Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25-2-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 6671/2016
TRA rappresentato e difesa dall'Avv. De Filippis Pierpaolo e Parte_1 dall'Avv. Balzano Massimo, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
nella qualità di socio unico e proprietario della Società CENTRO Controparte_1
RECAPITO NOLA S.R.L., in liquidazione - contumace
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4-11-2016 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (part-time al 50% di venti ore settimanali) e con mansioni di portalettere di cui al livello VI del CCNL Commercio, dalla società convenuta Centro
Recapito Nola S.r.l., sita in Nola, alla Via San Massimo, e di aver lavorato dal 16-9-2015 al 6-7-2016; che il rapporto lavorativo di interrompeva per dimissioni per giusta causa;
di aver svolto, in concreto, un orario lavorativo full-time di quaranta ore settimanali dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 17:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì; che le mansioni si articolavano nella consegna della posta nell'orario mattutino e nell'organizzazione delle consegne per il giorno seguente nell'orario pomeridiano;
che la consegna della posta nei
Comuni indicati in ricorso avveniva con il proprio automezzo personale e per il cui uso riceveva un rimborso spesa erogato dal datore di lavoro in busta paga;
che a fronte dell'orario full-time in concreto espletato (40 ore) aveva ricevuto la paga di sole venti ore
che non aveva ricevuto il pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, del TFR, delle ferie, ROL ed ex festività residue.
Ciò premesso, ritenendo che all'attività di portalettere espletata fosse applicabile il CCNL
Servizio Postali in appalto in luogo di quello Commerciale applicato, concludeva chiedendo il pagamento della somma di euro 8.018,00 per i titoli dettagliati nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese.
Con memoria difensiva dell'11-12-2017 si costituiva il Centro Recapito Nola S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Petrone, e domiciliato come in atti, che contestava gli assunti introduttivi e chiedeva il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Contestava lo svolgimento di un orario full-time e rappresentava che l'espletamento delle mansioni di addetto alla consegna posta avveniva per cinque giorni a settimana (esclusi sabato e domenica) dalle 9,00 alle 13,00 con impegno orario necessariamente flessibile tenuto conto che la corrispondenza andava prima ritirata presso la sede societaria e poi recapitata ai destinatari. Riferiva altresì che il ricorrente, in qualità di presidente e allenatore di una scuola calcio (ASD Belsito soccer), il pomeriggio era impegnato in tali attività e pertanto non poteva lavorare sistematicamente dalle ore 17:30 alle 19:30 presso la società convenuta. Contestava altresì i conteggi come formulati in ricorso.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
A seguito di vari rinvii, in data 2-11-2023, con decreto del Presidente di Sezione, la causa veniva scardinata e assegnata alla scrivente.
All'udienza del 30-5-2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per cancellazione della società resistente dal registro delle imprese.
In data 21-8-24 veniva depositato ricorso in riassunzione nei confronti di _1
, nella qualità di socio unico e proprietario della Società CENTRO RECAPITO
[...]
NOLA S.R.L., in liquidazione, e con successivo decreto del 3-9-2024 veniva fissata udienza per giorno 19-11-24, all'esito della quale, il Giudice, su domanda della parte ricorrente, disponeva il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti del resistente.
Parte ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica presso il domicilio di _1
, che non si costituiva in giudizio, restando contumace.
[...]
All'udienza del 25-2-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente, il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata, il ricorso appare infondato e non merita accoglimento. Si osserva che il ricorrente, premesso di aver stipulato con la Centro Recapito Nola S.r.l. un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, che prevedeva lo svolgimento di 20 ore settimanali, ha affermato in ricorso di aver espletato in realtà 40 ore di lavoro settimanali.
Dalla lettura del contratto di assunzione, prodotto da parte resistente, si evince che era ivi previsto che il ricorrente lavorasse per cinque giorni alla settimana, per quattro ore al giorno, alternativamente o dalle 9,00 alle 13,00 o dalle 15,00 alle 19,00.
In ricorso si sostiene che abbia lavorato dal lunedì al venerdì con Parte_1
orario 8,00/14,00 – 17,30/19,30.
I testi escussi non hanno confermato tale circostanza. Vi è da rilevare che ognuno di essi ha affermato di lavorare in orari diversi o in altre zone rispetto a quelle di competenza del
; poi alcune circostanze sono state apprese dai testi de relato dallo stesso Parte_1
ricorrente.
Il teste cade in contraddizione laddove afferma di essere a conoscenza degli orari Tes_1
lavorativi del ricorrente, ma poi dichiara di aver lavorato esclusivamente di pomeriggio, svolgendo mansioni diverse da quelle del ricorrente.
Il teste anche lui portalettere, ha dichiarato “… Per quanto riferitomi dal Tes_2
ricorrente, lui iniziava a lavorare un pò più tardi in quanto doveva accompagnare i suoi figli a scuola;
infatti, non l'ho mai incontrato di mattina al momento del prelievo della posta. Non ho mai incontrato il ricorrente alle 14:30 presso l'ufficio perché lui aveva una zona di recapiti più ristretta per cui finiva prima le consegne … Non so se il ricorrente ritornava il pomeriggio, non me ne ha mai parlato …”.
La teste portalettere all'epoca dei fatti di causa, ha dichiarato che non è in grado Tes_3
di riferire gli orari di lavoro mattutini del ricorrente in quanto lavoravano su zone differenti, ma ha affermato di averlo visto lavorare di pomeriggio. A questo proposito, però, deve rammentarsi che il contratto di assunzione prevedeva lo svolgimento delle quattro ore giornaliere di lavoro di mattina o di pomeriggio alternativamente. Quindi averlo visto di pomeriggio non prova che il avesse lavorato anche la mattina. Parte_1
La domanda proposta in ricorso non può essere accolta.
In considerazione della diversa condizione socio economica delle parti si dispone la compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 25-2-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza