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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1130/2022
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:45
Il giorno 21/10/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Serena Avenia in sostituzione dell'avv. Olindo Di Francesco per parte opponente, l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione dell'avv.
RI OL per la convenuta opposta.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e note conclusive depositate telematicamente e chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che deposita in uno alle ore 19.16
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1130 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
( c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Olindo Di Francesco in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Agrigento nella via Mazzini n 44 bis
Attore opponente
CONTRO
già Controparte_1 [...]
( C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Vice Presidente del CdA e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RI OL in virtù di procura in calce al ricorso per d.i., elettivamente domiciliata in San Marzano sul Sarno (SA) alla via Vittorio
Veneto, 19 presso lo studio dell'indicato difensore
Convenuta opposta
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1101/2021 ( NRG
[...]
2725/21) emesso in data 19.11.2021 dal Tribunale in intestazione con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 12.000,00, oltre le spese ed i compensi, in favore dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre i termini di cui all'art. 644 cpc;
2) la nullità e/o l'annullabilità del contratto per l'applicazione di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli tali da viziare la formazione del consenso;
3) nullità delle clausole di iscrizione, di rinnovo automatico e di recesso e del Regolamento d'Ateneo, in particolare tutte le clausole onerose (art. 5 contratto;
art. 4, 5 e 8
Regolamento di Ateneo;
art. 3, 5 e punto 12 domanda di immatricolazione) perché vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e) del Codice del Consumo e non oggetto di specifica approvazione scritta.
Sulla scorta delle richiamate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente ritenere e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 cpc, poiché notificato oltre il termine di legge. 2)
Senza prestare acquiescenza, previo accertamento che la volontà dell'attore di concludere il contratto per cui è lite è stata viziata da dolo o errore e/o violenza morale, per tutti i motivi dedotti, dire nullo, ovvero annullare il contratto con effetto ex tunc e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire all'attore le somme pagate per
l'iscrizione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con conseguente ordine alla convenuta di rilasciare all'attore il nulla osta necessario per l'iscrizione ad altra Università. 3) Gradatamente, ritenere e dichiarare che il contratto per cui è lite è nullo là dove contiene clausole
3 vessatorie ex art. 33 e/o 36 del Codice del consumo, come individuate in atti e, per l'effetto, nulla può essere vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente. 4) Ritenere e dichiarare l'illegittimità delle condizioni contrattuali stabilite unilateralmente dell stante la pratica CP_1 commerciale scorretta e ingannevole posta in essere dalla medesima parte opposta e, in particolare, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di rinnovo automatico del contratto e l'insussistenza della pretesa azionata monitoriamente, stante il mancato espletamento peraltro del servizio da parte dell'Università opposta. 5) Gradatamente, senza prestare acquiescenza e per solo scrupolo difensivo, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda avversaria per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocare il D.I. opposto.
6) In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare infondata, insussistente e non provata la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo con ogni statuizione. 7) In estremo subordine, dichiarare che il contratto per cui è lite deve essere risolto ex tunc per i motivi dedotti, e conseguentemente, sussistendo
l'inadempimento contrattattuale dell'opposta, quest'ultima va condannata al risarcimento del danno. 8) Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dell'istante avvocato antistatario.”
Si costituiva la convenuta opposta con deposito di comparsa di costituzione e risposta e nella generale premessa che Parte_1 risultava regolarmente immatricolato per l'anno accademico 2012/2013 al
Corso di laurea in Giurisprudenza, non avendo formalizzato la rinuncia agli studi nei termini previsti dal Regolamento, risultava iscritto anche per i successivi anni accademici, ivi compresi gli anni 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/2020 e 2020/21 per i quali azionava domanda di pagamento nel giudizio monitorio per il pagamento della retta concordata in € 2400,00 annui.
Preliminarmente deduceva che l'inefficacia del decreto ingiuntivo non impediva al Giudice di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria.
4 Evidenziava che le clausole che disciplinano il rapporto contrattuale tra le parti e, segnatamente, quelle che individuano l'iscrizione per l'intero ciclo di studi, risultano rispettose delle norme di cui agli artt. 1341, comma secondo, cod. civ., e che alla stessa non fosse applicabile la disciplina consumeristica in quanto Università pubblica non statale, ente con funzione di diritto pubblico non economico, rivestendo la natura giuridica di “associazione”.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via preliminare, si oppone alla eventuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, peraltro, non richiesta nell'opposizione da controparte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di immediata soluzione;
➢ nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 1101/2021 proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
➢ per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
➢ In via subordinata, in caso di violazione dell'art. 644 cpc., accertare e dichiarare, anche previa dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei confronti dell'odierno CP_1 opponente per le ragioni e nei termini di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
➢ per l'effetto, condannare esso opponente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 12.000,00, oltre interessi legali CP_1 dal sorgere del credito al soddisfo;
➢ condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori di legge, relativi alla presente fase da distrarsi a favore del difensore antistatario”
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c la causa proseguiva senza svolgimento di attività istruttoria stante il rigetto delle prove articolate dall'opponente, in parte dichiarate inammissibili in parte irrilevanti, con l'ordinanza riservata del 21.01.2024.
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.11.2024 la causa veniva inviata all'udienza odierna per la discussione ex art 281 sexies cpc con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
5 Così succintamente riassunta la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati occorre, in primo luogo, premettere come l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo risulti infondata.
La giurisprudenza di legittimità sostiene che "nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 с.р.с., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso" (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 1509 del 2019).
Nel caso di specie, è documentalmente provato un primo e tempestivo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuato in data
10.12.2021, seppur il medesimo non sia andato a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Dunque, la notifica del decreto ingiuntivo deve essere intesa tempestiva poiché il primo tentativo di notifica è stato esperito nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.
Occorre ulteriormente premettere che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale, per cui operano i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., così interpretati dalla giurisprudenza di legittimità
“in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità”
(Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Compiute tali premesse, nel caso in esame, si osserva che parte opposta, in sede monitoria, ha prodotto i titoli negoziali su cui la pretesa è fondata, ovverosia la scrittura privata contenente “Domanda di Immatricolazione”,
“Contratto con lo Studente” e “Regolamento di Ateneo” e allegato il mancato adempimento di parte opponente (cfr. all. 3,4,5 e 6 – ricorso per decreto ingiuntivo).
6 Di contro, quest'ultimo ha dedotto la nullità delle clausole vessatorie che subordinano l'esercizio del recesso alla corresponsione di contributi e tasse universitarie e che dispongono la rinnovazione automatica dell'iscrizione. Nello specifico, ha evidenziato l'opponente, che il contratto in esame è da intendersi come ricompreso nella categoria dei contratti per adesione predisposti unilateralmente dal contraente forte e conclusi fuori dai locali commerciali e che le clausole che si assumono vessatorie e invalide secondo la disciplina a tutela del consumatore, sono le seguenti: - art. 5 – Contratto con lo studente “Lo studente in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del Regolamento Universitario”; - art. 4 –
Regolamento di Ateneo per gli Studenti Universitari, nella parte in cui prevede “L'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto … e si intende riferita all'intero corso di studi o meglio all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi”; - art.
8 - Regolamento di
Ateneo per gli Studenti Universitari, a mente del quale “La rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti. Per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata a far data dal 1°luglio al 30 agosto dell'anno accademico in corso.”; - le clausole del documento “Obbligatorietà del pagamento retta universitaria”, nella parte in cui dispongono l'obbligo di pagamento della retta universitaria per l'anno accademico in corso anche in caso di rinuncia agli studi e di quelli successivi al primo, salvo interruzione dell'iscrizione automatica dal corso di laurea. Parte opponente ha, poi, lamentato l'ambigua disciplina contrattuale relativa alle modalità di esercizio del diritto di recesso, atteso che mentre l'art.5 del contratto con lo studente prevede il diritto sic et simpliciter del diritto di
7 recesso, l'art.8 del regolamento, da un lato, precisa che il recesso ha effetto immediato, dall'altro limita il suo esercizio dall'1 luglio al 30 agosto e lo subordina al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti.
Orbene, così riassunta la questione, dev'essere prioritariamente appurata l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dal Codice del Consumo.
Requisito essenziale e necessario perché possa applicarsi la normativa comunitaria e nazionale a tutela dei consumatori è l'esistenza di un accordo contrattuale fra un professionista e un utente consumatore.
Nella fattispecie, l può essere sussunta nel novero Controparte_3 dei professionisti, atteso che secondo costante giurisprudenza, la qualificazione della nozione di “professionista” ex art. 18, lett. b), del codice del consumo deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 4498/2023).
Ciò detto, nel caso in esame, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente, non è in discussione il carattere remunerato dell'attività svolta dall' e il fine di lucro perseguito, cosicché essa assume CP_1 nella presente fattispecie la veste di “professionista”.
Conseguentemente, lo studente che si iscriva ad un'università privata, usufruendo dei suoi servizi, non può che essere considerato
“consumatore”.
Ciò posto, al contratto in esame sarà, quindi, applicabile la normativa di settore, con tutte le conseguenze e le tutele che ne derivino.
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice del consumo: “Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, il secondo comma della disposizione, poi, fornisce un elenco, puramente indicativo, di clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria.
8 Il successivo art. 34, comma 4, inoltre, dispone: “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.
La richiamata disciplina è, dunque, volta a tutelare il consumatore, considerato come contraente debole, dai possibili abusi scaturenti dalla unilaterale predisposizione e imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista.
Le conseguenze dell'apposizione delle clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34, sono regolamentate dall'articolo 36, comma 1, del Codice del Consumo, che ne dispone la nullità parziale di protezione, ferma restando la validità del contratto per il resto.
La disciplina codicistica, poi, prevede all'art.1341 c.c., per quanto di rilievo al caso di specie, che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, tacita proroga o rinnovazione del contratto.
Guardando al caso di specie, è d'uopo, innanzitutto, precisare che non vi
è prova che abbia formalizzato il proprio recesso Parte_1 secondo le previsioni contrattuali, che prevedevano a tal uopo la spedizione di una raccomandata a.r. alla sede centrale.
Ciononostante, l'opposizione si appalesa fondata, in ragione della nullità delle clausole contrattuali richiamate dall'opponente, in quanto vessatorie e non validamente approvate per iscritto.
Ed infatti, le clausole di cui agli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento di Ateneo e
5 del Contratto con lo Studente che richiama dette previsioni, così come evidenziato dalla difesa attorea, limitando il suo diritto di recesso e imponendo al contraente debole decadenze che comportano gravosi oneri a suo carico, prevedendo il pagamento di servizi anche non effettivamente fruiti per potersi svincolare dal rinnovo automatico del contratto, vanno ritenute vessatorie e dovevano, pertanto, essere oggetto di trattativa e specificamente approvate per iscritto.
Al contrario, nel caso di specie, l'art.4 del Regolamento di Ateneo, che prevede il meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione per tutti gli
9 anni accademici, non è in alcun modo sottoscritto specificamente né richiamato tra le clausole oggetto di approvazione ai sensi degli artt.1341
e 1342 c.c. e l'art. 8 del medesimo Regolamento, che subordina e limita il diritto di recesso e la rinuncia agli studi dello studente, viene approvato unitamente ad altre clausole di natura non vessatoria, come gli artt.5 e 6 che prevedono l'eventuale incremento Istat e le modalità di pagamento delle rette e di iscrizione, generando così una forte confusione nel contraente debole, il quale, sottoscrivendo in blocco clausole dal contenuto così eterogeneo, non è in grado di comprendere la reale portata e il valore potenzialmente lesivo di ognuna.
Si osserva, poi, che il meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione, la limitazione temporale dell'esercizio del diritto di recesso e la subordinazione del recesso alla regolarità dei pagamenti, risulta contrario ai principi di buona fede e correttezza e aggrava, ancor di più, lo squilibrio tra la posizione del consumatore e quella del professionista.
La clausola 8 del Regolamento di Ateneo è, peraltro, formulata in modo poco chiaro e contraddittorio, atteso che da un lato prevede che “la rinuncia agli studi ha effetto immediato” e dall'altro aggiunge che “è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti”, oltre che prevedere una ardua modalità di esercizio: spedizione di lettera raccomandata da inviare alla sede dell'Università tra il 1 luglio e il
30 agosto dell'anno accademico in corso.
In punto di diritto, di sicuro interesse è la sentenza n. 4498/2023 del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'appello dell' odierna convenuta con cui chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado del Tar del
Lazio, per aver rigettato la richiesta dell'ateneo di annullare una sanzione di € 250.000,00 comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette.
Nella pronuncia si legge che “l'Ateneo, che a differenza di quanto sostenuto dall'appellante va equiparato in tutto e per tutto a un professionista che sta offrendo un servizio con scopo di lucro, ha indebitamente chiesto agli studenti-consumatori che avevano esercitato il
10 diritto di recesso somme ulteriori per servizi di cui non hanno mai usufruito. Questo in forza del meccanismo di rinnovo automatico predisposto che, precludendo lo scioglimento immediato dal vincolo contrattuale in caso di morosità, espone i richiedenti a oneri economici ulteriori e ingiustificati per prestazioni di cui non si intende fruire, come manifestato con la rinuncia agli studi”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, detti ostacoli sono da addebitare ad una “ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto e le sue conseguenze”.
Questo giudice, in ragione di quanto precedentemente esposto, aderisce a quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa, ritenendo che la previsione del rinnovo automatico dell'iscrizione, non rappresenti effettivamente una garanzia a favore degli studenti, bensì “una mera indebita autotutela del credito vantato dall'università in merito alle somme pregresse e una ancor più indebita predeterminazione di un credito per le prestazioni successive. Nel caso di specie oggetto di contestazione principale è – in primo luogo - la condotta del professionista che ha ostacolato l'esercizio del recesso predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso. Pertanto, il professionista ha sfruttato la posizione di potere rispetto ai consumatori per condizionarli indebitamente
a proseguire il rapporto e a versare le rette annuali. E gli ostacoli evidenziati rispetto al diritto di recesso sono riconducibili all'ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto e le sue conseguenze, il che si traduce in un ostacolo all'esercizio del medesimo diritto. Contrariamene a quanto dedotto da parte appellante, il rinnovo automatico, in seguito alla rinuncia ed al recesso dello studente, non costituisce una garanza di quest'ultimo – che ha, al contrario, manifestato la volontà di recedere – quanto una mera indebita autotutela del credito vantato dall'università in merito alle somme
11 pregresse ed una ancor più indebita predeterminazione di un credito per le prestazioni successive, già espressamente rinunciate e quindi non richieste dal consumatore.”
Il regolamento, insomma, non è chiaro in tema di rinuncia e “ha l'effetto di non consentire ai consumatori, ancorché inadempienti, di sciogliersi dal vincolo contrattuale, costringendoli a sostenere un onere economico ulteriore rispetto a quello dovuto per le prestazioni già fruite, rappresentato dalle somme relative ai rinnovi automatici per prestazioni di cui il consumatore non intende più fruire”
È stata, pertanto, riconosciuta “una violazione degli artt. 24 e 25 del c.d. codice del Consumo, in quanto il professionista subordinava lo scioglimento del vincolo contrattuale, non già soltanto al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso e tale condotta risultava ancora più grave in presenza di un sistema di rinnovo automatico dell'iscrizione: lo studente si trovava difatti coinvolto in una “spirale” che lo portava ad accumulare rate di debito senza la possibilità di sciogliere il vincolo contrattuale (se non pagando tutto il debito accumulato, anche per prestazioni non fruite in quanto frutto del rinnovo automatico), e ciò in presenza, peraltro, nel Regolamento di ateneo, di informazioni contrattuali in merito alla disciplina sul recesso del tutto ambigue e fuorvianti.”
(sentenza 4498/2023 Consiglio di Stato).
In conclusione, ritenute le clausole sopra menzionate nulle, secondo quanto detto precedentemente, e non ritenutosi validamente realizzato il meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e, conseguentemente, dovuto il corrispettivo per i servizi accademici non fruiti, l'odierno opponente non è tenuto al pagamento degli importi relativi alle rette di iscrizione delle annualità 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e
2020/21, pari a complessivi € 12.000,00.
Alla soccombenza segue la statuizione delle spese del presente giudizio, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/14 e con esclusione della
12 fase istruttoria in quanto non si è effettivamente svolta, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.1130/2022
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1101/2021 emesso in data 19.11.2021.
Condanna l Controparte_1 già in Controparte_2 persona de l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 2200,00 oltre rimborso spese forfetarie iva e cpa di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 21.10.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
13 14
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:45
Il giorno 21/10/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Serena Avenia in sostituzione dell'avv. Olindo Di Francesco per parte opponente, l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione dell'avv.
RI OL per la convenuta opposta.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e note conclusive depositate telematicamente e chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che deposita in uno alle ore 19.16
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1130 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
( c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Olindo Di Francesco in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Agrigento nella via Mazzini n 44 bis
Attore opponente
CONTRO
già Controparte_1 [...]
( C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Vice Presidente del CdA e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RI OL in virtù di procura in calce al ricorso per d.i., elettivamente domiciliata in San Marzano sul Sarno (SA) alla via Vittorio
Veneto, 19 presso lo studio dell'indicato difensore
Convenuta opposta
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1101/2021 ( NRG
[...]
2725/21) emesso in data 19.11.2021 dal Tribunale in intestazione con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 12.000,00, oltre le spese ed i compensi, in favore dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre i termini di cui all'art. 644 cpc;
2) la nullità e/o l'annullabilità del contratto per l'applicazione di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli tali da viziare la formazione del consenso;
3) nullità delle clausole di iscrizione, di rinnovo automatico e di recesso e del Regolamento d'Ateneo, in particolare tutte le clausole onerose (art. 5 contratto;
art. 4, 5 e 8
Regolamento di Ateneo;
art. 3, 5 e punto 12 domanda di immatricolazione) perché vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e) del Codice del Consumo e non oggetto di specifica approvazione scritta.
Sulla scorta delle richiamate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente ritenere e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 cpc, poiché notificato oltre il termine di legge. 2)
Senza prestare acquiescenza, previo accertamento che la volontà dell'attore di concludere il contratto per cui è lite è stata viziata da dolo o errore e/o violenza morale, per tutti i motivi dedotti, dire nullo, ovvero annullare il contratto con effetto ex tunc e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire all'attore le somme pagate per
l'iscrizione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con conseguente ordine alla convenuta di rilasciare all'attore il nulla osta necessario per l'iscrizione ad altra Università. 3) Gradatamente, ritenere e dichiarare che il contratto per cui è lite è nullo là dove contiene clausole
3 vessatorie ex art. 33 e/o 36 del Codice del consumo, come individuate in atti e, per l'effetto, nulla può essere vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente. 4) Ritenere e dichiarare l'illegittimità delle condizioni contrattuali stabilite unilateralmente dell stante la pratica CP_1 commerciale scorretta e ingannevole posta in essere dalla medesima parte opposta e, in particolare, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di rinnovo automatico del contratto e l'insussistenza della pretesa azionata monitoriamente, stante il mancato espletamento peraltro del servizio da parte dell'Università opposta. 5) Gradatamente, senza prestare acquiescenza e per solo scrupolo difensivo, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda avversaria per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocare il D.I. opposto.
6) In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare infondata, insussistente e non provata la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo con ogni statuizione. 7) In estremo subordine, dichiarare che il contratto per cui è lite deve essere risolto ex tunc per i motivi dedotti, e conseguentemente, sussistendo
l'inadempimento contrattattuale dell'opposta, quest'ultima va condannata al risarcimento del danno. 8) Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dell'istante avvocato antistatario.”
Si costituiva la convenuta opposta con deposito di comparsa di costituzione e risposta e nella generale premessa che Parte_1 risultava regolarmente immatricolato per l'anno accademico 2012/2013 al
Corso di laurea in Giurisprudenza, non avendo formalizzato la rinuncia agli studi nei termini previsti dal Regolamento, risultava iscritto anche per i successivi anni accademici, ivi compresi gli anni 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/2020 e 2020/21 per i quali azionava domanda di pagamento nel giudizio monitorio per il pagamento della retta concordata in € 2400,00 annui.
Preliminarmente deduceva che l'inefficacia del decreto ingiuntivo non impediva al Giudice di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria.
4 Evidenziava che le clausole che disciplinano il rapporto contrattuale tra le parti e, segnatamente, quelle che individuano l'iscrizione per l'intero ciclo di studi, risultano rispettose delle norme di cui agli artt. 1341, comma secondo, cod. civ., e che alla stessa non fosse applicabile la disciplina consumeristica in quanto Università pubblica non statale, ente con funzione di diritto pubblico non economico, rivestendo la natura giuridica di “associazione”.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via preliminare, si oppone alla eventuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, peraltro, non richiesta nell'opposizione da controparte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di immediata soluzione;
➢ nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 1101/2021 proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
➢ per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
➢ In via subordinata, in caso di violazione dell'art. 644 cpc., accertare e dichiarare, anche previa dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei confronti dell'odierno CP_1 opponente per le ragioni e nei termini di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
➢ per l'effetto, condannare esso opponente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 12.000,00, oltre interessi legali CP_1 dal sorgere del credito al soddisfo;
➢ condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori di legge, relativi alla presente fase da distrarsi a favore del difensore antistatario”
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c la causa proseguiva senza svolgimento di attività istruttoria stante il rigetto delle prove articolate dall'opponente, in parte dichiarate inammissibili in parte irrilevanti, con l'ordinanza riservata del 21.01.2024.
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.11.2024 la causa veniva inviata all'udienza odierna per la discussione ex art 281 sexies cpc con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
5 Così succintamente riassunta la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati occorre, in primo luogo, premettere come l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo risulti infondata.
La giurisprudenza di legittimità sostiene che "nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 с.р.с., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso" (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 1509 del 2019).
Nel caso di specie, è documentalmente provato un primo e tempestivo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuato in data
10.12.2021, seppur il medesimo non sia andato a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Dunque, la notifica del decreto ingiuntivo deve essere intesa tempestiva poiché il primo tentativo di notifica è stato esperito nei termini di cui all'art. 644 c.p.c.
Occorre ulteriormente premettere che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale, per cui operano i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., così interpretati dalla giurisprudenza di legittimità
“in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità”
(Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Compiute tali premesse, nel caso in esame, si osserva che parte opposta, in sede monitoria, ha prodotto i titoli negoziali su cui la pretesa è fondata, ovverosia la scrittura privata contenente “Domanda di Immatricolazione”,
“Contratto con lo Studente” e “Regolamento di Ateneo” e allegato il mancato adempimento di parte opponente (cfr. all. 3,4,5 e 6 – ricorso per decreto ingiuntivo).
6 Di contro, quest'ultimo ha dedotto la nullità delle clausole vessatorie che subordinano l'esercizio del recesso alla corresponsione di contributi e tasse universitarie e che dispongono la rinnovazione automatica dell'iscrizione. Nello specifico, ha evidenziato l'opponente, che il contratto in esame è da intendersi come ricompreso nella categoria dei contratti per adesione predisposti unilateralmente dal contraente forte e conclusi fuori dai locali commerciali e che le clausole che si assumono vessatorie e invalide secondo la disciplina a tutela del consumatore, sono le seguenti: - art. 5 – Contratto con lo studente “Lo studente in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del Regolamento Universitario”; - art. 4 –
Regolamento di Ateneo per gli Studenti Universitari, nella parte in cui prevede “L'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto … e si intende riferita all'intero corso di studi o meglio all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi”; - art.
8 - Regolamento di
Ateneo per gli Studenti Universitari, a mente del quale “La rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti. Per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata a far data dal 1°luglio al 30 agosto dell'anno accademico in corso.”; - le clausole del documento “Obbligatorietà del pagamento retta universitaria”, nella parte in cui dispongono l'obbligo di pagamento della retta universitaria per l'anno accademico in corso anche in caso di rinuncia agli studi e di quelli successivi al primo, salvo interruzione dell'iscrizione automatica dal corso di laurea. Parte opponente ha, poi, lamentato l'ambigua disciplina contrattuale relativa alle modalità di esercizio del diritto di recesso, atteso che mentre l'art.5 del contratto con lo studente prevede il diritto sic et simpliciter del diritto di
7 recesso, l'art.8 del regolamento, da un lato, precisa che il recesso ha effetto immediato, dall'altro limita il suo esercizio dall'1 luglio al 30 agosto e lo subordina al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti.
Orbene, così riassunta la questione, dev'essere prioritariamente appurata l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dal Codice del Consumo.
Requisito essenziale e necessario perché possa applicarsi la normativa comunitaria e nazionale a tutela dei consumatori è l'esistenza di un accordo contrattuale fra un professionista e un utente consumatore.
Nella fattispecie, l può essere sussunta nel novero Controparte_3 dei professionisti, atteso che secondo costante giurisprudenza, la qualificazione della nozione di “professionista” ex art. 18, lett. b), del codice del consumo deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 4498/2023).
Ciò detto, nel caso in esame, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente, non è in discussione il carattere remunerato dell'attività svolta dall' e il fine di lucro perseguito, cosicché essa assume CP_1 nella presente fattispecie la veste di “professionista”.
Conseguentemente, lo studente che si iscriva ad un'università privata, usufruendo dei suoi servizi, non può che essere considerato
“consumatore”.
Ciò posto, al contratto in esame sarà, quindi, applicabile la normativa di settore, con tutte le conseguenze e le tutele che ne derivino.
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice del consumo: “Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, il secondo comma della disposizione, poi, fornisce un elenco, puramente indicativo, di clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria.
8 Il successivo art. 34, comma 4, inoltre, dispone: “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.
La richiamata disciplina è, dunque, volta a tutelare il consumatore, considerato come contraente debole, dai possibili abusi scaturenti dalla unilaterale predisposizione e imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista.
Le conseguenze dell'apposizione delle clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34, sono regolamentate dall'articolo 36, comma 1, del Codice del Consumo, che ne dispone la nullità parziale di protezione, ferma restando la validità del contratto per il resto.
La disciplina codicistica, poi, prevede all'art.1341 c.c., per quanto di rilievo al caso di specie, che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, tacita proroga o rinnovazione del contratto.
Guardando al caso di specie, è d'uopo, innanzitutto, precisare che non vi
è prova che abbia formalizzato il proprio recesso Parte_1 secondo le previsioni contrattuali, che prevedevano a tal uopo la spedizione di una raccomandata a.r. alla sede centrale.
Ciononostante, l'opposizione si appalesa fondata, in ragione della nullità delle clausole contrattuali richiamate dall'opponente, in quanto vessatorie e non validamente approvate per iscritto.
Ed infatti, le clausole di cui agli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento di Ateneo e
5 del Contratto con lo Studente che richiama dette previsioni, così come evidenziato dalla difesa attorea, limitando il suo diritto di recesso e imponendo al contraente debole decadenze che comportano gravosi oneri a suo carico, prevedendo il pagamento di servizi anche non effettivamente fruiti per potersi svincolare dal rinnovo automatico del contratto, vanno ritenute vessatorie e dovevano, pertanto, essere oggetto di trattativa e specificamente approvate per iscritto.
Al contrario, nel caso di specie, l'art.4 del Regolamento di Ateneo, che prevede il meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione per tutti gli
9 anni accademici, non è in alcun modo sottoscritto specificamente né richiamato tra le clausole oggetto di approvazione ai sensi degli artt.1341
e 1342 c.c. e l'art. 8 del medesimo Regolamento, che subordina e limita il diritto di recesso e la rinuncia agli studi dello studente, viene approvato unitamente ad altre clausole di natura non vessatoria, come gli artt.5 e 6 che prevedono l'eventuale incremento Istat e le modalità di pagamento delle rette e di iscrizione, generando così una forte confusione nel contraente debole, il quale, sottoscrivendo in blocco clausole dal contenuto così eterogeneo, non è in grado di comprendere la reale portata e il valore potenzialmente lesivo di ognuna.
Si osserva, poi, che il meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione, la limitazione temporale dell'esercizio del diritto di recesso e la subordinazione del recesso alla regolarità dei pagamenti, risulta contrario ai principi di buona fede e correttezza e aggrava, ancor di più, lo squilibrio tra la posizione del consumatore e quella del professionista.
La clausola 8 del Regolamento di Ateneo è, peraltro, formulata in modo poco chiaro e contraddittorio, atteso che da un lato prevede che “la rinuncia agli studi ha effetto immediato” e dall'altro aggiunge che “è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti”, oltre che prevedere una ardua modalità di esercizio: spedizione di lettera raccomandata da inviare alla sede dell'Università tra il 1 luglio e il
30 agosto dell'anno accademico in corso.
In punto di diritto, di sicuro interesse è la sentenza n. 4498/2023 del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'appello dell' odierna convenuta con cui chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado del Tar del
Lazio, per aver rigettato la richiesta dell'ateneo di annullare una sanzione di € 250.000,00 comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette.
