Art. 54. Oggetto del servizio 1. Oggetto del servizio di prestito e' il patrimonio documentario della biblioteca. Esso viene erogato secondo le disposizioni dell'art. 50, comma secondo, del presente regolamento.
2. E' di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
a) sottoposto a vincoli giuridici;
b) soggetto a particolari tecniche di protezione;
c) in precario stato di conservazione;
d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
e) miscellaneo legato in volume;
f) di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificita' ed integrita' delle raccolte.
3. Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si attua esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto delle norme di tutela. Per i manoscritti, in particolare, e' obbligatorio osservare tutte le norme previste per la loro consultazione.
4. Le biblioteche pubbliche statali hanno facolta' di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti od altro materiale di pregio appartenente a privati, persone fisiche o istituzioni. In questo caso e' obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa a spese del proprietario dei documenti o del richiedente gli stessi.
2. E' di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
a) sottoposto a vincoli giuridici;
b) soggetto a particolari tecniche di protezione;
c) in precario stato di conservazione;
d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
e) miscellaneo legato in volume;
f) di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificita' ed integrita' delle raccolte.
3. Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si attua esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto delle norme di tutela. Per i manoscritti, in particolare, e' obbligatorio osservare tutte le norme previste per la loro consultazione.
4. Le biblioteche pubbliche statali hanno facolta' di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti od altro materiale di pregio appartenente a privati, persone fisiche o istituzioni. In questo caso e' obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa a spese del proprietario dei documenti o del richiedente gli stessi.