Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN° 613/2023, promossa da:
(C.F.: ), con l'Avv. Vito Petrarota (C.F.: Parte_1 C.F._1
- pec: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
Contro
: (C.F.: ), con l'Avv. Lorenzo Chieffi (C.F.: Parte_2 C.F._3
- pec: C.F._4 Email_2
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 1662/2022 del Tribunale di Trani, pubblicata il 31/10/2022, resa nel giudizio RGN. 1693/ 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 16.03.2015, il sig. , sull'assunto di essere Parte_2
proprietario di un immobile sito in Terlizzi alla via Diaz n. 73/2 adibito a garage e detenuto senza titolo da lo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani per sentir: “1) Parte_1
Accertare che l'immobile sito in Terlizzi alla via Diaz n. 73/2 è detenuto senza titolo dal sig. Parte_1
; 2) Per l'effetto, condannare il convenuto al rilascio immediato del predetto immobile;
3) Per l'effetto ed
[...] in accoglimento della domanda così come formulata, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore che sarà accertato in coso di causa;
4) Condannare, infine, il convenuto al pagamento degli onorari pagina 1 di 6
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il , per sentir: “1. In via Parte_1 preliminare ed in rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione spiegata dal sig. per Parte_2 mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.lgs n. 28/2010, così come successivamente integrato e modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito nella L. n. 98/2013 e meglio precisato nel corpo del presente scritto difensivo 2. Nel merito, rigettare tutte le domande spiegate da parte attrice in quanto inammissibili e comunque destituite di qualsivoglia fondamento fattuale oltre che giuridico per i motivi, tutti, riportati nel presente atto.
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare simulato per interposizione fittizia di persona relativamente e limitatamente alla parte acquirente indicata nella persona del sig. Parte_2
, in luogo dell'effettivo acquirente sig. , il contratto di compravendita risalente al
[...] Parte_1
1997 intercorso tra parte convenuta e la parte venditrice, per tutte le ragioni spiegate in premessa;
4. per l'effetto ordinare e dichiarare la sostituzione dell'acquirente nella persona del sig. per Parte_1
l'intera ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare oggetto di compravendita;
5. Sempre in riconvenzionale ed in via gradata ed autonoma, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni sub 3), 4) riconoscere parte attrice debitrice nei confronti di parte convenuta per le somme da costui versate a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile in questione pari all'intero prezzo versato unitamente alle spese sostenute dal convenuto dal 1997 ad oggi per tutte le utenze e tasse nonchè all'equivalente delle migliorie apportate ed alle spese per gli interventi straordinaria manutenzione tutte sostenute dal convenuto nella misura ad accertarsi in corso di causa e per l'effetto emettere sentenza a carico dell'attore di condanna al pagamento delle correlative somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria;
6. Condannare parte attrice all'integrale pagamento delle spese e del compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 oltre che al rimborso forfettario e agli oneri fiscali del presente procedimento”.
Il Tribunale di Trani con la Sentenza -NON DEFINITIVA- n° 647/2021 pubblicata il 15.03.2021, ritenuta non provata la domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona relativamente e limitatamente alla parte acquirente indicata nella persona del sig. , in luogo Parte_2 dell'effettivo acquirente sig. , del contratto di compravendita dell'immobile per cui Parte_1
è causa, condannava a rilasciare immediatamente in favore di Parte_1 Parte_2
l'immobile ubicato in Terlizzi alla via Diaz n. 73/2, nonché al pagamento della somma corrispondente al valore locativo dell'immobile dall'aprile 2015 fino alla data dell'effettivo rilascio e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'esame della domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata dal , “per sentir riconoscere parte attrice debitrice nei confronti di parte Parte_1 convenuta per le somme da costui versate a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile in questione pari all'intero prezzo versato unitamente alle spese sostenute dal convenuto dal 1997 ad oggi per tutte le utenze e tasse nonché all'equivalente delle migliorie apportate ed alle spese per gli interventi di straordinaria manutenzione tutte pagina 2 di 6 sostenute dal convenuto nella misura ad accertarsi in corso di causa e per l'effetto emettere sentenza a carico dell'attore di condanna al pagamento delle correlative somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria».
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova testimoniale, con i testi e limitatamente alla Testimone_1 Testimone_2 seguente circostanza: «Vero che nel 1997 ha versato l'intero costo dell'immobile Parte_1
sito in Terlizzi alla Via Diaz n. 3 intestato a » il Tribunale, con la sentenza Parte_2 definitiva n. 1662/2022, così statuiva: “- dichiara inammissibili e rigetta (per quanto di ragione, come specificato in parte motiva) le residue domande riconvenzionali;
- condanna la parte convenuta a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte attrice, liquidandole in complessivi € 3.125,00 (di cui € 125,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale), oltre accessori dovuti come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta”.
Censurava la sentenza n. 1662/2022 (erroneamente indicata nell'atto di appello col n. 761/2022) il per VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 CC, DELL'ART. 115 E 116 CPC, INGIUSTIZIA MANIFESTA, Parte_1
MOTIVAZIONE TRAVISANTE E FUORVIANTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.OMESSA VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN ALLEGATO ALLA MEMORIA EX ART 183 SECONDO COMMA N. 2 CPC e concludeva per sentir “in accoglimento della spiegata riconvenzionale, riconoscere parte attrice/appellata debitrice nei confronti di parte convenuta delle somme da costui Parte_2 Parte_1 versate a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile in questione pari all'intero prezzo versato in euro 26.080,00 unitamente al rimborso delle spese sostenute per l'immobile oggetto di causa dal dal 1997 Parte_1 ad oggi per tutte le utenze e tasse nonché all'equivalente delle migliorie apportate ed alle spese per gli interventi di straordinaria manutenzione spese sostenute dal convenuto nella misura provata attraverso dei documenti prodotti corrispondente a : € 26.080,00 per l'acquisto del locale oggetto di causa;
€ 2410,00 per le spese di trascrizione;
€ 3.260,60 per la fornitura di energia elettrica a far data dal 1998; € 81,25 per l'IMU 2014; €
652,70 per il pagamento dell'ICI; € 3.260,00 per l'utenza TELECOM;
€ 18.102,00 per prestito € 11.532,44 per prestito Compass e spese legali avv. Cafagna € 5.381,91 pe pagamenti Equitalia.
2. In subordine, riconoscere l'appellato debitore del della minore somma ritenuta di giustizia e per l'effetto emettere Parte_1 sentenza a carico dell'attore/appellato di condanna al pagamento delle correlative somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria;
3. Condannare parte attrice/appellata all'integrale pagamento delle spese e del compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 oltre che al rimborso forfettario e agli oneri fiscali del doppio grado di giudizio”.
Resisteva che contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con Parte_2
vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 23.10.2024, svoltasi telematicamente, la causa è stata riservata per la pagina 3 di 6 decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo lamenta l'appellante il mal governo delle risultanze istruttorie avendo egli provato attraverso le prove documentali prodotte e le prove orali espletate, che sin dalla data di acquisto dell'immobile risalente al 1997 ad oggi il convenuto ha provveduto al pagamento in via esclusiva di tutte le utenze e tasse, nonché ha effettuato a sue spese tutte le migliorie necessarie e sostenuto quelle di straordinaria manutenzione onde evitare il deperimento dello stesso immobile;
in particolare il pagamento del prezzo di € 26.080,00 per l'acquisto dell'immobile in questione, versato mediante prelievo dal conto corrente intestato a , attesa l'impossibilità da parte dei Testimone_2 genitori dell'attore di effettuare operazioni di acquisto e compravendita in quanto titolari di una società di persone, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani nel cui compendio immobiliare era compreso il locale de quo, come confermato dai testi e e di Testimone_1 Testimone_2 tutte le ulteriori spese sostenute con inerenza all'acquisto ed alla manutenzione anche straordinaria nonché alla conservazione del medesimo (utenze, spese condominiali, ICI ed altro).
L'appellante ritiene che “dalle dichiarazioni fornite da entrambi i testi si evince inequivocabilmente la dirimente circostanza che il prezzo dell'immobile sito in Terlizzi alla Via Diaz n. 3 è stato integralmente corrisposto dal . A nulla rileva l'ulteriore circostanza secondo cui il Pt_1 Parte_1
denaro fosse stato prelevato dal conto della trattandosi appunto, come riferito Testimone_2 dalla di importi derivanti dall'attività commerciale di vendita di macchine da cucire Testimone_1
svolte dal unitamente alla moglie. Dunque, è evidente che dalle predette Parte_1 dichiarazioni si evince inequivocabilmente che il prezzo di acquisto dell'immobile in questione è stato versato dal ”. Parte_1
La censura NON convince.
La prova per testimoni, ad avviso della Corte, è stata correttamente ritenuta dal Tribunale inidonea a suffragare la domanda riconvenzionale proposta, per la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese della teste e della teste riguardo il pagamento della somma di € Testimone_1 Testimone_2
26.080,00 per l'acquisto dell'immobile, secondo la prima, infatti, il denaro utilizzato per l'acquisto del suddetto immobile era stato prelevato dal conto corrente della figlia , Testimone_2 mentre la seconda non precisava tale circostanza e addirittura non ricordava l'ammontare del prezzo pagato. Il presunto trasferimento di somme da parte del in favore del Parte_1 Parte_2
, non trova riscontro documentale in difetto della prova del passaggio di somme dall'odierno
[...]
pagina 4 di 6 appellante in favore dell'appellato nè del conferimento di somme sul c/c intestato alla sig.ra
[...]
da cui, secondo l'assunto dell'appellante, è stata prelevata la provvista della somma Testimone_2 di denaro utilizzata per l'acquisto dell'immobile; né l'appellante, all'esito del rigetto della domanda spiegata per la declaratoria di simulazione del contratto (con la sentenza non definitiva, non impugnata,
e, quindi passata in giudicato), deduce ulteriori ragioni per cui perché avrebbe diritto alla restituzione delle somme che assume aver versato al figlio.
In conclusione, il non ha provato di aver versato al le somme Pt_1 Parte_1 Parte_2 necessarie all'acquisto dell'immobile; né ha dedotto le ulteriori ragioni idonee a giustificare la restituzione della somma alla luce del rigetto della domanda di simulazione.
Riguardo le ulteriori somme richieste:
• tutte le ricevute di versamento depositate in atti (Spese condominiali, ENEL, Telecom, diritto camerale) sono intestate alla o a quest'ultimo personalmente e CP_1 Parte_2
non emergono elementi per ritenerne il pagamento effettuato dal (in ogni Parte_1 caso, quelle inerenti le utenze, anche se pagate dall'odierno appellante sarebbero comunque a lui imputabili per aver egli stesso goduto dei servizi offertigli dalle società somministratrici, avendo egli stesso allegato di avere detenuto l'immobile sin dal 1997);
• per quanto attiene la somma di € 18.102,00 per prestito per saldare, di € 11.532,44 per prestito
Compass e spese legali avv. Cafagna, e di € 5.381,91 per Equitalia, NON sussistono elementi per ritenerle effettuate nell'interesse dell'odierno appellato , non essendo Parte_2
stati specificati i presunti fatti costitutivi dei diritti di credito vantati ed in difetto di prova circa la loro riferibilità all'immobile oggetto del presente giudizio.
Tali emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova della circostanza asserita dal di aver provveduto ai predetti pagamenti. Parte_1
In ogni caso, anche a voler ritener provati i pagamenti «l'adempimento spontaneo di debito da parte del terzo determina l'estinzione dell'obbligazione ma non attribuisce automaticamente al terzo il diritto di agire direttamente nei confronti del debitore se tra di loro non c'è stato prima un accordo e un vero e proprio contratto (anche se orale)”, peraltro neppure dedotto dall'appellante. (sul punto
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23292 del 8 novembre 2007).
L'appello viene, quindi rigettato.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022 scaglione fino ad € 26.000,00 valore minimo.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN° 613/2023, proposto da contro , con atto notificato il Parte_1 Parte_2
02.05.2023, per la riforma della sentenza n. 1662/2022 del Tribunale di Trani, pubblicata il 31/10/2022, resa nel giudizio RGN. 1693/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Parte_2
legali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 18.12.2024.
il Consigliere Ausiliario relatore avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Emma Manzionna
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