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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4434 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MARCHESIN CRISTINA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti concordate condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere già definito ogni questione di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e/o comunque ad esso connessa e pertanto non potranno pretendere alcunché l'uno dall'altro relativamente a tale titolo;
3) i coniugi chiedono che venga disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Campiglia Dei Berici (VI) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Campiglia dei Berici (VI) in data 15/06/2002.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 12/07/2013 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Campiglia dei Berici (VI) il 15/06/2002 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
2 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Campiglia Dei Berici (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4434 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MARCHESIN CRISTINA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti concordate condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere già definito ogni questione di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e/o comunque ad esso connessa e pertanto non potranno pretendere alcunché l'uno dall'altro relativamente a tale titolo;
3) i coniugi chiedono che venga disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Campiglia Dei Berici (VI) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Campiglia dei Berici (VI) in data 15/06/2002.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 12/07/2013 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Campiglia dei Berici (VI) il 15/06/2002 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
2 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Campiglia Dei Berici (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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