere la parola nazionalità come cittadinanza, in netta disapplicazione della Convenzione e in conflitto con l'affidamento dei pensionati trasferiti in Bulgaria, privi di cittadinanza. La decisione impugnata non aveva alcun ancoraggio giurisprudenziale posto che la sentenza n. 21697/2023 della S.C. citata dal giudice era pronuncia isolata e decontestualizzata, che, in ogni caso, privilegiava l'unico criterio applicabile, ovvero quello della residenza fiscale e del centro di interessi vitali, così come affermato dalle Corti territoriali di Bologna e di Brescia.
L'appellante ha sostenuto che l'interpretazione della Convenzione deve essere effettuata secondo buona fede e nel rispetto delle finalità della Convenzione medesima, che è quella di evitare la doppia tassazione.
L'interpretazione del giudice, inoltre, apriva a problemi di discriminazione razziale sui quali nessuna valutazione era stata compiuta ed, altresì, era in conflitto con il principio di libera circolazione negli stati UE, la cui normativa prevede la prevalenza della residenza.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è già espressa con la recente decisione n. 809/24, le cui motivazioni, siccome integralmente condivise dal Collegio, possono essere richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. “La Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990, prevede, all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di
5 entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”.
Come già riportato dal Tribunale, il Supremo Collegio (Cass. sez. V, 20.7.2023, n. 21697) è recentemente intervenuto nella materia in esame, risolvendo la questione interpretativa rilevante ai fini della presente decisione. In particolare, la Cassazione ha smentito l'assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del centro degli interessi vitali della persona fisica stessa in quello Stato. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato: <<in proposito, l'art. 1 della convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti uno o entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la bulgaria, come «qualsiasi persona fisica possiede nazionalità bulgara nonché qualsiasi giuridica ha propria sede in bulgaria è ivi registrata».
Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad
6 escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara.
3.2. Lo stesso art. 1 prosegue, al comma 3, disponendo che quando, in base alle precedenti disposizioni, «una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti» essa «è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)».
Su tale ultimo aspetto, il ricorrente non ha offerto indicazioni idonee. In particolare, la produzione del certificato rilasciato dalla National Revenue Agency della Repubblica di Bulgaria si limita, nuovamente, ad attestarne la residenza fiscale, senza nulla aggiungere in punto alla sussistenza del requisito sotto il profilo sostanziale prescritto de residuo dalla Convenzione.
3.3. Per completezza, si può osservare che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione “convenzionale” di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall' con la risposta ad interpello n. 244 dell'8 Controparte_2 marzo 2023, che afferma: «[d]all'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato».
I suddetti rilievi, infine, sono stati condivisi anche dall' , che con proprio CP_1 messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano.
L'appellante ha sostenuto che la Corte di Cassazione, con la sentenza ora riportata, non abbia affatto ritenuto che il termine nazionalità sia da intendersi tout court quale cittadinanza. Ed infatti il primo Giudice, con affermazione pienamente condivisa da questa Corte, ha affermato: “possono certamente condividersi le osservazioni di parte ricorrente sulla differenza terminologica tra nazionalità e cittadinanza, ma proprio secondo i criteri indicati per attribuire la nazionalità a una persona, deve escludersi che il ricorrente sia di nazionalità bulgara”.
7 Il requisito della nazionalità, infatti, è presente indipendentemente dalla concessione o meno della cittadinanza da parte di uno stato, ma comunque identifica i presupposti sociali e culturali di appartenenza ad una comunità nazionale. È indubbio che non vi siano in causa elementi tali da poter definire l'appellante quale appartenente alla nazione bulgara, solo perché vi risiede effettivamente dal 2014. Egli, infatti, ha maturato i requisiti pensionistici interamente in Italia e si è trasferito nel paese balcanico a 69 anni di età e non ha documentato alcun legame personale, culturale, etnico con il paese di residenza. Le prove offerte (locazione di immobile, assistenza sanitaria e quant'altro) attengono a circostanze strettamente connesse al tempo di permanenza nello stato e quindi comprovano certo la residenza effettiva nel paese, ma non sono rilevanti ai fini della nazionalità, nel senso sopra indicato.
Anche il concetto di centro degli interessi vitali, richiamato dall'appellante, attiene, in base all'art. 1 comma 3 della convenzione, al criterio per attribuire la residenza fiscale, non la nazionalità.
L'interpretazione della convenzione qui condivisa si basa sostanzialmente sul dato letterale e, pertanto, ad esso non può sostituirsi un diverso criterio (nella specie, teleologico ed evolutivo) che comporti una sostanziale modifica della disposizione normativa;
neppure la Convenzione di Vienna, ed in particolare il suo articolo 31, indirizza verso la tesi propugnata dall'appellante. D'altro canto, non appare che vi sia alcuna violazione delle norme eurounitarie, neppure sotto il profilo della discriminazione. A proposito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 30 aprile 2020 in cui la Corte, premesso che “… gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di convenzioni bilaterali tendenti a evitare le doppie imposizioni, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria” (punto 16 della sentenza) ha affermato che “….. quando, in una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra Stati membri, il criterio della cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la competenza tributaria, non è giustificato considerare una tale disparità basata sulla cittadinanza come integrante una discriminazione vietata (sentenza del 19 novembre 2015, , C-241/14, EU:C:2015:766 , punto 38 e Per_1 giurisprudenza ivi citata)” (punto 19 della sentenza). Ciò in quanto, prosegue la Corte di Giustizia, “… la designazione dello Stato debitore della pensione («Stato pagatore») come quello competente ad assoggettare a imposizione le pensioni riscosse dal settore pubblico non può avere, di per sé, ripercussioni negative per i contribuenti interessati, in quanto il carattere favorevole o sfavorevole del trattamento tributario riservato a detti contribuenti non deriva, ad essere precisi, dalla scelta del fattore di collegamento, bensì dal livello di imposizione dello Stato competente, in 8 mancanza di armonizzazione, a livello dell'Unione, delle aliquote d'imposta diretta (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, punto 34)” (punto 20 della sentenza); “la disparità di trattamento, che i ricorrenti nei procedimenti principali lamentano di aver subito, discende dalla ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione italo-portoghese e dalle disparità esistenti tra i rispettivi regimi tributari delle parti contraenti. Ebbene, la scelta di dette parti, al fine di ripartire tra di loro la competenza impositiva, di diversi fattori di collegamento quali, nel caso di specie, lo Stato debitore della pensione e la cittadinanza, non dev'essere considerata, in quanto tale, come integrante una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 45)” ( punto 21 della sentenza).
Per quanto riguarda la dedotta violazione del principio dell'affidamento, il Collegio osserva che in materia tributaria tale principio è idoneo -ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212- ad escludere gli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, rimanendo integro il debito tributario che nasce in base all'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati dalla legge (Cass. n. 10195/2016 ed altre conformi) In particolare “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziarla, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212” ( così Cass. n. 3757/2012)”.
A tale dictum, il quale vuole che il concetto di "residenza" sia fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità, escludendosi che, ai fini della detassazione del trattamento pensionistico, sia sufficiente la residenza fiscale, il Collegio ritiene di dover dare continuità.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il gravame è respinto.
Le spese di lite del grado di appello sono integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione, affrontata soltanto di recente dalla citata sentenza della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Lecco.
Compensa integralmente le spese di lite.
9 Milano, 25/09/2025
IL GIUDICE A. REL.
FI ER
IL PRESIDENTE
NI IC
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. NI IC Presidente Dott. RO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FI ER Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 17/25, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARGHERITA KOSA (cf ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in MILANO, VIALE WASHINGTON 98, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO
( c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. NADIA PEREGO CP_1 P.IVA_1
(c.f. ) e RO AI ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 in MILANO, VIA SAVARE' 1 , presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute CP_1
IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute,
1 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di CP_1 rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'ill.mo Tribunale ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte ricorrente (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in generale l'operato dell' osti o meno al diritto eurounitario e CP_1 CP_1
Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio provvedimento dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione (per tassazione) ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di CP_1 rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5. Nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti , ipotesi di danno erariale (per non avere trattenuto CP_1 imposte per 35 anni, nonostante dovute.
3.3 IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM.
2 n. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario e Estromettere dal processo l' che non ha nessuna comunione con la Controparte_2
presente causa, come dalla stessa illustrato”.
PER L'APPELLATO: “Rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 17/2025 pubbl. il 20/3/2025.
Con vittoria di spese e compensi di lite”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecco ha respinto la domanda di
, la quale era finalizzata all'annullamento del Parte_1 provvedimento di riliquidazione della pensione adottato dall' in data CP_1
2.5.2023 ed era fondata sulla scorta del diritto all'esenzione fiscale in Italia del trattamento pensionistico erogato da giusta la Convenzione CP_1 siglata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria in data 21.9.1988, ratificata con L. 389 del 29.11.1990, in forza della quale, già precedentemente, egli aveva ottenuto da la defiscalizzazione della CP_1 pensione.
A sostegno della domanda, il ricorrente aveva dedotto di essere cittadino italiano, di essersi trasferito con la moglie in Bulgaria dal 2017 e all'uopo aveva allegato la carta d'identità bulgara, la certificazione di iscrizione all'AIRE, il passaporto con residenza in Bulgaria, la copia della patente bulgara, la copia del libretto di possesso auto bulgaro, la dichiarazione notarile di proprietà immobiliare in Bulgaria, la certificazione di iscrizione al servizio sanitario nazionale bulgaro, la certificazione della residenza fiscale, l'abbonamento telefonico bulgaro, la copia di apertura del conto corrente in Bulgaria e della carta di credito bulgara.
Ciò posto, il ricorrente aveva lamentato che con lettera del 2.5.2023, l' lo CP_1 aveva informato della revoca del provvedimento di detassazione e della conseguente riliquidazione della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2023, quindi dell'applicazione “a. un conguaglio fiscale di € 1.503,00 da trattenere sui ratei mensili per un ammontare di € 167,00; b. una trattenuta IRPEF di € 300,60/mese”.
In diritto, il ricorrente contestava l'assunto secondo cui la detassazione era concessa solo a chi fosse in possesso di cittadinanza bulgara, siccome in contrasto con la consolidata interpretazione della convenzione. Secondo l'appellante egli era in possesso della nazionalità bulgara -da intendersi come appartenenza ad una comunità, gruppo, popolo presente su in territorio- e già sottoposto, in via illimitata e generale -rispetto a tutti i
3 redditi ovunque prodotti- ad imposizione nello Stato di residenza e non era applicabile la doppia tassazione.
Il giudice ha disposto l'intervento di , che Controparte_3 ha eccepito la necessaria applicazione del foro erariale e la carenza di legittimazione passiva. Il giudice ha, inoltre, disatteso l'eccezione di carenza di giurisdizione dell' . CP_1
Nel merito, il giudice ha illustrato il quadro normativo regolante la fattispecie, quindi, l'art. 2, commi 2 e 2bis, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), il quale prevede che “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale” .
Il giudice ha richiamato la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria del 2.9.1988, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990, la quale è tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali osservando che ai fini dell'esclusione dalla tassazione italiana e dell'assoggettamento alla sola tassazione bulgara delle pensioni private rilevava il concetto di nazionalità bulgara. Il giudice ha ancora rilevato che sia Agenzia delle Entrate Riscossioni che con propri messaggi avevano CP_1 decretato il superamento dei precedenti criteri, affermando che “si procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italobulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati - non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata - che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana”.
Richiamata la giurisprudenza della S.C. ( n. 21697/2023) e l'orientamento di questa Corte, il primo giudice ha chiarito che il concetto di residenza ai fini applicativi della Convenzione è fatto coincidere dal Legislatore con il possesso della nazionalità e che, a detto fine, non è sufficiente la residenza fiscale.
Rilevato che, pacificamente, era privo della cittadinanza bulgara e Parte_1 che, peraltro, non aveva documentato la doppia imposizione, ha ritenuto che
4 la mera residenza, anche fiscale, del ricorrente in Bulgaria non fosse condizione sufficiente a consentire la detassazione del trattamento pensionistico .
Con ricorso depositato in data 29.3.2025, ha impugnato la Parte_1 decisione del Tribunale di Lecco lamentando la disapplicazione, ovvero l'erronea interpretazione e la violazione della Convenzione e del Trattato di Vienna.
A sostegno del gravame, l'appellante ha lamentato che l' si era CP_1 determinato alla tassazione dei pensionati residenti in [...]sulla scorta di un semplice parere che imponeva di intendere la parola nazionalità come cittadinanza, in netta disapplicazione della Convenzione e in conflitto con l'affidamento dei pensionati trasferiti in Bulgaria, privi di cittadinanza. La decisione impugnata non aveva alcun ancoraggio giurisprudenziale posto che la sentenza n. 21697/2023 della S.C. citata dal giudice era pronuncia isolata e decontestualizzata, che, in ogni caso, privilegiava l'unico criterio applicabile, ovvero quello della residenza fiscale e del centro di interessi vitali, così come affermato dalle Corti territoriali di Bologna e di Brescia.
L'appellante ha sostenuto che l'interpretazione della Convenzione deve essere effettuata secondo buona fede e nel rispetto delle finalità della Convenzione medesima, che è quella di evitare la doppia tassazione.
L'interpretazione del giudice, inoltre, apriva a problemi di discriminazione razziale sui quali nessuna valutazione era stata compiuta ed, altresì, era in conflitto con il principio di libera circolazione negli stati UE, la cui normativa prevede la prevalenza della residenza.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è già espressa con la recente decisione n. 809/24, le cui motivazioni, siccome integralmente condivise dal Collegio, possono essere richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. “La Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990, prevede, all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di
5 entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”.
Come già riportato dal Tribunale, il Supremo Collegio (Cass. sez. V, 20.7.2023, n. 21697) è recentemente intervenuto nella materia in esame, risolvendo la questione interpretativa rilevante ai fini della presente decisione. In particolare, la Cassazione ha smentito l'assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del centro degli interessi vitali della persona fisica stessa in quello Stato. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato: <<in proposito, l'art. 1 della convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti uno o entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la bulgaria, come «qualsiasi persona fisica possiede nazionalità bulgara nonché qualsiasi giuridica ha propria sede in bulgaria è ivi registrata».
Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad
6 escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara.
3.2. Lo stesso art. 1 prosegue, al comma 3, disponendo che quando, in base alle precedenti disposizioni, «una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti» essa «è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)».
Su tale ultimo aspetto, il ricorrente non ha offerto indicazioni idonee. In particolare, la produzione del certificato rilasciato dalla National Revenue Agency della Repubblica di Bulgaria si limita, nuovamente, ad attestarne la residenza fiscale, senza nulla aggiungere in punto alla sussistenza del requisito sotto il profilo sostanziale prescritto de residuo dalla Convenzione.
3.3. Per completezza, si può osservare che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione “convenzionale” di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall' con la risposta ad interpello n. 244 dell'8 Controparte_2 marzo 2023, che afferma: «[d]all'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato».
I suddetti rilievi, infine, sono stati condivisi anche dall' , che con proprio CP_1 messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano.
L'appellante ha sostenuto che la Corte di Cassazione, con la sentenza ora riportata, non abbia affatto ritenuto che il termine nazionalità sia da intendersi tout court quale cittadinanza. Ed infatti il primo Giudice, con affermazione pienamente condivisa da questa Corte, ha affermato: “possono certamente condividersi le osservazioni di parte ricorrente sulla differenza terminologica tra nazionalità e cittadinanza, ma proprio secondo i criteri indicati per attribuire la nazionalità a una persona, deve escludersi che il ricorrente sia di nazionalità bulgara”.
7 Il requisito della nazionalità, infatti, è presente indipendentemente dalla concessione o meno della cittadinanza da parte di uno stato, ma comunque identifica i presupposti sociali e culturali di appartenenza ad una comunità nazionale. È indubbio che non vi siano in causa elementi tali da poter definire l'appellante quale appartenente alla nazione bulgara, solo perché vi risiede effettivamente dal 2014. Egli, infatti, ha maturato i requisiti pensionistici interamente in Italia e si è trasferito nel paese balcanico a 69 anni di età e non ha documentato alcun legame personale, culturale, etnico con il paese di residenza. Le prove offerte (locazione di immobile, assistenza sanitaria e quant'altro) attengono a circostanze strettamente connesse al tempo di permanenza nello stato e quindi comprovano certo la residenza effettiva nel paese, ma non sono rilevanti ai fini della nazionalità, nel senso sopra indicato.
Anche il concetto di centro degli interessi vitali, richiamato dall'appellante, attiene, in base all'art. 1 comma 3 della convenzione, al criterio per attribuire la residenza fiscale, non la nazionalità.
L'interpretazione della convenzione qui condivisa si basa sostanzialmente sul dato letterale e, pertanto, ad esso non può sostituirsi un diverso criterio (nella specie, teleologico ed evolutivo) che comporti una sostanziale modifica della disposizione normativa;
neppure la Convenzione di Vienna, ed in particolare il suo articolo 31, indirizza verso la tesi propugnata dall'appellante. D'altro canto, non appare che vi sia alcuna violazione delle norme eurounitarie, neppure sotto il profilo della discriminazione. A proposito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 30 aprile 2020 in cui la Corte, premesso che “… gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di convenzioni bilaterali tendenti a evitare le doppie imposizioni, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria” (punto 16 della sentenza) ha affermato che “….. quando, in una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra Stati membri, il criterio della cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la competenza tributaria, non è giustificato considerare una tale disparità basata sulla cittadinanza come integrante una discriminazione vietata (sentenza del 19 novembre 2015, , C-241/14, EU:C:2015:766 , punto 38 e Per_1 giurisprudenza ivi citata)” (punto 19 della sentenza). Ciò in quanto, prosegue la Corte di Giustizia, “… la designazione dello Stato debitore della pensione («Stato pagatore») come quello competente ad assoggettare a imposizione le pensioni riscosse dal settore pubblico non può avere, di per sé, ripercussioni negative per i contribuenti interessati, in quanto il carattere favorevole o sfavorevole del trattamento tributario riservato a detti contribuenti non deriva, ad essere precisi, dalla scelta del fattore di collegamento, bensì dal livello di imposizione dello Stato competente, in 8 mancanza di armonizzazione, a livello dell'Unione, delle aliquote d'imposta diretta (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, punto 34)” (punto 20 della sentenza); “la disparità di trattamento, che i ricorrenti nei procedimenti principali lamentano di aver subito, discende dalla ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione italo-portoghese e dalle disparità esistenti tra i rispettivi regimi tributari delle parti contraenti. Ebbene, la scelta di dette parti, al fine di ripartire tra di loro la competenza impositiva, di diversi fattori di collegamento quali, nel caso di specie, lo Stato debitore della pensione e la cittadinanza, non dev'essere considerata, in quanto tale, come integrante una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 45)” ( punto 21 della sentenza).
Per quanto riguarda la dedotta violazione del principio dell'affidamento, il Collegio osserva che in materia tributaria tale principio è idoneo -ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212- ad escludere gli aspetti sanzionatori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, rimanendo integro il debito tributario che nasce in base all'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati dalla legge (Cass. n. 10195/2016 ed altre conformi) In particolare “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziarla, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212” ( così Cass. n. 3757/2012)”.
A tale dictum, il quale vuole che il concetto di "residenza" sia fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità, escludendosi che, ai fini della detassazione del trattamento pensionistico, sia sufficiente la residenza fiscale, il Collegio ritiene di dover dare continuità.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il gravame è respinto.
Le spese di lite del grado di appello sono integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione, affrontata soltanto di recente dalla citata sentenza della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Lecco.
Compensa integralmente le spese di lite.
9 Milano, 25/09/2025
IL GIUDICE A. REL.
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