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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5222/2024 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. MAGNANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
DR OG (c.f. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANI SIMONA C.F._2
RICORRENTI pagina 1 di 4
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 16/12/2024;
- rilevato che è nata la figlia in data 04/10/2015; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 10/03/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il regime seguente e salvo diverso accordo delle parti:
i) fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola e/o al termine delle varie attività ricreative estive e/o dal domicilio della genitrice collocataria nei periodi in cui la figlia non frequenta la scuola, fino alla domenica con accompagnamento al domicilio della genitrice collocataria alle ore 20.30;
ii) durante le vacanze natalizie, in deroga al punti i) negli anni pari dalle ore 16:00 del 23 dicembre,
quando il padre avrà cura di andare a prelevare la figlia all"uscita da scuola sino alle ore 19:00 del 30
dicembre, quando riaccompagnerà la figlia nella casa materna e negli anni dispari dalle ore 16:00 del 30
dicembre quando il padre avrà cura di andarla a prelevare nella casa materna sino alle ore 19:00 del 6
gennaio, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
pagina 2 di 4 iii) durante le vacanze pasquali, in deroga al punto i): negli anni pari dalle ore 19:00 della domenica di
Pasqua, quando il padre avrà cura di andare a prendere nella abitazione materna, fino alle ore 19:00
dell"ultimo giorno di vacanza scolastica, mentre negli anni dispari dalle ore 16:00 dell"ultimo giorno di scuola prima delle vacanze scolastiche, quando il padre avrà cura di andare a prelevare la figlia all"uscita da scuola sino alle ore 19:00 della domenica di Pasqua, quando la riaccompagnerà a casa;
iv) durante le ferie estive, in deroga al punto i), per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari l"ultima settimana di luglio e la terza settimana di agosto;
negli anni dispari le prime due settimane di agosto;
v) in deroga al punto i) ma salvo quanto previsto ai punti ii) iii), iv) il giorno del proprio compleanno e,
negli anni pari, il giorno del compleanno della figlia con i seguenti orari: nei giorni infrasettimanali dall"uscita da scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola mentre nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 21;
vi) in deroga al punto i) ma salvo quanto previsto ai punti ii) iii) vi) v), durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell"alternanza con la madre;
- Dal punto di vista economico, attese le attuali esigenze della figlia, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, il costo della tratta Verona-Vignola, il sig. GN corrisponderà alla signora la somma mensile di € 250,00, Pt_1
da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, anche in considerazione della circostanza che l'assegno unico universale è percepito integralmente dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie previste da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Modena.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 3 di 4 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
rilevato che nata a [...] il [...] e OG DR nato a Parte_1
REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 15/07/1987 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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