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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/10/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. COSTENARO ELENA, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/07/1981, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati n.472/2024 del 24/09/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 31/05/2014 a Brembate, dalla cui unione è nata la figlia Persona_1
(n. il 20/09/2011). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con sentenza del
Tribunale di Bergamo n.102/2024 emessa l'11/01/2024 e pubblicata il 15/01/2024, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
26/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto e hanno manifestato per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 03/02/2025 e il 19/02/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Brembate il 31/05/2014 (iscritto nei registri dello stato civile del Parte_2 medesimo Comune, anno 2014, atto n. 5, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/10/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. COSTENARO ELENA, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/07/1981, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati n.472/2024 del 24/09/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 31/05/2014 a Brembate, dalla cui unione è nata la figlia Persona_1
(n. il 20/09/2011). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con sentenza del
Tribunale di Bergamo n.102/2024 emessa l'11/01/2024 e pubblicata il 15/01/2024, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
26/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto e hanno manifestato per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 03/02/2025 e il 19/02/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Brembate il 31/05/2014 (iscritto nei registri dello stato civile del Parte_2 medesimo Comune, anno 2014, atto n. 5, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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