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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 93/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. ACCORDI CRISTIANO Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 27/05/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona e l'avv. Accordi
Cristiano .
L'avv,. Tonghini chiede una pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese compensate per le motivazioni di cui alla nota depositata in data 22.5.2025;
l'avv. Accordi aderisce all'istanza ma insiste per la condanna dell' alla rifusione CP_1 delle spese di lite come da nota spese già depositata
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 93/24 promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. Cristiano Accordi Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro assistito e rappresentato dall'avv. Savona Eugenia CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di NT, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 36420230001164911000 emanato dall' ; in via subordinata dichiarare l'avviso Controparte_2 di addebito infondato e conseguentemente revocarlo.
In ogni caso con condanna dell' al Controparte_3 pagamento delle spese, spese generali (15,00%), diritti ed onorari e compensi professionali di procedura, oltre IVA e CPA come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, voglia il Tribunale adito sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero rinviarlo a nuova data.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 2 - Con ricorso depositato in data proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 36420230001164911000
Il procuratore del ricorrente esponeva che idraulico artigiano esercente Parte_1 installazione di impianti idraulici e di condizionamento, è stato oggetto di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2016 da parte dell'Agenzia delle Entrate, DP di NT, conclusasi il 21/04/2022; che, constatata la regolare tenuta delle scritture contabili e di tutti gli adempimenti tributari, i verificatori ricostruivano in via analitico induttiva i ricavi dell'anno 2016 sulla base della manodopera e dei materiali utilizzati pervenendo a determinare la sussistenza di ricavi non dichiarati pari a € 74.757,00 (dichiarati ricavi per € 328.423,00, accertati ricavi per € 403.180,00); che in particolare, per quanto attiene alla percentuale di ricarico sui beni installati e relativi accessori, i verificatori hanno fatto riferimento a trenta fatture emesse quale campione d'indagine per individuare la percentuale di ricarico del 59,14% a fronte della percentuale dichiarata del 25% circa;
che nei termini di legge il ricorrente presentava memoria ex art. 12 Legge n. 212/2000 con la quale contestava sia la ricostruzione dei ricavi sulla base della manodopera impiegata sia la percentuale di ricarico “ della sola merce pari al 59,14%” in quanto i verificatori dell'Agenzia delle Entrate avevano commesso errori clamorosi quali (a titolo meramente esemplificativo):
omessa considerazione del materiale di installazione (tubi, rubinetti, curve, flessibili etc.) il cui costo va aggiunto al costo dei beni primari applicati al cliente omessa considerazione del costo dell'unità esterna e/o interna dei condizionatori omessa considerazione del costo del rivestimento di stufa
Evidenziava che l'Agenzia delle Entrate riconosceva parzialmente il fondamento delle lamentele del contribuente ed esaminava nuovamente la documentazione aziendale già valutata dai verificatori per poi notificare, una volta preso in parte atto degli errori clamorosi dei verificatori, avviso di accertamento n. T9T012B00668/2022 per l'anno d'imposta 2016 ai fini Irpef, Iva, Irap e contributi previdenziali riducendo i ricavi asseriti non contabilizzati nel periodo d'imposta 2016 a € 37.532,22, affidandosi tuttavia alla del tutto gratuita presunzione: “ … è plausibile che si usino anche materiali vari e di consumo (raccorderie, tubi etc.) … si riconosce un costo forfettario pari al 10% del valore di vendita del bene primario …”; che si opponeva Parte_1 all'avviso di accertamento con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT che, con Sentenza n. 86/2023 depositata il 22/12/2023, annullava l'avviso di accertamento;
che l'Agenzia delle Entrate, preso atto della sentenza, provvedeva allo sgravio totale n. 2024S33072 del 17/01/2024 delle somme ingiunte ed incassate in via di riscossione di provvisoria esecuzione dell'avviso di accertamento esecutivo a carico di e che l' , nonostante il venir meno dell'accertamento Parte_1 CP_1 fiscale in esito alla menzionata sentenza, pretendeva la corresponsione dei contributi
- 3 - gestione artigiani conseguenti all'illegittima determinazione di maggior reddito d'impresa e notificava a in data 30/12/2023 avviso di addebito per € Parte_1
15.192,43 (somma comprensiva di sanzioni e interessi) oggetto dell'odierna impugnazione.
Deduceva che la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT testualmente recita: “ (l'avviso di accertamento) … non appare fondato su alcun dato ponderale anche in merito a situazioni pregresse in capo all'opponente o riguardanti imprese consimili nel settore …” evidenziando pertanto che l'Agenzia si era valsa di presunzioni prive del requisito della gravità sia in riferimento alla ricostruzione dei ricavi in base alla manodopera sia in relazione alla ricostruzione dei ricavi sulla base del ricarico sui beni ed i materiali installati presso i clienti.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato notificato in esito ad avviso di accertamento n. T9T012B00668/2022 per l'anno d'imposta 2016 a carico del sig. e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Parte_1
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza della opposizione CP_1
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che l'ufficio competente, in data CP_1
05/02/2024, previe verifiche effettuate presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate, ha respinto l'istanza di sgravio presentata dal ricorrente in quanto la sentenza del giudice tributario da lui invocata non è definitiva
Ricordava preliminarmente che con riguardo alla contribuzione a percentuale sul reddito dovuta dai lavoratori autonomi alle Parte_2
l'istituto previdenziale è privo di autonomi poteri di
[...] accertamento del dovuto, dipendendo il credito contributivo esclusivamente da un dato fiscale il cui accertamento e la cui determinazione sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria Evidenziava che rispetto all'Atto di Accertamento Unificato di cui si discute, competente a giudicare sul merito delle pretese tributaria e contributiva fatte valere dall'Amministrazione Finanziaria è il Giudice Tributario e che la sentenza di primo grado potrebbe essere appellata
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa veniva sospesa e poi , in data 7.3.2025 , riassunta dal ricorrente
Istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva quindi discussa e decisa
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti in quanto l' ha CP_1 annullato in via amministrativa il debito oggetto dell'avviso di addebito impugnato in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia-Sezione 25, con sentenza depositata il 20/12/2024, ha respinto l'appello interposto dall'
[...]
[...]
[...] confermando, per l'effetto, la sentenza n. 86/2023 emessa in data Parte_3
20/12/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT che ha annullato l'avviso di accertamento n. T9T012B00668/2022 per l'anno d'imposta 2016
(la sentenza di secondo grado è passata in giudicato in data 28/02/2025 come risulta dal doc. n. 04 di parte ricorrente ).
Il ricorrente , peraltro, ha aderito all'istanza volta alla pronuncia di cessazione CP_1 della materia del contendere , sia pure insistendo per la rifusione delle spese di lite
Le spese di lite sostenute dal ricorrente , liquidate come da dispositivo, devono essere rifuse dall' in quanto se è vero che l'istituto convenuto è vincolato dall' CP_1 accertamento fiscale in ordine all'addebito dei conseguenti contributi , è altrettanto vero che al tempo della notifica dell'AVA impugnato era già intervenuta la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria favorevole al ricorrente
Vi è da aggiungere che il ricorrente è stato costretto ad impugnare l'avviso di addebito nei 40 gg di legge per evitare che diventasse “irretrattabile” .
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata fra le parti la materia del contendere condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute da che CP_1 Parte_1 liquida in euro 2.696,00 , oltre rimb. forf, euro 43,00 per esborsi , IVA e CPA di legge se dovuti
Così deciso in NT , il 27.5.2025
Il giudice
Simona Gerola
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. ACCORDI CRISTIANO Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 27/05/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona e l'avv. Accordi
Cristiano .
L'avv,. Tonghini chiede una pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese compensate per le motivazioni di cui alla nota depositata in data 22.5.2025;
l'avv. Accordi aderisce all'istanza ma insiste per la condanna dell' alla rifusione CP_1 delle spese di lite come da nota spese già depositata
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 93/24 promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. Cristiano Accordi Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro assistito e rappresentato dall'avv. Savona Eugenia CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di NT, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 36420230001164911000 emanato dall' ; in via subordinata dichiarare l'avviso Controparte_2 di addebito infondato e conseguentemente revocarlo.
In ogni caso con condanna dell' al Controparte_3 pagamento delle spese, spese generali (15,00%), diritti ed onorari e compensi professionali di procedura, oltre IVA e CPA come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, voglia il Tribunale adito sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero rinviarlo a nuova data.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 2 - Con ricorso depositato in data proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 36420230001164911000
Il procuratore del ricorrente esponeva che idraulico artigiano esercente Parte_1 installazione di impianti idraulici e di condizionamento, è stato oggetto di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2016 da parte dell'Agenzia delle Entrate, DP di NT, conclusasi il 21/04/2022; che, constatata la regolare tenuta delle scritture contabili e di tutti gli adempimenti tributari, i verificatori ricostruivano in via analitico induttiva i ricavi dell'anno 2016 sulla base della manodopera e dei materiali utilizzati pervenendo a determinare la sussistenza di ricavi non dichiarati pari a € 74.757,00 (dichiarati ricavi per € 328.423,00, accertati ricavi per € 403.180,00); che in particolare, per quanto attiene alla percentuale di ricarico sui beni installati e relativi accessori, i verificatori hanno fatto riferimento a trenta fatture emesse quale campione d'indagine per individuare la percentuale di ricarico del 59,14% a fronte della percentuale dichiarata del 25% circa;
