TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7920/2024 R.G., chiamata all'udienza del
13/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. G. Martellotta Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ex l.n. 222/84
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/6/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della l.n. 222/84, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4/2/2022 ovvero da quella ritenuta di giustizia, disattesa sia in sede amministrativa che in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda (4/2/2022). CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. Disposto il rinnovo della ctu e depositato l'elaborato peritale in data 29/5/2025, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ciò posto, l'opposizione risulta infondata.
Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 222/84 ed ai fini del diritto alla pensione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è considerato inabile l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Secondo l'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
a meno di un terzo.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio, specialista in medicina del lavoro, confermano, a carico della ricorrente, le medesime conclusioni cui era pervenuto altro ctu in sede di giudizio di ATP ossia l'insussistenza di una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. In particolare, nell'elaborato depositato dal
CTU, specialista in medicina del lavoro, è dato leggere: “ La sig.ra è Parte_1 risultata attualmente affetta da:” Disturbo d'ansia e dell'umore. Spondiloartrosi ed ernie discali cervicali dorsali e lombari. Esiti di frattura del collo della scapola sx.
Pag. 2 di 5 Lesione della cuffia dei rotatori a dx.. Sindrome del tunnel carpale lieve bilaterale.
Gastrite cronica. Coxartrosi di grado medio”. Tali patologie non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa (cioè non presenta capacità lavorativa complessiva in misura inferiore ai 2/3) in occupazioni confacenti alle attitudini personali della Ricorrente sin dalla domanda del 04.02.2022”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Ed invero, ogni doglianza esposta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è stata analiticamente esaminata dal consulente che ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio invocato.
Va poi osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa
Pag. 3 di 5 delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.3
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In merito alle spese, in considerazione del deposito di idonea documentazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili;
per le stesse ragioni, le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
14/6/2024 da contro , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
. CP_1
Bari, 13/10/2025
Pag. 4 di 5 IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7920/2024 R.G., chiamata all'udienza del
13/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. G. Martellotta Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ex l.n. 222/84
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/6/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della l.n. 222/84, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4/2/2022 ovvero da quella ritenuta di giustizia, disattesa sia in sede amministrativa che in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda (4/2/2022). CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. Disposto il rinnovo della ctu e depositato l'elaborato peritale in data 29/5/2025, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ciò posto, l'opposizione risulta infondata.
Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 222/84 ed ai fini del diritto alla pensione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è considerato inabile l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Secondo l'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
a meno di un terzo.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio, specialista in medicina del lavoro, confermano, a carico della ricorrente, le medesime conclusioni cui era pervenuto altro ctu in sede di giudizio di ATP ossia l'insussistenza di una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. In particolare, nell'elaborato depositato dal
CTU, specialista in medicina del lavoro, è dato leggere: “ La sig.ra è Parte_1 risultata attualmente affetta da:” Disturbo d'ansia e dell'umore. Spondiloartrosi ed ernie discali cervicali dorsali e lombari. Esiti di frattura del collo della scapola sx.
Pag. 2 di 5 Lesione della cuffia dei rotatori a dx.. Sindrome del tunnel carpale lieve bilaterale.
Gastrite cronica. Coxartrosi di grado medio”. Tali patologie non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa (cioè non presenta capacità lavorativa complessiva in misura inferiore ai 2/3) in occupazioni confacenti alle attitudini personali della Ricorrente sin dalla domanda del 04.02.2022”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Ed invero, ogni doglianza esposta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è stata analiticamente esaminata dal consulente che ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio invocato.
Va poi osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa
Pag. 3 di 5 delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.3
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In merito alle spese, in considerazione del deposito di idonea documentazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili;
per le stesse ragioni, le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
14/6/2024 da contro , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
. CP_1
Bari, 13/10/2025
Pag. 4 di 5 IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
Pag. 5 di 5