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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE IT CE, Presidente
CO AR, RE
CAVONE CE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2576/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 658/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 04/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200032624736000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 23 dicembre 2022 / 4 maggio 2023 che aveva accolto il ricorso della contribuente relativo a una cartella per tributo Tari dell'anno 2017.
La Corte, infatti, escluso il litisconsorzio necessario con il Comune di Molfetta, osservava che era stata omessa la prova della notifica dell'accertamento e riteneva perciò non emessa tempestivamente la cartella di pagamento .
Di tanto si doleva l'appellante che muoveva alla sentenza varie ragioni di censura sia di rito, quanto alla mancata autorizzazione a convenire in giudizio il Comune, sia di merito a riguardo della ritenuta prescrizione, con decisione extrapetita stante il ricorrere di un'eccezione di decadenza, e con erronea mancata considerazione della regolarità della notifica degli accertamenti, documentata ex actis con una produzione di secondo grado.
La Resistente_1 non si costituiva.
All'udienza odierna, sulle conclusione dell'appellante la causa veniva assunta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto secondo gli argomenti che seguono.
Condivisa anche dall'Agenzia l'inesistenza di un litisconsorzio necessario con il Comune, l'appellante non può dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente locale perché, ai sensi dell'art. 39 del dlgs. n. 112 del 13 aprile 1999, la chiamata in causa del soggetto impositore è un atto suo proprio che si esterna con la litis denuntiatio, senza intervento autoritativo del giudicante.
Quanto all'eccezione di extrapetizione con riferimento alla dichiarata prescrizione, questa va ricondotta alla domanda di parte, dovendosi riconoscere alla motivazione del ricorso una duplice valenza delle ragioni con cui la Resistente_1 ha contestato la tempestività della cartella, e cioè sia per decadenza, con riferimento all'art. 1 comma 163 della legge finanziaria per il 2007, sia per prescrizione.
E' vero, però, e da qui la fondatezza del gravame, che la notifica della cartella è stata tempestiva con riguardo a entrambi i termini.
L'Agenzia ha dato prova in questo grado di giudizio dell'avvenuta notifica degli accertamenti il 2 ottobre
2017 mediante deposito presso la Casa Comunale con regolare spedizione della raccomandata informativa.
Gli accertamenti non sono stati impugnati e sono diventati definitivi.
A mente della ricorrente giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza prevista dall'art. 1 comma 163 della legge finanziaria per il 2007 è di tre anni solo in caso di liquidazione dell'imposta nella misura corrispondente alla denuncia del contribuente, mentre in caso di omissione della denuncia o di incompletezza della stessa, l'ente deve procedere con accertamento da notificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ai sensi dell'art. 1 comma 161 della citata legge (ex multis, Cass. 29 novembre 2016, n. 24187)
Successivamente subentra il termine prescrizionale che è di un ulteriore quinquennio dalla definitività dell'accertamento (ex multis, Cass. 26 giugno 2024, ord, n.17667)
Da qui la tempestività della notifica della cartella avvenuta entro il termine quinquennale.
In ogni caso, è corretta l'osservazione dell'Agenzia secondo cui, anche in caso di termine triennale, andrebbe conteggiata la proroga stabilita dalla legislazione emergenziale covid, fino al 26 marzo 2022.
D'altra parte, la cartella era sufficientemente motivata con l'indicazione degli accertamenti a cui si riferiva,
e non era necessaria l'allegazione degli atti presupposti che, avvenuta la notifica, erano ben noti alla parte e il suo diritto di difesa non era compromesso. La cartella non andava nemmeno fatta precedere da un avviso bonario, in quanto va escluso un obbligo generalizzato in tal senso per gli enti locali, e questi possono esservi tenuti solo in base a regolamenti interni che lo disciplinino a completamento dell'iter accertativo: non risulta che tale procedura sia stata prevista dal Comune di Molfetta.
La produzione degli atti di notifica degli accertamenti solo in questo grado, consente la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso di Resistente_1
. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE IT CE, Presidente
CO AR, RE
CAVONE CE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2576/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 658/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 04/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200032624736000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 23 dicembre 2022 / 4 maggio 2023 che aveva accolto il ricorso della contribuente relativo a una cartella per tributo Tari dell'anno 2017.
La Corte, infatti, escluso il litisconsorzio necessario con il Comune di Molfetta, osservava che era stata omessa la prova della notifica dell'accertamento e riteneva perciò non emessa tempestivamente la cartella di pagamento .
Di tanto si doleva l'appellante che muoveva alla sentenza varie ragioni di censura sia di rito, quanto alla mancata autorizzazione a convenire in giudizio il Comune, sia di merito a riguardo della ritenuta prescrizione, con decisione extrapetita stante il ricorrere di un'eccezione di decadenza, e con erronea mancata considerazione della regolarità della notifica degli accertamenti, documentata ex actis con una produzione di secondo grado.
La Resistente_1 non si costituiva.
All'udienza odierna, sulle conclusione dell'appellante la causa veniva assunta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto secondo gli argomenti che seguono.
Condivisa anche dall'Agenzia l'inesistenza di un litisconsorzio necessario con il Comune, l'appellante non può dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente locale perché, ai sensi dell'art. 39 del dlgs. n. 112 del 13 aprile 1999, la chiamata in causa del soggetto impositore è un atto suo proprio che si esterna con la litis denuntiatio, senza intervento autoritativo del giudicante.
Quanto all'eccezione di extrapetizione con riferimento alla dichiarata prescrizione, questa va ricondotta alla domanda di parte, dovendosi riconoscere alla motivazione del ricorso una duplice valenza delle ragioni con cui la Resistente_1 ha contestato la tempestività della cartella, e cioè sia per decadenza, con riferimento all'art. 1 comma 163 della legge finanziaria per il 2007, sia per prescrizione.
E' vero, però, e da qui la fondatezza del gravame, che la notifica della cartella è stata tempestiva con riguardo a entrambi i termini.
L'Agenzia ha dato prova in questo grado di giudizio dell'avvenuta notifica degli accertamenti il 2 ottobre
2017 mediante deposito presso la Casa Comunale con regolare spedizione della raccomandata informativa.
Gli accertamenti non sono stati impugnati e sono diventati definitivi.
A mente della ricorrente giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza prevista dall'art. 1 comma 163 della legge finanziaria per il 2007 è di tre anni solo in caso di liquidazione dell'imposta nella misura corrispondente alla denuncia del contribuente, mentre in caso di omissione della denuncia o di incompletezza della stessa, l'ente deve procedere con accertamento da notificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ai sensi dell'art. 1 comma 161 della citata legge (ex multis, Cass. 29 novembre 2016, n. 24187)
Successivamente subentra il termine prescrizionale che è di un ulteriore quinquennio dalla definitività dell'accertamento (ex multis, Cass. 26 giugno 2024, ord, n.17667)
Da qui la tempestività della notifica della cartella avvenuta entro il termine quinquennale.
In ogni caso, è corretta l'osservazione dell'Agenzia secondo cui, anche in caso di termine triennale, andrebbe conteggiata la proroga stabilita dalla legislazione emergenziale covid, fino al 26 marzo 2022.
D'altra parte, la cartella era sufficientemente motivata con l'indicazione degli accertamenti a cui si riferiva,
e non era necessaria l'allegazione degli atti presupposti che, avvenuta la notifica, erano ben noti alla parte e il suo diritto di difesa non era compromesso. La cartella non andava nemmeno fatta precedere da un avviso bonario, in quanto va escluso un obbligo generalizzato in tal senso per gli enti locali, e questi possono esservi tenuti solo in base a regolamenti interni che lo disciplinino a completamento dell'iter accertativo: non risulta che tale procedura sia stata prevista dal Comune di Molfetta.
La produzione degli atti di notifica degli accertamenti solo in questo grado, consente la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso di Resistente_1
. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis