Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1190/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LAZZARONI LUISELLA
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
TIEZZI FILIPPO MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 18/03/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
1
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data
10/04/2024 sentenza di separazione consensuale non definitiva n.
172/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Sulla casa coniugale
La casa coniugale è sita in 43013 – Castelfranco Emilia (MO), alla Via
Palestro, 11 ed è attualmente in comproprietà tra i coniugi.
Sull'immobile grava un mutuo attualmente pari ad € 800,00 mensili, al pagamento del quale ha sempre provveduto il sig. . I CP_1 coniugi dichiarano di voler vivere entrambi nel succitato immobile in attesa di predisporne la vendita, al fine di poter estinguere definitivamente il mutuo gravante su di esso utilizzando una parte del ricavato. Entrambi i coniugi, infatti, ad oggi versano in condizioni economiche che allo stato non permetterebbero loro di poter vivere autonomamente. Tale situazione di coabitazione non fa venire meno i presupposti per la domanda di separazione. Invero, il vincolo
2 coniugale non è unicamente definito dalla coabitazione dei coniugi, essendo necessario per la sussistenza di tale rapporto la “comunione spirituale” – intesa come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita – e la “comunione materiale – da intendersi come la convivenza basata su una comune organizzazione dell'intera vita domestica dei coniugi123 .
I coniugi specificano che provvederanno al pagamento del 50% cadauno delle rate del mutuo, circa 400 euro mensili, sino all'estinzione dello stesso.
Relativamente alla vendita dell'immobile, i coniugi si accordano per dare mandato alla vendita, il ricavato sarà tra gli stessi spartito nei seguenti termini: - il 20% del ricavato sarà accreditato alla sig.ra
; - il 30% del ricavato sarà devoluto al figlio CP_2 [...]
, con deposito su libretto postale intestato allo stesso/conto CP_3 corrente;
- il 50% del ricavato sarà accreditato al sig.
[...]
; CP_1
2. Sull'affidamento congiunto e paritetico del figlio
I coniugi dichiarano di voler richiedere l'affidamento congiunto del figlio minore . Il minore manterrà la propria Controparte_3 residenza presso la casa coniugale, che rimane, come detto, nella disponibilità di entrambi i coniugi.
Una volta disposta la vendita del succitato immobile verrà mantenuto il regime di paritetico perfetto adottato, il quale prevedrà, a settimane alternate, 4 giorni presso il padre e 3 giorni presso la madre. Durante le vacanze estive, ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con l'età del figlio, trascorrerà con il figlio almeno due settimane, consecutive o non consecutive, ma divise in periodi settimanali, da concordare con i coniugi entro il 10 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno
3 precedente la ripresa delle lezioni, alternativamente negli anni, il figlio trascorrerà il giorno della Vigilia con il padre ed il giorno del Santo
Natale con la madre. La festività di Capodanno sarà suddivisa, altresì, in modo alternato negli anni: il figlio trascorrerà il 31.12 compreso con la madre ed il 01.01 con il padre. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche, alternativamente negli anni, il figlio trascorrerà il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il giorno della Pasquetta con l'altro ed i genitori si alterneranno di anno in anno, così come per le altre festività e “ponti”;
3. Sul mantenimento del figlio
Le spese ordinarie di mantenimento saranno suddivise tra i coniugi in modo autonomo. Il contributo dei coniugi alle spese straordinarie sarà al 50%, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. In particolare, le spese straordinarie saranno suddivise in base al Protocollo del Tribunale di
Modena:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo sono: le visite specialistiche prescritte dal medico curante;
le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
gli accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
i tickets sanitari;
i farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo sono: le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
le cure termali e fisioterapiche;
gli accertamenti e i trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
le cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
i libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa
4 assicurazione scolastica;
le gite scolastiche senza pernottamento;
il trasporto pubblico;
la mensa;
- le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo sono: le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
i corsi di specializzazione le gite scolastiche con pernottamento;
i corsi di recupero e le lezioni private;
l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; il centro ricreativo estivo e il gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo sono: i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e le attrezzature pertinenti;
le spese di custodia (baby sitter); i viaggi e le vacanze. Tali spese straordinarie dovranno necessariamente essere documentate. Il genitore anticipatario dovrà presentare formale richiesta all'altro genitore, con contestuale esibizione di documentazione giustificativa della spesa entro il mese in cui è avvenuto l'esborso (anche a mezzo sms, whatsapp, email, fax etc.).
L'altro genitore dovrà manifestare motivato dissenso entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato la spesa e che ha fornito adeguata documentazione giustificativa dovrà essere effettuato entro il mese successivo all'esibizione”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
5 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473bis.4 cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN
MAURO FORTE (MT) il 28/12/2006 fra nato Controparte_1
a RA (MT) il 14/04/1979 e nata a [...]_2
(MT) il 22/05/1976 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN MAURO
FORTE (MT) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 2 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
7