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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5788 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA IO GI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2767 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(già (P. IVA. ), Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 con gli avvocati Massimiliano Manna e Franca Fiorelli, nel cui studio in Bastia Umbra (PG), alla Piazza Mazzini n. 66, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(P.IVA ), con l'avvocato Gianluca Controparte_2 P.IVA_2 Caporaso nel cui studio in Napoli, alla via M. Cervantes n.55/14, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2596 pubblicata il 17/2/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 20 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ ha Controparte_2 convenuto in giudizio e, premettendo di essere un Parte_1 organizzatore di viaggi che, per la creazione di pacchetti turistici (da vendere poi a terzi), assume vincoli contrattuali con vari soggetti, pubblici e privati, ha esposto che l'attività era prevalentemente rivolta a persone diversamente abili e ad anziani, per i quali predisponeva pacchetti turistici e partecipava a gare pubbliche indette da enti;
avendo necessità di rivolgersi alla clientela individuale, offrendo uno strumento di scelta e di prenotazione di viaggi certificati e dedicati alla terza età, era sorta l'idea di progettare e sviluppare una “piattaforma e-commerce” (“BtoC”, rivolta al consumatore, e “BtoB”, rivolta alle agenzie di viaggio con “clientela over 55”) di viaggi per la terza età, affidata alla convenuta, cui nel 2011, quale
“software house”, era stata affidata la gestione del sito istituzionale;
gli accordi raggiunti all'esito dell'incontro del 30.10.2012 venivano trasfusi nello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti e prevedevano le prestazioni specifiche che si impegnava a realizzare per Parte_1 garantire la funzionalità della citata piattaforma e la realizzazione del progetto imprenditoriale;
avviata l'attività, nel 2013, si attivava CP_2 per chiudere accordi commerciali con i principali fornitori dei servizi da fornire nella piattaforma eCommerce, trasmettendo via via a i Parte_1 manuali tecnici e ogni informazione necessaria;
venivano così stipulati diversi accordi commerciali, tutti funzionali alla realizzazione e allo sviluppo della piattaforma citata, tra cui quelli del 07.02.2013, del 04.06.2014, del 18.11.2014 e del 09.03.2016, nei quali erano indicati le prestazioni e i servizi che si impegnava a realizzare e i relativi Parte_1 tempi di esecuzione, peraltro a fronte di compensi ampiamente superiori a quelli di mercato;
tuttavia, la convenuta si rendeva reiteratamente inadempiente, in quanto da un lato non rispettava gli obblighi contrattuali previsti, omettendo la realizzazione di quanto dovuto e/o la realizzazione nei tempi prescritti, e dall'altro realizzava alcuni servizi ad essa affidati con risultati di gravissima criticità, che determinavano l'omesso e/o il cattivo funzionamento della piattaforma eCommerce;
i reiterati inadempimenti venivano contestati dall'attrice anche con plurime mail, nonché con nota prot. n. 224/2015 del 10.03.2015, e con note pec del 19.05.2015, del 03.06.2015, del 22.09.2017, oltre che con atto di diffida prot. n. 556/17 del 06.11.2017, rispetto alle quali la convenuta rimaneva inerte e gravemente inadempiente. Dopo aver descritto, nell'apposita “griglia” riportata in citazione alle pagg. 6-10, nonché alle pagg. 10-12, le condotte inadempienti della convenuta, ha dedotto la responsabilità contrattuale e precontrattuale della medesima, da cui originavano i gravi danni subiti dall'attrice e ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa declaratoria di responsabilità della convenuta e,
pag. 2 di 20 ove occorra, previa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia di ogni diversa pattuizione, clausola, statuizione e/o atto, a) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta in ordine al contratto di servizi affidato alla convenuta per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma eCommerce ( e ) meglio descritta in narrativa ed alla sua Pt_2 Pt_3 implementazione e/o utilizzazione, tra cui gli ordini del 07.02.2013, del 04.06.2014, del 18.11.2014, del 09.03.2016 ed ogni altro, anche verbale, intervenuto tra le parti, ivi compreso quello del 30.10.2012, nonché la risoluzione degli stessi per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente alla convenuta, con ogni conseguenza di legge;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme sinora corrisposte alla convenuta come sopra indicate nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi a carico della convenuta nella misura descritta in atti ovvero in quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, occorrendo anche a mezzo C.T.U., ovvero, in via gradata, che verrà riconosciuta in via equitativa o di giustizia dall'On.le Giudicante, maggiorata di interessi anche ex D.L.vo 231/02 e rivalutazione, con ogni conseguenza di legge;
c) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di giudizio, anche a titolo di contributo unificato anticipato”. In data 29.3.2018 (quindi tempestivamente rispetto all'udienza del 20.4.2018), si è costituita ora la Parte_1 Controparte_1 quale, nel confermare che le parti addivenivano, nel tempo, alla stipula di distinti atti negoziali, in data 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016, perfezionatisi via e-mail, ha descritto le circostanze caratterizzanti le attività di realizzazione della piattaforma, affermando che gli inconvenienti derivavano dalla problematiche nell'utilizzo del connettore e dalle continue richieste di assistenza e di CP_3 implementazione, non contemplate negli originari atti contrattuali, che comportavano inevitabili differimenti nella consegna, come comunicato con missiva del 9.3.2015; la convenuta intraprendeva quindi la realizzazione, originariamente non contemplata, di una nuova versione del carrello di e- Commerce per gestire più agevolmente e in maniera strutturata tutte (o quasi) le particolari caratteristiche del prodotto, facendo intervenire CP_3 solo per la parte amministrativa - fiscale di gestione delle pratiche viaggio;
tuttavia, pur avanzando continue pretese, inerenti a nuove CP_2 funzioni, non previste, contestava le richieste di pagamento;
la convenuta, pertanto, rappresentava, in dettaglio, le attività aggiuntive commissionate in corso d'opera dall'ottobre 2014 al 15.5.2015 e richiedeva, con missiva del 20.05.2015, il pagamento delle spettanze di cui alle fatture n. 36/2015 e n. 37/2015, successivamente saldate;
seguiva un periodo di “relativa collaborazione”, avendo le parti concertato le funzioni da realizzare con priorità, previa quantificazione degli importi dovuti, corrisposti in base alle scadenze concordate, ad eccezione del residuo saldo del 2016 per l'importo pag. 3 di 20 di € 3.452,40; la convenuta, a seguito della realizzazione delle funzioni di base e di gran parte delle ulteriori richieste avanzate dalla committente, risultato vano il tentativo di conseguire bonariamente il pagamento del dovuto, con diffida legale del 21.9.2017, invocava il saldo residuo del 2016, oltre al pagamento delle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00, per complessivi € 58.352,40; a seguito delle reciproche CP_2 rivendicazioni e del tentativo di bonaria composizione della lite, non andato a buon fine, notificava l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con lo scopo di prevenire l'iniziativa della convenuta in sede monitoria. Dopo aver dedotto che l'esigenza di modificare i portali e di crearne di nuovi (ad esempio di realizzare un nuovo portale rispetto al sito Pt_3 istituzionale, la cui architettura veniva modificata altre due volte) in base alle strategie, di volta in volta, adottate dall'attrice, al fine di competere con i “grandi” del settore, sortiva inevitabili conseguenze, ha affermato che la convenuta, oltre ai tre portali , configurati nell'arco temporale dal Pt_3
2013 al 2017, aveva realizzato il portale , modificato per ben due volte, Pt_2 su esplicita richiesta della committente, nonché due “mini portali” CP_4 (cui si riferiva la fattura n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, rimasta inevasa, unitamente alle ulteriori fatture n. 20/2017, n. 22/2017, n. 23/2017 e n. 33/2017) e Parte_4
Ha quindi affermato che incombeva alla committente l'onere di provare la concreta sussistenza delle carenze, dei vizi e dei malfunzionamenti lamentati e che, con riferimento alle presunte omissioni afferenti l'area hotel “… Eden Viaggi, e Dimhotel …”, non CP_5 aveva mai ricevuto le imprescindibili indicazioni finalizzate alla realizzazione, mentre, quanto alle aree “… voli, traghetti treni, bus …”, la committente non aveva stipulato alcun relativo accordo commerciale. Infine, dopo aver contestato gli ulteriori inadempimenti descritti in citazione, ha formulato le seguenti conclusioni: “… previo integrale rigetto delle avverse domande Insta affinché l'adito Tribunale, ogni contraria istanza reietta, voglia: - In via pregiudiziale, rilevata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, pronunziarsi per l'esclusività del Tribunale di Perugia a conoscere delle controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione dei contratti inter partes: - In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., sussistendo i presupposti tutti di cui agli articoli .633 c.p.c., comma I, n. 1), 634 c.p.c. e 642 c.p.c., emettere nei confronti della … ordinanza ingiuntiva, provvisoriamente Controparte_2 esecutiva, per il pagamento immediato del residuo saldo del fatturato 2016, pari ad € 3.452,40 e delle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00, per complessivi € 58.352,40. alla …, oltre interessi moratori, Controparte_1
pag. 4 di 20 quantificati ai sensi del D.L. 231/02, dall'esigibilità dei singoli importi al saldo;
- Nel merito, stante il grave, protratto e conclamato inadempimento dell'attrice, determinatasi a disattendere il pagamento di crediti scaduti ed esigibili, in assenza di qualsivoglia fondata eccezione e contestazione, anzi, a fronte della puntuale esecuzione delle opere commissionate, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c., dichiarare la risoluzione del contratti inter partes per esclusivi fatto e colpa della nonché condannare Controparte_2 quest'ultima al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, anche in ragione della dell'illegittima e pregiudizievole condotta, assunta in spregio dei principi sanciti dagli artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c., ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante e la lesione d'immagine imprenditoriale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dall'insorgere al saldo”. Con ordinanza del 13.6.2018, sono state rigettate l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (che forniva Controparte_6 all'attrice il sistema gestionale dei dati AVES) formulata dall'attrice e l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla convenuta;
sono stati altresì concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 5.9.2018. Respinte le istanze di prova orale, è stata disposta ed espletata c.t.u. A seguito di numerose istanze di proroga avanzate dal C.T.U., la relazione è stata infine depositata in data 30.3.2021. Con ordinanza del 13.5.2021, è stata disattesa l'istanza di convocazione del C.T.U. a chiarimenti formulata dalla convenuta e la causa è stata rinviata all'udienza del 6.10.2021 per la precisazione delle conclusioni. In conseguenza della nota emergenza epidemiologica da Covid 19, con decreto del 26.7.2021 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza. Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dei contratti conclusi tra le parti in data 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016; ha rigettato ogni altra domanda;
ha compensato tra le parti le spese di lite;
ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il rapporto intercorso tra le parti, estrinsecatosi negli accordi del 7.2.2013, 04.06.2014, del 28.10.2014, del 18.11.2014 e del 09.03.2016, va inquadrato nel contratto di appalto, avente ad oggetto servizi informatici.
