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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 895/2021 REPUBBLICA ITALIANA Cron.
N°________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N° La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: ________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Altri contratti d'opera
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 1605/21, resa il 21-
26/4/21, dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari - II Sezione Civile, a definizione del giudizio inter partes RG n. 3302/11, notificata il 24.05.21;
tra
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Barile (in virtù di procura su foglio separato;
- appellante -
e
con sede in Mola di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Controparte_1
Petrarulo;
- appellato –
* * * * * *
All'udienza collegiale del 12.05.2024 la causa è passata in decisione, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:--------------------------------------------------------------------------------------------------
per l'appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando
1 l'inesigibilità del credito per cui è ingiunzione;
- in subordine: ridurre congruamente il quantum;
quindi, revocare e/o annullare e/o riformare e/o dichiarare inefficace l'opposta ingiunzione e non dovute le relative competenze legali;
con vittoria per spese e competenze di legge con distrazione al sottoscritto anticipatario.
per l'appellata: in via preliminare, disattendere la richiesta di inibitoria formulata non concedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
nel merito rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale in ragione delle motivazioni addotte, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1605/2021 Parte_1
resa dal Tribunale di Bari;
in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali relative al doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario come per legge, iva e cpa, e distrazione al sottoscritto anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 12.1.2011, la società , Controparte_1
chiedeva al giudice del Tribunale di Bari di voler ingiungere a il Parte_1
pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di €. 21.383,81, oltre interessi e spese quale saldo di diversi lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in San Giorgio, fraz di Torre a Mare (BA), alla Via Della Marina Parte_1
n. 94.
Con atto in opposizione notificato il 16.3.2011 proponeva opposizione Parte_1
contestando l'efficacia probatoria delle fatture nonché allegando che la
[...]
non aveva terminato i lavori che erano stati commissionati e pagati, dovendo CP_1
rivolgersi ad altra ditta per la ultimazione degli stessi..
Con comparsa di risposta del 20.6.2011 si costituiva nel giudizio di opposizione la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
Il giudice di primo grado, all'esito di una consulenza contabile, revocava il decreto ingiuntivo n. 230/2011 e condannava la parte opponente al pagamento di €. 10.353,32, oltre 2 IVA e interessi e le spese e competenze legali.
Con atto di in appello dell'1.6.2021 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza di primo grado sul mancato assolvimento, da parte dell'appellata, dell'onere di provare, nel corso del giudizio di primo grado, sia l'an che il quantum della propria pretesa.
Si è costituita nel presente giudizio di appello la società Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di legge.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante allega che a fronte della sottoscrizione dei contratti di esecuzione dei lavori, la ne aveva completati solo una Parte_2
parte, ragion per cui non le poteva spettare il compenso pattuito.
Quindi, la società avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito tutti i lavori appaltati e ciò
dimostrando la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
A dire dell'appellante, le opere eseguite dalla nuova impresa incaricata per terminare i lavori, dopo che la società decise di abbandonare il cantiere (come risulta dalle CP_1
dichiarazioni rese come teste dall'amministratore della nuova società incaricata del completamento delle opere) ammonterebbe ad € 16.000,00, così avvalorando quanto accertato dal CTU di primo grado, che aveva determinato l'importo dei lavori ancora da eseguire alla data del 20/4/10 per € 16.164,97 + € 2.250,00 per i lavori di pietra per un totale di € 18.414,97.
Il motivo è fondato.
Non è controverso, e non è stato oggetto di impugnazione, la ricostruzione contabile del giudice di primo grado laddove ha evidenziato che l'importo complessivo dei lavori ammontava a €. 57.853,32 senza che le parti ebbero a specificare se quanto pattuito fosse al lordo o al netto dell'IVA.
Quindi, il mancato riferimento all'imposta fa ritenere come la medesima sia da aggiungere 3 a quanto concordato, in quanto spettante per legge sui corrispettivi convenuti (così Cass.,
ord., 6244/2019) come già ritenuto dal giudice di primo grado.
Inoltre, risulta che sono stati corrisposti acconti per complessivi €. 47.000,00, oltre €.
1.000,00 a titolo di IVA (erroneamente calcolata in relazione alla fattura n 1/2010, dovendo essere corrisposta a tale titolo la somma di €. 500,00).
Il giudice di primo grado ha determinato che sugli acconti complessivamente corrisposti pari a €. 47.000,00, importo al quale vanno sommati €. 500,00 indebitamente imputati a titolo di IVA della fattura n 1/2010, l'opponente avrebbe dovuto riconoscere alla società
appaltatrice un saldo pari a €. 10.353,32, oltre IVA (per €. 5.285,83).
Orbene, è pacifico, che la società appaltatrice ha abbandonato il cantiere prima della conclusione delle opere, e nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è
sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati" (Cass. civ. Sez.
II Ord., 20/08/2019, n. 21517).
Il CTU ha evidenziato che i lavori interni eseguiti ammontano ad Euro 15.016,35 mentre quelli esterni eseguiti ammontano ad Euro 24.422,00.
Nell'interrogatorio formale il legale rappresentante della società ha confessato di CP_1
aver eseguito circa il 90% delle opere commissionate, e nella dichiarazione del 20.04.2010,
sottoscritta da entrambe le parti, quest'ultime fecero una ricognizione dei lavori ineseguiti pari ad Euro 16.164,97.
Dell'esecuzione di tali ultimi lavori la società non ha dato prova di fronte all'eccezione di inadempimento dell'opponente e, pertanto, tale importo va decurtato dalla somma complessiva determinata nella sentenza di primo grado, non essendoci sul punto un specifico motivo di gravame da parte dell'appellante sull'importo dei lavori commissionati.
Ciò vuol dire, che dall'ammontare dall'appalto pari ad Euro €. 57.853,32, determinano nella sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione, si deve detrarre la somma di
4 Euro 16.164,97 per lavori di cui non è stata fornita prova della loro realizzazione da parte della società appellata.
E' pacifico che in presenza della prova del parziale inadempimento di una parte alle obbligazioni previste dal contratto vi una corrispondente elisione /riduzione dell'entità
della controprestazione gravante sull'altra parte.
Quindi, se ne deduce che la società ha eseguito lavori per Euro 41.688,35 (57.853,32 –
16.164,97) oltre Iva al 10% per Euro 4.168,83 per un totale di Euro 45.857,18.
Poiché l'appellante ha versato la somma di Euro 47.500,00, già determinata dalla sentenza di primo grado e non oggetto di gravame, se ne ricava che nessuna differenza è dovuta dall'appellante alla società a titolo di differenze.
Pertanto, l'appello merita accoglimento e la domanda di pagamento proposta dalla società
con il procedimento monitorio va rigettata. Controparte_1
In seguito alla riforma della sentenza di primo grado, le spese processuali del primo e secondo grado sono rideterminate con una valutazione unitaria e globale della lite secondo il principio della soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1605/21, resa i 21- Parte_1
26/4/21, dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari - II Sezione Civile, a definizione del giudizio inter partes RG n. 3302/11, notificata il 24.05.21, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale di e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, rigetta la domanda di pagamento proposta dalla
[...]
avente ad oggetto il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto Controparte_1
di appalto per l'esecuzione di lavori edili di ristrutturazione in San Giorgio (Ba), via
Detta della Marina, 94;
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
5 giudizio e di CTU in favore di che liquida quanto al primo grado Parte_1
in Euro 110,50 per spese ed Euro per 3.000,00, quanto al grado di appello in Euro
per spese 390,00 ed Euro 3.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese di Ctu
da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 08.10.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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