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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2672 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANITA GUIDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Breno, 1, , presso il difensore avv. GUIDO ANITA Pt_1
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA RITA FLAVIA NT P.IVA_2
GILARDONI, elettivamente domiciliato in via Podgora, 1, , presso il difensore avv. Pt_1
LAURA RITA FLAVIA GILARDONI;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.6.2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a a mezzo pec NT Controparte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19193/2022 pubblicato il 29.11.2022 e notificato il 1° dicembre 2022, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto ad Controparte_2
di consegnare a il “cassone” (“cassonetto per trasporto materiale edile”) facente parte
[...] CP_1 dell'attrezzatura già montata sull'autocarro Marca Iveco Trakker, BOB ITK 30/6L, Matricola 4003, collocato presso il cantiere di via Morosini 28, a , nonché di pagare le spese di procedura di Pt_1 ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed eventuale contributo unificato, Iva e Cpa. , contestando la fondatezza della pretesa restitutoria azionata dall'opposta e chiedeva al CP_2
Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ed emesso nonostante la carenza dei presupposti di legge necessari all'emissione di un decreto ingiuntivo (certezza e fondatezza della domanda di consegna) e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata da
[...] nei confronti di perché infondata e disporre la riunione del CP_1 Controparte_2 presente giudizio al giudizio RG n. 40651/2022 del Tribunale di Milano, in ragione della sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause.
Con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha chiesto, altresì, condannarsi CP_2 CP_1
a rifondere all'opponente l'importo di € 2.915.16 (oltre interessi e oneri) o l'importo CP_2 maggiore o minore ritenuto di giustizia che dovesse dimostrarsi dovuto e provato all'esito di istruttoria processuale in relazione ai costi indebitamente sostenuti dall'opponente in ragione del mancato ritiro del cassone da parte dell'appaltatrice opposta a seguito della risoluzione del contratto in essere tra le parti, per inadempimento di NT
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato integralmente le difese di NT
, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte e la condanna di CP_2 alla riconsegna in favore della del bene mobile Controparte_2 NT rappresentato dal “cassone (“cassonetto per trasporto materiali edile”) facente parte dell'attrezzatura già montata sull'autocarro Marca Iveco Trakker, BOB ITK 30/6L, matricola 4003”, e la condanna di al versamento di un importo pari ad euro 100,00 (ovvero nella diversa Parte_1 misura ritenuta equa e corretta dal Giudice adito), in favore della per ogni giorno NT di ritardo nella consegna del bene mobile in oggetto.
L'opposta ha, inoltre, eccepito l'improcedibilità della domanda di pagamento, risarcitoria, proposta da in danno della attesa la litispendenza ex Parte_1 NT art. 39 c.p.c., con quella già pendente nel giudizio corrente fra le medesime Parti, rubricato RG n.
40651/2022 del Tribunale di Milano e, comunque, il rigetto delle ulteriori domande avanzate da parte attrice opponente, in danno della parte convenuta opposta, in quanto totalmente infondate nel fatto e nel diritto, all'esito degli argomenti svolti negli atti di Causa, ovvero, comunque, non provate nel merito.
Respinta l'istanza di riunione del presente giudizio a quello, connesso sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ma pendente in una fase diversa, la causa, la cui istruzione si è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali, viene decisa ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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È anzitutto pacifico tra le parti, che ne hanno dato atto entrambe nel corso del giudizio,
l'avvenuto ritiro ad opera di nel mese di maggio 2023, del cassone ricoverato presso CP_1 la ditta Scavi Pizzetti S.r.l., ove era stato fatto condurre su istanza di nel mese di CP_2 novembre 2022, di talché nessuna statuizione deve essere pronunciata sulla domanda originariamente svolta in sede monitoria dall'opposta (attrice sostanziale) di condanna dell'opponente a consegnare il cassone “per trasporto materiale edile”) facente parte dell'attrezzatura già montata sull'autocarro , Matricola 4003. Controparte_3 CP_4
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere integralmente revocato.
Per quanto, invece, concerne la domanda di condanna di a rifondere all'opponente CP_1
l'importo di € 2.915.16 (oltre interessi e oneri) o l'importo maggiore o minore ritenuto di CP_2 giustizia, giova osservare che tale domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile, in quanto svolta dall'opponente, convenuta sostanziale, per la prima volta in seno alla prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., mentre nessuna domanda riconvenzionale era svolta da CP_2 nell'atto di citazione in opposizione o, a tutto voler concedere, qualora ne sussistessero i presupposti, alla prima udienza, ai sensi dell'art. 183, co. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Ciò posto, tenuto conto di quanto sopra rilevato e considerato che è sostanzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla riconsegna del cassone e considerata la ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta dall'opponente, residua la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, in relazione alle quali ciascuna parte ha insistito nella richiesta di reciproca condanna.
Sul punto deve rilevarsi che, dalle produzioni documentali in atti, in particolare dalle comunicazioni trasmesse a mezzo pec in data 18.3.2022 e 1.4.2022 da a risulta CP_2 CP_1 che l'opponente abbia più volte sollecitato il ritiro, da parte di del cassone CP_1 collocato presso il cantiere di via Morosini in ragione del contratto di appalto concluso con e poi lì rimasto nonostante la risoluzione del contratto suddetto. CP_2
A fronte di tali emergenze processuali e della successiva rimozione (nel mese di novembre del
2022), con sopportazione dei relativi costi, del cassone ad opera della stessa – che vi ha CP_2 dunque provveduto prima ancora di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo (datata 1.12.2022) – ritiene chi giudica che non siano sufficienti a dimostrare, per un verso, la fattiva collaborazione dell'appaltatrice e il proprio adoperarsi per il ritiro del proprio bene mobile presso il cantiere di via Morosini la diffida stragiudiziale trasmessa da nel mese di maggio 2022 (doc. 3.4 CP_1
3 comparsa opposta) e la successiva comunicazione inviata dal suo difensore nel mese di settembre
2022 (doc. 11 memoria n. 2 dell'opposta), né la documentazione fotografica e le relazioni versate in atti e volte a dare conto – senza però fornirne davvero la prova – dell'impossibilità materiale di ritiro del cassone.
In assenza di tale prova e tenuto conto dei reiterati solleciti di parte opponente alla rimozione del bene di dal cantiere e dei costi sostenuti per provvedervi, deve ritenersi che CP_1 soccombente virtuale sia parte opposta, la quale deve dunque essere condannata alla refusione delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Controparte_2
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 19193/2022 pubblicato il 29.11.2022;
3) dichiara inammissibile la domanda svolta da nei confronti di Controparte_2 CP_1 di condanna al pagamento della somma di euro 2.915.16 oltre interessi;
[...]
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di NT Controparte_2 che si liquidano in € 145,50 per spese esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 7.1.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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