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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 40705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40705 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CE LL, che ha chiesto annullarsi parzialmente con rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di più reati uniti in continuazione, e rigettarsi nel resto il ricorso Lette le conclusioni del difensore, avv. Domenico Mariani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO NN è chiamato a rispondere del reato di truffa militare aggravata continuata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40705 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 06/11/2025 2 Secondo l’ipotesi di accusa, agendo nella qualità di comandante della base logistica addestrativa di Cecina, avrebbe posto in essere, per tutto il periodo di concessione dell'alloggio demaniale, dal 3 settembre 2015 al giugno 2021, artifici e raggiri - consistenti nell’omettere di effettuare sia le volture degli allacciamenti delle utenze sia le dichiarazioni di occupazione di alloggio al comune nonché di far contabilizzare le letture periodiche degli installati “contatori a defalco” – in modo da trarre in inganno l'amministrazione militare sugli importi degli oneri accessori a carico del concessionario, procurandosi un ingiusto profitto, corrispondente agli importi corrispondenti ai consumi di acqua, gas, energia elettrica nonché alla tassa per i rifiuti urbani, con pari danno per la persona offesa. 2. Con sentenza del 16 gennaio 2024 il Tribunale militare di Roma ha assolto l’imputato per insussistenza degli addebiti. I giudici del primo grado del giudizio hanno distinto la questione relativa al mancato al pagamento delle utenze da quella relativa al mancato pagamento della tassa per i rifiuti. Con riguardo al primo profilo, hanno osservato che nonostante sia rimasto accertato che l'imputato, consapevole di dover provvedere alle spese relative ai consumi di acqua, gas, energia elettrica dell’alloggio di cui era assegnatario, non aveva provveduto né alla voltura delle utenze né al rimborso delle bollette, pur possibile dallo scorporo dei consumi registrati in appositi contatori di cui era dotato l'appartamento, difetta, comunque, l’elemento costitutivo degli artifici e raggiri. Non risulta adeguatamente provato che l'ordine di non procedere alla lettura dei contatori e di compilare gli appositi registri sia partito dall'imputato, non potendosi escludere che l'interruzione della lettura si sia verificata per negligenza o disinformazione. La mancata attivazione da parte dell'imputato rappresenta una forma di connivenza con le carenze professionali del personale, ma non un’attività fraudolenta, avente le caratteristiche richieste dalla fattispecie incriminatrice contestata. Con riferimento alla questione del mancato pagamento della tassa per i rifiuti, il Tribunale ha evidenziato che, pur essendo accertato che NN, obbligato nella qualità di assegnatario dell’alloggio, non aveva provveduto né al pagamento né alla prevista dichiarazione presso il Comune né al rimborso dell’amministrazione, non risultano, comunque, integrati gli estremi del reato. NN, infatti, aveva tenuto una condotta meramente omissiva non caratterizzata dal compimento di artifici o raggiri o espedienti, limitandosi a 3 trarre vantaggio dalla situazione trovata al suo arrivo ed in particolare della circostanza, anche essa pacifica, che l'amministrazione militare aveva sempre pagato la tassa per i rifiuti per l’intera area militare e che il comune, ignaro dell'assegnazione dell’alloggio a NN, aveva continuato ritenere esaustivo il pagamento della tassa da parte dell'amministrazione militare. 3. Investita dell’impugnazione del pubblico ministero, la Corte militare di appello - previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sviluppatasi con l’acquisizione delle concessioni intestate all’imputato e con l’escussione dei testimoni Di MO, IM, OL, LA e RE - ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando IO NN colpevole del reato ascrittogli e condannandolo, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena condizionalmente sospesa della reclusione militare di mesi 8, oltre alla pena accessoria della rimozione del grado. Secondo la Corte di appello, NN, alla luce di quanto dichiarato dai testimoni sentiti entrambi i gradi del giudizio, aveva posto in essere una condotta qualificabile come “raggiro”. L’imputato, al corrente, grazie al ruolo di comandante che gli consentiva di conoscere il quadro d'insieme della gestione dell'alloggio, del riparto burocratico di competenze fra strutture diverse - in particolare tra quelle che si occupavano dell'assegnazione dell’alloggio e quelle che sovrintendevano al pagamento delle utenze - ne aveva consapevolmente approfittato per lucrare un vantaggio, omettendo, dopo avere preso il possesso dell'alloggio, di fare le volture delle utenze e comunque di attivarsi per il pagamento delle spese nonché della tassa sui rifiuti, nonostante si trattasse, come specificamente indicato nelle concessioni, di obblighi a suo carico, ai quali era in grado di adempiere. NN aveva tenuto plurimi comportamenti volti ad eludere i controlli o ad occultare l’illecito, infatti: - era perfettamente consapevole degli obblighi su di lui gravanti in base al chiaro tenore letterale delle clausole contenute nell’atto di concessione dell’alloggio; - era informato della presenza nell’alloggio di appositi contatori a defalco, che misuravano i consumi così da separarli da quelli a carico dell’amministrazione militare;
- pagava un canone mensile di entità così ridotta che non poteva essere comprensivo delle spese per tutte le utenze;
- aveva inviato una missiva nel 2021 in cui, per creare l’apparenza della regolarità, lasciava intendere di avere provveduto al pagamento fin dall’inizio del 4 rapporto, nonostante avesse effettuato un unico pagamento;
- non si era attivato per ottenere dal comune lo scorporo dei metri quadri per provvedere al pagamento della tassa sui rifiuti, possibile anche senza una diversa intestazione catastale, e, anzi aveva, nel corso di una ispezione del 2019, fornito rassicurazioni circa le sue intenzione di mettersi in regola;
- aveva impedito ai militari addetti di effettuare la lettura dei contatori installati nel suo alloggio, dando avvio alla prassi che consentiva al comandante di provvedervi personalmente, impedendo, altresì, l’accesso nell’appartamento nel corso delle ispezioni e non curando l’istituzione del registro in cui dovevano essere annotati i dati rilevati nei contatori, pur previsto ed aggiornato per gli altri alloggi della stessa categoria;
- aveva continuato l’inerzia, ben sapendo che grazie al suo ruolo apicale non sarebbe stata scoperta 2. Ricorre IO NN, a mezzo del difensore avv. Domenico Mariani, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza di legge in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. nonché in relazione agli artt. 111 Cost., 6 par. 3 della Convenzione EDU nonché vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello è pervenuta alla condanna dell’imputato, in riforma della pronuncia di assoluzione, attribuendo decisiva rilevanza non solo alle prove dichiarative assunte con la riapertura dell’istruzione dibattimentale, ma, soprattutto, rivalutando e reinterpretando le dichiarazioni rese dai testi escussi soltanto in primo grado. Così operando, la Corte militare ha violato la disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, prevede come obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello in tutti i casi in cui la riforma della sentenza assolutoria di primo grado costituisca il risultato di una diversa valutazione sull'attendibilità delle prove dichiarative, che hanno contribuito in maniera determinante alla pronuncia;
in tale nozione rientra anche il profilo della diversa interpretazione delle prove dichiarative non rinnovate. I giudici di appello, infatti, hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria solo con riferimento all'audizione di alcuni testimoni escussi nel dibattimento davanti al Tribunale - i testimoni, a carico Di MO, OL e IM - per poi fondare le loro valutazioni, antitetiche rispetto a quello del giudice del primo grado del giudizio, anche sul portato dichiarativo di tutti gli altri testimoni a carico escussi soltanto nel giudizio di primo grado, anche se il loro contributo era stato ritenuto decisivo per la pronuncia assolutoria, finendo per operare una vera 5 e propria rinnovazione selettiva contra reum, utile per rivalutare arbitrariamente in senso sfavorevole all'imputato le dichiarazioni dei testimoni non risentiti in appello, senza consentire alla difesa di confrontarsi nuovamente nell'oralità con fonti di prova ritenute decisive. 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione, sia con riferimento a specifici atti istruttori dichiarativi e documentali dimostrativi della buona fede dell'imputato, sia con riferimento al travisamento per omissione di numerose prove a discarico, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni de relato rese dai testimoni RD e IM in violazione dell'articolo 195 cod. proc. pen. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non assumono rilievo né i difetti di organizzazione e l'artificiosa separazione di competenze tra la struttura che si occupa della concessione degli alloggi e la struttura che si occupa del controllo dei consumi dei singoli alloggi né le colpose omissioni dell’amministrazione militare, che aveva impedito per un lungo periodo di tempo di segnalare l'anomalia relativa all'appartamento assegnato all’odierno ricorrente fino all'autodenuncia del 2021. La totale negligenza della struttura preposta alla concessione e alla gestione dell’alloggio (Settimo reparto infrastrutture di Firenze), da una parte, e di quella preposta alla riscossione degli oneri (il Centro gestioni basi logistiche presso il comando militare di Roma), dall’altra, ha, invece, fortemente inciso sul tipo di condotte tenute dall'imputato, impedendo di qualificarle in termini di artificio o raggiro, nei termini descritti nel capo di imputazione In tale contesto non può ritenersi che NN abbia agito approfittando di una situazione a lui nota, serbando un malizioso silenzio. La tesi dell’imputato di essere stato convinto in buona fede, almeno fino al mese di luglio 2021, che nella concessione dell'alloggio fosse ricompreso anche il consumo delle relative utenze si fonda su elementi che sono stati corroborati dall'istruttoria dibattimentale. E’ pacifico, alla luce delle clausole contrattuali e della prassi, già consolidata prima dell’assegnazione a NN, di non registrare i consumi delle utenze dell’alloggio, che l’amministrazione versava in una situazione di errore o quanto meno di negligenza - ignoranza in ordine alla dotazione da parte dell’alloggio di contatori a defalco, dalla cui lettura poteva trarsi la quota che il concessionario era tenuto a versare. Non vi è alcuna prova che NN fosse a conoscenza dell’errore in cui versava l’amministrazione e lo abbia utilizzato per il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno, necessario per l’integrazione della fattispecie incriminatrice contestata. 6 Il compendio probatorio depone nel senso che NN versasse nel medesimo errore dell’amministrazione al momento dell’assegnazione dell’alloggio. Egli, pertanto, era convinto di non avere a suo carico oneri aggiuntivi e tale sua convinzione è rimasta ferma e fino all’autodenuncia del luglio 2021, quando, interpellato dal nuovo comandante, aveva inviato le fotografie con le immagini dei contatori a defalco, ammettendo di non avere in precedenza pagato i consumi e provvedendo di sua iniziativa a versare una somma una tantum, a partire dal mese di giugno. Inconsapevole dell’errore in cui versava l’amministrazione, l’imputato, come confermato dal teste IN, del tutto ignorato dalla sentenza impugnata, aveva preferito utilizzare proprio quell’alloggio, da tempo in disuso e che richiedeva lavori di ristrutturazione a spese dell’assegnatario, anziché quelli normalmente destinati ai comandanti nella convinzione che il canone comprendesse anche i consumi. La buona fede dell’imputato non è esclusa dal contenuto delle missive intercorse con OL, che, se lette complessivamente, non dimostrano alcuna condotta ingannatoria e non celano alcuna volontà di nascondere la consumazione del reato, ma, al contrario, costituiscono un’autodenuncia in mancanza della quale non si sarebbe scoperto l’inadempimento. IA non ha posto in essere comportamenti qualificabili quali artifici o raggiri neanche nella fase successiva alla conclusione dell'accordo in costanza di rapporto contrattuale. Nessuna delle condotte indicate quale artificio o raggiro nel capo di imputazione risulta provata. NN: - ha omesso di effettuare le volture degli allacciamenti delle utenze non per evitare il pagamento, ma perché nessuna voltura poteva essere effettuata;
si trattava, infatti, di utenze allacciate a quelle generali della base. - non è intervenuto per impedire la contabilizzazione delle letture degli esistenti fondatori a defalco. Al contrario, è rimasto accertato che le letture dei contatori a defalco non venivano più effettuate a partire da un’epoca precedente all’arrivo di NN, come riferito a dei testi EL, TU e IN. La diversa testimonianza resa da LE IM in sede di riapertura dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. non è attendibile non solo per ragioni soggettive, legate ad accuse a carico dell’odierno ricorrente rese in altro procedimento archiviato, ma perché de relato e valutata secondo criteri diversi da quelli fissati dall’art. 195 cod. proc. pen.. IM ha riferito di avere appresso da altro graduato, US RD, 7 di non dove procedere alla lettura dei contatori a defalco presenti nell’alloggio di NN perché tale adempimento veniva effettuato direttamente da quest’ultimo. Il teste di riferimento RD ha smentito IM, riferendo di non avere eseguito alcun passaggio delle consegue con IM in ordine alla lettura dei contatori e di avere, a sua volta, appreso da altri colleghi che, a partire da una certa epoca, non occorreva procedere alla lettura dei predetti contatori, presenti in tutti gli alloggi all’interno della base. I testi TU, EL e IN hanno concordemente collocato la cessazione ella lettura dei contatori in un periodo precedente all’arrivo di NN. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 230 cod. pen. mil. pace, sia con riferimento alle mezzo oggettivo del contestato reato che l'elemento soggettivo nonché difetto di motivazione travisamento delle prove di riferimento La sentenza impugnata ha considerato sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di truffa il mero approfittamento dell'errore altrui, ignorando che, per giurisprudenza pacifica, non rientra nella fattispecie incriminatrice contestata la condotta di colui che si limita a sfruttare una situazione di ignoranza o negligenza, determinate autonomamente dall'altra parte. A maggior ragione, il reato non è configurabile quando l’agente, malgrado ne abbia tratto giovamento, non si è accorto dell'errore altrui e non si è adoperato per perpetuarlo o rafforzarlo. Secondo la consolidata giurisprudenza, deve sussistere un rapporto causale tra gli artifizi o raggiri posti in essere dall’agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto tratto in inganno, mentre non è sufficiente che l’agente si approfitti passivamente di un errore spontaneo della controparte. In contrasto con tali principi, la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile la truffa sol perché l’imputato, accortosi dell’errore dell’amministrazione grazie alle sue competenze di comandante, aveva scelto di tenere una condotta omissiva, approfittando della situazione per conseguire un ingiusto profitto, ritenendo del tutto irrilevante l’assenza di artifici o raggiri, necessariamente implicanti una condotta attiva. La questione relativa alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa degli artifici e raggiri e dell’induzione in errore e del necessario nesso causale tra i primi e l’altra, non può essere superata attribuendo rilevanza al silenzio dell’imputato. Se silenzio vi è stato esso è addebitabile, in via esclusiva, all'amministrazione, sia a quella che ha concluso il contratto di concessione 8 dell'immobile sia a quella che non si è resa conto dell’omesso pagamento dei consumi. Nemmeno è idoneo ad integrare la condotta truffaldina il silenzio serbato durante l’esecuzione del contratto É illogico il ragionamento seguito dalla Corte d'appello per inquadrare giuridicamente il mancato pagamento della TARI nella fattispecie incriminatrice della truffa che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, costituisce un mero inadempimento non accompagnato da artifici e raggiri rilevanti ex art. 234 cod. pen. mil. pac. Non è sostenibile che la risoluzione della problematica burocratica amministrativa presso il Comune di Cecina, mediante lo scorporo dei metri quadrati dall'appartamento assegnato, fosse un’operazione agevole. In senso contrario, depongono le chiare dichrazioni del teste OL e la comunicazione inviata dal colonello Di MO il 28 gennaio 2022, contenente indicazioni utili per superare gli ostacoli frapposti dai Comuni, che preferivano riscuotere la TARI delle basi militari calcolando complessivamente l’intero sedime. D’altra parte, NN non solo aveva provato a risolvere la problematica, recandosi presso gli uffici comunali competenti, che tuttavia avevano escluso la possibilità di procedere alla quantificazione della TARI dovuta per l’alloggio in mancanza dell’accatastamento autonomo, ma aveva anche presentato, contrariamente a quanto contestatogli, in occasione del cambio di residenza in data 11 settembre 2015, la domanda in cui segnalava l’occupazione dell’alloggio . Risulta chiaro dalle prove acquisite che l’amministrazione aveva tollerato fino al gennaio 2022 il pagamento della TARI dei sedimi militari in modo omnicomprensivo. 2.4. Con memoria, tempestivamente depositata, la difesa di IO NN, in replica alle osservazioni del Procuratore generale sviluppate nelle conclusioni scritte, ha ribadito la fondatezza di tutte le censure dedotte nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La disposizione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla l. n. 103 del 2017 prevede l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive oggetto di diversa valutazione in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado. A seguito della rimodulazione operata 9 dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, l'ambito di applicazione della suddetta disposizione è stato circoscritto, limitando l'obbligo di rinnovazione alle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 441 comma 5, cod. proc. pen. Si tratta di una regola processuale che, per quanto rivolta in via diretta al giudice dell'appello, imponendogli l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative, costituisce parte integrante di un ampio contesto normativo che, non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delineazione dei temi oggetto del contraddittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla specificità dei motivi di appello nei termini richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen. e, prima ancora, della stessa sostanza argomentativa della decisione di primo grado. L’eventuale inosservanza dell’obbligo determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett, c) e 180 cod. proc. pen., denunciabile in sede di giudizio di legittimità (cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01, in motivazione;
Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, in motivazione, par. 11; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). La disposizione in esame, alla luce della sua peculiare ratio, non impone, tuttavia, al giudice di appello, in caso di "overturning" sfavorevole, di disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che porterebbe ad un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali (riproducendo, nella sostanza, un "secondo" primo giudizio) -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice 10 d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve, pertanto, concludersi che il giudice d'appello è obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni specificamente prospettate dal pubblico ministero impugnante - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" (vedi, ancora, sul punto, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise in motivazione;
successivamente Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 3, n. 16444 del 4/2/2020, C., Rv. 279425; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01; Sez. 6 n. 37901 del 21/05/2019, Giordano, Rv. 276913 – 02). 1.2. La Corte di appello militare non si è discostata dai ricordati principi: ha, infatti, rinnovato l’istruttoria attraverso l’esame dei testimoni indicati dal pubblico ministero nell’atto di impugnazione (Di MO, IM e OL) nonché di quelli indicati a discarico dalla difesa (LA e RE) ed ha utilizzato le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, sentiti solo nel corso del primo grado del giudizio, della cui attendibilità, invero, non aveva dubitato neanche il Tribunale, valorizzandone il contenuto alla luce dele nuove acquisizioni probatorie. D’altra parte, come efficacemente osservato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la difesa ha chiesto espressamente la rinnovazione dell'esame solo di alcuni testimoni, LA e RE, tacitamente rinunciando a sentirne altri, sicché non può in questa sede, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., dolersi dell’eventuale violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., avendo contribuito a dare causa alla nullità che intende eccepire. 2. Sono, invece, fondate ed assorbenti le censure, dedotte con il secondo e soprattutto con il terzo motivo, nella parte in cui evidenziano l’insussistenza nella condotta dell’imputato, come ricostruita dalla Corte militare di appello, dell’elemento costitutivo degli “artifici e raggiri”. 2.1. La possibilità di configurare il delitto di truffa nella fase esecutiva del contratto, così come contestato a NN rispetto al rapporto negoziale di concessione dell’alloggio demaniale, è stata affermata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità. 11 Al riguardo, è stato evidenziato che l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il suo comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456 e, più recentemente, Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 – 01; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016 Prattichizzo, Rv. 268074 e Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 -01, secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.). Quanto alla possibilità di qualificare, anche in tema di truffa contrattuale, il “silenzio” come “raggiro” - inteso come qualunque condotta decettiva, alternativa agli artifizi e non necessariamente verbale, ispirata ad astuzia tale da sorprendere la buona fede altrui ed indurre, con il concorso di altre condotte attive l'altro contraente a fare qualcosa che altrimenti non farebbe nello stesso modo (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Afonso, Rv. 285442 - 01) - è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 640 cod. pen in quanto comportamento idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato, in tal modo influendo sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 23079 del 9/5/2018, Blasetti, Rv, 272981 - 01; Sez. 2, n. 28791 del 18/6/2015, Bidoli, Rv. 264400 - 01; Sez. 2, n. 28703 del 19/3/2013, Rossi, Rv. 256348 - 01; Sez. 2, n. 32859 del 19/6/2012, D'Alessandro, Rv. 253660 - 01; Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Malandrin, Rv. 244952 - 01; Sez. 2, n. 39905 del 11/10/2005, Tessarolo, Rv. 232666 - 01; Sez. 2, n. 5579 del 3/4/1998, Penna, Rv. 210613 - 01). Tale opzione ermeneutica individua nelle norme del codice civile in tema di buona fede contrattuale (nella stipula, nella interpretazione e nella esecuzione del contratto), la fonte dell'obbligo giuridico di informare la controparte in ordine alle circostanze fondamentali del contratto (Sez. 2, n. 23079/2018 cit.; Sez. 5, n. 22643 del 21/4/2023, Pennetta;
Sez. 2, n. 45144 del 14/10/2022, Luera;
Sez. 2, n. 43112 del 6/10/2021, Akhmerov;
Sez. 2, n. 39178 del 17/9/2021). 12 Ciò non significa che ogni volta in cui un soggetto, nella fase esecutiva di un contratto, violi un obbligo di buona fede o un obbligo informativo previsto dalla normativa civilistica, deve essere chiamato a rispondere non solo dell’illecito civilistico ma anche dell’illecito penale di cui all’art. 640 cod. pen. Perché si possa configurare la fattispecie di truffa, è necessario che il comportamento inadempiente dell'agente sia connotato da un quid pluris, che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia in grado di colorare di offensività la condotta civilisticamente illecita, sì da attribuirle un disvalore tale da imporre il ricorso alla sanzione penale. La mancata esecuzione del contratto in sé non rappresenta mai un comportamento penalmente rilevante, atteso che l'interesse del creditore all'adempimento non assurge a bene giuridico meritevole di tutela penale. L'inadempimento diventa penalmente solo se si innesta in un comportamento più ampio nl suo complesso sussumibile nella nozione di “artifizi” o di “raggiri”, idonei, in conformità alla fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 640 cod. pen., a far cadere in errore l'altro contraente. Nel segue che il “silenzio” non può essere considerato alla stregua di una condotta fraudolenta, in quanto l'agente non è tenuto ad alcun obbligo di garanzia nei confronti dell'altro contraente, né la mera violazione del principio di buona fede è di per sé idonea ad essere sussunta nelle pur ampie nozioni di artifizi o raggiri (cfr. Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 cit. in motivazione). Se, invece il silenzio, in rapporto al contesto e alle concrete circostanze del caso, diventa parte integrante di una più ampia condotta dell’agente fraudolentemente preordinata ad ingannare l'altro contraente, esso rileva come una forma di raggiro sufficiente ai fini dell'integrazione della condotta truffaldina perché idoneo, al pari delle condotte commissive, ad influire sulla psiche della controparte inducendola in errore e determinandola al compimento del dannoso atto di disposizione patrimoniale (cfr. Sez. 2, n. 26190 del 26/5/2023, Catullo, Rv. 284659 - 01; Sez. 2, n. 23229 del 12/4/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01 in tema di pagamento della merce con assegno scoperto e Sez. U., n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, in motivazione;
Sez. U., n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, in motivazione in tema di distinzione tra i reati di truffa aggravata e di indebita percezione di erogazioni pubbliche;
ex plurimis, in tema di truffa sul cd bonus cultura: Sez. 2, n. 38716 del 22/6/2023, Di Iorio;
Sez. 2, n. 38717 del 22/6/2023, Cinquegrana;
Sez. 2, n. 30268 del 8/6/2023, Mondola;
Sez. 2 n. 29563 del 8/6/2023, Sannino;
Sez. 2, n. 30865 del 6/6/2023, De Luca;
in tema di truffa all'Inps attuata con comportamenti omissivi: Sez. 2, n. 16817 del 26/2/2019, Calandra, Rv. 275815 - 01; Sez. 2, n. 47064 del 21/9/2017, Virga, Rv. 271242 - 01; Sez. 2, n. 21000 del 8/2/2011, Impiombato, Rv. 250262 - 01) 13 2.2. Tanto premesso in punto di diritto, risulta evidente che la condotta dell’odierno ricorrente, come ricostruita in fatto dalla sentenza impugnata, è qualificabile, con riferimento all’omesso pagamento sia dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica sia della tassa per i rifiuti, come “silenzio-inerzia”, rilevante sul piano civilistico dell’inadempimento, stante le previsioni del contratto di concessione che poneva a carico del concessionario dell’alloggio tutti gli oneri accessori, non invece come “silenzio malizioso”, come tale idoneo a trarre in inganno, durante l'esecuzione del contratto, l’amministrazione militare, stante la conclamata assenza di ulteriori elementi, connotati da fraudolenza, in diretto rapporto causale con il conseguimento del profitto. E’ rimasto accertato che NN, consapevole dell’obbligo contrattuale di pagare i consumi di acqua, gas ed energia elettrica e la TARI, non vi aveva adempiuto per un lungo periodo, né volturando le utenze né facendo presso gli uffici comunali la dichiarazione prevista dalla normativa tributaria, né scorporando i consumi, attraverso la lettura dei contatori a defalco di cui l’alloggio era dotato, né rimborsando l’amministrazione, né calcolando la quota TARI di sua spettanza. Non vi è alcuna prova, però, che siffatto inadempimento, in parte contrattuale in parte no, sia stato accompagnato da ulteriori elementi in qualche modo riconducibili all’imputato, finalizzati ad ingannare la controparte, per indurla al compimento dell'atto patrimoniale dannoso. Come evidenzia la stessa sentenza impugnata (pagg. 29 e 30), NN ha realizzato il profitto ai danni dell’amministrazione non a causa dell’inerzia o di altro raggiro, ma grazie al consapevole approfittamento, facilitato dal ruolo gerarchico ricoperto, della caotica ripartizione di funzioni tra le diverse strutture dell’amministrazione e dell’assenza di controlli, con riferimento all’omesso pagamento delle utenze, e della prassi dell’amministrazione militare di pagare la TARI per l’intera base. Per ottenere l’indebito vantaggio del mancato pagamento degli oneri accessori, NN, in tale peculiare situazione, si è limitato a rimanere inerte, “lucrando” e “giocando sul malinteso” (pag. 29), non risultando provato - al di là delle sensazioni ribadite dal teste NI in sede di riapertura dell’istruttoria (pagg. 15 - 18) - che la prassi di non leggere i contatori a defalco e di non compilare, come in passato, gli appositi registri abbia avuto inizio su sua precisa disposizione o negli anni precedenti (i testimoni IM, pagg. 18 -21, RD, pagg. 24 – 25, e IN pagg. 25 – 26 non hanno espresso certezze sul punto) e rappresentando la lettera del luglio 2011 e le attività ostruzionistiche, a tutto concedere, un espediente volto ad occultare la condotta inadempiente tenuta fino a quel momento. 14 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mancando la prova del raggiro nei termini sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, in Roma 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CE IF OM HI