pag. 5 di 20 Il C.T.U. ha premesso che: - già nel 2011 l'attrice aveva commissionato alla convenuta la realizzazione del sito web aziendale, ma, con riferimento alle vicende oggetto di giudizio, i rapporti hanno avuto inizio con l'incontro del 30.10.2012, quando la prima avrebbe spiegato in dettaglio il proprio progetto finalizzato allo sviluppo della piattaforma e- commerce, fissandone le tempistiche di consegna e rappresentando l'obiettivo di realizzare, sviluppare e diffondere tale piattaforma per l'acquisizione di nuova clientela;
- i contenuti tecnici dell'incontro, tuttavia, non sono documentati da alcuna forma di contratto e i rapporti si sono poi concretizzati esclusivamente con le offerte della convenuta, sottoscritte dall'attrice in data 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016; - gli accordi, quindi, non sono stati redatti sulla base di una progettazione dettagliata di quanto doveva essere realizzato e, soprattutto, non sono successivamente stati gestiti con la formalizzazione di quanto veniva progressivamente prodotto, consegnato e/o messo in produzione o, quantomeno non vi è in atti la relativa documentazione;
- nel corso del 2015, inoltre, si era instaurato un contenzioso fra le parti, atteso che l'attrice contestava il ritardo con cui la convenuta dava seguito agli impegni contrattuali assunti, in particolare, con le offerte del 28.10.2014 e del 18.11.2014, e la convenuta lamentava il fatto di non potere adempiere tempestivamente a causa delle ulteriori attività richieste e della modifica di quelle originariamente pattuite, lamentando altresì il ritardato pagamento di fatture;
- aveva fatto seguito l'ulteriore accordo commerciale formalizzato con l'offerta del 09.03.2016, cui seguiva un periodo di relativa collaborazione;
- nella seconda metà del 2017, è pacifico che i rapporti si siano interrotti e che la convenuta non svolgesse più attività in favore dell'attrice. Si sintetizza di seguito quanto accertato in merito all'adempimento o meno degli accordi intercorsi tra le parti (come descritti alle pagg. 17-21 e alle pagg. 27- 38), rinviando, per la descrizione dei relativi servizi e per tutto quanto qui non riportato, alla relazione. Accordo del 7.2.2013: in relazione a questa prima parte degli accordi, non vi è alcuna contestazione relativa a vizi e/o ritardi sulla consegna, e all'esito di questa fase, dunque, la convenuta aveva realizzato il nuovo portale B2C (happyageshop.com) e l'aggiornamento del sito istituzionale (happyage.it) e aveva svolto i richiesti servizi di diffusione del marchio sui social network. CP_2
Accordo del 04.06.2014: l'attrice lamenta la mancata realizzazione e consegna della versione inglese del nuovo portale e-commerce B2C, mentre la convenuta, ammettendo di fatto che il portale in inglese non fu mai messo in produzione, riferisce che si sarebbe trattato di una scelta della stessa attrice che, a fronte della corretta predisposizione di quanto necessario da parte della convenuta, non avrebbe mai consegnato la documentazione tradotta necessaria per l'implementazione del portale;
nel pag. 6 di 20 corso delle operazioni si è accertato che la versione inglese del portale, benché predisposta dalla convenuta, non è attiva né realizzata;
tuttavia, la documentazione contrattuale non specifica se la convenuta avesse o meno l'onere di predisporre anche la documentazione tradotta in inglese per l'alimentazione delle pagine del portale o se, come sostenuto dalla stessa, questa avesse solo l'onere di predisporre il portale e di caricare la documentazione predisposta dall'attrice. Accordo del 28.10.2014: la convenuta ha effettuato l'attività fondamentale di tale accordo, costituita dall'aggiornamento del portale e- commerce B2C happyageshop.com, pur con le limitazioni attinenti al modulo n. 2 dell'offerta e cioè: 1) non erano presenti (e quindi non sono stati realizzati) i link di menu delle aree voli, traghetti, treni e bus, mentre erano presenti i link Hotel e Crociere;
2) quanto all'area Hotel, non sono state consegnate le aree Eden Viaggi, e Dimhotels, essendo CP_5 stato implementato solo il collegamento con Reisen Patz, anche se tale interoperabilità è possibile solo a seguito di accordi contrattuali che l'attrice avrebbe dovuto attivare con i vari fornitori di servizi e la convenuta, solo successivamente, avrebbe potuto implementare i flussi di dati sulla base degli specifici protocolli che ogni fornitore di servizi utilizza, essendo impossibile realizzare generici sistemi di interoperabilità applicabili con qualsiasi fornitore di servizi;
3) quanto all'area Reisen Platz, non è stato possibile verificarne la tempistica, mentre non sono verificabili le criticità, nel senso che, non essendo note le specifiche iniziali di tale connessione, nulla si può dire di quelle effettivamente funzionanti e con rilevanti criticità (si rinvia alle pagg. 30 e 31 della relazione per l'esame delle specifiche contestazioni formulate in citazione e disattese dal C.T.U., che ha ritenuto i vizi insussistenti, non verificabili o relativi a prestazioni non previste); 4) quanto all'area Crociere, escluso il ritardo nella consegna, non risultava possibile testare la funzionalità, fermo restando che la convenuta ammetteva in comparsa (pag. 11) che, pur Contr essendo stati realizzati i connettori con e , circostanza CP_7 effettivamente provata dall'esistenza dei dati, e dopo ulteriori richieste non previste contrattualmente, quali quelle di cui si lamenta il malfunzionamento, l'attrice si sarebbe orientata verso lo sviluppo dei portali e sicché l'attività sembra essere stata svolta solo CP_4 Pt_4 in parte e con funzionalità incomplete e scarsamente funzionanti, come emerge anche dalla visione del video prodotto in atti. Accordo del 18.11.2014: l'attrice lamenta la mancata realizzazione e consegna del portale B2B, dedicato alle Agenzie;
il CTP di parte convenuta riferiva che era stato realizzato il portale Holiday Senior, finalizzato alla vendita online alle Agenzie, di fatto del tipo B2B, ma che poi tale funzionalità fu implementata con la funzione Agenzie nel portale B2C, abbandonando lo sviluppo del portale separato che quindi, pur essendo stato in buona parte sviluppato, non è mai entrato in produzione;
nel corso pag. 7 di 20 delle operazioni peritali, si prendeva atto che entrambe le funzionalità erano effettivamente state sviluppate, pur con alcune differenze, e che il sistema B2B conteneva esclusivamente dati di prova, non essendo mai andato in produzione, mentre la corrispondente funzionalità nel portale B2C, effettivamente andato in produzione, risultava funzionante. Accordo del 09.03.2016: l'attività di aggiornamento grafico e contenutistico del sito istituzionale e del portale B2C, che è quella contestata, è stata eseguita dalla convenuta;
sono stati riscontrati alcuni dei malfunzionamenti contestati dall'attrice (per l'esame dei quali si rinvia alle pagg. 33-38 della relazione), mentre altri malfunzionamenti non sono risultati verificabili o sono stati esclusi.
Il C.T.U. ha spiegato che le applicazioni realizzate dalla convenuta in favore dell'attrice, aventi la finalità complessiva di promuovere e vendere soggiorni, viaggi e servizi ed esso collegati presso clienti generici e/o specifici segmenti di mercato, sono le seguenti: 1) l'aggiornamento del sito web istituzionale aziendale “happyage.it”; 2) il sistema di commercio elettronico “happyageshop.com”; 3) il sito tematico denominato “minisito GRIMALDI”; 4) il sito tematico denominato “portale INPS”; 5) il sito tematico per agenzie (B2B) denominato “holidaysenior”. Dopo aver illustrato (pag. 22 e segg.) l'architettura del sistema realizzato, che comprendeva i cinque portali, i quali potevano essere utilizzati dalla clientela privata (B2C – Business to Client) o business (B2B
– Business to Business), ha esposto che il sistema doveva essere continuamente alimentato e manutenuto, sia dalla convenuta, che doveva svolgere le attività di manutenzione, implementazione di nuove funzionalità, aggiornamento ed integrazione dei contenuti e del layout, sia dall'attrice, cui era demandato, attraverso il (c.d.) backoffice del CMS , il Pt_5 compito di alimentare alcune informazioni commerciali. Ha affermato che il limite della verifica sulla idoneità dei servizi realizzati dalla convenuta risiede nella genericità con la quale i
“desiderata” della committente sono stati tradotti in documentazione progettuale, in quanto, oltre al contenuto degli accordi/contratti, non vi è in atti documentazione tecnica specifica di progetto;
quanto al portale B2C, i prodotti e i servizi realizzati risultano sostanzialmente in linea con quanto necessario per realizzare l'obiettivo preposto, sia pure con le limitazioni e i malfunzionamenti descritti;
nel complesso, si è rilevata una generale instabilità ed immaturità del sistema che, pur con i limiti degli accertamenti svolti, si è manifestata con alcuni malfunzionamenti che tradiscono il grado di incompletezza dello sviluppo della piattaforma, le cui cause possono certamente essere ascritte, oltre alla necessità di adeguamento alla variazione delle specifiche di trasmissione dei dati dei connettori, anche alle continue modifiche richieste nel corso dello sviluppo. Il C.T.U. ha quindi concluso che: nel corso delle operazioni peritali sono stati svolti tutti gli accertamenti possibili sulla base della pag. 8 di 20 documentazione versata in atti e, sul piano tecnico, sono state svolte le verifiche possibili su un sistema che, ormai, non ha più possibilità di interfacciarsi con i fornitori dei vari servizi ma che conserva parte della propria funzionalità in ragione dei dati ancora contenuti;
si tratta di un sistema complesso ad alta interoperabilità, che richiede una serie di continui cicli di modifica, test ed analisi dei risultati, che si esaurisce solo nel momento in cui il sistema viene giudicato “maturo” dagli operatori e in assenza di modifiche delle condizioni al contorno che, nel caso di specie erano costituite dalle specifiche dei software applicativi con il quale il sistema si doveva interfacciare (AVES) e dei fornitori di servizi (es. Reisen Platz per gli hotel); in generale, l'intempestività e i vizi lamentati dall'attrice sono prevalentemente attribuibili ad un'immaturità del sistema, in parte causata dalla continua necessità di rispondere ad esigenze ed opportunità di mercato (si vedano i portali e non oggetto Pt_4 CP_4 degli accordi, come chiarito nella risposta alle osservazioni del CTP dell'attrice), concretizzate in una successione ravvicinata di richieste di integrazione e modifica dei sistemi;
inoltre, vi è la totale mancanza di formalizzazione delle specifiche di progetto e delle fasi di consegna e di collaudo di quanto realizzato;
per il resto non si può non ravvisare una responsabilità della convenuta in parte degli inconvenienti lamentati, laddove, in effetti, la piattaforma non sembra avesse raggiunto il grado di maturità minimo e la pienezza delle funzionalità previste. Ricapitolando, quanto alle opere, ha confermato: - l'adeguamento del portale WEB aziendale happyage.it, conformemente al contratto del 7.2.2013; - la realizzazione del primo portale B2C destinato al cliente finale, conformemente al contratto del 7.2.2013; - la mancata realizzazione della versione inglese del portale B2C, di cui al contratto del 04.06.2014, predisposto dalla convenuta, ma mai alimentato da elementi documentali di fornitura, presumibilmente, dell'attrice, che, di fatto non è mai entrato in produzione;
- l'aggiornamento con adeguamento di nuove funzionalità del portale B2C, conformemente al contratto del 28.10.2014, ma con gli inconvenienti accertati;
- il mancato completamento e la messa in produzione del portale B2B, conformemente al contratto del 18.11.2014, implementato, invece, come funzione Agenzie della piattaforma B2C, tanto che si può intendere come parziale realizzazione di quanto concordato, anche in ragione del parziale completamento dello stesso (holidaysenior.com); - l'aggiornamento del sito istituzionale e del portale B2C, conformemente al contratto del 09.03.2016, pur con le limitazioni dovute ai vari inconvenienti documentati ed accertati nel corso delle operazioni peritali;
- la realizzazione del portale tematico “GRIMALDI”, non oggetto di alcun contratto documentato;
- la realizzazione del portale tematico “ , non oggetto di alcun contratto documentato. CP_4
Il portale B2C realizzato era sostanzialmente idoneo alla diffusione verticale in alcuni settori operativi di (ad esempio, Pacchetti CP_2
pag. 9 di 20 Vacanze, , ma, tenuto conto dei numerosi malfunzionamenti Pt_4 CP_4 e del grado di immaturità del sistema nel suo complesso, necessitava di un consistente investimento per adeguarlo ad un superiore livello di affidabilità e di funzionalità. Al quesito sulla tempestività della realizzazione di quanto concordato non è stata fornita risposta in ragione dell'assenza di qualsivoglia formalizzazione delle fasi di consegna e collaudo degli items realizzati. Alla luce delle condivisibili conclusioni del C.T.U., da reputarsi corrette e immuni da vizi logico-giuridici (anche in relazione alle puntuali ed esaustive risposte alle osservazioni dei C.T.P.), si ritiene che l'inadempimento debba essere ascritto in pari misura ad entrambe le contraenti, non essendo configurabile un inadempimento prevalente. E infatti, premesso che i singoli accordi devono essere considerati, non atomisticamente, ma unitariamente, al fine del buon funzionamento del sistema e del raggiungimento della “maturità” dello stesso, occorreva la collaborazione di entrambe le parti, onde testare, modificare e via via integrare le funzionalità. Siffatto atteggiamento di fattiva e continuativa collaborazione, secondo il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nella specie, è mancato sia da parte della committente che da parte dell'appaltatrice. Va ascritta alla prima la carenza di una adeguata progettazione e di una dettagliata previsione e disciplina dei servizi richiesti, con relative tempistiche di lavorazione, essendo emerso il ricorso a continue richieste di modifica e di integrazione di quanto pattuito, fino a richiedere ex novo servizi mai previsti nei contratti di cui si chiede la risoluzione (si pensi ai siti e , per rispondere ad esigenze e opportunità di mercato. CP_4 Pt_4 Ciò non poteva non spiegare riflessi sull'attività dell'appaltatrice, che, inevitabilmente, si trovava a far fronte a impegni imprevisti e non pianificati, con il risultato di incorrere nell'inadempimento delle obbligazioni pregresse. In sostanza, la successione ravvicinata di richieste di integrazione e modifica dei sistemi, in una con la mancanza di formalizzazione delle specifiche di progetto e delle fasi di consegna e di collaudo di quanto realizzato, hanno concorso a determinare l'immaturità del sistema, che ha prodotto l'intempestività e i vizi lamentati dall'attrice. Dal canto suo, anche la convenuta, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatole, era tenuta a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dalla committente e a manifestare il proprio dissenso a fronte della genericità degli incarichi e delle modifiche e integrazioni richieste in corso d'opera.
pag. 10 di 20 Come è noto, l'appaltatore va esente da responsabilità nel caso in cui dimostri di aver manifestato il dissenso e di essere stato indotto ad eseguire gli ordini impartiti, quale "nudus minister", per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo, il che nella specie non è stato dedotto né tanto meno provato. Fermo quanto sopra, per il resto la convenuta non ha dimostrato che la mancata realizzazione della versione inglese del portale B2C, la realizzazione solo parziale del portale B2B e tutti gli inconvenienti e malfunzionamenti rilevati dal C.T.U., che complessivamente considerati non si rivelano certo marginali, siano dipesi da causa alla stessa non imputabile e, quindi, non ha provato di aver eseguito l'opera conformemente alle regole dell'arte. L'accertamento di inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra (Cass. n. 18932/2016). Tuttavia, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono comunque dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (cfr. Cass. n. 26907/2014; Cass. n. 767/2016; Cass. n. 19706/2020). Deve, dunque, dichiararsi la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti. Prima di affrontare il tema degli effetti restitutori della risoluzione e della domanda di pagamento delle fatture, avanzata dalla appaltatrice, va detto che deve essere esclusa la responsabilità precontrattuale della predetta. Secondo un orientamento della Suprema Corte, le trattative, cristallizzate con la stipula del contratto definitivo, perdono ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura contrattuale che rappresenta la sola fonte di responsabilità risarcitoria (Cass. n. 7545/2016; Cass. n. 16937/2006), mentre, secondo un diverso orientamento, la responsabilità precontrattuale non è limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l'articolo 1337 c.c. in una clausola generale (Cass. 24795/2008; Cass. 21255/ 2013) può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che può rilevare anche se il contratto si è poi in realtà concluso (Cass. n. 18748/2019). In base a tale secondo insegnamento, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella pag. 11 di 20 formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo anche in caso di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. n. 5762/2016). Anche a voler aderire a tale secondo orientamento, la domanda di parte attrice è del tutto generica ed è rimasta sprovvista di prova, dal momento che, in primo luogo, non è certo sufficiente, ai fini in esame, che abbia rappresentato, durante gli incontri, di avere massima Parte_1 competenza nel settore dell'e-commerce o che ciò fosse pubblicizzato sul sito istituzionale della stessa, tanto più che era un operatore CP_2 professionale che si interfacciava con soggetti pubblici e privati e che, a suo dire, era dotato di “alta competenza” e “profonda specializzazione” nel settore del cd. turismo sociale. In secondo luogo, le argomentazioni sopra esposte sulla base della espletata c.t.u. impediscono di ritenere che la convenuta fosse sprovvista
“nella realtà, di dotazione, esperienza specifica, uomini e mezzi …”. Ciò detto, va respinta anche la domanda di condanna dell'attrice al pagamento delle somme portate dalle fatture. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, come previsto dall'art. 1458 c.c., l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, per tali intendendosi quelle con le quale il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore. Se l'appaltatore chiede in corso d'opera la risoluzione del contratto per inadempimento del committente e la condanna al pagamento delle fatture in relazione alle opere già eseguite, il giudice, pur rilevandone la impropria formulazione in termini di versamento del prezzo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c., circa la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (cfr. Cass. n. 13405/2015; Cass. 21/6/2013 n. 15705; Cass. 21/11/1983 n. 6946). Pur dovendosi così qualificare la domanda della convenuta, nel merito si osserva tuttavia che le fatture sono state contestate dall'attrice già nella fase stragiudiziale, con la pec del 22.09.2017 sub all. 10, con la quale, nel contestare plurimi inadempimenti, si affermava che le fatture riguardavano “prestazioni giammai eseguite, giammai commissionate, giammai completate e, in altra parte, erroneamente eseguite e, peraltro, rispetto a compensi giammai pattuiti ed anzi ampiamente estranei agli accordi intercorsi e riferite ad importi non dovuti (da cui la immediata pag. 12 di 20 reiezione delle stesse già nell'agosto)”. La contestazione è stata ribadita nel presente giudizio, con le note autorizzate depositate il 9.5.2018. A fronte di quanto sopra, la convenuta non ha provato la corretta esecuzione, a regola d'arte, delle specifiche prestazioni oggetto delle fatture, fatta eccezione per la fattura relativa al portale supportata CP_4 dalla corrispondenza mail in atti, in relazione alla quale però l'attrice ha affermato l'avvenuto pagamento (cfr. memoria istruttoria, pag. 1), circostanza non contestata dalla convenuta nella memoria successiva. Le fatture non sono dunque idonee a provare il credito asseritamente sorto da prestazioni già eseguite, che abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore, sicché la domanda deve essere respinta. In ragione della reciproca soccombenza sostanziale, le spese di lite devono essere compensate. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 17.5.2021, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna.”
§ 3. – Ha proposto appello (già Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte
[...] d'Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2596/2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. X Civile, G.I. Dott.ssa Giovanna Schipani, in data 14.02.2022, depositata il 17.02.2022, nel giudizio rubricato al n. R.G. 82732/2017, con cui è stata dichiarata la risoluzione negoziale dei contratti datati 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016: “Nel merito, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 58.352,40, di cui al residuo saldo del fatturato del 2016, pari ad € 3.452,40, ed alle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00; Nel merito, subordinatamente: - condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di cui alle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00 e n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00, inerenti prestazioni estranee ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di risoluzione negoziale;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 dell'importo di cui alle fatture n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00, oltre al residuo fatturato del 2016, stante l'estrema genericità delle avverse contestazioni, inerenti presunti vizi e difetti, in linea di massima, inesistenti, non provati, o addirittura ascrivibili alle modifiche eseguite in corso d'opera, su espressa istanza della committente, ovvero della somma effettivamente dovuta, all'esito del richiamo del consulente tecnico di ufficio, volto ad accertare la consistenza e l'entità delle prestazioni eseguite;
In via istruttoria: - disporre il richiamo pag. 13 di 20 del C.T.U., affinché provveda alle stima delle attività eseguite ed indicate nelle fatture n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00 e n. 33 del 01.08.2017 per
€ 36.600,00, alla luce del rendiconto di riferimento, di cui alla e mail datata 24.05.2017, nonché delle ulteriori di cui al residuo saldo dell'annualità 2016.”.
Ha resistito e proposto appello incidentale Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da ex art.348bis c.p.c., atteso che esso non ha alcuna Controparte_9 ragionevole possibilità di essere accolto, con ogni conseguenza di lege;
2) dichiarare inammissibile e/o, in ogni caso, infondato l'appello promosso da Cont
con ogni conseguenza di legge;
3) in ogni caso, accogliere l'appello incidentale promosso da avverso la Sentenza dell'On.le Controparte_2 Tribunale di Roma, sez. X, dott.ssa G. Schipani, n.2596/2022 pubblicata il 17.02.2022, per i motivi di cui sopra e, in accoglimento delle domande di Con primo grado avanzate dalla Stessa 3.1.) previa declaratoria di responsabilità della e, ove occorra, previa declaratoria Controparte_9 di nullità, invalidità, inefficacia di ogni diversa pattuizione, clausola, statuizione e/o atto, respinta ogni avversa richiesta: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta – Parte_1 oggi in ordine al contratto di servizi affidato alla Controparte_1 convenuta per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma eCommerce (BtoB e ) meglio descritta in narrativa alla citazione ed alla sua Pt_3 implementazione e/o utilizzazione, tra cui gli ordini del 07.02.2013, del 04.06.2014, del 18.11.2014, del 09.03.2016 ed ogni altro, anche verbale, intervenuto tra le parti, ivi compreso quello del 30.10.2012, nonché la risoluzione degli stessi per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente e/o prioritaria alla con ogni conseguenza CP_12 di legge;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della CP_2
[... Cont alla restituzione delle somme sinora corrisposte alla come indicate Cont in atti nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi a carico della nella misura descritta in atti ovvero in quella diversa, anche maggiore, accertata in corso di causa, ovvero, in via gradata, riconosciuta in via equitativa o di giustizia dall'On.le Giudicante, maggiorata di interessi anche ex D.L.vo 231/02 e rivalutazione, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, dichiarare inammissibile e/o in ogni caso infondata la domanda riconvenzionale, con ogni conseguenza di legge;
4) condannare la al pagamento di spese e compensi di giudizio, anche a Controparte_9 titolo di contributo unificato anticipato, ponendo a totale e definito carico della convenuta le spese di CTU, del doppio grado, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario”
All'udienza del 10/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata pag. 14 di 20 discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.
§ 5. – Per ragioni di ordine logico delle questioni sollevate con gli appelli si ritiene di dover muovere dall'esame dell'appello incidentale di e quindi trattare dell'appello principale di CP_2 Parte_1
§ 6. – L'appello incidentale proposto da contiene Controparte_2 tre motivi.
§ 6.1 – Il primo è intitolato: “SULL'INGIUTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON ASSUME COME ESCLUSIVO O, Cont QUANTO MEN, PREVALENTE L'INADEMPIMENTO DI .
Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustamente ascritto l'inadempimento in misura pari ad entrambi i contraenti, e negato l'inadempimento prevalente di Parte_1 trascurando che essa avrebbe lasciato inadempiuta un'obbligazione di risultato, esponendola a responsabilità a prescindere da eventuali mancanze del committente, comunque in mancanza degli inadempimenti rimproverabili a e anzi in presenza di inadempimenti esclusivi CP_2 di Parte_1
Il motivo è infondato.
Il CTU ha spiegato che la piattaforma per il commercio elettronico commissionata fosse un sistema complesso ad alta interoperabilità, cui è mancata quella serie di continue azioni correttive e di modifiche dell'impianto iniziale che l'ha reso “immaturo”. Tale immaturità è stata, secondo il consulente, in parte causata dalla condotta di la quale, per dare una pronta risposta alle esigenze CP_2 ed opportunità di mercato, ha fatto susseguire ravvicinate richieste di integrazione e modifica dei sistemi, oltre ad aver mancato di formalizzare specifiche di progetto, fasi di consegna e di collaudo di quanto realizzato. D'altra parte, il CTU ha ravvisato una concorrente responsabilità di in parte degli inconvenienti lamentati, non sembrando aver Parte_1
pag. 15 di 20 fatto raggiungere alla piattaforma il grado di maturità minimo e la pienezza delle funzionalità previste. Alla luce di tale giudizio tecnico non può attribuirsi a Parte_1 come vorrebbe l'appellante incidentale, la responsabilità prevalente nella causazione delle criticità. Non vale obiettare che si sarebbe limitata a CP_2 commissionare una piattaforma e che sarebbe spettato a Parte_1 progettarla, prim'ancora che realizzarla, perché il consulente ha accertato l'assoluta mancanza di indicazioni necessarie a circostanziare il progetto. E' vero, infatti, che il committente avrebbe dovuto formalizzare esigenze, obiettivi, vincoli e funzionalità del progetto, il quale solo tecnicamente avrebbe dovuto essere sviluppato dall'appaltatore, come pure avrebbe dovuto stabilire termini di consegna delle opere e modalità di collaudo delle stesse. Senza tutto questo, la piattaforma non ha potuto essere oggetto di quelle continue azioni correttive e modificative dell'impianto iniziale, ed anzi ha sofferto di ripetute variazioni e implementazioni dei sistemi, legate a contingenti esigenze del committente, di volta in volta richieste. In tal senso non ha pregio criticare la sentenza nella parte in cui ha rimproverato a la carenza di una adeguata progettazione e di una CP_2 dettagliata previsione e disciplina dei servizi richiesti, con relative tempistiche di lavorazione, nonché il ricorso a continue richieste di modifica e di integrazione di quanto pattuito, fino ad esigere servizi non previsti nei contratti, quali i portali e per rispondere ad esigenze e CP_4 Pt_4 opportunità di mercato. In tale contesto non giova il richiamo alla obbligazione di risultato che avrebbe astretto compatibile con una piattaforma Parte_1 commissionata secondo precise esigenze e funzionalità, non certo con una piattaforma di commercio elettronico di volta in volta adattata a necessità sopravvenute. Non vale obiettare che taluni degli accordi commerciali, e segnatamente quelli 28.10.2014, del 18.11.2014 e del 09.03.2016 avrebbero previsto tempi di consegna, peraltro assai brevi, delle lavorazioni, avendo il CTU spiegato che anche le particolari lavorazioni sono state interessate da richieste di variazioni e implementazione, e in alcuni casi di abbandono dello sviluppo del portale, che hanno vanificato le tempistiche. Non coglie nel segno neppure la doglianza per cui non sarebbero state provate le continue richieste di modifica e di integrazione di quanto pattuito, sul presupposto che si tratterebbe di circostanze contestate e recepite nella consulenza sulla base di mere affermazioni del consulente di parte, risultando in contrario che, al di là della documentazione esaminata dal CTU, gli apporti di conoscenza offerti in sede di contraddittorio tecnico siano stati valorizzati nella misura in cui hanno trovato riscontro nelle verifiche di funzionalità compiute dal consulente.
pag. 16 di 20 Va da sé che anche l'oscuramento finale della piattaforma ovvero la sostituzione con il software di altro fornitore, che il Tribunale avrebbe trascurato nel ponderare le reciproche responsabilità, non è che la conseguenza di quelle criticità attribuibili in egual misura ad entrambe le parti.
§ 6.2 – Il secondo motivo è intitolato: “SULL'INGIUTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE LA Cont RESPONSABILIT' CONTRATTUALE E PRE-CONTRATTUALE DI .
Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla responsabilità contrattuale di
[...]
nonché erroneamente disatteso le ragioni poste a fondamento Parte_1 della responsabilità precontrattuale, entrambe fonti di rilevanti danni patrimoniali, trascurando che, sia in occasione delle trattative, che nella fase esecutiva, avrebbe mostrato di non avere capacità progettuali, Parte_1 dotazioni, esperienze specifiche, mezzi e uomini che potessero garantire i servizi e le prestazioni complesse pure offerte, condizione che, in uno con la responsabilità prevalente nella causazione dell'inadempimento, avrebbe deposto nel senso del risarcimento del danno negato dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Pur non espressamente pronunciando sulla responsabilità extracontrattuale, dedotta unitamente o disgiuntamente alla responsabilità contrattuale (“responsabilità precontrattuale e/o contrattuale”), sul medesimo presupposto che “difettasse di idoneità progettuale, Parte_1 dotazione, esperienza specifica, mezzi e uomini in condizioni di poterli garantire”, il Tribunale ha escluso il comune presupposto. Più segnatamente, il Tribunale ha negato che una responsabilità potesse nascere dalla mera prospettazione di nel corso degli Parte_1 incontri preliminari, di possedere massima competenza nel settore del commercio elettronico o di pubblicizzarla nel proprio sito istituzionale, tanto più alla luce dell'incontestata capacità di di selezionare il CP_2 miglior contraente, ed ha tratto dalle indagini peritali elementi per escludere che fosse sprovvista di dotazione, esperienza specifica, Parte_1 uomini e mezzi. E' vero, infatti, che non può ascriversi a l'incapacità di Parte_1 progettare o realizzare una efficiente piattaforma per il commercio elettronico, perché la progettazione scontava la mancanza di precise esigenze e funzionalità che avrebbe dovuto originariamente CP_2 fissare e mantenere quanto meno fino alla “maturazione” del sistema, mentre la realizzazione ha risentito delle continue richieste di implementazione e modificazione dipendenti da volubili esigenze prospettate da CP_2
pag. 17 di 20 Non è vero che non fosse capace di rendere il prodotto Parte_1 richiesto, ma è vero che, nel contesto di incarichi generici e di significative variazioni in corso d'opera, anche una società pur dotata di esperienza, mezzi e risorse, non fu in grado di conseguire il risultato, peccando semmai per non aver opposto il proprio dissenso ad una tale committenza, per non aver realizzato la versione inglese del portale B2C, per aver solo parzialmente realizzato il portale B2B, oltre ad aver dato causa a tutte quelle criticità segnalate dal C.T.U., che pure fanno dire che non ha compiuto l'opera secondo le regole dell'arte. Tuttavia, non può per questo invocarsi una responsabilità contrattuale della perché, come ha ricordato il Tribunale con Parte_1 passaggio motivazionale neppure impugnato, l'accertamento di inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra.
§ 6.3 – Il terzo motivo è intitolato: “SULL'ULTERIORE Cont INAMMISSIBILITA' dell'APPELLO DI .
Con tale motivo l'appellante incidentale deduce il difetto di interesse di ad impugnare la sentenza, che nei suoi confronti sarebbe Parte_1 passata in giudicato nella parte in cui ha stabilito l'assenza di un inadempimento prevalente, perché l'appellante principale l'avrebbe impugnata limitatamente alla necessità di riconoscere un inadempimento esclusivo, non prevalente.
Il motivo è infondato.
Si ritiene che censurando la sentenza per non avere Parte_1 rilevato un inadempimento imputabile in via esclusiva a l'abbia CP_2 implicitamente impugnata anche nella parte in cui ha negato l'inadempimento prevalente della stessa perché nel più deve CP_2 intendersi contenuto il meno.
§ 7. – L'appello principale proposto da contiene Parte_1 due motivi.
§ 7.1 – Il primo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla valutazione di elementi decisivi inerenti il reale contenuto delle obbligazioni contrattuali inter partes”
Con tale motivo l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le richieste risarcitorie avanzate da entrambe le parti,
pag. 18 di 20 sul presupposto che i reciproci inadempimenti non avrebbero reso imputabile in via esclusiva la risoluzione ad una soltanto delle parti contraenti, dolendosi della erroneità e contraddittorietà di tale giudizio alla luce della coerente lettura delle risultanze peritali, e a fronte della necessaria comparazione, nel più ampio contesto negoziale, dei rispettivi addebiti.
Il motivo è infondato.
Si è appena visto, nel trattare il terzo motivo di appello incidentale, che la doglianza non è inammissibile, perché non può ritenersi passata in giudicato la statuizione di assenza di inadempimento prevalente, contenuta nel mancato riconoscimento dell'inadempimento esclusivo e nelle sue motivazioni. Vero è che, sulla scorta delle acquisizioni probatorie, non è predicabile né un inadempimento esclusivo né prevalente di una delle due parti. Sempre per quanto detto in risposta ai primi due motivi di appello incidentale, le inadempienze sono reciproche e connotate da pari gravità, concorrendo a determinare con eguale apporto le criticità della piattaforma per il commercio elettronico commissionata. E' proprio lo scrutinio delle risultanze peritali, così come sopra illustrato, che depone in tal senso.
§ 7.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Incongrua e contraddittoria motivazione in ordine all'assertiva carenza probatoria delle prestazioni indicate nelle fatture ingiunte, alla diligente esecuzione e corretta quantificazione economica, nonché alla conseguente certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato”
Con tale motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di pagamento delle fatture n. 20 del 15.06.2017 di € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 di € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 di € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 di € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 di € 36.600,00, per complessivi € 58.352,40, sul presupposto che il credito fosse stato contestato e non provato, trascurando la genericità delle contestazioni e rimarcando che l'effettuazione delle prestazioni alla luce delle risultanze peritali renderebbe esigibili i relativi crediti.
Il motivo è infondato.
Le fatture sono state unilateralmente predisposte senza una qualche autorizzazione del committente, e una volta ricevute sono state contestate con la pec del 22.09.2017, che non si connota per genericità, ma oppone che le prestazioni descritte fossero rimaste ineseguite, mai commissionate, in ogni caso non completate e, in altra parte, erroneamente eseguite, senza che pag. 19 di 20 i relativi compensi risultassero essere mai stati pattuiti negli accordi intercorsi tra le parti. Peraltro, ove pure fosse mancata tale contestazione stragiudiziale, è tornata a formulare analoghe contestazioni nel giudizio, sicchè CP_2 sarebbe stato onere dell'appaltatore provare di avere Parte_1 concordato prestazioni e prezzi specificamente descritte nelle fatturazioni, e soprattutto provare di averle eseguite secondo la regola dell'arte, circostanza decisamente smentita dalle indagini peritali, che hanno rilevato complessive criticità del sistema, cui evidentemente accedevano quelle lavorazioni, e già il primo giudice ha ricordato che per prestazioni già eseguite che non vengono travolte dalla risoluzione, devono intendersi quelle con cui il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore.
§ 8. – Le spese del grado vanno compensate per la reciproca soccombenza.
§ 9. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (già nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, contro la
[...] sentenza n. 2596 pubblicata il 17/2/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
2. – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA IO GI LL LL IZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA IO GI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2767 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(già (P. IVA. ), Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 con gli avvocati Massimiliano Manna e Franca Fiorelli, nel cui studio in Bastia Umbra (PG), alla Piazza Mazzini n. 66, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(P.IVA ), con l'avvocato Gianluca Controparte_2 P.IVA_2 Caporaso nel cui studio in Napoli, alla via M. Cervantes n.55/14, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2596 pubblicata il 17/2/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 20 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ ha Controparte_2 convenuto in giudizio e, premettendo di essere un Parte_1 organizzatore di viaggi che, per la creazione di pacchetti turistici (da vendere poi a terzi), assume vincoli contrattuali con vari soggetti, pubblici e privati, ha esposto che l'attività era prevalentemente rivolta a persone diversamente abili e ad anziani, per i quali predisponeva pacchetti turistici e partecipava a gare pubbliche indette da enti;
avendo necessità di rivolgersi alla clientela individuale, offrendo uno strumento di scelta e di prenotazione di viaggi certificati e dedicati alla terza età, era sorta l'idea di progettare e sviluppare una “piattaforma e-commerce” (“BtoC”, rivolta al consumatore, e “BtoB”, rivolta alle agenzie di viaggio con “clientela over 55”) di viaggi per la terza età, affidata alla convenuta, cui nel 2011, quale
“software house”, era stata affidata la gestione del sito istituzionale;
gli accordi raggiunti all'esito dell'incontro del 30.10.2012 venivano trasfusi nello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti e prevedevano le prestazioni specifiche che si impegnava a realizzare per Parte_1 garantire la funzionalità della citata piattaforma e la realizzazione del progetto imprenditoriale;
avviata l'attività, nel 2013, si attivava CP_2 per chiudere accordi commerciali con i principali fornitori dei servizi da fornire nella piattaforma eCommerce, trasmettendo via via a i Parte_1 manuali tecnici e ogni informazione necessaria;
venivano così stipulati diversi accordi commerciali, tutti funzionali alla realizzazione e allo sviluppo della piattaforma citata, tra cui quelli del 07.02.2013, del 04.06.2014, del 18.11.2014 e del 09.03.2016, nei quali erano indicati le prestazioni e i servizi che si impegnava a realizzare e i relativi Parte_1 tempi di esecuzione, peraltro a fronte di compensi ampiamente superiori a quelli di mercato;
tuttavia, la convenuta si rendeva reiteratamente inadempiente, in quanto da un lato non rispettava gli obblighi contrattuali previsti, omettendo la realizzazione di quanto dovuto e/o la realizzazione nei tempi prescritti, e dall'altro realizzava alcuni servizi ad essa affidati con risultati di gravissima criticità, che determinavano l'omesso e/o il cattivo funzionamento della piattaforma eCommerce;
i reiterati inadempimenti venivano contestati dall'attrice anche con plurime mail, nonché con nota prot. n. 224/2015 del 10.03.2015, e con note pec del 19.05.2015, del 03.06.2015, del 22.09.2017, oltre che con atto di diffida prot. n. 556/17 del 06.11.2017, rispetto alle quali la convenuta rimaneva inerte e gravemente inadempiente. Dopo aver descritto, nell'apposita “griglia” riportata in citazione alle pagg. 6-10, nonché alle pagg. 10-12, le condotte inadempienti della convenuta, ha dedotto la responsabilità contrattuale e precontrattuale della medesima, da cui originavano i gravi danni subiti dall'attrice e ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa declaratoria di responsabilità della convenuta e,
pag. 2 di 20 ove occorra, previa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia di ogni diversa pattuizione, clausola, statuizione e/o atto, a) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta in ordine al contratto di servizi affidato alla convenuta per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma eCommerce ( e ) meglio descritta in narrativa ed alla sua Pt_2 Pt_3 implementazione e/o utilizzazione, tra cui gli ordini del 07.02.2013, del 04.06.2014, del 18.11.2014, del 09.03.2016 ed ogni altro, anche verbale, intervenuto tra le parti, ivi compreso quello del 30.10.2012, nonché la risoluzione degli stessi per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente alla convenuta, con ogni conseguenza di legge;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme sinora corrisposte alla convenuta come sopra indicate nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi a carico della convenuta nella misura descritta in atti ovvero in quella diversa, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, occorrendo anche a mezzo C.T.U., ovvero, in via gradata, che verrà riconosciuta in via equitativa o di giustizia dall'On.le Giudicante, maggiorata di interessi anche ex D.L.vo 231/02 e rivalutazione, con ogni conseguenza di legge;
c) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di giudizio, anche a titolo di contributo unificato anticipato”. In data 29.3.2018 (quindi tempestivamente rispetto all'udienza del 20.4.2018), si è costituita ora la Parte_1 Controparte_1 quale, nel confermare che le parti addivenivano, nel tempo, alla stipula di distinti atti negoziali, in data 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016, perfezionatisi via e-mail, ha descritto le circostanze caratterizzanti le attività di realizzazione della piattaforma, affermando che gli inconvenienti derivavano dalla problematiche nell'utilizzo del connettore e dalle continue richieste di assistenza e di CP_3 implementazione, non contemplate negli originari atti contrattuali, che comportavano inevitabili differimenti nella consegna, come comunicato con missiva del 9.3.2015; la convenuta intraprendeva quindi la realizzazione, originariamente non contemplata, di una nuova versione del carrello di e- Commerce per gestire più agevolmente e in maniera strutturata tutte (o quasi) le particolari caratteristiche del prodotto, facendo intervenire CP_3 solo per la parte amministrativa - fiscale di gestione delle pratiche viaggio;
tuttavia, pur avanzando continue pretese, inerenti a nuove CP_2 funzioni, non previste, contestava le richieste di pagamento;
la convenuta, pertanto, rappresentava, in dettaglio, le attività aggiuntive commissionate in corso d'opera dall'ottobre 2014 al 15.5.2015 e richiedeva, con missiva del 20.05.2015, il pagamento delle spettanze di cui alle fatture n. 36/2015 e n. 37/2015, successivamente saldate;
seguiva un periodo di “relativa collaborazione”, avendo le parti concertato le funzioni da realizzare con priorità, previa quantificazione degli importi dovuti, corrisposti in base alle scadenze concordate, ad eccezione del residuo saldo del 2016 per l'importo pag. 3 di 20 di € 3.452,40; la convenuta, a seguito della realizzazione delle funzioni di base e di gran parte delle ulteriori richieste avanzate dalla committente, risultato vano il tentativo di conseguire bonariamente il pagamento del dovuto, con diffida legale del 21.9.2017, invocava il saldo residuo del 2016, oltre al pagamento delle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00, per complessivi € 58.352,40; a seguito delle reciproche CP_2 rivendicazioni e del tentativo di bonaria composizione della lite, non andato a buon fine, notificava l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con lo scopo di prevenire l'iniziativa della convenuta in sede monitoria. Dopo aver dedotto che l'esigenza di modificare i portali e di crearne di nuovi (ad esempio di realizzare un nuovo portale rispetto al sito Pt_3 istituzionale, la cui architettura veniva modificata altre due volte) in base alle strategie, di volta in volta, adottate dall'attrice, al fine di competere con i “grandi” del settore, sortiva inevitabili conseguenze, ha affermato che la convenuta, oltre ai tre portali , configurati nell'arco temporale dal Pt_3
2013 al 2017, aveva realizzato il portale , modificato per ben due volte, Pt_2 su esplicita richiesta della committente, nonché due “mini portali” CP_4 (cui si riferiva la fattura n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, rimasta inevasa, unitamente alle ulteriori fatture n. 20/2017, n. 22/2017, n. 23/2017 e n. 33/2017) e Parte_4
Ha quindi affermato che incombeva alla committente l'onere di provare la concreta sussistenza delle carenze, dei vizi e dei malfunzionamenti lamentati e che, con riferimento alle presunte omissioni afferenti l'area hotel “… Eden Viaggi, e Dimhotel …”, non CP_5 aveva mai ricevuto le imprescindibili indicazioni finalizzate alla realizzazione, mentre, quanto alle aree “… voli, traghetti treni, bus …”, la committente non aveva stipulato alcun relativo accordo commerciale. Infine, dopo aver contestato gli ulteriori inadempimenti descritti in citazione, ha formulato le seguenti conclusioni: “… previo integrale rigetto delle avverse domande Insta affinché l'adito Tribunale, ogni contraria istanza reietta, voglia: - In via pregiudiziale, rilevata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, pronunziarsi per l'esclusività del Tribunale di Perugia a conoscere delle controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione dei contratti inter partes: - In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., sussistendo i presupposti tutti di cui agli articoli .633 c.p.c., comma I, n. 1), 634 c.p.c. e 642 c.p.c., emettere nei confronti della … ordinanza ingiuntiva, provvisoriamente Controparte_2 esecutiva, per il pagamento immediato del residuo saldo del fatturato 2016, pari ad € 3.452,40 e delle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00, per complessivi € 58.352,40. alla …, oltre interessi moratori, Controparte_1
pag. 4 di 20 quantificati ai sensi del D.L. 231/02, dall'esigibilità dei singoli importi al saldo;
- Nel merito, stante il grave, protratto e conclamato inadempimento dell'attrice, determinatasi a disattendere il pagamento di crediti scaduti ed esigibili, in assenza di qualsivoglia fondata eccezione e contestazione, anzi, a fronte della puntuale esecuzione delle opere commissionate, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c., dichiarare la risoluzione del contratti inter partes per esclusivi fatto e colpa della nonché condannare Controparte_2 quest'ultima al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, anche in ragione della dell'illegittima e pregiudizievole condotta, assunta in spregio dei principi sanciti dagli artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c., ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante e la lesione d'immagine imprenditoriale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dall'insorgere al saldo”. Con ordinanza del 13.6.2018, sono state rigettate l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (che forniva Controparte_6 all'attrice il sistema gestionale dei dati AVES) formulata dall'attrice e l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla convenuta;
sono stati altresì concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 5.9.2018. Respinte le istanze di prova orale, è stata disposta ed espletata c.t.u. A seguito di numerose istanze di proroga avanzate dal C.T.U., la relazione è stata infine depositata in data 30.3.2021. Con ordinanza del 13.5.2021, è stata disattesa l'istanza di convocazione del C.T.U. a chiarimenti formulata dalla convenuta e la causa è stata rinviata all'udienza del 6.10.2021 per la precisazione delle conclusioni. In conseguenza della nota emergenza epidemiologica da Covid 19, con decreto del 26.7.2021 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza. Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dei contratti conclusi tra le parti in data 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016; ha rigettato ogni altra domanda;
ha compensato tra le parti le spese di lite;
ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il rapporto intercorso tra le parti, estrinsecatosi negli accordi del 7.2.2013, 04.06.2014, del 28.10.2014, del 18.11.2014 e del 09.03.2016, va inquadrato nel contratto di appalto, avente ad oggetto servizi informatici.
