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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2024, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di LE VE AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 08/02/2023 del Tribunale di Agrigento, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Pietro Marigliano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8 febbraio 2023 il Tribunale di Agrigento ha condannato AN LE VE alle pene di legge per il reato dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in qualità di proprietario di un immobile in Lampedusa, aveva realizzato le opere denunciate con la segnalazione di inizio attivi senza rispettare le distanze minime tra le costruzioni confinanti, indivitluate in minimo tre metri. 2. L'imputato lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione perché il Giudi e aveva ritenuto integrato il reato per l'inosservanza della distanza di dieci L , R Penale Sent. Sez. 3 Num. 3730 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 metri tra pareti finestrate che non era prevista dall'art. 23, comma 18, del Regolamento edilizio del Comune di Lampedusa;
con il secondo la violazione dell'art.
2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n, 380 del 2001, perché il manufatto ricostruito era identico a quello demolito e rispettava le distanze previste dalla legge urbanistica del 1942 e dal d.m. n. 1444 del 1968; con il terzo il travisamento della prova perché la chíostrina o intercapedine era di proprietà del vicino e non vi si affacciavano sue finestre. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha accertato che l'imputato, nel ricostruire il fabbricato demolito, ha violato le distanze da altro preesistente edificio. La prima censura non coglie nel segno perché eccepisce che il Regolamento edilizio del Comune di Lampedusa non conteneva alcuna prescrizione in ordine alle distanze tra gli edifici e/o tra gli edifici e ì confini, sebbene la decisione sia stata fondata sull'art. 873 cod. civ. e sull'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, non derogabili, secondo la corretta ricostruzione normativa della sentenza, dalla legislazione regionale o dalla regolamentazione comunale. La seconda censura è fattuale e rivalutativa. Il ricorrente sostiene di aver presentato la SCIA per la demolizione e ricostruzione di un antico fabbricato per cui non era tenuto al rispetto delle distanze dal fabbricato limitrofo, ma solo del sedime e del volume. Il Tribunale ha accertato però che il progetto non recava la presenza della chiostrina su cui c'erano delle finestre della proprietà LL, che non c'era la prova che la chiostrìna fosse di proprietà del LL e che questi per primo avesse violato le distanze. Pertanto, ha valutato, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che l'imputato avesse violato i dieci metri di distanza previsti dall'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968. A differenza di quanto prospettato dal ricorrente non risultano provate le circostanze che avrebbero dato luogo all'applicazione dell'art.
2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380 del 2001. La terza censura è del pari fattuale e rivalutatíva perché attiene all'accertamento delle caratteristiche della chiostrina e alla sua proprietà da parte del LL. Secondo il ricorrente, l'abuso sarebbe ascrivibile al LL. Tale circostanza, tuttavia, rimane meramente congetturale, perché il Tribunale ha accertato, al contrario, che nulla era emerso in merito alla proprietà della chiostrina. Esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola 2 verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione delta causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Pietro Marigliano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 8 febbraio 2023 il Tribunale di Agrigento ha condannato AN LE VE alle pene di legge per il reato dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in qualità di proprietario di un immobile in Lampedusa, aveva realizzato le opere denunciate con la segnalazione di inizio attivi senza rispettare le distanze minime tra le costruzioni confinanti, indivitluate in minimo tre metri. 2. L'imputato lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione perché il Giudi e aveva ritenuto integrato il reato per l'inosservanza della distanza di dieci L , R Penale Sent. Sez. 3 Num. 3730 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 metri tra pareti finestrate che non era prevista dall'art. 23, comma 18, del Regolamento edilizio del Comune di Lampedusa;
con il secondo la violazione dell'art.
2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n, 380 del 2001, perché il manufatto ricostruito era identico a quello demolito e rispettava le distanze previste dalla legge urbanistica del 1942 e dal d.m. n. 1444 del 1968; con il terzo il travisamento della prova perché la chíostrina o intercapedine era di proprietà del vicino e non vi si affacciavano sue finestre. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha accertato che l'imputato, nel ricostruire il fabbricato demolito, ha violato le distanze da altro preesistente edificio. La prima censura non coglie nel segno perché eccepisce che il Regolamento edilizio del Comune di Lampedusa non conteneva alcuna prescrizione in ordine alle distanze tra gli edifici e/o tra gli edifici e ì confini, sebbene la decisione sia stata fondata sull'art. 873 cod. civ. e sull'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, non derogabili, secondo la corretta ricostruzione normativa della sentenza, dalla legislazione regionale o dalla regolamentazione comunale. La seconda censura è fattuale e rivalutativa. Il ricorrente sostiene di aver presentato la SCIA per la demolizione e ricostruzione di un antico fabbricato per cui non era tenuto al rispetto delle distanze dal fabbricato limitrofo, ma solo del sedime e del volume. Il Tribunale ha accertato però che il progetto non recava la presenza della chiostrina su cui c'erano delle finestre della proprietà LL, che non c'era la prova che la chiostrìna fosse di proprietà del LL e che questi per primo avesse violato le distanze. Pertanto, ha valutato, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che l'imputato avesse violato i dieci metri di distanza previsti dall'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968. A differenza di quanto prospettato dal ricorrente non risultano provate le circostanze che avrebbero dato luogo all'applicazione dell'art.
2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380 del 2001. La terza censura è del pari fattuale e rivalutatíva perché attiene all'accertamento delle caratteristiche della chiostrina e alla sua proprietà da parte del LL. Secondo il ricorrente, l'abuso sarebbe ascrivibile al LL. Tale circostanza, tuttavia, rimane meramente congetturale, perché il Tribunale ha accertato, al contrario, che nulla era emerso in merito alla proprietà della chiostrina. Esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola 2 verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione delta causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore