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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 4997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4997/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
, C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Palma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via Aniello Palumbo nr. 71, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E in persona del suo procuratore speciale, Avv. Controparte_1
giusta procura speciale conferita in data 31.03.2010 (Atto Controparte_2
Rep. n. 92.622 – Racc. n. 17.132 – Notaio in Milano), Cod. Fisc. e Per_1
P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni del P.IVA_1
Foro di Milano e presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliata in
Milano (20122-MI), Corso di Porta Vittoria n. 28, giusta delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11/02/2025;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12-11-2025 – che espressamente si richiamato come depositate il 28-11-2025 e 9-12-2025 - richiedevano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e revoca del decreto ingtiuntivo opposto e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 806/2025 emesso dal
1 RG 4997/2025
Tribunale di Napoli Nord con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di la somma pari ad 31.463,68, Controparte_3 oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2. Si costituiva l'odierna opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio e, mediante le note scritte sopra riportate, le parti richiedevano la cessazione della materia del contendere evidenziando, in particolare, come fosse intervenuto un accordo tra ed il Controparte_1 sig. formalizzato con verbale di conciliazione del Parte_1
01/10/2025 presso il servizio all'uopo istituito dall' . CP_4
4. In definitiva, quindi, le parti hanno transatto la vicenda in oggetto e ciò comporta la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo.
Difatti, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (
Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217;
Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
5. Pertanto, tenuto conto della transazione in atti, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo indicato dalle parti, con compensazione delle spese di lite, così come concordato tra le parti nella transazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 806/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 4-4-2025.
b) spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 15-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4997/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
, C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Palma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via Aniello Palumbo nr. 71, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E in persona del suo procuratore speciale, Avv. Controparte_1
giusta procura speciale conferita in data 31.03.2010 (Atto Controparte_2
Rep. n. 92.622 – Racc. n. 17.132 – Notaio in Milano), Cod. Fisc. e Per_1
P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni del P.IVA_1
Foro di Milano e presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliata in
Milano (20122-MI), Corso di Porta Vittoria n. 28, giusta delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11/02/2025;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12-11-2025 – che espressamente si richiamato come depositate il 28-11-2025 e 9-12-2025 - richiedevano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e revoca del decreto ingtiuntivo opposto e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 806/2025 emesso dal
1 RG 4997/2025
Tribunale di Napoli Nord con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di la somma pari ad 31.463,68, Controparte_3 oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2. Si costituiva l'odierna opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio e, mediante le note scritte sopra riportate, le parti richiedevano la cessazione della materia del contendere evidenziando, in particolare, come fosse intervenuto un accordo tra ed il Controparte_1 sig. formalizzato con verbale di conciliazione del Parte_1
01/10/2025 presso il servizio all'uopo istituito dall' . CP_4
4. In definitiva, quindi, le parti hanno transatto la vicenda in oggetto e ciò comporta la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo.
Difatti, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (
Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217;
Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
5. Pertanto, tenuto conto della transazione in atti, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo indicato dalle parti, con compensazione delle spese di lite, così come concordato tra le parti nella transazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 806/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 4-4-2025.
b) spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 15-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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