pag. 5 di 20 Il C.T.U. ha premesso che: - già nel 2011 l'attrice aveva commissionato alla convenuta la realizzazione del sito web aziendale, ma, con riferimento alle vicende oggetto di giudizio, i rapporti hanno avuto inizio con l'incontro del 30.10.2012, quando la prima avrebbe spiegato in dettaglio il proprio progetto finalizzato allo sviluppo della piattaforma e- commerce, fissandone le tempistiche di consegna e rappresentando l'obiettivo di realizzare, sviluppare e diffondere tale piattaforma per l'acquisizione di nuova clientela;
- i contenuti tecnici dell'incontro, tuttavia, non sono documentati da alcuna forma di contratto e i rapporti si sono poi concretizzati esclusivamente con le offerte della convenuta, sottoscritte dall'attrice in data 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016; - gli accordi, quindi, non sono stati redatti sulla base di una progettazione dettagliata di quanto doveva essere realizzato e, soprattutto, non sono successivamente stati gestiti con la formalizzazione di quanto veniva progressivamente prodotto, consegnato e/o messo in produzione o, quantomeno non vi è in atti la relativa documentazione;
- nel corso del 2015, inoltre, si era instaurato un contenzioso fra le parti, atteso che l'attrice contestava il ritardo con cui la convenuta dava seguito agli impegni contrattuali assunti, in particolare, con le offerte del 28.10.2014 e del 18.11.2014, e la convenuta lamentava il fatto di non potere adempiere tempestivamente a causa delle ulteriori attività richieste e della modifica di quelle originariamente pattuite, lamentando altresì il ritardato pagamento di fatture;
- aveva fatto seguito l'ulteriore accordo commerciale formalizzato con l'offerta del 09.03.2016, cui seguiva un periodo di relativa collaborazione;
- nella seconda metà del 2017, è pacifico che i rapporti si siano interrotti e che la convenuta non svolgesse più attività in favore dell'attrice. Si sintetizza di seguito quanto accertato in merito all'adempimento o meno degli accordi intercorsi tra le parti (come descritti alle pagg. 17-21 e alle pagg. 27- 38), rinviando, per la descrizione dei relativi servizi e per tutto quanto qui non riportato, alla relazione. Accordo del 7.2.2013: in relazione a questa prima parte degli accordi, non vi è alcuna contestazione relativa a vizi e/o ritardi sulla consegna, e all'esito di questa fase, dunque, la convenuta aveva realizzato il nuovo portale B2C (happyageshop.com) e l'aggiornamento del sito istituzionale (happyage.it) e aveva svolto i richiesti servizi di diffusione del marchio sui social network. CP_2
Accordo del 04.06.2014: l'attrice lamenta la mancata realizzazione e consegna della versione inglese del nuovo portale e-commerce B2C, mentre la convenuta, ammettendo di fatto che il portale in inglese non fu mai messo in produzione, riferisce che si sarebbe trattato di una scelta della stessa attrice che, a fronte della corretta predisposizione di quanto necessario da parte della convenuta, non avrebbe mai consegnato la documentazione tradotta necessaria per l'implementazione del portale;
nel pag. 6 di 20 corso delle operazioni si è accertato che la versione inglese del portale, benché predisposta dalla convenuta, non è attiva né realizzata;
tuttavia, la documentazione contrattuale non specifica se la convenuta avesse o meno l'onere di predisporre anche la documentazione tradotta in inglese per l'alimentazione delle pagine del portale o se, come sostenuto dalla stessa, questa avesse solo l'onere di predisporre il portale e di caricare la documentazione predisposta dall'attrice. Accordo del 28.10.2014: la convenuta ha effettuato l'attività fondamentale di tale accordo, costituita dall'aggiornamento del portale e- commerce B2C happyageshop.com, pur con le limitazioni attinenti al modulo n. 2 dell'offerta e cioè: 1) non erano presenti (e quindi non sono stati realizzati) i link di menu delle aree voli, traghetti, treni e bus, mentre erano presenti i link Hotel e Crociere;
2) quanto all'area Hotel, non sono state consegnate le aree Eden Viaggi, e Dimhotels, essendo CP_5 stato implementato solo il collegamento con Reisen Patz, anche se tale interoperabilità è possibile solo a seguito di accordi contrattuali che l'attrice avrebbe dovuto attivare con i vari fornitori di servizi e la convenuta, solo successivamente, avrebbe potuto implementare i flussi di dati sulla base degli specifici protocolli che ogni fornitore di servizi utilizza, essendo impossibile realizzare generici sistemi di interoperabilità applicabili con qualsiasi fornitore di servizi;
3) quanto all'area Reisen Platz, non è stato possibile verificarne la tempistica, mentre non sono verificabili le criticità, nel senso che, non essendo note le specifiche iniziali di tale connessione, nulla si può dire di quelle effettivamente funzionanti e con rilevanti criticità (si rinvia alle pagg. 30 e 31 della relazione per l'esame delle specifiche contestazioni formulate in citazione e disattese dal C.T.U., che ha ritenuto i vizi insussistenti, non verificabili o relativi a prestazioni non previste); 4) quanto all'area Crociere, escluso il ritardo nella consegna, non risultava possibile testare la funzionalità, fermo restando che la convenuta ammetteva in comparsa (pag. 11) che, pur Contr essendo stati realizzati i connettori con e , circostanza CP_7 effettivamente provata dall'esistenza dei dati, e dopo ulteriori richieste non previste contrattualmente, quali quelle di cui si lamenta il malfunzionamento, l'attrice si sarebbe orientata verso lo sviluppo dei portali e sicché l'attività sembra essere stata svolta solo CP_4 Pt_4 in parte e con funzionalità incomplete e scarsamente funzionanti, come emerge anche dalla visione del video prodotto in atti. Accordo del 18.11.2014: l'attrice lamenta la mancata realizzazione e consegna del portale B2B, dedicato alle Agenzie;
il CTP di parte convenuta riferiva che era stato realizzato il portale Holiday Senior, finalizzato alla vendita online alle Agenzie, di fatto del tipo B2B, ma che poi tale funzionalità fu implementata con la funzione Agenzie nel portale B2C, abbandonando lo sviluppo del portale separato che quindi, pur essendo stato in buona parte sviluppato, non è mai entrato in produzione;
nel corso pag. 7 di 20 delle operazioni peritali, si prendeva atto che entrambe le funzionalità erano effettivamente state sviluppate, pur con alcune differenze, e che il sistema B2B conteneva esclusivamente dati di prova, non essendo mai andato in produzione, mentre la corrispondente funzionalità nel portale B2C, effettivamente andato in produzione, risultava funzionante. Accordo del 09.03.2016: l'attività di aggiornamento grafico e contenutistico del sito istituzionale e del portale B2C, che è quella contestata, è stata eseguita dalla convenuta;
sono stati riscontrati alcuni dei malfunzionamenti contestati dall'attrice (per l'esame dei quali si rinvia alle pagg. 33-38 della relazione), mentre altri malfunzionamenti non sono risultati verificabili o sono stati esclusi.
Il C.T.U. ha spiegato che le applicazioni realizzate dalla convenuta in favore dell'attrice, aventi la finalità complessiva di promuovere e vendere soggiorni, viaggi e servizi ed esso collegati presso clienti generici e/o specifici segmenti di mercato, sono le seguenti: 1) l'aggiornamento del sito web istituzionale aziendale “happyage.it”; 2) il sistema di commercio elettronico “happyageshop.com”; 3) il sito tematico denominato “minisito GRIMALDI”; 4) il sito tematico denominato “portale INPS”; 5) il sito tematico per agenzie (B2B) denominato “holidaysenior”. Dopo aver illustrato (pag. 22 e segg.) l'architettura del sistema realizzato, che comprendeva i cinque portali, i quali potevano essere utilizzati dalla clientela privata (B2C – Business to Client) o business (B2B
– Business to Business), ha esposto che il sistema doveva essere continuamente alimentato e manutenuto, sia dalla convenuta, che doveva svolgere le attività di manutenzione, implementazione di nuove funzionalità, aggiornamento ed integrazione dei contenuti e del layout, sia dall'attrice, cui era demandato, attraverso il (c.d.) backoffice del CMS , il Pt_5 compito di alimentare alcune informazioni commerciali. Ha affermato che il limite della verifica sulla idoneità dei servizi realizzati dalla convenuta risiede nella genericità con la quale i
“desiderata” della committente sono stati tradotti in documentazione progettuale, in quanto, oltre al contenuto degli accordi/contratti, non vi è in atti documentazione tecnica specifica di progetto;
quanto al portale B2C, i prodotti e i servizi realizzati risultano sostanzialmente in linea con quanto necessario per realizzare l'obiettivo preposto, sia pure con le limitazioni e i malfunzionamenti descritti;
nel complesso, si è rilevata una generale instabilità ed immaturità del sistema che, pur con i limiti degli accertamenti svolti, si è manifestata con alcuni malfunzionamenti che tradiscono il grado di incompletezza dello sviluppo della piattaforma, le cui cause possono certamente essere ascritte, oltre alla necessità di adeguamento alla variazione delle specifiche di trasmissione dei dati dei connettori, anche alle continue modifiche richieste nel corso dello sviluppo. Il C.T.U. ha quindi concluso che: nel corso delle operazioni peritali sono stati svolti tutti gli accertamenti possibili sulla base della pag. 8 di 20 documentazione versata in atti e, sul piano tecnico, sono state svolte le verifiche possibili su un sistema che, ormai, non ha più possibilità di interfacciarsi con i fornitori dei vari servizi ma che conserva parte della propria funzionalità in ragione dei dati ancora contenuti;
si tratta di un sistema complesso ad alta interoperabilità, che richiede una serie di continui cicli di modifica, test ed analisi dei risultati, che si esaurisce solo nel momento in cui il sistema viene giudicato “maturo” dagli operatori e in assenza di modifiche delle condizioni al contorno che, nel caso di specie erano costituite dalle specifiche dei software applicativi con il quale il sistema si doveva interfacciare (AVES) e dei fornitori di servizi (es. Reisen Platz per gli hotel); in generale, l'intempestività e i vizi lamentati dall'attrice sono prevalentemente attribuibili ad un'immaturità del sistema, in parte causata dalla continua necessità di rispondere ad esigenze ed opportunità di mercato (si vedano i portali e non oggetto Pt_4 CP_4 degli accordi, come chiarito nella risposta alle osservazioni del CTP dell'attrice), concretizzate in una successione ravvicinata di richieste di integrazione e modifica dei sistemi;
inoltre, vi è la totale mancanza di formalizzazione delle specifiche di progetto e delle fasi di consegna e di collaudo di quanto realizzato;
per il resto non si può non ravvisare una responsabilità della convenuta in parte degli inconvenienti lamentati, laddove, in effetti, la piattaforma non sembra avesse raggiunto il grado di maturità minimo e la pienezza delle funzionalità previste. Ricapitolando, quanto alle opere, ha confermato: - l'adeguamento del portale WEB aziendale happyage.it, conformemente al contratto del 7.2.2013; - la realizzazione del primo portale B2C destinato al cliente finale, conformemente al contratto del 7.2.2013; - la mancata realizzazione della versione inglese del portale B2C, di cui al contratto del 04.06.2014, predisposto dalla convenuta, ma mai alimentato da elementi documentali di fornitura, presumibilmente, dell'attrice, che, di fatto non è mai entrato in produzione;
- l'aggiornamento con adeguamento di nuove funzionalità del portale B2C, conformemente al contratto del 28.10.2014, ma con gli inconvenienti accertati;
- il mancato completamento e la messa in produzione del portale B2B, conformemente al contratto del 18.11.2014, implementato, invece, come funzione Agenzie della piattaforma B2C, tanto che si può intendere come parziale realizzazione di quanto concordato, anche in ragione del parziale completamento dello stesso (holidaysenior.com); - l'aggiornamento del sito istituzionale e del portale B2C, conformemente al contratto del 09.03.2016, pur con le limitazioni dovute ai vari inconvenienti documentati ed accertati nel corso delle operazioni peritali;
- la realizzazione del portale tematico “GRIMALDI”, non oggetto di alcun contratto documentato;
- la realizzazione del portale tematico “ , non oggetto di alcun contratto documentato. CP_4
Il portale B2C realizzato era sostanzialmente idoneo alla diffusione verticale in alcuni settori operativi di (ad esempio, Pacchetti CP_2
pag. 9 di 20 Vacanze, , ma, tenuto conto dei numerosi malfunzionamenti Pt_4 CP_4 e del grado di immaturità del sistema nel suo complesso, necessitava di un consistente investimento per adeguarlo ad un superiore livello di affidabilità e di funzionalità. Al quesito sulla tempestività della realizzazione di quanto concordato non è stata fornita risposta in ragione dell'assenza di qualsivoglia formalizzazione delle fasi di consegna e collaudo degli items realizzati. Alla luce delle condivisibili conclusioni del C.T.U., da reputarsi corrette e immuni da vizi logico-giuridici (anche in relazione alle puntuali ed esaustive risposte alle osservazioni dei C.T.P.), si ritiene che l'inadempimento debba essere ascritto in pari misura ad entrambe le contraenti, non essendo configurabile un inadempimento prevalente. E infatti, premesso che i singoli accordi devono essere considerati, non atomisticamente, ma unitariamente, al fine del buon funzionamento del sistema e del raggiungimento della “maturità” dello stesso, occorreva la collaborazione di entrambe le parti, onde testare, modificare e via via integrare le funzionalità. Siffatto atteggiamento di fattiva e continuativa collaborazione, secondo il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nella specie, è mancato sia da parte della committente che da parte dell'appaltatrice. Va ascritta alla prima la carenza di una adeguata progettazione e di una dettagliata previsione e disciplina dei servizi richiesti, con relative tempistiche di lavorazione, essendo emerso il ricorso a continue richieste di modifica e di integrazione di quanto pattuito, fino a richiedere ex novo servizi mai previsti nei contratti di cui si chiede la risoluzione (si pensi ai siti e , per rispondere ad esigenze e opportunità di mercato. CP_4 Pt_4 Ciò non poteva non spiegare riflessi sull'attività dell'appaltatrice, che, inevitabilmente, si trovava a far fronte a impegni imprevisti e non pianificati, con il risultato di incorrere nell'inadempimento delle obbligazioni pregresse. In sostanza, la successione ravvicinata di richieste di integrazione e modifica dei sistemi, in una con la mancanza di formalizzazione delle specifiche di progetto e delle fasi di consegna e di collaudo di quanto realizzato, hanno concorso a determinare l'immaturità del sistema, che ha prodotto l'intempestività e i vizi lamentati dall'attrice. Dal canto suo, anche la convenuta, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatole, era tenuta a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dalla committente e a manifestare il proprio dissenso a fronte della genericità degli incarichi e delle modifiche e integrazioni richieste in corso d'opera.
pag. 10 di 20 Come è noto, l'appaltatore va esente da responsabilità nel caso in cui dimostri di aver manifestato il dissenso e di essere stato indotto ad eseguire gli ordini impartiti, quale "nudus minister", per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo, il che nella specie non è stato dedotto né tanto meno provato. Fermo quanto sopra, per il resto la convenuta non ha dimostrato che la mancata realizzazione della versione inglese del portale B2C, la realizzazione solo parziale del portale B2B e tutti gli inconvenienti e malfunzionamenti rilevati dal C.T.U., che complessivamente considerati non si rivelano certo marginali, siano dipesi da causa alla stessa non imputabile e, quindi, non ha provato di aver eseguito l'opera conformemente alle regole dell'arte. L'accertamento di inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra (Cass. n. 18932/2016). Tuttavia, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono comunque dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (cfr. Cass. n. 26907/2014; Cass. n. 767/2016; Cass. n. 19706/2020). Deve, dunque, dichiararsi la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti. Prima di affrontare il tema degli effetti restitutori della risoluzione e della domanda di pagamento delle fatture, avanzata dalla appaltatrice, va detto che deve essere esclusa la responsabilità precontrattuale della predetta. Secondo un orientamento della Suprema Corte, le trattative, cristallizzate con la stipula del contratto definitivo, perdono ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura contrattuale che rappresenta la sola fonte di responsabilità risarcitoria (Cass. n. 7545/2016; Cass. n. 16937/2006), mentre, secondo un diverso orientamento, la responsabilità precontrattuale non è limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l'articolo 1337 c.c. in una clausola generale (Cass. 24795/2008; Cass. 21255/ 2013) può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che può rilevare anche se il contratto si è poi in realtà concluso (Cass. n. 18748/2019). In base a tale secondo insegnamento, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella pag. 11 di 20 formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo anche in caso di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. n. 5762/2016). Anche a voler aderire a tale secondo orientamento, la domanda di parte attrice è del tutto generica ed è rimasta sprovvista di prova, dal momento che, in primo luogo, non è certo sufficiente, ai fini in esame, che abbia rappresentato, durante gli incontri, di avere massima Parte_1 competenza nel settore dell'e-commerce o che ciò fosse pubblicizzato sul sito istituzionale della stessa, tanto più che era un operatore CP_2 professionale che si interfacciava con soggetti pubblici e privati e che, a suo dire, era dotato di “alta competenza” e “profonda specializzazione” nel settore del cd. turismo sociale. In secondo luogo, le argomentazioni sopra esposte sulla base della espletata c.t.u. impediscono di ritenere che la convenuta fosse sprovvista
“nella realtà, di dotazione, esperienza specifica, uomini e mezzi …”. Ciò detto, va respinta anche la domanda di condanna dell'attrice al pagamento delle somme portate dalle fatture. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, come previsto dall'art. 1458 c.c., l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, per tali intendendosi quelle con le quale il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore. Se l'appaltatore chiede in corso d'opera la risoluzione del contratto per inadempimento del committente e la condanna al pagamento delle fatture in relazione alle opere già eseguite, il giudice, pur rilevandone la impropria formulazione in termini di versamento del prezzo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c., circa la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (cfr. Cass. n. 13405/2015; Cass. 21/6/2013 n. 15705; Cass. 21/11/1983 n. 6946). Pur dovendosi così qualificare la domanda della convenuta, nel merito si osserva tuttavia che le fatture sono state contestate dall'attrice già nella fase stragiudiziale, con la pec del 22.09.2017 sub all. 10, con la quale, nel contestare plurimi inadempimenti, si affermava che le fatture riguardavano “prestazioni giammai eseguite, giammai commissionate, giammai completate e, in altra parte, erroneamente eseguite e, peraltro, rispetto a compensi giammai pattuiti ed anzi ampiamente estranei agli accordi intercorsi e riferite ad importi non dovuti (da cui la immediata pag. 12 di 20 reiezione delle stesse già nell'agosto)”. La contestazione è stata ribadita nel presente giudizio, con le note autorizzate depositate il 9.5.2018. A fronte di quanto sopra, la convenuta non ha provato la corretta esecuzione, a regola d'arte, delle specifiche prestazioni oggetto delle fatture, fatta eccezione per la fattura relativa al portale supportata CP_4 dalla corrispondenza mail in atti, in relazione alla quale però l'attrice ha affermato l'avvenuto pagamento (cfr. memoria istruttoria, pag. 1), circostanza non contestata dalla convenuta nella memoria successiva. Le fatture non sono dunque idonee a provare il credito asseritamente sorto da prestazioni già eseguite, che abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore, sicché la domanda deve essere respinta. In ragione della reciproca soccombenza sostanziale, le spese di lite devono essere compensate. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 17.5.2021, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna.”
§ 3. – Ha proposto appello (già Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte
[...] d'Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2596/2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. X Civile, G.I. Dott.ssa Giovanna Schipani, in data 14.02.2022, depositata il 17.02.2022, nel giudizio rubricato al n. R.G. 82732/2017, con cui è stata dichiarata la risoluzione negoziale dei contratti datati 07.02.2013, 04.06.2014, 28.10.2014, 18.11.2014 e 09.03.2016: “Nel merito, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 58.352,40, di cui al residuo saldo del fatturato del 2016, pari ad € 3.452,40, ed alle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00; Nel merito, subordinatamente: - condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di cui alle fatture n. 20 del 15.06.2017 per € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 per € 4.880,00 e n. 23 del 15.06.2017 per € 6.100,00, inerenti prestazioni estranee ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di risoluzione negoziale;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 dell'importo di cui alle fatture n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00 e n. 33 del 01.08.2017 per € 36.600,00, oltre al residuo fatturato del 2016, stante l'estrema genericità delle avverse contestazioni, inerenti presunti vizi e difetti, in linea di massima, inesistenti, non provati, o addirittura ascrivibili alle modifiche eseguite in corso d'opera, su espressa istanza della committente, ovvero della somma effettivamente dovuta, all'esito del richiamo del consulente tecnico di ufficio, volto ad accertare la consistenza e l'entità delle prestazioni eseguite;
In via istruttoria: - disporre il richiamo pag. 13 di 20 del C.T.U., affinché provveda alle stima delle attività eseguite ed indicate nelle fatture n. 22 del 15.06.2017 per € 1.464,00 e n. 33 del 01.08.2017 per
€ 36.600,00, alla luce del rendiconto di riferimento, di cui alla e mail datata 24.05.2017, nonché delle ulteriori di cui al residuo saldo dell'annualità 2016.”.
Ha resistito e proposto appello incidentale Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da ex art.348bis c.p.c., atteso che esso non ha alcuna Controparte_9 ragionevole possibilità di essere accolto, con ogni conseguenza di lege;
2) dichiarare inammissibile e/o, in ogni caso, infondato l'appello promosso da Cont
con ogni conseguenza di legge;
3) in ogni caso, accogliere l'appello incidentale promosso da avverso la Sentenza dell'On.le Controparte_2 Tribunale di Roma, sez. X, dott.ssa G. Schipani, n.2596/2022 pubblicata il 17.02.2022, per i motivi di cui sopra e, in accoglimento delle domande di Con primo grado avanzate dalla Stessa 3.1.) previa declaratoria di responsabilità della e, ove occorra, previa declaratoria Controparte_9 di nullità, invalidità, inefficacia di ogni diversa pattuizione, clausola, statuizione e/o atto, respinta ogni avversa richiesta: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta – Parte_1 oggi in ordine al contratto di servizi affidato alla Controparte_1 convenuta per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma eCommerce (BtoB e ) meglio descritta in narrativa alla citazione ed alla sua Pt_3 implementazione e/o utilizzazione, tra cui gli ordini del 07.02.2013, del 04.06.2014, del 18.11.2014, del 09.03.2016 ed ogni altro, anche verbale, intervenuto tra le parti, ivi compreso quello del 30.10.2012, nonché la risoluzione degli stessi per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente e/o prioritaria alla con ogni conseguenza CP_12 di legge;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della CP_2
[... Cont alla restituzione delle somme sinora corrisposte alla come indicate Cont in atti nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi a carico della nella misura descritta in atti ovvero in quella diversa, anche maggiore, accertata in corso di causa, ovvero, in via gradata, riconosciuta in via equitativa o di giustizia dall'On.le Giudicante, maggiorata di interessi anche ex D.L.vo 231/02 e rivalutazione, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, dichiarare inammissibile e/o in ogni caso infondata la domanda riconvenzionale, con ogni conseguenza di legge;
4) condannare la al pagamento di spese e compensi di giudizio, anche a Controparte_9 titolo di contributo unificato anticipato, ponendo a totale e definito carico della convenuta le spese di CTU, del doppio grado, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario”
All'udienza del 10/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata pag. 14 di 20 discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.
§ 5. – Per ragioni di ordine logico delle questioni sollevate con gli appelli si ritiene di dover muovere dall'esame dell'appello incidentale di e quindi trattare dell'appello principale di CP_2 Parte_1
§ 6. – L'appello incidentale proposto da contiene Controparte_2 tre motivi.
§ 6.1 – Il primo è intitolato: “SULL'INGIUTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON ASSUME COME ESCLUSIVO O, Cont QUANTO MEN, PREVALENTE L'INADEMPIMENTO DI .
Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustamente ascritto l'inadempimento in misura pari ad entrambi i contraenti, e negato l'inadempimento prevalente di Parte_1 trascurando che essa avrebbe lasciato inadempiuta un'obbligazione di risultato, esponendola a responsabilità a prescindere da eventuali mancanze del committente, comunque in mancanza degli inadempimenti rimproverabili a e anzi in presenza di inadempimenti esclusivi CP_2 di Parte_1
Il motivo è infondato.
Il CTU ha spiegato che la piattaforma per il commercio elettronico commissionata fosse un sistema complesso ad alta interoperabilità, cui è mancata quella serie di continue azioni correttive e di modifiche dell'impianto iniziale che l'ha reso “immaturo”. Tale immaturità è stata, secondo il consulente, in parte causata dalla condotta di la quale, per dare una pronta risposta alle esigenze CP_2 ed opportunità di mercato, ha fatto susseguire ravvicinate richieste di integrazione e modifica dei sistemi, oltre ad aver mancato di formalizzare specifiche di progetto, fasi di consegna e di collaudo di quanto realizzato. D'altra parte, il CTU ha ravvisato una concorrente responsabilità di in parte degli inconvenienti lamentati, non sembrando aver Parte_1
pag. 15 di 20 fatto raggiungere alla piattaforma il grado di maturità minimo e la pienezza delle funzionalità previste. Alla luce di tale giudizio tecnico non può attribuirsi a Parte_1 come vorrebbe l'appellante incidentale, la responsabilità prevalente nella causazione delle criticità. Non vale obiettare che si sarebbe limitata a CP_2 commissionare una piattaforma e che sarebbe spettato a Parte_1 progettarla, prim'ancora che realizzarla, perché il consulente ha accertato l'assoluta mancanza di indicazioni necessarie a circostanziare il progetto. E' vero, infatti, che il committente avrebbe dovuto formalizzare esigenze, obiettivi, vincoli e funzionalità del progetto, il quale solo tecnicamente avrebbe dovuto essere sviluppato dall'appaltatore, come pure avrebbe dovuto stabilire termini di consegna delle opere e modalità di collaudo delle stesse. Senza tutto questo, la piattaforma non ha potuto essere oggetto di quelle continue azioni correttive e modificative dell'impianto iniziale, ed anzi ha sofferto di ripetute variazioni e implementazioni dei sistemi, legate a contingenti esigenze del committente, di volta in volta richieste. In tal senso non ha pregio criticare la sentenza nella parte in cui ha rimproverato a la carenza di una adeguata progettazione e di una CP_2 dettagliata previsione e disciplina dei servizi richiesti, con relative tempistiche di lavorazione, nonché il ricorso a continue richieste di modifica e di integrazione di quanto pattuito, fino ad esigere servizi non previsti nei contratti, quali i portali e per rispondere ad esigenze e CP_4 Pt_4 opportunità di mercato. In tale contesto non giova il richiamo alla obbligazione di risultato che avrebbe astretto compatibile con una piattaforma Parte_1 commissionata secondo precise esigenze e funzionalità, non certo con una piattaforma di commercio elettronico di volta in volta adattata a necessità sopravvenute. Non vale obiettare che taluni degli accordi commerciali, e segnatamente quelli 28.10.2014, del 18.11.2014 e del 09.03.2016 avrebbero previsto tempi di consegna, peraltro assai brevi, delle lavorazioni, avendo il CTU spiegato che anche le particolari lavorazioni sono state interessate da richieste di variazioni e implementazione, e in alcuni casi di abbandono dello sviluppo del portale, che hanno vanificato le tempistiche. Non coglie nel segno neppure la doglianza per cui non sarebbero state provate le continue richieste di modifica e di integrazione di quanto pattuito, sul presupposto che si tratterebbe di circostanze contestate e recepite nella consulenza sulla base di mere affermazioni del consulente di parte, risultando in contrario che, al di là della documentazione esaminata dal CTU, gli apporti di conoscenza offerti in sede di contraddittorio tecnico siano stati valorizzati nella misura in cui hanno trovato riscontro nelle verifiche di funzionalità compiute dal consulente.
pag. 16 di 20 Va da sé che anche l'oscuramento finale della piattaforma ovvero la sostituzione con il software di altro fornitore, che il Tribunale avrebbe trascurato nel ponderare le reciproche responsabilità, non è che la conseguenza di quelle criticità attribuibili in egual misura ad entrambe le parti.
§ 6.2 – Il secondo motivo è intitolato: “SULL'INGIUTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE LA Cont RESPONSABILIT' CONTRATTUALE E PRE-CONTRATTUALE DI .
Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla responsabilità contrattuale di
[...]
nonché erroneamente disatteso le ragioni poste a fondamento Parte_1 della responsabilità precontrattuale, entrambe fonti di rilevanti danni patrimoniali, trascurando che, sia in occasione delle trattative, che nella fase esecutiva, avrebbe mostrato di non avere capacità progettuali, Parte_1 dotazioni, esperienze specifiche, mezzi e uomini che potessero garantire i servizi e le prestazioni complesse pure offerte, condizione che, in uno con la responsabilità prevalente nella causazione dell'inadempimento, avrebbe deposto nel senso del risarcimento del danno negato dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Pur non espressamente pronunciando sulla responsabilità extracontrattuale, dedotta unitamente o disgiuntamente alla responsabilità contrattuale (“responsabilità precontrattuale e/o contrattuale”), sul medesimo presupposto che “difettasse di idoneità progettuale, Parte_1 dotazione, esperienza specifica, mezzi e uomini in condizioni di poterli garantire”, il Tribunale ha escluso il comune presupposto. Più segnatamente, il Tribunale ha negato che una responsabilità potesse nascere dalla mera prospettazione di nel corso degli Parte_1 incontri preliminari, di possedere massima competenza nel settore del commercio elettronico o di pubblicizzarla nel proprio sito istituzionale, tanto più alla luce dell'incontestata capacità di di selezionare il CP_2 miglior contraente, ed ha tratto dalle indagini peritali elementi per escludere che fosse sprovvista di dotazione, esperienza specifica, Parte_1 uomini e mezzi. E' vero, infatti, che non può ascriversi a l'incapacità di Parte_1 progettare o realizzare una efficiente piattaforma per il commercio elettronico, perché la progettazione scontava la mancanza di precise esigenze e funzionalità che avrebbe dovuto originariamente CP_2 fissare e mantenere quanto meno fino alla “maturazione” del sistema, mentre la realizzazione ha risentito delle continue richieste di implementazione e modificazione dipendenti da volubili esigenze prospettate da CP_2
pag. 17 di 20 Non è vero che non fosse capace di rendere il prodotto Parte_1 richiesto, ma è vero che, nel contesto di incarichi generici e di significative variazioni in corso d'opera, anche una società pur dotata di esperienza, mezzi e risorse, non fu in grado di conseguire il risultato, peccando semmai per non aver opposto il proprio dissenso ad una tale committenza, per non aver realizzato la versione inglese del portale B2C, per aver solo parzialmente realizzato il portale B2B, oltre ad aver dato causa a tutte quelle criticità segnalate dal C.T.U., che pure fanno dire che non ha compiuto l'opera secondo le regole dell'arte. Tuttavia, non può per questo invocarsi una responsabilità contrattuale della perché, come ha ricordato il Tribunale con Parte_1 passaggio motivazionale neppure impugnato, l'accertamento di inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra.
§ 6.3 – Il terzo motivo è intitolato: “SULL'ULTERIORE Cont INAMMISSIBILITA' dell'APPELLO DI .
Con tale motivo l'appellante incidentale deduce il difetto di interesse di ad impugnare la sentenza, che nei suoi confronti sarebbe Parte_1 passata in giudicato nella parte in cui ha stabilito l'assenza di un inadempimento prevalente, perché l'appellante principale l'avrebbe impugnata limitatamente alla necessità di riconoscere un inadempimento esclusivo, non prevalente.
Il motivo è infondato.
Si ritiene che censurando la sentenza per non avere Parte_1 rilevato un inadempimento imputabile in via esclusiva a l'abbia CP_2 implicitamente impugnata anche nella parte in cui ha negato l'inadempimento prevalente della stessa perché nel più deve CP_2 intendersi contenuto il meno.
§ 7. – L'appello principale proposto da contiene Parte_1 due motivi.
§ 7.1 – Il primo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla valutazione di elementi decisivi inerenti il reale contenuto delle obbligazioni contrattuali inter partes”
Con tale motivo l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le richieste risarcitorie avanzate da entrambe le parti,
pag. 18 di 20 sul presupposto che i reciproci inadempimenti non avrebbero reso imputabile in via esclusiva la risoluzione ad una soltanto delle parti contraenti, dolendosi della erroneità e contraddittorietà di tale giudizio alla luce della coerente lettura delle risultanze peritali, e a fronte della necessaria comparazione, nel più ampio contesto negoziale, dei rispettivi addebiti.
Il motivo è infondato.
Si è appena visto, nel trattare il terzo motivo di appello incidentale, che la doglianza non è inammissibile, perché non può ritenersi passata in giudicato la statuizione di assenza di inadempimento prevalente, contenuta nel mancato riconoscimento dell'inadempimento esclusivo e nelle sue motivazioni. Vero è che, sulla scorta delle acquisizioni probatorie, non è predicabile né un inadempimento esclusivo né prevalente di una delle due parti. Sempre per quanto detto in risposta ai primi due motivi di appello incidentale, le inadempienze sono reciproche e connotate da pari gravità, concorrendo a determinare con eguale apporto le criticità della piattaforma per il commercio elettronico commissionata. E' proprio lo scrutinio delle risultanze peritali, così come sopra illustrato, che depone in tal senso.
§ 7.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Incongrua e contraddittoria motivazione in ordine all'assertiva carenza probatoria delle prestazioni indicate nelle fatture ingiunte, alla diligente esecuzione e corretta quantificazione economica, nonché alla conseguente certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato”
Con tale motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di pagamento delle fatture n. 20 del 15.06.2017 di € 5.856,00, n. 21 del 15.06.2017 di € 4.880,00, n. 22 del 15.06.2017 di € 1.464,00, n. 23 del 15.06.2017 di € 6.100,00 e n. 33 del 01.08.2017 di € 36.600,00, per complessivi € 58.352,40, sul presupposto che il credito fosse stato contestato e non provato, trascurando la genericità delle contestazioni e rimarcando che l'effettuazione delle prestazioni alla luce delle risultanze peritali renderebbe esigibili i relativi crediti.
Il motivo è infondato.
Le fatture sono state unilateralmente predisposte senza una qualche autorizzazione del committente, e una volta ricevute sono state contestate con la pec del 22.09.2017, che non si connota per genericità, ma oppone che le prestazioni descritte fossero rimaste ineseguite, mai commissionate, in ogni caso non completate e, in altra parte, erroneamente eseguite, senza che pag. 19 di 20 i relativi compensi risultassero essere mai stati pattuiti negli accordi intercorsi tra le parti. Peraltro, ove pure fosse mancata tale contestazione stragiudiziale, è tornata a formulare analoghe contestazioni nel giudizio, sicchè CP_2 sarebbe stato onere dell'appaltatore provare di avere Parte_1 concordato prestazioni e prezzi specificamente descritte nelle fatturazioni, e soprattutto provare di averle eseguite secondo la regola dell'arte, circostanza decisamente smentita dalle indagini peritali, che hanno rilevato complessive criticità del sistema, cui evidentemente accedevano quelle lavorazioni, e già il primo giudice ha ricordato che per prestazioni già eseguite che non vengono travolte dalla risoluzione, devono intendersi quelle con cui il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore.
§ 8. – Le spese del grado vanno compensate per la reciproca soccombenza.
§ 9. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (già nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, contro la
[...] sentenza n. 2596 pubblicata il 17/2/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
2. – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA IO GI LL LL IZ
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