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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ester Russo Presidente dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ed est. dott.ssa Camilla Ovi Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1327/2025 promosso ex art. 630, comma 3 e 178 c.p.c., dalla parte reclamante
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Spaggiari e Parte_1 C.F._1
Marco Rustichelli ed elettivamente domiciliato presso la loro persona e il loro studio, in Reggio Emilia, via P.C. Cadoppi n. 4, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
Email_2
- creditore procedente - contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
- parte debitrice esecutata contumace -
nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Rubbiani ed elettivamente domiciliato presso la sua persona e il suo studio, in Carpi (MO), via Tre Febbraio 1831 n. 24/A, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
- creditore intervenuto -
Letti gli atti, esaminati i documenti, udita la relazione del Giudice Relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 1.
1.1 - Con ricorso, ritualmente, depositato in data 20.3.2025, il sig. nella sua veste di Parte_1 creditore procedente dell'esecuzione immobiliare n. r.g.e. 22/2024, promossa in danno del sig. CP_1
proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 25.2.2025, a lui comunicata in data 3.3.2025, con la
[...] quale il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato, d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 497 c.p.c. e, conseguentemente, l'estinzione della procedura esecutiva. Secondo parte reclamante, il provvedimento impugnato sarebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto, da un lato, delle peculiari modalità di notifica dell'atto di pignoramento - per via consolare ai sensi degli artt. 37 e 77 D.L.vo n. 71 del 3.02.2011, essendo il debitore residente all'estero (Oslo, Norvegia), contraddistinta, nella pratica, non già dal ritorno di una “cartolina di avvenuta notifica” ma da un
“riscontro” da parte dell ricevente rivolto ai funzionari di riferimento - e, dall'altro lato, CP_3 CP_4 del fatto che la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di vendita (26.1.2024) sarebbe dipesa a causa a lui non imputabile, per aver, egli, appreso, in maniera del tutto irrituale, (tramite una pec inviata direttamente all' a Oslo) del momento di perfezionamento della notifica dell'atto di Controparte_5 pignoramento a parte debitrice (avvenuta in data 11.10.2023), una volta ottenuta, in data 12.01.2024, dall' del Tribunale di Modena, la copia dell'atto a uso trascrizione. CP_4
Dunque, le circostanze, come sopra rappresentate, legittimerebbero, a parere del reclamante, una sua rimessione in termini, preclusagli in sede esecutiva a seguito del provvedimento pressoché immediato adottato dal G.E. alla scadenza del termine assegnatogli per l'integrazione della documentazione riguardante la notifica dell'atto di pignoramento, specie considerando che il termine di cui all'art. 497 c.p.c. dovrebbe intendersi decorrente dal momento di effettiva conoscenza/conoscibilità dell'avvenuta notifica da parte del creditore procedente. Sulla base di tali premesse, pertanto, il sig. chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata con ogni Pt_1 consequenziale provvedimento in punto di prosecuzione della procedura esecutiva medesima;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali del presente gravame.
1.2 – Con memoria difensiva, depositata in data 22.4.2025, si costituiva, nell'intestato giudizio, il creditore intervenuto, aderendo alle conclusioni del reclamante e insistendo per la Controparte_6 prosecuzione della procedura.
1.3 - La causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio alla scadenza dei termini assegnati ex art. 178, co. 5, c.p.c., previa instaurazione del relativo contraddittorio e verifica delle notifiche compiute nei confronti delle controparti non costituite.
2.
Preliminarmente occorre darsi atto che a seguito della modifica apportata all'art. 630 c.p.c., comma 2, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 4, è consentito al giudice dell'esecuzione rilevare d'ufficio l'inefficacia del pignoramento e dichiarare, perciò, l'estinzione del processo esecutivo, senza che sia necessaria, a tale fine, apposita eccezione di parte.
pagina 2 di 5 Peraltro, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento della Suprema Corte tendente, oramai da tempo, a equiparare, sotto il profilo strutturale, l'omesso deposito dell'istanza di vendita al suo tardivo deposito, posto che in entrambi i casi difetta il tempestivo compimento dell'attività di impulso processuale, legittimante, come tale, l'estinzione del processo esecutivo, per il disposto di cui all'art. 630, comma 1, c.p.c. e consequenzialmente, per il disposto dell'art. 632 c.p.c., comma 1, l'inefficacia del pignoramento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 12.9.2014, n. 19283; Cass. civ. ass. civ., Sez. III, Sent., 18.12.2023, n. 35365).
2.1 – Ciò posto, con l'unico motivo di impugnazione, parte reclamante lamenta, in questa sede, l'erroneità della decisione del G.E. per aver quest'ultimo, a suo dire, estinto la procedura esecutiva senza alcuna preventiva interlocuzione atta a consentirgli di avanzare istanza di rimessione in termini per la presentazione dell'istanza di vendita.
La doglianza in esame è infondata.
L'istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'abrogato art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone, oltre all'esistenza di un fattore esterno alla volontà dell'interessato cui imputarsi l'inosservanza del termine, anche la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella relativa decadenza;
tempestività da intendersi come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. Sez. 3, sent. 11.11.2011, n. 23561; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 26.3.2012, n. 4841). Come ulteriormente precisato, il concetto di “immediatezza della reazione” (ribadito, da ultimo, anche da Cass. civ., Sez. II, ord., 17.2.2025, n. 4034) non implica, come “corollario”, che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante
“si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio “della durata ragionevole del processo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 6.6.2012, n. 9114). Ciò che rileva è comunque la tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sè rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Sezioni Unite n. 4135/2019; Cass. n. 21304 del 2019; Cass. n. 22342 del 2021).
Nella specie, alla luce della ricostruzione degli eventi processuali, il requisito in esame non pare sussistere. Infatti, parte reclamante ha riferito di essere venuta a conoscenza del momento di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento a seguito della risposta ricevuta, a mezzo pec, in data 25.1.2024, dal Consolato italiano in riscontro alla sua richiesta (doc.ti 10-11-12). Dunque, a quella data, la stessa, ha preso contezza della tardività del deposito dell'istanza di vendita. Ciononostante, neppure con la richiesta di integrazione documentale del G.E. del 21.2.2025, la stessa, si è attivata ad avanzare un'istanza ex art. 153 c.p.c.. Invece, la reazione del sig. è avvenuta, di fatto, solamente in questa sede e, dunque, a distanza di Pt_1 oltre un anno dall'allegato evento impeditivo. Pertanto, tale lasso temporale non può certo dirsi rispettoso del “termine ragionevolmente contenuto” richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 3 di 5 2.2 - Nè si perviene a una diversa conclusione sulla scorta della considerazione secondo cui il termine di cui all'art. 497 c.p.c. dovrebbe farsi decorrere dalla conoscenza/conoscibilità da parte del creditore del momento di perfezionamento della notifica del pignoramento, posto che, così argomentando si finirebbe per eludere il dato normativo, legittimando anche condotte inerti della parte. Inoltre, come puntualizzato in più occasioni dalla Suprema Corte, la scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale giudiziario), non anche in ipotesi – quale quella in esame – in cui un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (cfr. Cass., 11.5.2007, n. 10837; Cass., 26/2/2008, n. 4996; Cass. n. 20.4.2010, n. 9329; Cass., 29.1.2016, n. 1662; Cass., 28.7.2017, n. 18758). Correttamente, quindi, il G.E. ha computato il termine per il deposito dell'istanza di vendita dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato.
2.3 – Analogamente, non può condividersi l'osservazione di parte reclamante secondo cui il G.E. avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio prima di estinguere la procedura, posto che già la richiesta di integrazione documentale era da intendersi come funzionale all'esercizio del diritto di difesa. In definitiva, l'ordinanza impugnata è corretta e merita di essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo qui proposto.
3.
La mancata costituzione di parte debitrice resistente preclude una pronuncia sulle spese. Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di sanzione applicabile ex lege in tutti i casi di rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, comma 3 e 178, c.p.c., promosso da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza del G.E. di estinzione della procedura esecutiva n. r.g.e. 22/2024, resa in data 25.2.2025 e comunicata in data 3.3.2025, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa o respinta, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.
pagina 4 di 5 Si comunichi il presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile del Tribunale, il 12 giugno 2025.
Il Presidente
dott.ssa Ester Russo
Il Giudice estensore dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ester Russo Presidente dott.ssa Giulia Lucchi Giudice rel. ed est. dott.ssa Camilla Ovi Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1327/2025 promosso ex art. 630, comma 3 e 178 c.p.c., dalla parte reclamante
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Spaggiari e Parte_1 C.F._1
Marco Rustichelli ed elettivamente domiciliato presso la loro persona e il loro studio, in Reggio Emilia, via P.C. Cadoppi n. 4, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
Email_2
- creditore procedente - contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
- parte debitrice esecutata contumace -
nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Rubbiani ed elettivamente domiciliato presso la sua persona e il suo studio, in Carpi (MO), via Tre Febbraio 1831 n. 24/A, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
- creditore intervenuto -
Letti gli atti, esaminati i documenti, udita la relazione del Giudice Relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 1.
1.1 - Con ricorso, ritualmente, depositato in data 20.3.2025, il sig. nella sua veste di Parte_1 creditore procedente dell'esecuzione immobiliare n. r.g.e. 22/2024, promossa in danno del sig. CP_1
proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 25.2.2025, a lui comunicata in data 3.3.2025, con la
[...] quale il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato, d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 497 c.p.c. e, conseguentemente, l'estinzione della procedura esecutiva. Secondo parte reclamante, il provvedimento impugnato sarebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto, da un lato, delle peculiari modalità di notifica dell'atto di pignoramento - per via consolare ai sensi degli artt. 37 e 77 D.L.vo n. 71 del 3.02.2011, essendo il debitore residente all'estero (Oslo, Norvegia), contraddistinta, nella pratica, non già dal ritorno di una “cartolina di avvenuta notifica” ma da un
“riscontro” da parte dell ricevente rivolto ai funzionari di riferimento - e, dall'altro lato, CP_3 CP_4 del fatto che la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di vendita (26.1.2024) sarebbe dipesa a causa a lui non imputabile, per aver, egli, appreso, in maniera del tutto irrituale, (tramite una pec inviata direttamente all' a Oslo) del momento di perfezionamento della notifica dell'atto di Controparte_5 pignoramento a parte debitrice (avvenuta in data 11.10.2023), una volta ottenuta, in data 12.01.2024, dall' del Tribunale di Modena, la copia dell'atto a uso trascrizione. CP_4
Dunque, le circostanze, come sopra rappresentate, legittimerebbero, a parere del reclamante, una sua rimessione in termini, preclusagli in sede esecutiva a seguito del provvedimento pressoché immediato adottato dal G.E. alla scadenza del termine assegnatogli per l'integrazione della documentazione riguardante la notifica dell'atto di pignoramento, specie considerando che il termine di cui all'art. 497 c.p.c. dovrebbe intendersi decorrente dal momento di effettiva conoscenza/conoscibilità dell'avvenuta notifica da parte del creditore procedente. Sulla base di tali premesse, pertanto, il sig. chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata con ogni Pt_1 consequenziale provvedimento in punto di prosecuzione della procedura esecutiva medesima;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali del presente gravame.
1.2 – Con memoria difensiva, depositata in data 22.4.2025, si costituiva, nell'intestato giudizio, il creditore intervenuto, aderendo alle conclusioni del reclamante e insistendo per la Controparte_6 prosecuzione della procedura.
1.3 - La causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio alla scadenza dei termini assegnati ex art. 178, co. 5, c.p.c., previa instaurazione del relativo contraddittorio e verifica delle notifiche compiute nei confronti delle controparti non costituite.
2.
Preliminarmente occorre darsi atto che a seguito della modifica apportata all'art. 630 c.p.c., comma 2, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 4, è consentito al giudice dell'esecuzione rilevare d'ufficio l'inefficacia del pignoramento e dichiarare, perciò, l'estinzione del processo esecutivo, senza che sia necessaria, a tale fine, apposita eccezione di parte.
pagina 2 di 5 Peraltro, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento della Suprema Corte tendente, oramai da tempo, a equiparare, sotto il profilo strutturale, l'omesso deposito dell'istanza di vendita al suo tardivo deposito, posto che in entrambi i casi difetta il tempestivo compimento dell'attività di impulso processuale, legittimante, come tale, l'estinzione del processo esecutivo, per il disposto di cui all'art. 630, comma 1, c.p.c. e consequenzialmente, per il disposto dell'art. 632 c.p.c., comma 1, l'inefficacia del pignoramento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 12.9.2014, n. 19283; Cass. civ. ass. civ., Sez. III, Sent., 18.12.2023, n. 35365).
