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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato, ex art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Cristiana Franzò presso lo studio legale della quale è elettivamente domiciliata come da
Procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
-ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Controparte_1
corrente in 56121 Ospedaletto (PI), Via S. Cannizzaro, n. 2, Controparte_2
rappresentata e difesa, come da mandato speciale e delega allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Marina Giannessi e Maria Pia Giovanna Di Caro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Agrigento.
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli dalla convenuta il 28 giugno 2021 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di €
30.186,50 in forza del D.I. n. 597/2010, per chiedere: a) di accertare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la mancata indicazione della data del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo e della formula esecutiva;
c) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per l'assoluta genericità e/o inesattezza e/o arbitrarietà della somma richiesta con l'atto di precetto opposto;
d) condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese legali e processuali del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato tutti i motivi di opposizione ed a tal uopo ha allegato: -l'avvenuta notificazione negli anni di diversi atti di precetto tra i quali quello notificato il 28.09.2013; - l'insussistenza della necessità di riportare i dati indicati dall'opponente per essere stato il primo atto di precetto notificato contestualmente al titolo esecutivo il 10.08.2010; - gli effettuati pagamenti da parte del sig. in data Parte_1
12.04.2011 e 30.05.2011; - l'avvenuta quantificazione degli interessi conformemente a quanto previsto nel contratto con un semplice calcolo matematico. In corso di causa ha inoltre evidenziato “ che all'atto di precetto impugnato non è stata data esecuzione e quindi non c'è ragione alcuna di proseguire il presente contenzioso.”
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata assunta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Orbene, la domanda per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto impugnato va accolta anche se per un motivo diverso da quelli eccepiti dall'opponente, rilevato d'ufficio dal giudice, ragione che comporta la compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie l'atto di precetto impugnato è fondato sul titolo esecutivo costituito dal
D.I. n. 957/2010, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Pisa, che, ex art. 479,
c.p.c., andava dalla creditrice notificato o separatamente prima del precetto o contestualmente a quest'ultimo. La creditrice-convenuta ha allegato ma non provato di avere eseguito la contestuale notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Invero, la prima richiesta di notifica in data
5.7.2010 del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto non andò a buon fine, atteso che con la relativa relazione di notificazione del 6.7.2010 l'ufficiale giudiziario ebbe a dare atto che dalle informazioni assunte in loco il sig. si era trasferito altrove, che Parte_1
nell'indirizzo indicato non vi era alcuna persona addetta alla sede o alla ricezione degli atti, né alcuna indicazione circa la nuova sede dell'impresa. ( v. doc. 1 prodotto dalla convenuta)
Il successivo atto di precetto notificato il 28.09.2013 come pure quello oggetto della presente opposizione fanno riferimento alla pregressa notifica del titolo esecutivo contestuale all'atto di precetto del 10.08.2010 che tuttavia non è stata documentata per cui nell'assenza della prova della avvenuta previa notificazione del titolo esecutivo va dichiarata la nullità dell'atto di precetto conformemente alla previsione di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c.-
La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore, “al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano”. ( Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n.
1096 del 21.10.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara la nullità dell'atto di precetto impugnato;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato, ex art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Cristiana Franzò presso lo studio legale della quale è elettivamente domiciliata come da
Procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
-ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Controparte_1
corrente in 56121 Ospedaletto (PI), Via S. Cannizzaro, n. 2, Controparte_2
rappresentata e difesa, come da mandato speciale e delega allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Marina Giannessi e Maria Pia Giovanna Di Caro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Agrigento.
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli dalla convenuta il 28 giugno 2021 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di €
30.186,50 in forza del D.I. n. 597/2010, per chiedere: a) di accertare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la mancata indicazione della data del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo e della formula esecutiva;
c) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per l'assoluta genericità e/o inesattezza e/o arbitrarietà della somma richiesta con l'atto di precetto opposto;
d) condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese legali e processuali del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato tutti i motivi di opposizione ed a tal uopo ha allegato: -l'avvenuta notificazione negli anni di diversi atti di precetto tra i quali quello notificato il 28.09.2013; - l'insussistenza della necessità di riportare i dati indicati dall'opponente per essere stato il primo atto di precetto notificato contestualmente al titolo esecutivo il 10.08.2010; - gli effettuati pagamenti da parte del sig. in data Parte_1
12.04.2011 e 30.05.2011; - l'avvenuta quantificazione degli interessi conformemente a quanto previsto nel contratto con un semplice calcolo matematico. In corso di causa ha inoltre evidenziato “ che all'atto di precetto impugnato non è stata data esecuzione e quindi non c'è ragione alcuna di proseguire il presente contenzioso.”
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata assunta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Orbene, la domanda per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto impugnato va accolta anche se per un motivo diverso da quelli eccepiti dall'opponente, rilevato d'ufficio dal giudice, ragione che comporta la compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie l'atto di precetto impugnato è fondato sul titolo esecutivo costituito dal
D.I. n. 957/2010, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Pisa, che, ex art. 479,
c.p.c., andava dalla creditrice notificato o separatamente prima del precetto o contestualmente a quest'ultimo. La creditrice-convenuta ha allegato ma non provato di avere eseguito la contestuale notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Invero, la prima richiesta di notifica in data
5.7.2010 del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto non andò a buon fine, atteso che con la relativa relazione di notificazione del 6.7.2010 l'ufficiale giudiziario ebbe a dare atto che dalle informazioni assunte in loco il sig. si era trasferito altrove, che Parte_1
nell'indirizzo indicato non vi era alcuna persona addetta alla sede o alla ricezione degli atti, né alcuna indicazione circa la nuova sede dell'impresa. ( v. doc. 1 prodotto dalla convenuta)
Il successivo atto di precetto notificato il 28.09.2013 come pure quello oggetto della presente opposizione fanno riferimento alla pregressa notifica del titolo esecutivo contestuale all'atto di precetto del 10.08.2010 che tuttavia non è stata documentata per cui nell'assenza della prova della avvenuta previa notificazione del titolo esecutivo va dichiarata la nullità dell'atto di precetto conformemente alla previsione di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c.-
La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore, “al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano”. ( Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n.
1096 del 21.10.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara la nullità dell'atto di precetto impugnato;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò