Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3751
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Sentenza 13 ottobre 2025

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Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una parte ricorrente, rappresentata e difesa da un avvocato, nei confronti di un ente resistente, rappresentato e difeso da un altro avvocato. La controversia verteva sul riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della legge n. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4 febbraio 2022, la quale era stata disattesa sia in sede amministrativa che in sede di ricorso ex art. 445-bis c.p.c. La ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto al beneficio. L'ente resistente, ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva alla domanda, chiedendo il confermarsi delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU). La parte ricorrente aveva contestato le conclusioni del CTU, depositando ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., specificando i motivi della contestazione.

Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto l'integrità del contraddittorio, confermando la legittimazione passiva esclusiva dell'ente resistente, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203/2005. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha richiamato la normativa di riferimento, specificando che per l'assegno ordinario di invalidità è richiesta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Le conclusioni del CTU, specialista in medicina del lavoro, sono state condivise dal Tribunale, in quanto frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli esami specialistici e l'esame obiettivo. Il CTU aveva riscontrato a carico della ricorrente patologie quali disturbo d'ansia e dell'umore, spondiloartrosi, ernie discali, esiti di frattura, lesione della cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale lieve bilaterale, gastrite cronica e coxartrosi di grado medio, ma ha concluso per l'insussistenza di una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del beneficio, sin dalla data della domanda amministrativa. Il Tribunale ha sottolineato che, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali relative al requisito sanitario, la CTU integra la motivazione in fatto della sentenza, e il sindacato del giudice sulla consulenza è limitato ai soli vizi di violazione di legge o della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche. Pertanto, ogni doglianza della ricorrente è stata analiticamente esaminata dal CTU e respinta. Il ricorso è stato rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese processuali sono state dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico dell'ente resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3751
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 3751
    Data del deposito : 13 ottobre 2025

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