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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2830/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 9 N. 2830/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2830/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato CLAUDIO VINCETTI presso il cui Parte_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA GRAMSCI, N. 24, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, rappresentata e difesa E_ dall'Avvocato FURIO DE PALMA e presso lo studio dell'Avvocato GIACOMO MORSELLI in
MODENA, PIAZZA MAZZINI, N. 51, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Controparte_2
Controparte_3
CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.1.2024.
FATTO
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Parte_1
in qualità di proprietaria dell'autovettura AUDI Q2, in Controparte_2 Controparte_3 qualità di conducente del predetto veicolo ed , E_
quale compagnia assicurativa per la r.c.t. di tale autovettura, assumendo:
- che in data 26.4.2019, alle ore 08.00 circa, stava percorrendo via del Mulino a Scandiano (RE), alla guida della propria autovettura Volkswagen Polo quando, giunta in corrispondenza del “Mulino
Valeriani”, era stata urtata dall'autovettura Audi Q2 guidata dalla signora e di Controparte_3
proprietà di Controparte_2
- che sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia del Corpo Unico Intercomunale della Polizia
Municipale di Tresinaro Secchia (RE);
- che a causa dell'urto violento, aveva riportato lesioni personali per le quali era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ove le era stato diagnosticato: “Trauma cranico minore con FLC frontale sottoposta a sutura. Trauma toracico chiuso”;
- che aveva subito danni anche l'autovettura di sua proprietà, per complessivi euro 4.000,00;
- che il medico legale aveva valutato i postumi conseguenti al sinistro come Persona_1
segue: danno biologico 22-23%, inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10, inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30 e inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 90;
- che aveva ricevuto, per il danno all'auto, la somma di euro 1.300,00 da compagnia CP_4
assicurativa per la r.c.t. della vettura Volkswagen Polo e, per le lesioni subite, quella di euro 48.250,00 da;
E_
- che per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, che aveva portato alla liquidazione delle predette somme, aveva corrisposto al suo legale, avv. Claudio Vincetti, la somma di euro 4.800,00;
- che il danno da lesione andava personalizzato, tenuto conto del decorso lungo e doloroso della riabilitazione e della assistenza psicologica, per le lesioni subite al volto;
- che il sinistro era da imputarsi alla negligente, imprudente e imperita condotta di guida della sig.ra la quale aveva invaso la corsia di marcia di spettanza della sig.ra Controparte_3 Parte_1
.
[...]
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, per quanto esposto in premessa:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la sig. ra è esclusiva responsabile del sinistro de Controparte_3
quo; conseguentemente condannare: , in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
pagina 3 di 9 rappresentante pro- tempore e in persona del E_
legale rappresentante pro tempore in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti da quantificarsi nella residua somma di euro 93.533,09 o in quella diversa misura maggiore o minore meglio vista, salvo gravame, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
IN VIA SUBORDINATA : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ravvisasse una responsabilità concorsuale della sig.ra nella causazione del sinistro de quo, Parte_1
condannare, previa liquidazione del danno nella misura sopraindicata o in quella diversa misura maggiore o minore meglio, salvo gravame, condannare , in Controparte_3 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro- tempore e Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro alla rifusione del
[...] danno patito dall'attrice in misura proporzionale all'accertato grado di responsabilità della convenuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché C.P.A., I.V.A e spese generali come per legge e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore”.
si costituiva in giudizio, riferendo: E_
- che la responsabilità del sinistro andava attribuita, anche, alla sig.ra che viaggiava a Parte_1
velocità sostenuta e nella convinzione che la via Del Mulino fosse a senso unico di circolazione, come riferito da tre testimoni oculari, le cui dichiarazioni erano state raccolte dagli Agenti della Polizia
Municipale di Tresinaro Secchia nella relazione di incidente;
- che nonostante tali testimonianze, era stata sanzionata solamente la sig.ra per la Controparte_3 violazione dell'art. 143, 1° comma, C.d.S., per aver circolato senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata;
- che le lesioni subite dalla sig.ra erano da attribuirsi, anche, al non corretto utilizzo delle cinture Pt_1
di sicurezza;
- che il proprio fiduciario aveva riscontrato sulla persona dell'attrice un danno biologico del 18%;
- che la domanda di personalizzazione del danno era infondata, non potendo i pregiudizi lamentati costituire voci di danno separate rispetto alla categoria unitaria del danno biologico;
- che quanto alle spese mediche se ne contestava la debenza;
- che le spese mediche future non spettavano;
- che il fiduciario di aveva stimato il danno al mezzo in euro 2.001,24 oltre i.v.a. e che Controparte_6
detto importo superava il valore commerciale del veicolo pari ad euro 1.800,00;
- che quanto alle spese legali stragiudiziali, andava provata l'effettiva sussistenza di tale voce di danno pagina 4 di 9 e la necessità dell'esborso.
In ragione di quanto precede, la convenuta concludeva come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via principale di merito: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per le ragioni dedotte in narrativa;
In via subordinata, salvo gravame: accertare e dichiarare che l'importo di € 48.250,00 già corrisposto da in fase stragiudiziale in favore della signora a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento delle lesioni e l'importo di € 1.300,00 già corrisposto alla stessa da parte di CP_6
per il danno al mezzo sono integralmente satisfattivi della pretesa azionata dalla stessa nel
[...] presente giudizio e, per l'effetto, mandare assolta la deducente da ogni domanda svolta nei propri confronti.
In via ulteriormente subordinata, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della comparente, liquidare in favore di controparte unicamente i pregiudizi materiali e fisici che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro, tenuto conto del grado di responsabilità che verrà accertato in capo all'attrice nella produzione del sinistro, nonché della corresponsabilità della stessa nella produzione delle lesioni subite ex art. 1227 c.c. per non corretto uso delle cinture di sicurezza.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., veniva ammessa la prova per testi formulata da entrambe le parti, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del 17.10.2023.
Assunta la prova orale ammessa, venivano disposte una c.t.u. sull'auto attorea ed una c.t.u. medico- legale sulla persona dell'attrice.
Espletati tali incombenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 23.1.2025, con termine sino al 21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
In materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, va rilevato che l'art. 2054, 2° comma, c.c. pone una presunzione di concorrente responsabilità dei conducenti di veicoli nella causazione di un sinistro stradale.
Tale presunzione, di pari responsabilità, ha tuttavia carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare, in concreto, il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ovvero quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro stesso.
pagina 5 di 9 Ciò comporta, da un lato, che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a far ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, 2° comma, c.c., dovendo il giudice verificare in concreto se quest'ultimo abbia, o meno, tenuto una condotta di guida corretta
(così Cass. 4.11.2014, n. 23431), dall'altro, che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (tra tante Cass. ordinanza 12.4.2011, n. 8409; ordinanza
20.11.2024, n. 29927).
Nel caso di specie è pacifico che al momento del sinistro, la conducente dell'autovettura Audi Q2 stesse circolando senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, e per tale motivo
è stata contravvenzionata per la violazione dell'art. 143, 1° comma, C.d.S. dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi del sinistro. E' palese, dunque, la gravissima violazione al Codice della Strada posta in essere dalla sig.ra Controparte_3
Tuttavia, l'attrice non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, anzi, vi sono elementi indiziari che consentono di ritenere che la stessa non abbia tenuto una condotta di guida adeguata alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
In particolare, il sinistro è avvenuto in prossimità di una curva senza visuale libera e su un fondo stradale bagnato dalla pioggia caduta prima;
i danni riportati dai veicoli non sono di modesta entità; infine, non sono state rilevate tracce di frenata, né altri segni sulla sede stradale idonei a comprovare che la vettura Volkswagen Polo abbia tentato di porre in essere una manovra d'emergenza al fine di evitare l'urto.
I suddetti elementi fanno presumere una velocità della vettura Volkswagen Polo non adeguata alle condizioni della strada, essendo l'urto avvenuto, appunto, in prossimità di una curva senza visuale libera e su un fondo stradale bagnato. Gli stessi testi hanno riferito che al momento del sinistro l'attrice stesse procedendo a velocità sostenuta (testi e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Non vi è prova, invece, che la vettura Volkswagen Polo circolasse senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, a nulla rilevando la mera convinzione dell'attrice che la strada fosse a senso unico di marcia. Né tale prova può ritenersi raggiunta sulla base della dichiarazione resa dal teste coniuge della sig.ra in regime di separazione dei beni, che da un lato, Testimone_3 Controparte_3 non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi, e dall'altro, appare, anzi, smentita dalla localizzazione dei danni riportati dalle vetture, ossia spigolo anteriore sinistro per l'Audi Q2 e parte anteriore per la Volkswagen Polo, e dalla posizione di stasi assunta da entrambi i veicoli dopo l'urto, come emergente dalle fotografie allegate alla relazione di incidente, che proverebbero, invece, che a viaggiare senza tenere rigorosamente la destra sia stata la sola convenuta.
pagina 6 di 9 Conclusivamente sul punto, gli elementi acquisiti consentono non solo di ravvisare, nel caso di specie, una concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, ma altresì di graduare le rispettive responsabilità in misura pari all'80% a carico della sig.ra e al 20% CP_7
a carico della sig.ra . Pt_1
2.
Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti, occorre far riferimento, quanto ai danni alla persona, alla consulenza medico-legale d'ufficio affidata al dott. che può CP_8
certamente porsi a fondamento della decisione in assenza di specifiche e condivisibili contestazioni.
Il CTU, verificata la compatibilità delle lesioni con il corretto uso dei mezzi di ritenzione, ha accertato che le lesioni subite dall'attrice, a causa del sinistro, hanno comportato un periodo di inabilità temporanea parziale, rispettivamente, di giorni 10 al 75%, di giorni 40 al 50% e di giorni 90 al 25%, con una sofferenza-menomazione correlata a tale danno di grado elevato, nonché postumi permanenti valutabili a titolo di danno biologico in misura pari al 18%, ricomprendendo anche il pregiudizio estetico e psico-adattativo, con un sofferenza-menomazione correlata a tale danno di grado, anch'esso, elevato.
Infine, il CTU ha attestato la necessità e la congruità delle spese mediche documentate per un importo di € 3.508,86, escludendo la necessità di eventuali spese mediche future.
Conseguentemente, applicate le tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano
(edizione 2024), tenuto conto dell'età di 35 anni dell'attrice al momento del sinistro e degli importi riconosciuti dalle citate tabelle, con la relativa personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore (in ragione del lungo e doloroso iter di cura cui l'attrice è stata sottoposta per il trattamento della ferita, per il miglioramento della cicatrizzazione e dell'aspetto estetico e per il trattamento del problema psichiatrico insorto), andrebbe liquidata, in favore della sig.ra , la somma complessiva Pt_1 di € 86.961,76 di cui euro 8.050,00 per l'inabilità temporanea parziale, con personalizzazione nella misura del 40% del danno da sofferenza soggettiva interiore ed euro 78.911,76 per il danno biologico, con personalizzazione nella misura del 41% del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Tenuto conto, però, del concorso colposo dell'attrice nella verificazione del sinistro quantificato nella misura del 20% e della somma di euro 48.250,00 già versata da in relazione a tale E_
voce di danno, risulta ancora dovuta la somma di euro 21.319,40.
Sulla somma già liquidata in moneta attuale, previa devalutazione al momento del sinistro e successiva rivalutazione annuale anno per anno, andranno riconosciuti gli interessi legali secondo i noti principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1712/1995).
Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha riconosciuto giustificate, congrue e pertinenti le spese pagina 7 di 9 mediche sostenute dall'attrice per un importo di € 3.508,86, che andrà liquidato nella minor somma di euro 2.807,08 tenuto conto del concorso colposo dell'attrice.
Tale somma dovrà essere rivalutata a far data dai singoli esborsi e sulla stessa, anno per anno rivalutata, dovranno essere corrisposti gli interessi, in misura pari a quella di legge.
Avendo il C.T.U. escluso la necessità di spese future, nulla andrà liquidato, invece, a tale titolo.
In merito al danno all'autovettura, lo stesso è provato nella misura di euro 3.966,00 tenuto conto degli oneri accessori da sostenersi per il costo di demolizione del veicolo incidentato e delle spese di immatricolazione di un nuovo automezzo, e già decurtato, dal predetto importo, il valore del relitto, stimato in euro 300,00.
Avendo già corrisposto all'attrice la somma di euro 1.300,00 per il danno all'auto, Controparte_6
l'importo ancora dovuto ammonterebbe ad euro 2.666,00. Tale somma va però ridotta del 20% in ragione del concorso colposo dell'attrice nella verificazione del sinistro risultando, così, ancora dovuta la somma di euro 2.132,80.
Sussistono, infine, i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale dovendosi rilevare che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” (Cass. sentenza 21.6.2022, n. 26368).
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta è provata dal carteggio prodotto (docc. 7 e 10 dell'atto di citazione), sicché le spese di assistenza stragiudiziale vanno riconosciute e liquidate, ai valori attuali, in riferimento alla tabella di cui al DM 55/14 e succ. mod. (v. DM 37/2018), considerato il valore della domanda, nella misura di euro 3.840,00, già ridotto del 20% l'importo di euro 4.800,00, richiesto dal legale attoreo con la fattura n. 193/2022.
In conclusione, le parti convenute, in solido tra loro, devono essere condannate a risarcire i danni subiti dall'attrice, come sopra liquidati, per complessi euro 30.099,28 oltre accessori come indicato sopra.
3.
Il riconoscimento di una responsabilità concorrente nella verificazione del sinistro ed il conseguente ridimensionamento delle pretese creditorie giustificano la compensazione per 1/3 delle spese di lite.
La restante parte delle spese di lite va posta a carico delle convenute in solido e liquidata tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui
è racchiuso il decisum di causa.
pagina 8 di 9 Le spese della c.t.u. sull'auto, già liquidate con separato decreto del 4.11.2024, vanno definitivamente poste a carico di essendosi resa necessaria l'indagine peritale in ragione delle E_
contestazioni sul quantum, rivelatesi infondate, della convenuta mentre le spese della E_
c.t.u. medico-legale vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido nella misura di
2/3, e di parte attrice nella misura di 1/3, per quanto già esposto con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-condanna ed Controparte_3 Controparte_2 E_
, in solido tra loro, al risarcimento del danno di euro 30.099,28 oltre rivalutazione monetaria ed
[...]
interessi legali in favore di Parte_1
- condanna ed Controparte_3 Controparte_2 E_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del procuratore attoreo antistatario, delle spese di lite
[...]
che compensa nella misura di 1/3 e liquida, per la restante somma, in euro 9.402,00 oltre ad euro
524,00 per spese non imponibili ed euro 200,00 per spese imponibili ed oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. sull'auto a carico di E_
;
[...]
- pone definitivamente le spese di c.t.u. medico-legale a carico di nella misura di 1/3 e Parte_1 di ed , Controparte_3 Controparte_2 E_
in solido tra loro nella misura di 2/3.
Reggio Emilia, 24.1.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 9 N. 2830/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2830/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato CLAUDIO VINCETTI presso il cui Parte_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA GRAMSCI, N. 24, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, rappresentata e difesa E_ dall'Avvocato FURIO DE PALMA e presso lo studio dell'Avvocato GIACOMO MORSELLI in
MODENA, PIAZZA MAZZINI, N. 51, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Controparte_2
Controparte_3
CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.1.2024.
FATTO
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Parte_1
in qualità di proprietaria dell'autovettura AUDI Q2, in Controparte_2 Controparte_3 qualità di conducente del predetto veicolo ed , E_
quale compagnia assicurativa per la r.c.t. di tale autovettura, assumendo:
- che in data 26.4.2019, alle ore 08.00 circa, stava percorrendo via del Mulino a Scandiano (RE), alla guida della propria autovettura Volkswagen Polo quando, giunta in corrispondenza del “Mulino
Valeriani”, era stata urtata dall'autovettura Audi Q2 guidata dalla signora e di Controparte_3
proprietà di Controparte_2
- che sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia del Corpo Unico Intercomunale della Polizia
Municipale di Tresinaro Secchia (RE);
- che a causa dell'urto violento, aveva riportato lesioni personali per le quali era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ove le era stato diagnosticato: “Trauma cranico minore con FLC frontale sottoposta a sutura. Trauma toracico chiuso”;
- che aveva subito danni anche l'autovettura di sua proprietà, per complessivi euro 4.000,00;
- che il medico legale aveva valutato i postumi conseguenti al sinistro come Persona_1
segue: danno biologico 22-23%, inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10, inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30 e inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 90;
- che aveva ricevuto, per il danno all'auto, la somma di euro 1.300,00 da compagnia CP_4
assicurativa per la r.c.t. della vettura Volkswagen Polo e, per le lesioni subite, quella di euro 48.250,00 da;
E_
- che per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, che aveva portato alla liquidazione delle predette somme, aveva corrisposto al suo legale, avv. Claudio Vincetti, la somma di euro 4.800,00;
- che il danno da lesione andava personalizzato, tenuto conto del decorso lungo e doloroso della riabilitazione e della assistenza psicologica, per le lesioni subite al volto;
- che il sinistro era da imputarsi alla negligente, imprudente e imperita condotta di guida della sig.ra la quale aveva invaso la corsia di marcia di spettanza della sig.ra Controparte_3 Parte_1
.
[...]
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, per quanto esposto in premessa:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la sig. ra è esclusiva responsabile del sinistro de Controparte_3
quo; conseguentemente condannare: , in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
pagina 3 di 9 rappresentante pro- tempore e in persona del E_
legale rappresentante pro tempore in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti da quantificarsi nella residua somma di euro 93.533,09 o in quella diversa misura maggiore o minore meglio vista, salvo gravame, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
IN VIA SUBORDINATA : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ravvisasse una responsabilità concorsuale della sig.ra nella causazione del sinistro de quo, Parte_1
condannare, previa liquidazione del danno nella misura sopraindicata o in quella diversa misura maggiore o minore meglio, salvo gravame, condannare , in Controparte_3 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro- tempore e Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro alla rifusione del
[...] danno patito dall'attrice in misura proporzionale all'accertato grado di responsabilità della convenuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché C.P.A., I.V.A e spese generali come per legge e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore”.
si costituiva in giudizio, riferendo: E_
- che la responsabilità del sinistro andava attribuita, anche, alla sig.ra che viaggiava a Parte_1
velocità sostenuta e nella convinzione che la via Del Mulino fosse a senso unico di circolazione, come riferito da tre testimoni oculari, le cui dichiarazioni erano state raccolte dagli Agenti della Polizia
Municipale di Tresinaro Secchia nella relazione di incidente;
- che nonostante tali testimonianze, era stata sanzionata solamente la sig.ra per la Controparte_3 violazione dell'art. 143, 1° comma, C.d.S., per aver circolato senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata;
- che le lesioni subite dalla sig.ra erano da attribuirsi, anche, al non corretto utilizzo delle cinture Pt_1
di sicurezza;
- che il proprio fiduciario aveva riscontrato sulla persona dell'attrice un danno biologico del 18%;
- che la domanda di personalizzazione del danno era infondata, non potendo i pregiudizi lamentati costituire voci di danno separate rispetto alla categoria unitaria del danno biologico;
- che quanto alle spese mediche se ne contestava la debenza;
- che le spese mediche future non spettavano;
- che il fiduciario di aveva stimato il danno al mezzo in euro 2.001,24 oltre i.v.a. e che Controparte_6
detto importo superava il valore commerciale del veicolo pari ad euro 1.800,00;
- che quanto alle spese legali stragiudiziali, andava provata l'effettiva sussistenza di tale voce di danno pagina 4 di 9 e la necessità dell'esborso.
In ragione di quanto precede, la convenuta concludeva come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via principale di merito: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per le ragioni dedotte in narrativa;
In via subordinata, salvo gravame: accertare e dichiarare che l'importo di € 48.250,00 già corrisposto da in fase stragiudiziale in favore della signora a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento delle lesioni e l'importo di € 1.300,00 già corrisposto alla stessa da parte di CP_6
per il danno al mezzo sono integralmente satisfattivi della pretesa azionata dalla stessa nel
[...] presente giudizio e, per l'effetto, mandare assolta la deducente da ogni domanda svolta nei propri confronti.
In via ulteriormente subordinata, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della comparente, liquidare in favore di controparte unicamente i pregiudizi materiali e fisici che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro, tenuto conto del grado di responsabilità che verrà accertato in capo all'attrice nella produzione del sinistro, nonché della corresponsabilità della stessa nella produzione delle lesioni subite ex art. 1227 c.c. per non corretto uso delle cinture di sicurezza.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., veniva ammessa la prova per testi formulata da entrambe le parti, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del 17.10.2023.
Assunta la prova orale ammessa, venivano disposte una c.t.u. sull'auto attorea ed una c.t.u. medico- legale sulla persona dell'attrice.
Espletati tali incombenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 23.1.2025, con termine sino al 21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
In materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, va rilevato che l'art. 2054, 2° comma, c.c. pone una presunzione di concorrente responsabilità dei conducenti di veicoli nella causazione di un sinistro stradale.
Tale presunzione, di pari responsabilità, ha tuttavia carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare, in concreto, il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ovvero quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro stesso.
pagina 5 di 9 Ciò comporta, da un lato, che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a far ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, 2° comma, c.c., dovendo il giudice verificare in concreto se quest'ultimo abbia, o meno, tenuto una condotta di guida corretta
(così Cass. 4.11.2014, n. 23431), dall'altro, che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (tra tante Cass. ordinanza 12.4.2011, n. 8409; ordinanza
20.11.2024, n. 29927).
Nel caso di specie è pacifico che al momento del sinistro, la conducente dell'autovettura Audi Q2 stesse circolando senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, e per tale motivo
è stata contravvenzionata per la violazione dell'art. 143, 1° comma, C.d.S. dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi del sinistro. E' palese, dunque, la gravissima violazione al Codice della Strada posta in essere dalla sig.ra Controparte_3
Tuttavia, l'attrice non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, anzi, vi sono elementi indiziari che consentono di ritenere che la stessa non abbia tenuto una condotta di guida adeguata alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
In particolare, il sinistro è avvenuto in prossimità di una curva senza visuale libera e su un fondo stradale bagnato dalla pioggia caduta prima;
i danni riportati dai veicoli non sono di modesta entità; infine, non sono state rilevate tracce di frenata, né altri segni sulla sede stradale idonei a comprovare che la vettura Volkswagen Polo abbia tentato di porre in essere una manovra d'emergenza al fine di evitare l'urto.
I suddetti elementi fanno presumere una velocità della vettura Volkswagen Polo non adeguata alle condizioni della strada, essendo l'urto avvenuto, appunto, in prossimità di una curva senza visuale libera e su un fondo stradale bagnato. Gli stessi testi hanno riferito che al momento del sinistro l'attrice stesse procedendo a velocità sostenuta (testi e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Non vi è prova, invece, che la vettura Volkswagen Polo circolasse senza mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, a nulla rilevando la mera convinzione dell'attrice che la strada fosse a senso unico di marcia. Né tale prova può ritenersi raggiunta sulla base della dichiarazione resa dal teste coniuge della sig.ra in regime di separazione dei beni, che da un lato, Testimone_3 Controparte_3 non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi, e dall'altro, appare, anzi, smentita dalla localizzazione dei danni riportati dalle vetture, ossia spigolo anteriore sinistro per l'Audi Q2 e parte anteriore per la Volkswagen Polo, e dalla posizione di stasi assunta da entrambi i veicoli dopo l'urto, come emergente dalle fotografie allegate alla relazione di incidente, che proverebbero, invece, che a viaggiare senza tenere rigorosamente la destra sia stata la sola convenuta.
pagina 6 di 9 Conclusivamente sul punto, gli elementi acquisiti consentono non solo di ravvisare, nel caso di specie, una concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, ma altresì di graduare le rispettive responsabilità in misura pari all'80% a carico della sig.ra e al 20% CP_7
a carico della sig.ra . Pt_1
2.
Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti, occorre far riferimento, quanto ai danni alla persona, alla consulenza medico-legale d'ufficio affidata al dott. che può CP_8
certamente porsi a fondamento della decisione in assenza di specifiche e condivisibili contestazioni.
Il CTU, verificata la compatibilità delle lesioni con il corretto uso dei mezzi di ritenzione, ha accertato che le lesioni subite dall'attrice, a causa del sinistro, hanno comportato un periodo di inabilità temporanea parziale, rispettivamente, di giorni 10 al 75%, di giorni 40 al 50% e di giorni 90 al 25%, con una sofferenza-menomazione correlata a tale danno di grado elevato, nonché postumi permanenti valutabili a titolo di danno biologico in misura pari al 18%, ricomprendendo anche il pregiudizio estetico e psico-adattativo, con un sofferenza-menomazione correlata a tale danno di grado, anch'esso, elevato.
Infine, il CTU ha attestato la necessità e la congruità delle spese mediche documentate per un importo di € 3.508,86, escludendo la necessità di eventuali spese mediche future.
Conseguentemente, applicate le tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano
(edizione 2024), tenuto conto dell'età di 35 anni dell'attrice al momento del sinistro e degli importi riconosciuti dalle citate tabelle, con la relativa personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore (in ragione del lungo e doloroso iter di cura cui l'attrice è stata sottoposta per il trattamento della ferita, per il miglioramento della cicatrizzazione e dell'aspetto estetico e per il trattamento del problema psichiatrico insorto), andrebbe liquidata, in favore della sig.ra , la somma complessiva Pt_1 di € 86.961,76 di cui euro 8.050,00 per l'inabilità temporanea parziale, con personalizzazione nella misura del 40% del danno da sofferenza soggettiva interiore ed euro 78.911,76 per il danno biologico, con personalizzazione nella misura del 41% del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Tenuto conto, però, del concorso colposo dell'attrice nella verificazione del sinistro quantificato nella misura del 20% e della somma di euro 48.250,00 già versata da in relazione a tale E_
voce di danno, risulta ancora dovuta la somma di euro 21.319,40.
Sulla somma già liquidata in moneta attuale, previa devalutazione al momento del sinistro e successiva rivalutazione annuale anno per anno, andranno riconosciuti gli interessi legali secondo i noti principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1712/1995).
Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha riconosciuto giustificate, congrue e pertinenti le spese pagina 7 di 9 mediche sostenute dall'attrice per un importo di € 3.508,86, che andrà liquidato nella minor somma di euro 2.807,08 tenuto conto del concorso colposo dell'attrice.
Tale somma dovrà essere rivalutata a far data dai singoli esborsi e sulla stessa, anno per anno rivalutata, dovranno essere corrisposti gli interessi, in misura pari a quella di legge.
Avendo il C.T.U. escluso la necessità di spese future, nulla andrà liquidato, invece, a tale titolo.
In merito al danno all'autovettura, lo stesso è provato nella misura di euro 3.966,00 tenuto conto degli oneri accessori da sostenersi per il costo di demolizione del veicolo incidentato e delle spese di immatricolazione di un nuovo automezzo, e già decurtato, dal predetto importo, il valore del relitto, stimato in euro 300,00.
Avendo già corrisposto all'attrice la somma di euro 1.300,00 per il danno all'auto, Controparte_6
l'importo ancora dovuto ammonterebbe ad euro 2.666,00. Tale somma va però ridotta del 20% in ragione del concorso colposo dell'attrice nella verificazione del sinistro risultando, così, ancora dovuta la somma di euro 2.132,80.
Sussistono, infine, i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale dovendosi rilevare che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” (Cass. sentenza 21.6.2022, n. 26368).
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta è provata dal carteggio prodotto (docc. 7 e 10 dell'atto di citazione), sicché le spese di assistenza stragiudiziale vanno riconosciute e liquidate, ai valori attuali, in riferimento alla tabella di cui al DM 55/14 e succ. mod. (v. DM 37/2018), considerato il valore della domanda, nella misura di euro 3.840,00, già ridotto del 20% l'importo di euro 4.800,00, richiesto dal legale attoreo con la fattura n. 193/2022.
In conclusione, le parti convenute, in solido tra loro, devono essere condannate a risarcire i danni subiti dall'attrice, come sopra liquidati, per complessi euro 30.099,28 oltre accessori come indicato sopra.
3.
Il riconoscimento di una responsabilità concorrente nella verificazione del sinistro ed il conseguente ridimensionamento delle pretese creditorie giustificano la compensazione per 1/3 delle spese di lite.
La restante parte delle spese di lite va posta a carico delle convenute in solido e liquidata tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui
è racchiuso il decisum di causa.
pagina 8 di 9 Le spese della c.t.u. sull'auto, già liquidate con separato decreto del 4.11.2024, vanno definitivamente poste a carico di essendosi resa necessaria l'indagine peritale in ragione delle E_
contestazioni sul quantum, rivelatesi infondate, della convenuta mentre le spese della E_
c.t.u. medico-legale vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido nella misura di
2/3, e di parte attrice nella misura di 1/3, per quanto già esposto con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-condanna ed Controparte_3 Controparte_2 E_
, in solido tra loro, al risarcimento del danno di euro 30.099,28 oltre rivalutazione monetaria ed
[...]
interessi legali in favore di Parte_1
- condanna ed Controparte_3 Controparte_2 E_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del procuratore attoreo antistatario, delle spese di lite
[...]
che compensa nella misura di 1/3 e liquida, per la restante somma, in euro 9.402,00 oltre ad euro
524,00 per spese non imponibili ed euro 200,00 per spese imponibili ed oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. sull'auto a carico di E_
;
[...]
- pone definitivamente le spese di c.t.u. medico-legale a carico di nella misura di 1/3 e Parte_1 di ed , Controparte_3 Controparte_2 E_
in solido tra loro nella misura di 2/3.
Reggio Emilia, 24.1.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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