che nei termini di legge il ricorrente presentava memoria ex art. 12 Legge n. 212/2000 con la quale contestava sia la ricostruzione dei ricavi sulla base della manodopera impiegata sia la percentuale di ricarico “ della sola merce pari al 59,14%” in quanto i verificatori dell'Agenzia delle Entrate avevano commesso errori clamorosi quali (a titolo meramente esemplificativo):
omessa considerazione del materiale di installazione (tubi, rubinetti, curve, flessibili etc.) il cui costo va aggiunto al costo dei beni primari applicati al cliente omessa considerazione del costo dell'unità esterna e/o interna dei condizionatori omessa considerazione del costo del rivestimento di stufa
Evidenziava che l'Agenzia delle Entrate riconosceva parzialmente il fondamento delle lamentele del contribuente ed esaminava nuovamente la documentazione aziendale già valutata dai verificatori per poi notificare, una volta preso in parte atto degli errori clamorosi dei verificatori, avviso di accertamento n. T9T012B00668/2022 per l'anno d'imposta 2016 ai fini Irpef, Iva, Irap e contributi previdenziali riducendo i ricavi asseriti non contabilizzati nel periodo d'imposta 2016 a € 37.532,22, affidandosi tuttavia alla del tutto gratuita presunzione: “ … è plausibile che si usino anche materiali vari e di consumo (raccorderie, tubi etc.) … si riconosce un costo forfettario pari al 10% del valore di vendita del bene primario …”; che si opponeva Parte_1 all'avviso di accertamento con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT che, con Sentenza n. 86/2023 depositata il 22/12/2023, annullava l'avviso di accertamento;
che l'Agenzia delle Entrate, preso atto della sentenza, provvedeva allo sgravio totale n. 2024S33072 del 17/01/2024 delle somme ingiunte ed incassate in via di riscossione di provvisoria esecuzione dell'avviso di accertamento esecutivo a carico di e che l' , nonostante il venir meno dell'accertamento Parte_1 CP_1 fiscale in esito alla menzionata sentenza, pretendeva la corresponsione dei contributi
- 3 - gestione artigiani conseguenti all'illegittima determinazione di maggior reddito d'impresa e notificava a in data 30/12/2023 avviso di addebito per € Parte_1
15.192,43 (somma comprensiva di sanzioni e interessi) oggetto dell'odierna impugnazione.
Deduceva che la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT testualmente recita: “ (l'avviso di accertamento) … non appare fondato su alcun dato ponderale anche in merito a situazioni pregresse in capo all'opponente o riguardanti imprese consimili nel settore …” evidenziando pertanto che l'Agenzia si era valsa di presunzioni prive del requisito della gravità sia in riferimento alla ricostruzione dei ricavi in base alla manodopera sia in relazione alla ricostruzione dei ricavi sulla base del ricarico sui beni ed i materiali installati presso i clienti.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato notificato in esito ad avviso di accertamento n. T9T012B00668/2022 per l'anno d'imposta 2016 a carico del sig. e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Parte_1
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza della opposizione CP_1
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che l'ufficio competente, in data CP_1
05/02/2024, previe verifiche effettuate presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate, ha respinto l'istanza di sgravio presentata dal ricorrente in quanto la sentenza del giudice tributario da lui invocata non è definitiva
Ricordava preliminarmente che con riguardo alla contribuzione a percentuale sul reddito dovuta dai lavoratori autonomi alle Parte_2
l'istituto previdenziale è privo di autonomi poteri di
[...] accertamento del dovuto, dipendendo il credito contributivo esclusivamente da un dato fiscale il cui accertamento e la cui determinazione sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria Evidenziava che rispetto all'Atto di Accertamento Unificato di cui si discute, competente a giudicare sul merito delle pretese tributaria e contributiva fatte valere dall'Amministrazione Finanziaria è il Giudice Tributario e che la sentenza di primo grado potrebbe essere appellata
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa veniva sospesa e poi , in data 7.3.2025 , riassunta dal ricorrente
Istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva quindi discussa e decisa
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti in quanto l' ha CP_1 annullato in via amministrativa il debito oggetto dell'avviso di addebito impugnato in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia-Sezione 25, con sentenza depositata il 20/12/2024, ha respinto l'appello interposto dall'
[...]
[...]
[...] confermando, per l'effetto, la sentenza n. 86/2023 emessa in data Parte_3
20/12/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT che ha annullato l'avviso di accertamento n. T9T012B00668/2022 per l'anno d'imposta 2016
(la sentenza di secondo grado è passata in giudicato in data 28/02/2025 come risulta dal doc. n. 04 di parte ricorrente ).
Il ricorrente , peraltro, ha aderito all'istanza volta alla pronuncia di cessazione CP_1 della materia del contendere , sia pure insistendo per la rifusione delle spese di lite
Le spese di lite sostenute dal ricorrente , liquidate come da dispositivo, devono essere rifuse dall' in quanto se è vero che l'istituto convenuto è vincolato dall' CP_1 accertamento fiscale in ordine all'addebito dei conseguenti contributi , è altrettanto vero che al tempo della notifica dell'AVA impugnato era già intervenuta la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria favorevole al ricorrente
Vi è da aggiungere che il ricorrente è stato costretto ad impugnare l'avviso di addebito nei 40 gg di legge per evitare che diventasse “irretrattabile” .
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata fra le parti la materia del contendere condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute da che CP_1 Parte_1 liquida in euro 2.696,00 , oltre rimb. forf, euro 43,00 per esborsi , IVA e CPA di legge se dovuti
Così deciso in NT , il 27.5.2025
Il giudice
Simona Gerola
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