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CE LL, che ha chiesto annullarsi parzialmente con rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di più reati uniti in continuazione, e rigettarsi nel resto il ricorso Lette le conclusioni del difensore, avv. Domenico Mariani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO NN è chiamato a rispondere del reato di truffa militare aggravata continuata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40705 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 06/11/2025 2 Secondo l’ipotesi di accusa, agendo nella qualità di comandante della base logistica addestrativa di Cecina, avrebbe posto in essere, per tutto il periodo di concessione dell'alloggio demaniale, dal 3 settembre 2015 al giugno 2021, artifici e raggiri - consistenti nell’omettere di effettuare sia le volture degli allacciamenti delle utenze sia le dichiarazioni di occupazione di alloggio al comune nonché di far contabilizzare le letture periodiche degli installati “contatori a defalco” – in modo da trarre in inganno l'amministrazione militare sugli importi degli oneri accessori a carico del concessionario, procurandosi un ingiusto profitto, corrispondente agli importi corrispondenti ai consumi di acqua, gas, energia elettrica nonché alla tassa per i rifiuti urbani, con pari danno per la persona offesa. 2. Con sentenza del 16 gennaio 2024 il Tribunale militare di Roma ha assolto l’imputato per insussistenza degli addebiti. I giudici del primo grado del giudizio hanno distinto la questione relativa al mancato al pagamento delle utenze da quella relativa al mancato pagamento della tassa per i rifiuti. Con riguardo al primo profilo, hanno osservato che nonostante sia rimasto accertato che l'imputato, consapevole di dover provvedere alle spese relative ai consumi di acqua, gas, energia elettrica dell’alloggio di cui era assegnatario, non aveva provveduto né alla voltura delle utenze né al rimborso delle bollette, pur possibile dallo scorporo dei consumi registrati in appositi contatori di cui era dotato l'appartamento, difetta, comunque, l’elemento costitutivo degli artifici e raggiri. Non risulta adeguatamente provato che l'ordine di non procedere alla lettura dei contatori e di compilare gli appositi registri sia partito dall'imputato, non potendosi escludere che l'interruzione della lettura si sia verificata per negligenza o disinformazione. La mancata attivazione da parte dell'imputato rappresenta una forma di connivenza con le carenze professionali del personale, ma non un’attività fraudolenta, avente le caratteristiche richieste dalla fattispecie incriminatrice contestata. Con riferimento alla questione del mancato pagamento della tassa per i rifiuti, il Tribunale ha evidenziato che, pur essendo accertato che NN, obbligato nella qualità di assegnatario dell’alloggio, non aveva provveduto né al pagamento né alla prevista dichiarazione presso il Comune né al rimborso dell’amministrazione, non risultano, comunque, integrati gli estremi del reato. NN, infatti, aveva tenuto una condotta meramente omissiva non caratterizzata dal compimento di artifici o raggiri o espedienti, limitandosi a 3 trarre vantaggio dalla situazione trovata al suo arrivo ed in particolare della circostanza, anche essa pacifica, che l'amministrazione militare aveva sempre pagato la tassa per i rifiuti per l’intera area militare e che il comune, ignaro dell'assegnazione dell’alloggio a NN, aveva continuato ritenere esaustivo il pagamento della tassa da parte dell'amministrazione militare. 3. Investita dell’impugnazione del pubblico ministero, la Corte militare di appello - previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sviluppatasi con l’acquisizione delle concessioni intestate all’imputato e con l’escussione dei testimoni Di MO, IM, OL, LA e RE - ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando IO NN colpevole del reato ascrittogli e condannandolo, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena condizionalmente sospesa della reclusione militare di mesi 8, oltre alla pena accessoria della rimozione del grado. Secondo la Corte di appello, NN, alla luce di quanto dichiarato dai testimoni sentiti entrambi i gradi del giudizio, aveva posto in essere una condotta qualificabile come “raggiro”. L’imputato, al corrente, grazie al ruolo di comandante che gli consentiva di conoscere il quadro d'insieme della gestione dell'alloggio, del riparto burocratico di competenze fra strutture diverse - in particolare tra quelle che si occupavano dell'assegnazione dell’alloggio e quelle che sovrintendevano al pagamento delle utenze - ne aveva consapevolmente approfittato per lucrare un vantaggio, omettendo, dopo avere preso il possesso dell'alloggio, di fare le volture delle utenze e comunque di attivarsi per il pagamento delle spese nonché della tassa sui rifiuti, nonostante si trattasse, come specificamente indicato nelle concessioni, di obblighi a suo carico, ai quali era in grado di adempiere. NN aveva tenuto plurimi comportamenti volti ad eludere i controlli o ad occultare l’illecito, infatti: - era perfettamente consapevole degli obblighi su di lui gravanti in base al chiaro tenore letterale delle clausole contenute nell’atto di concessione dell’alloggio; - era informato della presenza nell’alloggio di appositi contatori a defalco, che misuravano i consumi così da separarli da quelli a carico dell’amministrazione militare;
- pagava un canone mensile di entità così ridotta che non poteva essere comprensivo delle spese per tutte le utenze;
- aveva inviato una missiva nel 2021 in cui, per creare l’apparenza della regolarità, lasciava intendere di avere provveduto al pagamento fin dall’inizio del 4 rapporto, nonostante avesse effettuato un unico pagamento;
- non si era attivato per ottenere dal comune lo scorporo dei metri quadri per provvedere al pagamento della tassa sui rifiuti, possibile anche senza una diversa intestazione catastale, e, anzi aveva, nel corso di una ispezione del 2019, fornito rassicurazioni circa le sue intenzione di mettersi in regola;
- aveva impedito ai militari addetti di effettuare la lettura dei contatori installati nel suo alloggio, dando avvio alla prassi che consentiva al comandante di provvedervi personalmente, impedendo, altresì, l’accesso nell’appartamento nel corso delle ispezioni e non curando l’istituzione del registro in cui dovevano essere annotati i dati rilevati nei contatori, pur previsto ed aggiornato per gli altri alloggi della stessa categoria;
- aveva continuato l’inerzia, ben sapendo che grazie al suo ruolo apicale non sarebbe stata scoperta 2. Ricorre IO NN, a mezzo del difensore avv. Domenico Mariani, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza di legge in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. nonché in relazione agli artt. 111 Cost., 6 par. 3 della Convenzione EDU nonché vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello è pervenuta alla condanna dell’imputato, in riforma della pronuncia di assoluzione, attribuendo decisiva rilevanza non solo alle prove dichiarative assunte con la riapertura dell’istruzione dibattimentale, ma, soprattutto, rivalutando e reinterpretando le dichiarazioni rese dai testi escussi soltanto in primo grado. Così operando, la Corte militare ha violato la disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, prevede come obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello in tutti i casi in cui la riforma della sentenza assolutoria di primo grado costituisca il risultato di una diversa valutazione sull'attendibilità delle prove dichiarative, che hanno contribuito in maniera determinante alla pronuncia;
in tale nozione rientra anche il profilo della diversa interpretazione delle prove dichiarative non rinnovate. I giudici di appello, infatti, hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria solo con riferimento all'audizione di alcuni testimoni escussi nel dibattimento davanti al Tribunale - i testimoni, a carico Di MO, OL e IM - per poi fondare le loro valutazioni, antitetiche rispetto a quello del giudice del primo grado del giudizio, anche sul portato dichiarativo di tutti gli altri testimoni a carico escussi soltanto nel giudizio di primo grado, anche se il loro contributo era stato ritenuto decisivo per la pronuncia assolutoria, finendo per operare una vera 5 e propria rinnovazione selettiva contra reum, utile per rivalutare arbitrariamente in senso sfavorevole all'imputato le dichiarazioni dei testimoni non risentiti in appello, senza consentire alla difesa di confrontarsi nuovamente nell'oralità con fonti di prova ritenute decisive. 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione, sia con riferimento a specifici atti istruttori dichiarativi e documentali dimostrativi della buona fede dell'imputato, sia con riferimento al travisamento per omissione di numerose prove a discarico, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni de relato rese dai testimoni RD e IM in violazione dell'articolo 195 cod. proc. pen. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non assumono rilievo né i difetti di organizzazione e l'artificiosa separazione di competenze tra la struttura che si occupa della concessione degli alloggi e la struttura che si occupa del controllo dei consumi dei singoli alloggi né le colpose omissioni dell’amministrazione militare, che aveva impedito per un lungo periodo di tempo di segnalare l'anomalia relativa all'appartamento assegnato all’odierno ricorrente fino all'autodenuncia del 2021. La totale negligenza della struttura preposta alla concessione e alla gestione dell’alloggio (Settimo reparto infrastrutture di Firenze), da una parte, e di quella preposta alla riscossione degli oneri (il Centro gestioni basi logistiche presso il comando militare di Roma), dall’altra, ha, invece, fortemente inciso sul tipo di condotte tenute dall'imputato, impedendo di qualificarle in termini di artificio o raggiro, nei termini descritti nel capo di imputazione In tale contesto non può ritenersi che NN abbia agito approfittando di una situazione a lui nota, serbando un malizioso silenzio. La tesi dell’imputato di essere stato convinto in buona fede, almeno fino al mese di luglio 2021, che nella concessione dell'alloggio fosse ricompreso anche il consumo delle relative utenze si fonda su elementi che sono stati corroborati dall'istruttoria dibattimentale. E’ pacifico, alla luce delle clausole contrattuali e della prassi, già consolidata prima dell’assegnazione a NN, di non registrare i consumi delle utenze dell’alloggio, che l’amministrazione versava in una situazione di errore o quanto meno di negligenza - ignoranza in ordine alla dotazione da parte dell’alloggio di contatori a defalco, dalla cui lettura poteva trarsi la quota che il concessionario era tenuto a versare. Non vi è alcuna prova che NN fosse a conoscenza dell’errore in cui versava l’amministrazione e lo abbia utilizzato per il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno, necessario per l’integrazione della fattispecie incriminatrice contestata. 6 Il compendio probatorio depone nel senso che NN versasse nel medesimo errore dell’amministrazione al momento dell’assegnazione dell’alloggio. Egli, pertanto, era convinto di non avere a suo carico oneri aggiuntivi e tale sua convinzione è rimasta ferma e fino all’autodenuncia del luglio 2021, quando, interpellato dal nuovo comandante, aveva inviato le fotografie con le immagini dei contatori a defalco, ammettendo di non avere in precedenza pagato i consumi e provvedendo di sua iniziativa a versare una somma una tantum, a partire dal mese di giugno. Inconsapevole dell’errore in cui versava l’amministrazione, l’imputato, come confermato dal teste IN, del tutto ignorato dalla sentenza impugnata, aveva preferito utilizzare proprio quell’alloggio, da tempo in disuso e che richiedeva lavori di ristrutturazione a spese dell’assegnatario, anziché quelli normalmente destinati ai comandanti nella convinzione che il canone comprendesse anche i consumi. La buona fede dell’imputato non è esclusa dal contenuto delle missive intercorse con OL, che, se lette complessivamente, non dimostrano alcuna condotta ingannatoria e non celano alcuna volontà di nascondere la consumazione del reato, ma, al contrario, costituiscono un’autodenuncia in mancanza della quale non si sarebbe scoperto l’inadempimento. IA non ha posto in essere comportamenti qualificabili quali artifici o raggiri neanche nella fase successiva alla conclusione dell'accordo in costanza di rapporto contrattuale. Nessuna delle condotte indicate quale artificio o raggiro nel capo di imputazione risulta provata. NN: - ha omesso di effettuare le volture degli allacciamenti delle utenze non per evitare il pagamento, ma perché nessuna voltura poteva essere effettuata;
si trattava, infatti, di utenze allacciate a quelle generali della base. - non è intervenuto per impedire la contabilizzazione delle letture degli esistenti fondatori a defalco. Al contrario, è rimasto accertato che le letture dei contatori a defalco non venivano più effettuate a partire da un’epoca precedente all’arrivo di NN, come riferito a dei testi EL, TU e IN. La diversa testimonianza resa da LE IM in sede di riapertura dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. non è attendibile non solo per ragioni soggettive, legate ad accuse a carico dell’odierno ricorrente rese in altro procedimento archiviato, ma perché de relato e valutata secondo criteri diversi da quelli fissati dall’art. 195 cod. proc. pen.. IM ha riferito di avere appresso da altro graduato, US RD, 7 di non dove procedere alla lettura dei contatori a defalco presenti nell’alloggio di NN perché tale adempimento veniva effettuato direttamente da quest’ultimo. Il teste di riferimento RD ha smentito IM, riferendo di non avere eseguito alcun passaggio delle consegue con IM in ordine alla lettura dei contatori e di avere, a sua volta, appreso da altri colleghi che, a partire da una certa epoca, non occorreva procedere alla lettura dei predetti contatori, presenti in tutti gli alloggi all’interno della base. I testi TU, EL e IN hanno concordemente collocato la cessazione ella lettura dei contatori in un periodo precedente all’arrivo di NN. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 230 cod. pen. mil. pace, sia con riferimento alle mezzo oggettivo del contestato reato che l'elemento soggettivo nonché difetto di motivazione travisamento delle prove di riferimento La sentenza impugnata ha considerato sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di truffa il mero approfittamento dell'errore altrui, ignorando che, per giurisprudenza pacifica, non rientra nella fattispecie incriminatrice contestata la condotta di colui che si limita a sfruttare una situazione di ignoranza o negligenza, determinate autonomamente dall'altra parte. A maggior ragione, il reato non è configurabile quando l’agente, malgrado ne abbia tratto giovamento, non si è accorto dell'errore altrui e non si è adoperato per perpetuarlo o rafforzarlo. Secondo la consolidata giurisprudenza, deve sussistere un rapporto causale tra gli artifizi o raggiri posti in essere dall’agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto tratto in inganno, mentre non è sufficiente che l’agente si approfitti passivamente di un errore spontaneo della controparte. In contrasto con tali principi, la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile la truffa sol perché l’imputato, accortosi dell’errore dell’amministrazione grazie alle sue competenze di comandante, aveva scelto di tenere una condotta omissiva, approfittando della situazione per conseguire un ingiusto profitto, ritenendo del tutto irrilevante l’assenza di artifici o raggiri, necessariamente implicanti una condotta attiva. La questione relativa alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa degli artifici e raggiri e dell’induzione in errore e del necessario nesso causale tra i primi e l’altra, non può essere superata attribuendo rilevanza al silenzio dell’imputato. Se silenzio vi è stato esso è addebitabile, in via esclusiva, all'amministrazione, sia a quella che ha concluso il contratto di concessione 8 dell'immobile sia a quella che non si è resa conto dell’omesso pagamento dei consumi. Nemmeno è idoneo ad integrare la condotta truffaldina il silenzio serbato durante l’esecuzione del contratto É illogico il ragionamento seguito dalla Corte d'appello per inquadrare giuridicamente il mancato pagamento della TARI nella fattispecie incriminatrice della truffa che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, costituisce un mero inadempimento non accompagnato da artifici e raggiri rilevanti ex art. 234 cod. pen. mil. pac. Non è sostenibile che la risoluzione della problematica burocratica amministrativa presso il Comune di Cecina, mediante lo scorporo dei metri quadrati dall'appartamento assegnato, fosse un’operazione agevole. In senso contrario, depongono le chiare dichrazioni del teste OL e la comunicazione inviata dal colonello Di MO il 28 gennaio 2022, contenente indicazioni utili per superare gli ostacoli frapposti dai Comuni, che preferivano riscuotere la TARI delle basi militari calcolando complessivamente l’intero sedime. D’altra parte, NN non solo aveva provato a risolvere la problematica, recandosi presso gli uffici comunali competenti, che tuttavia avevano escluso la possibilità di procedere alla quantificazione della TARI dovuta per l’alloggio in mancanza dell’accatastamento autonomo, ma aveva anche presentato, contrariamente a quanto contestatogli, in occasione del cambio di residenza in data 11 settembre 2015, la domanda in cui segnalava l’occupazione dell’alloggio . Risulta chiaro dalle prove acquisite che l’amministrazione aveva tollerato fino al gennaio 2022 il pagamento della TARI dei sedimi militari in modo omnicomprensivo. 2.4. Con memoria, tempestivamente depositata, la difesa di IO NN, in replica alle osservazioni del Procuratore generale sviluppate nelle conclusioni scritte, ha ribadito la fondatezza di tutte le censure dedotte nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La disposizione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla l. n. 103 del 2017 prevede l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive oggetto di diversa valutazione in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado. A seguito della rimodulazione operata 9 dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, l'ambito di applicazione della suddetta disposizione è stato circoscritto, limitando l'obbligo di rinnovazione alle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 441 comma 5, cod. proc. pen. Si tratta di una regola processuale che, per quanto rivolta in via diretta al giudice dell'appello, imponendogli l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative, costituisce parte integrante di un ampio contesto normativo che, non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delineazione dei temi oggetto del contraddittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla specificità dei motivi di appello nei termini richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen. e, prima ancora, della stessa sostanza argomentativa della decisione di primo grado. L’eventuale inosservanza dell’obbligo determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett, c) e 180 cod. proc. pen., denunciabile in sede di giudizio di legittimità (cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01, in motivazione;
Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, in motivazione, par. 11; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). La disposizione in esame, alla luce della sua peculiare ratio, non impone, tuttavia, al giudice di appello, in caso di "overturning" sfavorevole, di disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che porterebbe ad un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali (riproducendo, nella sostanza, un "secondo" primo giudizio) -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice 10 d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve, pertanto, concludersi che il giudice d'appello è obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni specificamente prospettate dal pubblico ministero impugnante - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" (vedi, ancora, sul punto, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise in motivazione;
successivamente Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 3, n. 16444 del 4/2/2020, C., Rv. 279425; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01; Sez. 6 n. 37901 del 21/05/2019, Giordano, Rv. 276913 – 02). 1.2. La Corte di appello militare non si è discostata dai ricordati principi: ha, infatti, rinnovato l’istruttoria attraverso l’esame dei testimoni indicati dal pubblico ministero nell’atto di impugnazione (Di MO, IM e OL) nonché di quelli indicati a discarico dalla difesa (LA e RE) ed ha utilizzato le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, sentiti solo nel corso del primo grado del giudizio, della cui attendibilità, invero, non aveva dubitato neanche il Tribunale, valorizzandone il contenuto alla luce dele nuove acquisizioni probatorie. D’altra parte, come efficacemente osservato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la difesa ha chiesto espressamente la rinnovazione dell'esame solo di alcuni testimoni, LA e RE, tacitamente rinunciando a sentirne altri, sicché non può in questa sede, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., dolersi dell’eventuale violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., avendo contribuito a dare causa alla nullità che intende eccepire. 2. Sono, invece, fondate ed assorbenti le censure, dedotte con il secondo e soprattutto con il terzo motivo, nella parte in cui evidenziano l’insussistenza nella condotta dell’imputato, come ricostruita dalla Corte militare di appello, dell’elemento costitutivo degli “artifici e raggiri”. 