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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Marco Gaeta Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.120/2023 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.545/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 25.10.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
vertente tra
, nato a [...] il [...] , quale Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare della ditta individuale “ ” corrente in Controparte_1
Gela, rappresentato e difeso anche disgiuntamente per procura in atti, dall'avv. Rosario
Campione e dall'avv. Massimo Ingarao, con studio in Catania via S. Maria di Betlem 18
- appellante -
contro
società a responsabilità limitata di diritto olandese con Controparte_2
sede legale in Maasdijk - Paesi Bassi, iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio olandese con il numero , P.I. NL in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante, difesa anche disgiuntamente per procura in atti, dall'avv. Carlo
MA e dall'avv. Marcello Cavoli, con studio in Palermo
- appellata - All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato in data 1 luglio 2020 avanti il Tribunale Civile di Gela (RG
n.914/2020), la ditta individuale “ ” chiedeva ingiungersi Controparte_1
il pagamento della somma di € 151.500/00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 nei confronti di società di diritto olandese, esponendo di averle fornito Controparte_2
“prestazioni di servizi aventi ad oggetto la coltivazione sotto serra di piante di pomodori
sperimentali su terreni di 5600 mq e 4500 mq nel periodo luglio-dicembre 2018”, per le quali non era stata corrisposta la somma dovuta di cui alle fatture n.39 del 26/11/2018 di €
84.000/00 e n.45 del 20/12/2018 di € 67.500/00.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.246/2020 il Tribunale di Gela ingiungeva alla società di pagare in favore dell'istante la somma di € Controparte_2
151.500/00, oltre agli interessi come da ricorso e le spese del procedimento.
Con atto di citazione del 27.10.2020, l'ingiunta proponeva Controparte_2
opposizione avverso il decreto monitorio, deducendo che non sussisteva alcun contratto inter partes, né alcuna prestazione che legittimasse la competenza del Giudice italiano ai sensi dell'art.7 Reg. UE 1215/2012 e art.4 Reg. CE 593/2008, altresì contestando la natura unilaterale delle fatture e l'illiquidità del credito.
Nel merito allegava l'inesistenza di rapporti diretti con la ricorrente, specificando che i pagamenti per analoghe attività sarebbero stati eseguiti dalla società collegata
[...]
come risultante dalla copia del contratto tra le parti del 2015, dalla CP_3 corrispondenza e dagli estratti conto.
Istruita la causa con la documentazione allegata dalle parti, ritenendo la giurisdizione italiana e la propria competenza, con sentenza n.545/2022 il Tribunale di Gela accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.246/2020, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
Nel merito, il Tribunale osservava come l'impresa “ ” non avesse dimostrato la CP_1
fonte contrattuale del credito azionato, evidenziando che le attività di coltivazione sperimentale erano state svolte sia per la società italiana sia per Controparte_3
quella olandese ma senza alcuna chiara distinzione tra le Controparte_2
prestazioni.
CP_ Tuttavia, mentre con la società il contratto era stato formalizzato, Controparte_3
con la società olandese mancava qualsivoglia prova Controparte_2
documentale.
La stessa corrispondenza allegata (mail del 9.1.2019), non era idonea a costituire un riconoscimento di debito, essendo piuttosto indicativa di intese negoziali diverse e articolate tra le parti e non di una univoca esistenza di un contratto di servizi su cui fondare la pretesa creditoria.
Con atto di citazione notificato il 24.4.2023, quale titolare della Parte_1
ditta individuale “ ”, propone gravame Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale, affidando l'impugnazione ai motivi appresso sintetizzati:
ERRATA RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI - CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'appellante non avesse dimostrato il titolo costitutivo del proprio credito, ossia il contratto in esecuzione del quale ha eseguito le prestazioni di servizi oggetto delle fatture n.39 del 26/11/2018 e n. 45 del
20/12/2018 emesse nei confronti di Controparte_2
Il primo Giudice non ha adeguatamente valorizzato la distinzione tra le attività svolte per (società italiana Controparte_3 collegata) e mentre la mancanza di un contratto è giustificata dalla collaborazione ventennale tra le Controparte_2
parti e dalla circostanza che il rappresentante legale è lo stesso per entrambe le società.
Sono state prodotte, e non valutate correttamente, diverse e-mail inviate dal rappresentante legale della Controparte_2
che ammettono implicitamente il debito derivante dalle fatture opposte, in particolare la mail del 9 gennaio 2019 con cui si
[...]
riconosce la sussistenza di un debito di € 201.500/00, da pagare condizionatamente al soddisfo di un altro debito di altra società facente capo all'appellante.
Inoltre, la mail del 17 luglio 2019 allega una situazione contabile in cui risultava espressamente indicato il credito di €
151.500/00 spettante all'appellante.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le prestazioni fatturate a fossero duplicate da fatture Controparte_2
pagate da mancando la prova che si trattasse di attività diverse e distinte;
in realtà sono differenti per Controparte_3
numerazione, causale, importi, nonché riferiti a periodi e serre differenti.
Con comparsa responsiva del 30.8.2023 si costituisce la società Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'infondato gravame secondo le difese assunte
[...]
in primo grado, così in sintesi esponendo:
È stata dimostrata l'esistenza di rapporti commerciali e pagamenti solo tra l'appellante e (società italiana Controparte_3
collegata), con bonifici effettuati a saldo di fatture diverse ma per i medesimi servizi.
L'assenza di un contratto scritto tra l'appellante e ma solo con è significativa Controparte_2 Controparte_3
e a nulla giustifica il presunto rapporto ultra decennale tra i rappresentanti delle società.
Le email del 9 gennaio e 17 luglio 2019, interpretate dall'appellante come riconoscimenti di debito, sono contestualizzate e riferite a una complessa e discordante situazione contabile tra società collegate, non rappresentando un riconoscimento univoco o definitivo del credito dovuto da Controparte_2
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 26.6.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dimostrato il contratto di servizi tra e sostenendo che la collaborazione CP_1 Controparte_2
pluriennale e la corrispondenza intercorsa costituiscano prova del rapporto negoziale, di cui però non allega una unica prova.
E, infatti, la documentazione prodotta, pur attestando rapporti d'affari, non dimostra inequivocabilmente l'esistenza di un contratto diretto di servizi tra le stesse parti per le prestazioni oggetto delle fatture.
Il contratto dell'1 luglio 2015 esibito sia dall'opposto che dall'opponente (“Il fornitore
concede in locazione ad una superficie di terreno sotto serra di circa mq 4.600…per CP_2
il periodo da agosto a dicembre 2015. […] Come corrispettivo per il corretto espletamento
di tutte le operazioni colturali richieste, si impegna a pagare un importo totale CP_2
46.000,00”), è stipulato con e non con Controparte_3 Controparte_2
[...]
La stessa distinzione tra le società è riconosciuta dall'appellante nei motivi di gravame e nei documenti contabili.
CP_
sostiene che le fatture nn.39 e 45 del 2018 emesse verso CP_1 Controparte_2
siano distinte da quelle nn.9, 20 e 30 del 2018 verso (all.3 alla
[...] Controparte_3
CP_ citazione in opposzione a , perché relative ad altri servizi resi;
tuttavia, la lettura delle fatture conferma che tutte recano causali analoghe (“Coltivazione di vostre piante di
pomodoro sperimentali sotto serra…su superficie di Ha 1,5 nel periodo aprile-luglio 2018”,
“su superficie di mq 3.300 nel periodo giugno-ottobre 2018”, “su superficie di mq 2.800 nel
periodo luglio-novembre 2018”), e risultano regolarmente pagate dalla società italiana come documentato con estratto conto bancario della Banca Controparte_3
Agricola Popolare di Ragusa s.p.a. relativo a dicembre 2018 (all.4 ibidem), peraltro non contestato da . CP_1 La corrispondenza mail del 9 gennaio 2019 inviata da (legale Parte_2
rappresentante sia di che di Controparte_3 Controparte_2
non chiarifica la distinzione tra le prestazioni fatturate né fornisce elementi certi sul destinatario finale (“You have send 3 invoices to me: Saratco 50.000 AZ Parte_3
Co 84.000 87.500 Total 201.500,00 this amount will be deducted from the Parte_3
balance 2010-2017 As discussed, please pay 200.000 to BV from Controparte_2
CP_ the outstanding balance, will pay directly the 201.500,00 to Saratco and AZ Pt_4
”).
[...]
Tali riferimenti evidenziano piuttosto una gestione contabile complessa tra più società
riconducibili alle stesse parti, senza un preciso ancoraggio a rapporti di servizi specifici con la sola società Controparte_2
L'appellante deduce il riconoscimento del debito da parte della società appellata sulla base della corrispondenza intercorsa. Tuttavia, la frase “Axia will pay directly the
201.500,00 to Saratco and AZ AGR IL Poggio” tratta dalla mail del 9 gennaio 2019, si inserisce in una serie di scambi volti a regolare reciproche pendenze fra soggetti riconducibili allo stesso gruppo, come evidenziato anche nella risposta di : “Next CP_1
week we will transfer 200,000,00 to avs Ag Fabio”.
Appare, quindi, evidente che non vi sia una chiara e autonoma ammissione di debito specifico derivante da servizi contrattualizzati fra le parti.
Inoltre, l'opposto invoca la tabella contabile allegata alla mail del Parte_1
17 luglio 2019 (all.19-20 alla comparsa di risposta), in realtà riferita ad una pluralità di rapporti tra la società opponente e la diversa azienda “Saratco s.r.l. unipersonale”, che lo stesso documenta con visura camerale (all.5 alla comparsa di risposta) sia CP_1
riferibile alla sua persona, ma all'evidenza con una diversa ragione sociale, per l'effetto mancando riferimenti chiari e puntuali circa la causale del saldo e la riferibilità del debito tra il creditore e l'ingiunta nel presente giudizio.
In conclusione, dalla documentazione e dagli scambi mail emerge che sin dall'origine vi era confusione gestionale tra le diverse società e che i pagamenti venivano in concreto effettuati solo da e nessuno degli elementi dedotti consente di Controparte_3
accertare una pretesa autonoma, liquida ed attuale a titolo contrattuale verso
[...]
Controparte_2
E, infatti, i rapporti di servizi erano regolati in via contrattuale solo con la società
[...]
(“Il giorno 1 Luglio 2015, le parti Controparte_3 Controparte_5
quanto segue…”; “Il fornitore concede in locazione ad una superficie di terreno sotto CP_2
serra…”), e non già con le fatture presentano causali Controparte_2
analoghe e riferimenti temporali coincidenti con quelle di importo regolarmente saldato dalla società italiana;
la corrispondenza prodotta non contiene espressioni univoche di riconoscimento del debito da parte della società appellata e la situazione dare-avere contabile è riferibile genericamente a più società del gruppo.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico del creditore opposto le spese del grado di appello, che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da €
52.001/00 ad € 260.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.120/2023, conferma la sentenza n.545/2022
resa dal Tribunale di Gela in data 25.10.2022 e depositata lo stesso giorno, appellata da quale titolare della ditta individuale “ Parte_1 Controparte_1 ”.
[...]
Condanna quale titolare della ditta individuale “ CP_1 CP_1 [...]
” a corrispondere le spese del grado di giudizio in favore Controparte_1
dell'appellata, che liquida in complessive € 4.997/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)