Art. 1.
Nell' art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento degli organici vigenti".
Nell' art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento degli organici vigenti".