2.1. La possibilità di configurare il delitto di truffa nella fase esecutiva del contratto, così come contestato a NN rispetto al rapporto negoziale di concessione dell’alloggio demaniale, è stata affermata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità. 11 Al riguardo, è stato evidenziato che l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il suo comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456 e, più recentemente, Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 – 01; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016 Prattichizzo, Rv. 268074 e Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 -01, secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.). Quanto alla possibilità di qualificare, anche in tema di truffa contrattuale, il “silenzio” come “raggiro” - inteso come qualunque condotta decettiva, alternativa agli artifizi e non necessariamente verbale, ispirata ad astuzia tale da sorprendere la buona fede altrui ed indurre, con il concorso di altre condotte attive l'altro contraente a fare qualcosa che altrimenti non farebbe nello stesso modo (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Afonso, Rv. 285442 - 01) - è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 640 cod. pen in quanto comportamento idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato, in tal modo influendo sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 23079 del 9/5/2018, Blasetti, Rv, 272981 - 01; Sez. 2, n. 28791 del 18/6/2015, Bidoli, Rv. 264400 - 01; Sez. 2, n. 28703 del 19/3/2013, Rossi, Rv. 256348 - 01; Sez. 2, n. 32859 del 19/6/2012, D'Alessandro, Rv. 253660 - 01; Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Malandrin, Rv. 244952 - 01; Sez. 2, n. 39905 del 11/10/2005, Tessarolo, Rv. 232666 - 01; Sez. 2, n. 5579 del 3/4/1998, Penna, Rv. 210613 - 01). Tale opzione ermeneutica individua nelle norme del codice civile in tema di buona fede contrattuale (nella stipula, nella interpretazione e nella esecuzione del contratto), la fonte dell'obbligo giuridico di informare la controparte in ordine alle circostanze fondamentali del contratto (Sez. 2, n. 23079/2018 cit.; Sez. 5, n. 22643 del 21/4/2023, Pennetta;
Sez. 2, n. 45144 del 14/10/2022, Luera;
Sez. 2, n. 43112 del 6/10/2021, Akhmerov;
Sez. 2, n. 39178 del 17/9/2021). 12 Ciò non significa che ogni volta in cui un soggetto, nella fase esecutiva di un contratto, violi un obbligo di buona fede o un obbligo informativo previsto dalla normativa civilistica, deve essere chiamato a rispondere non solo dell’illecito civilistico ma anche dell’illecito penale di cui all’art. 640 cod. pen. Perché si possa configurare la fattispecie di truffa, è necessario che il comportamento inadempiente dell'agente sia connotato da un quid pluris, che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia in grado di colorare di offensività la condotta civilisticamente illecita, sì da attribuirle un disvalore tale da imporre il ricorso alla sanzione penale. La mancata esecuzione del contratto in sé non rappresenta mai un comportamento penalmente rilevante, atteso che l'interesse del creditore all'adempimento non assurge a bene giuridico meritevole di tutela penale. L'inadempimento diventa penalmente solo se si innesta in un comportamento più ampio nl suo complesso sussumibile nella nozione di “artifizi” o di “raggiri”, idonei, in conformità alla fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 640 cod. pen., a far cadere in errore l'altro contraente. Nel segue che il “silenzio” non può essere considerato alla stregua di una condotta fraudolenta, in quanto l'agente non è tenuto ad alcun obbligo di garanzia nei confronti dell'altro contraente, né la mera violazione del principio di buona fede è di per sé idonea ad essere sussunta nelle pur ampie nozioni di artifizi o raggiri (cfr. Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 cit. in motivazione). Se, invece il silenzio, in rapporto al contesto e alle concrete circostanze del caso, diventa parte integrante di una più ampia condotta dell’agente fraudolentemente preordinata ad ingannare l'altro contraente, esso rileva come una forma di raggiro sufficiente ai fini dell'integrazione della condotta truffaldina perché idoneo, al pari delle condotte commissive, ad influire sulla psiche della controparte inducendola in errore e determinandola al compimento del dannoso atto di disposizione patrimoniale (cfr. Sez. 2, n. 26190 del 26/5/2023, Catullo, Rv. 284659 - 01; Sez. 2, n. 23229 del 12/4/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01 in tema di pagamento della merce con assegno scoperto e Sez. U., n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, in motivazione;
Sez. U., n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, in motivazione in tema di distinzione tra i reati di truffa aggravata e di indebita percezione di erogazioni pubbliche;
ex plurimis, in tema di truffa sul cd bonus cultura: Sez. 2, n. 38716 del 22/6/2023, Di Iorio;
Sez. 2, n. 38717 del 22/6/2023, Cinquegrana;
Sez. 2, n. 30268 del 8/6/2023, Mondola;
Sez. 2 n. 29563 del 8/6/2023, Sannino;
Sez. 2, n. 30865 del 6/6/2023, De Luca;
in tema di truffa all'Inps attuata con comportamenti omissivi: Sez. 2, n. 16817 del 26/2/2019, Calandra, Rv. 275815 - 01; Sez. 2, n. 47064 del 21/9/2017, Virga, Rv. 271242 - 01; Sez. 2, n. 21000 del 8/2/2011, Impiombato, Rv. 250262 - 01) 13 2.2. Tanto premesso in punto di diritto, risulta evidente che la condotta dell’odierno ricorrente, come ricostruita in fatto dalla sentenza impugnata, è qualificabile, con riferimento all’omesso pagamento sia dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica sia della tassa per i rifiuti, come “silenzio-inerzia”, rilevante sul piano civilistico dell’inadempimento, stante le previsioni del contratto di concessione che poneva a carico del concessionario dell’alloggio tutti gli oneri accessori, non invece come “silenzio malizioso”, come tale idoneo a trarre in inganno, durante l'esecuzione del contratto, l’amministrazione militare, stante la conclamata assenza di ulteriori elementi, connotati da fraudolenza, in diretto rapporto causale con il conseguimento del profitto. E’ rimasto accertato che NN, consapevole dell’obbligo contrattuale di pagare i consumi di acqua, gas ed energia elettrica e la TARI, non vi aveva adempiuto per un lungo periodo, né volturando le utenze né facendo presso gli uffici comunali la dichiarazione prevista dalla normativa tributaria, né scorporando i consumi, attraverso la lettura dei contatori a defalco di cui l’alloggio era dotato, né rimborsando l’amministrazione, né calcolando la quota TARI di sua spettanza. Non vi è alcuna prova, però, che siffatto inadempimento, in parte contrattuale in parte no, sia stato accompagnato da ulteriori elementi in qualche modo riconducibili all’imputato, finalizzati ad ingannare la controparte, per indurla al compimento dell'atto patrimoniale dannoso. Come evidenzia la stessa sentenza impugnata (pagg. 29 e 30), NN ha realizzato il profitto ai danni dell’amministrazione non a causa dell’inerzia o di altro raggiro, ma grazie al consapevole approfittamento, facilitato dal ruolo gerarchico ricoperto, della caotica ripartizione di funzioni tra le diverse strutture dell’amministrazione e dell’assenza di controlli, con riferimento all’omesso pagamento delle utenze, e della prassi dell’amministrazione militare di pagare la TARI per l’intera base. Per ottenere l’indebito vantaggio del mancato pagamento degli oneri accessori, NN, in tale peculiare situazione, si è limitato a rimanere inerte, “lucrando” e “giocando sul malinteso” (pag. 29), non risultando provato - al di là delle sensazioni ribadite dal teste NI in sede di riapertura dell’istruttoria (pagg. 15 - 18) - che la prassi di non leggere i contatori a defalco e di non compilare, come in passato, gli appositi registri abbia avuto inizio su sua precisa disposizione o negli anni precedenti (i testimoni IM, pagg. 18 -21, RD, pagg. 24 – 25, e IN pagg. 25 – 26 non hanno espresso certezze sul punto) e rappresentando la lettera del luglio 2011 e le attività ostruzionistiche, a tutto concedere, un espediente volto ad occultare la condotta inadempiente tenuta fino a quel momento. 14 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mancando la prova del raggiro nei termini sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, in Roma 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CE IF OM HI