Nella pronuncia si legge che “l'Ateneo, che a differenza di quanto sostenuto dall'appellante va equiparato in tutto e per tutto a un professionista che sta offrendo un servizio con scopo di lucro, ha indebitamente chiesto agli studenti-consumatori che avevano esercitato il
10 diritto di recesso somme ulteriori per servizi di cui non hanno mai usufruito. Questo in forza del meccanismo di rinnovo automatico predisposto che, precludendo lo scioglimento immediato dal vincolo contrattuale in caso di morosità, espone i richiedenti a oneri economici ulteriori e ingiustificati per prestazioni di cui non si intende fruire, come manifestato con la rinuncia agli studi”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, detti ostacoli sono da addebitare ad una “ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto e le sue conseguenze”.
Questo giudice, in ragione di quanto precedentemente esposto, aderisce a quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa, ritenendo che la previsione del rinnovo automatico dell'iscrizione, non rappresenti effettivamente una garanzia a favore degli studenti, bensì “una mera indebita autotutela del credito vantato dall'università in merito alle somme pregresse e una ancor più indebita predeterminazione di un credito per le prestazioni successive. Nel caso di specie oggetto di contestazione principale è – in primo luogo - la condotta del professionista che ha ostacolato l'esercizio del recesso predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso. Pertanto, il professionista ha sfruttato la posizione di potere rispetto ai consumatori per condizionarli indebitamente
a proseguire il rapporto e a versare le rette annuali. E gli ostacoli evidenziati rispetto al diritto di recesso sono riconducibili all'ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto e le sue conseguenze, il che si traduce in un ostacolo all'esercizio del medesimo diritto. Contrariamene a quanto dedotto da parte appellante, il rinnovo automatico, in seguito alla rinuncia ed al recesso dello studente, non costituisce una garanza di quest'ultimo – che ha, al contrario, manifestato la volontà di recedere – quanto una mera indebita autotutela del credito vantato dall'università in merito alle somme
11 pregresse ed una ancor più indebita predeterminazione di un credito per le prestazioni successive, già espressamente rinunciate e quindi non richieste dal consumatore.”
Il regolamento, insomma, non è chiaro in tema di rinuncia e “ha l'effetto di non consentire ai consumatori, ancorché inadempienti, di sciogliersi dal vincolo contrattuale, costringendoli a sostenere un onere economico ulteriore rispetto a quello dovuto per le prestazioni già fruite, rappresentato dalle somme relative ai rinnovi automatici per prestazioni di cui il consumatore non intende più fruire”
È stata, pertanto, riconosciuta “una violazione degli artt. 24 e 25 del c.d. codice del Consumo, in quanto il professionista subordinava lo scioglimento del vincolo contrattuale, non già soltanto al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso e tale condotta risultava ancora più grave in presenza di un sistema di rinnovo automatico dell'iscrizione: lo studente si trovava difatti coinvolto in una “spirale” che lo portava ad accumulare rate di debito senza la possibilità di sciogliere il vincolo contrattuale (se non pagando tutto il debito accumulato, anche per prestazioni non fruite in quanto frutto del rinnovo automatico), e ciò in presenza, peraltro, nel Regolamento di ateneo, di informazioni contrattuali in merito alla disciplina sul recesso del tutto ambigue e fuorvianti.”
(sentenza 4498/2023 Consiglio di Stato).
In conclusione, ritenute le clausole sopra menzionate nulle, secondo quanto detto precedentemente, e non ritenutosi validamente realizzato il meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e, conseguentemente, dovuto il corrispettivo per i servizi accademici non fruiti, l'odierno opponente non è tenuto al pagamento degli importi relativi alle rette di iscrizione delle annualità 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e
2020/21, pari a complessivi € 12.000,00.
Alla soccombenza segue la statuizione delle spese del presente giudizio, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/14 e con esclusione della
12 fase istruttoria in quanto non si è effettivamente svolta, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.1130/2022
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1101/2021 emesso in data 19.11.2021.
Condanna l Controparte_1 già in Controparte_2 persona de l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 2200,00 oltre rimborso spese forfetarie iva e cpa di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 21.10.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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