2.1 – Ciò posto, con l'unico motivo di impugnazione, parte reclamante lamenta, in questa sede, l'erroneità della decisione del G.E. per aver quest'ultimo, a suo dire, estinto la procedura esecutiva senza alcuna preventiva interlocuzione atta a consentirgli di avanzare istanza di rimessione in termini per la presentazione dell'istanza di vendita.
La doglianza in esame è infondata.
L'istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'abrogato art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone, oltre all'esistenza di un fattore esterno alla volontà dell'interessato cui imputarsi l'inosservanza del termine, anche la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella relativa decadenza;
tempestività da intendersi come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. Sez. 3, sent. 11.11.2011, n. 23561; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 26.3.2012, n. 4841). Come ulteriormente precisato, il concetto di “immediatezza della reazione” (ribadito, da ultimo, anche da Cass. civ., Sez. II, ord., 17.2.2025, n. 4034) non implica, come “corollario”, che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante
“si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio “della durata ragionevole del processo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 6.6.2012, n. 9114). Ciò che rileva è comunque la tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sè rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Sezioni Unite n. 4135/2019; Cass. n. 21304 del 2019; Cass. n. 22342 del 2021).
Nella specie, alla luce della ricostruzione degli eventi processuali, il requisito in esame non pare sussistere. Infatti, parte reclamante ha riferito di essere venuta a conoscenza del momento di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento a seguito della risposta ricevuta, a mezzo pec, in data 25.1.2024, dal Consolato italiano in riscontro alla sua richiesta (doc.ti 10-11-12). Dunque, a quella data, la stessa, ha preso contezza della tardività del deposito dell'istanza di vendita. Ciononostante, neppure con la richiesta di integrazione documentale del G.E. del 21.2.2025, la stessa, si è attivata ad avanzare un'istanza ex art. 153 c.p.c.. Invece, la reazione del sig. è avvenuta, di fatto, solamente in questa sede e, dunque, a distanza di Pt_1 oltre un anno dall'allegato evento impeditivo. Pertanto, tale lasso temporale non può certo dirsi rispettoso del “termine ragionevolmente contenuto” richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 3 di 5 2.2 - Nè si perviene a una diversa conclusione sulla scorta della considerazione secondo cui il termine di cui all'art. 497 c.p.c. dovrebbe farsi decorrere dalla conoscenza/conoscibilità da parte del creditore del momento di perfezionamento della notifica del pignoramento, posto che, così argomentando si finirebbe per eludere il dato normativo, legittimando anche condotte inerti della parte. Inoltre, come puntualizzato in più occasioni dalla Suprema Corte, la scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale giudiziario), non anche in ipotesi – quale quella in esame – in cui un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (cfr. Cass., 11.5.2007, n. 10837; Cass., 26/2/2008, n. 4996; Cass. n. 20.4.2010, n. 9329; Cass., 29.1.2016, n. 1662; Cass., 28.7.2017, n. 18758). Correttamente, quindi, il G.E. ha computato il termine per il deposito dell'istanza di vendita dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato.
2.3 – Analogamente, non può condividersi l'osservazione di parte reclamante secondo cui il G.E. avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio prima di estinguere la procedura, posto che già la richiesta di integrazione documentale era da intendersi come funzionale all'esercizio del diritto di difesa. In definitiva, l'ordinanza impugnata è corretta e merita di essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo qui proposto.
3.
La mancata costituzione di parte debitrice resistente preclude una pronuncia sulle spese. Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di sanzione applicabile ex lege in tutti i casi di rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, comma 3 e 178, c.p.c., promosso da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza del G.E. di estinzione della procedura esecutiva n. r.g.e. 22/2024, resa in data 25.2.2025 e comunicata in data 3.3.2025, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa o respinta, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.
pagina 4 di 5 Si comunichi il presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile del Tribunale, il 12 giugno 2025.
Il Presidente
dott.ssa Ester Russo
Il Giudice estensore dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 5 di 5