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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3110/2024 R.A.L., promosso da da
e in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Santoro ed elett.te dom.ti presso lo studio dello Parte_1 stesso, in Salerno alla Traversa Angelo Lerro n.6, come da mandato in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti del 22.3.2024, a rogito notaio in Fiumicino rep. 37875/7313 e con questi elettivamente domiciliata in Frosinone, Per_1
Piazza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell' . CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni: per l'attore quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024, e la in Parte_1 Parte_2 qualità di obbligato in solido, hanno convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l' CP_1 promuovendo opposizione alle ordinanze ingiunzioni n.OI-001619743 e n.OI-001620141, notificate il 26.8.2024, di importo di €.13.632,50, richiesto a titolo di sanzione amministrativa comminata per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo da dicembre 2016 a novembre 2017, in relazione agli atti di accertamento n.
3300.31/01/2019.0020179 e n. 3300.31/01/2019.0020180 del 31/01/2019.
L'attore ha chiesto di dichiarare la nullità degli atti impugnati: 1) per il difetto di motivazione e l'omessa indicazione degli elementi identificativi e per la violazione degli artt.
7-16 e 17 della L. n.212/2000; 2) per l'intervenuta prescrizione.
Regolarmente notificato il ricorso, l'Ente convenuto si è costituto chiedendo di accertari la reale data di notifica delle opposte ordinanze-ingiunzioni e di disporre di conseguenza in ordine all'eccepita prescrizione del credito intimato. Nel caso di accertata mancata prescrizione del credito, ha chiesto di respingere il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa - ritenuta documentalmente istruita - è stata discussa all'udienza del 30.10.2025, svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e quindi è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Parte opponente ha fatto valere con il presente giudizio, in via preliminare, eccezioni estintive - per intervenuta prescrizione - delle sanzioni pecuniarie intimate.
Orbene, va evidenziato che il D.Lgs. n.8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione,
a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6.2.2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella – che rileva nel presente giudizio - di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art.2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983,
n.638, che è stato sostituito dall'art.3, comma 6, del D.Lgs. n.8/2016.
In particolare, l'art.2 del D.L. n.463/1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della Legge 30 aprile 1969, n.153, ha stabilito al comma 1- bis, come novellato dall'art.3, comma 6, del D.Lgs. n.8/2016, che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'art.3 del D.Lgs. n.8/2016, stabilisce che: - l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato); - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Tanto premesso, con l'ordinanza – ingiunzione oggetto di causa, l' ha intimato il pagamento CP_1 della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo, come sopra rilevato.
L'opponente ha contestato il diritto di procedere alla riscossione delle somme per la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.
Orbene, va premesso che l'art.28 della L. n. 689/1981 e s.m.i. stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La giurisprudenza riconosce alla notifica del verbale unico di accertamento ispettivo – quale atto successivo al verbale di primo accesso – efficacia interruttiva del decorso della prescrizione (Cass. 19 giugno 2020, n. 11980). Lo stesso vale, analogicamente, per gli altri atti di accertamento di violazioni della normativa previdenziale.
Nel caso di specie, l' ha comprovato la notifica agli attori, in data 8.2.2019, dell'atto di CP_1 accertamento Prot. . 3300.31/01/2019.0020179 (All.3 e 5 e dell'atto di accertamento CP_1 CP_1
Prot. . 3300.31/01/2019.002018 (All.4 e 6). I successivi atti di rideterminazione della sanzione, CP_1 costituiti dalle opposte ordinanze - ingiunzioni, sono stati poi notificati ai ricorrenti in data 26.8.2024
(all. n.1 di parte ricorrente), a termine prescrizionale quinquennale ormai decorso.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 dalla ei confronti dell' in data 24.9.2024, nella causa iscritta Parte_2 CP_1 al n. 3110/2024, così provvede:
1) annulla le ordinanze di ingiunzione n.OI-001619743 e n.OI-001620141, notificate il 26.8.2024, dichiarando non dovute dai ricorrenti le somme richieste negli atti opposti, per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito ex art.28 L. n.689/1981; 2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in €.1.865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali e in €.43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore degli attori, Avv. Luigi Santoro, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 30.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi