Sentenza 18 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2019, n. 7275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7275 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UA IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto. Uditi l'avv. RAFFAELLA CRISTOFARO RAFFAELA, in difesa della parte civile ON TA, che si riporta alle conclusioni del P.G. e deposita in udienza le conclusioni scritte e la nota spese e l'avv. GENNARO AUSIELLO in difesa di UA IR che si riporta ai motivi di ricorso insistendo in particolare per l'accoglimento del terzo motivo.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/7/2016, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA il 21/5/2014 nei confronti di UA IR in relazione al reato di cui all'artt. 646 CP.
1. RO UA veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. perché, nella qualità di legale incaricato di rappresentare la sig.ra IL nella compravendita di un immobile, si era appropriato della somma di euro 17.600.00 di competenza della stessa. All'esito del processo di primo grado l'imputato veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Avverso la sentenza la difesa dell'imputato ha proposto appello deducendo la nullità della stessa per violazione dell'art. 552, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e comunque l'infondatezza dell'accusa, l'eccessiva severità della pena. La Corte territoriale, ritenute infondate tutte le doglianze, confermava la sentenza del Tribunale.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo per violazione dell'art. 429 lett. f) cod. proc. pen. e 552 lett. d) cod. proc. pen. poiché nel decreto non sarebbe indicato in modo certo ed univoco il luogo dove si sarebbe celebrato il processo.
2.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte, fondate su di una errata valutazione della scrittura privata e delle dichiarazioni rese dal teste SP, sarebbero il risultato di un ragionamento illogico e contraddittorio.
2.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 646 cod. pen. La Corte non avrebbe correttamente individuato il momento di consumazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Gli articoli 429 e 552 cod. prc. pen. prevedono che il decreto che dispone il giudizio contenga, a pena di nullità, l'indicazione del luogo e del giudice avanti al quale il processo sarà celebrato. L'erronea indicazione di tale luogo, comportando la celebrazione del processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a omessa citazione perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 3868 del 07/10/2014, dep. 2015, Piazza, Rv. 262174). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato, però, l'indicazione non è né omessa né erronea. Nel decreto, infatti, era compiutamente indicato il luogo in cui il processo si sarebbe celebrato e solo in via eventuale, ed a maggiore garanzia dell'imputato, vi era la comunicazione che in caso di soppressione della sede distaccata di Torre del Greco il processo si sarebbe tenuto nella sede di Torre Annunziata. La circostanza che nel medesimo decreto fosse indicata una sede alternativa come possibile luogo di celebrazione del processo, d'altro canto, considerate le specifiche ed agevoli "istruzioni" fornite sul punto, non ha determinato, né avrebbe potuto, alcuna confusione circa il requisito richiesto dalla norma a pena di nullità. La motivazione della Corte territoriale, anche con il riferimento alla necessità di fare "ricorso ad una ordinaria diligenza" ed alla regolare presenza del difensore, è sul punto quindi giuridicamente corretta e coerente.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217). Per tali ragioni, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto all'attendibilità della teste SP (le cui dichiarazioni sono state confermate dal marito) ogni ulteriore critica risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica delriter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217). L'argomento secondo il quale la teste avrebbe avuto interesse a mentire al fine di non dover rispondere alla sig.ra IL, sua mandante, delle somme a questa mai corrisposte, d'altro canto, in assenza di elementi dai quali risulti che gli assegni siano stati in quella occasione effettivamente consegnati alla SP e che questa li abbia in qualche modo incassati, è inconsistente.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza in merito al momento in cui si consuma il reato di appropriazione indebita e la motivazione sul punto, quanto all'individuazione dello stesso, è coerente e logica. Nel caso di specie, infatti, l'interversione del possesso che caratterizza il delitto di appropriazione indebita -che è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199)- si è realizzata allorché l'imputato, manifestando un vero e proprio rifiuto alla restituzione del denaro (avvenuta nell'anno 2011), si è di fatto dichiarato dominus della somma così ed a tale diverso titolo trattenuta. A nulla rileva la precedente condotta che, proprio perché caratterizzata da richieste di rinviare l'adempimento e promesse di una futura restituzione, si inseriva in un generale contesto riferibile al mero inadempimento dell'obbligo di restituzione (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Forte e altro, Rv. 270092).
4. L'imputato va condannato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio, quantificate come da dispositivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile IL ET delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che si liquidano in 3510 euro, oltre a spese forfetarie nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A. Così deciso il 6/11/2018 Il