Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1532
Articolo 4
Versione
2 febbraio 1957
Art. 5.
Alla copertura della spesa di lire 120 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1956-57, si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 febbraio 1957