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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2159/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16645/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250052610789000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1321/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Con atto depositato in data 3.10.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250052610789/000 e limitatamente dal titolo fiscale ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2019, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione
Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 237,51 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 10.10.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita mancata notifica dell'atto sotteso all'odierno provvedimento opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con memoria del 15.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alla conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente ed insisteva sulle eccezioni formulate.
La Regione Campania, regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che
la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere.
E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00
(duecento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di lite con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
Napoli 27.1.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16645/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250052610789000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1321/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Con atto depositato in data 3.10.2025 Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250052610789/000 e limitatamente dal titolo fiscale ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2019, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione
Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 237,51 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 10.10.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita mancata notifica dell'atto sotteso all'odierno provvedimento opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con memoria del 15.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alla conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente ed insisteva sulle eccezioni formulate.
La Regione Campania, regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che
la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere.
E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00
(duecento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di lite con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
Napoli 27.1.2026