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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2615/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2615/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Tiani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Soverato, al Corso Umberto I n. 143
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Matteo Controparte_1 C.F._2
Caridi e Vincenzo Caridi, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Soverato
(CZ), al Corso Umberto I n. 102
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premetteva di aver contratto matrimonio con la resistente, in data 27.06.2015, nel comune di Cerveteri e che dal loro matrimonio non erano nati figli. Chiedeva, dunque, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con dichiarazione di addebito alla resistente, e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori, con successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c..
Si costituiva la resistente, che chiedeva pronunciarsi la separazione, rigettando la richiesta di addebito del ricorrente e con dichiarazione di addebito allo stesso, ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
Nel corso del procedimento, le parti raggiungevano un accordo e, con sentenza non definitiva n.
1425/2024 del 17 gennaio 2024 (depositata in data 11 luglio 2024), il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni da questi concordate.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 15 dicembre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 11.07.2024 con sentenza n. 1425 del 2024, passata in giudicato (vedi attestato di passaggio in giudicato, nella produzione del ricorrente) e la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
“(…) 2) la casa coniugale sarà assegnata al SI. Parte_1
3) le parti concordano che i beni mobili che arredano la casa coniugale acquistati congiuntamente in costanza di matrimonio, nonché l'autovettura verranno assegnati al SI. il Parte_1 quale, a sua volta, corrisponderà la somma di euro 7.500,00 (SETTEMILACINQUECENTO//00) alla SI.ra , con le modalità specificate al punto successivo;
CP_1
4) la predetta somma sarà corrisposta contestualmente al rilascio, da parte della SI.ra , della CP_1 casa coniugale, che avverrà giorno 28 dicembre 2023;
5) le parti riconoscono che non sussiste reciprocamente il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e comunque vi rinunciano;
6) le parti assumono l'impegno di rimettere tutte le querele l'una nei confronti dell'altra o dei propri familiari;
(…)”.
Ebbene il Collegio ritiene che possono recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerveteri (Roma) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di conSIlio del 10 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2615/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Tiani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Soverato, al Corso Umberto I n. 143
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Matteo Controparte_1 C.F._2
Caridi e Vincenzo Caridi, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Soverato
(CZ), al Corso Umberto I n. 102
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premetteva di aver contratto matrimonio con la resistente, in data 27.06.2015, nel comune di Cerveteri e che dal loro matrimonio non erano nati figli. Chiedeva, dunque, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con dichiarazione di addebito alla resistente, e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori, con successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c..
Si costituiva la resistente, che chiedeva pronunciarsi la separazione, rigettando la richiesta di addebito del ricorrente e con dichiarazione di addebito allo stesso, ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
Nel corso del procedimento, le parti raggiungevano un accordo e, con sentenza non definitiva n.
1425/2024 del 17 gennaio 2024 (depositata in data 11 luglio 2024), il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni da questi concordate.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 15 dicembre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 11.07.2024 con sentenza n. 1425 del 2024, passata in giudicato (vedi attestato di passaggio in giudicato, nella produzione del ricorrente) e la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
“(…) 2) la casa coniugale sarà assegnata al SI. Parte_1
3) le parti concordano che i beni mobili che arredano la casa coniugale acquistati congiuntamente in costanza di matrimonio, nonché l'autovettura verranno assegnati al SI. il Parte_1 quale, a sua volta, corrisponderà la somma di euro 7.500,00 (SETTEMILACINQUECENTO//00) alla SI.ra , con le modalità specificate al punto successivo;
CP_1
4) la predetta somma sarà corrisposta contestualmente al rilascio, da parte della SI.ra , della CP_1 casa coniugale, che avverrà giorno 28 dicembre 2023;
5) le parti riconoscono che non sussiste reciprocamente il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e comunque vi rinunciano;
6) le parti assumono l'impegno di rimettere tutte le querele l'una nei confronti dell'altra o dei propri familiari;
(…)”.
Ebbene il Collegio ritiene che possono recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerveteri (Roma) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di conSIlio del 10 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo