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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136515/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136515/2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136515/2024 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 30.12.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto Omessa denuncia TARI anno 2018, 2019 e 2020, sanzioni ed interessi, per i seguenti motivi:
inesistenza dell'avviso impugnato per omessa attestazione di conformità all'originale informatico in violazione dell'art. 23 D. Lgs. 82/2005;
nullità per omessa allegazione dell'autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del funzionario che ha sottoscritto l'avviso impugnato con quella a stampa;
omessa prospettazione dell'accertamento con adesione;
insufficiente motivazione della pretesa impositiva;
decadenza dal potere impositivo in relazione all'anno 2018 e prescrizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Paternò controdeducendo su tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 23.12.2025 il ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva in ricorso.
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che, sebbene la copia analogica del provvedimento impugnato sia priva di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23, comma 1, CAD, ai sensi del successivo comma
2: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta” e, nel caso a mani, la contestazione della difformità della copia all'originale è stata mossa dal ricorrente in guisa del tutto generica di talché la stessa si appalesa inammissibile giusta quanto chiarito da Cass., sez. III, 28 agosto 2024, n. 23213, secondo cui: “Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta”.
Il secondo motivo di ricorso è infondato perché, esclusa la pertinenza di ogni riferimento, anche giurisprudenziale, contenuto in ricorso, nelle memorie illustrative e nella giurisprudenza ivi richiamata alla diversa questione della sottoscrizione degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 e della delega di firma da parte del direttore dell'ufficio, nel caso a mani va applicata la norma contenuta nell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, secondo cui: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”, sì come interpretata dalla giurisprudenza della S.C., secondo cui: “In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto” (così Cass., sez. V, 24 aprile 2024, n. 11045). Ne consegue che, il motivo di ricorso, con cui Ricorrente1 ha lamentato il solo “difetto di autorizzazione alla sottoscrizione del soggetto firmatario, Nominativo1 ”, è infondato, considerato che, in punto di fatto, nel provvedimento impugnato sono espressamente indicati gli estremi della determina dirigenziale in forza della quale la firma autografa della Nominativo1 è sostituita dalla indicazione a stampa (si legge infatti, subito dopo la stampigliatura del nominativo della Nominativo1 “* questo atto è stato prodotto da sistemi informatici, si omette la firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 e della determinazione n..5 del 26/05/2016”).
Il terzo motivo di ricorso è infondato perché dall'esame del provvedimento impugnato si evince con chiarezza,
a differenza di quanto asserito dal ricorrente, che in esso, a pagina 4, si trova il riepilogo della somma da pagare determinata in € 5.086,00, ovvero in € 3.506,00 in caso di accertamento con adesione.
Il quarto motivo di ricorso è infondato atteso che l'atto impugnato è sufficientemente motivato attraverso la indicazione degli estremi catastali dell'immobile appartenente al ricorrente, dalle sua destinazione e della sua superficie, dovendosi tassativamente escludere che all'avviso debbano essere allegate le delibere, i cui estremi sono compiutamente indicate nel preambolo, mediante cui l'ente impositore ha approvato le tariffe
TARI, trattandosi di atti generali soggetti a regime di pubblicità previsto dalla legge, liberamente consultabili dall'interessato.
Il quinto motivo di ricorso è altrettanto infondato atteso che, premesso che non sussiste prova in punto di fatto dell'inizio dell'occupazione dell'immobile soggetto a tassazione anteriormente al 2018 (sì come affermato labialmente dal ricorrente peraltro soltanto nelle memorie illustrative), il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 1, comma 161, L. 296/2007 non è decorso visto che l'accertamento è stato emesso per il caso di omessa dichiarazione ai fini TARI in relazione alla quale opera il principio stabilito da Cass., sez. V, 13 gennaio 2021, n. 352 secondo cui: “In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del “dies a quo” del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”, con la conseguenza che la notifica dell'avviso avvenuta entro il 31.12.2024 si appalesa idonea ad evitare la decadenza dal potere 7impositivo anche per l'annualità 2018.
Quanto alla eccepita prescrizione del tributo anno 2018, delle sanzioni e degli interessi, come è noto, in materia tributaria, la stessa inizia a decorrere solo dopo l'intervenuta definitività dell'atto di accertamento qui impugnato, nel caso a mani, conseguentemente, in radice da escludere.
Il ricorso si appalesa quindi del tutto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 94/25 R.G:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole 22 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136515/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136515/2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 136515/2024 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 30.12.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto Omessa denuncia TARI anno 2018, 2019 e 2020, sanzioni ed interessi, per i seguenti motivi:
inesistenza dell'avviso impugnato per omessa attestazione di conformità all'originale informatico in violazione dell'art. 23 D. Lgs. 82/2005;
nullità per omessa allegazione dell'autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del funzionario che ha sottoscritto l'avviso impugnato con quella a stampa;
omessa prospettazione dell'accertamento con adesione;
insufficiente motivazione della pretesa impositiva;
decadenza dal potere impositivo in relazione all'anno 2018 e prescrizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Paternò controdeducendo su tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 23.12.2025 il ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva in ricorso.
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che, sebbene la copia analogica del provvedimento impugnato sia priva di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23, comma 1, CAD, ai sensi del successivo comma
2: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta” e, nel caso a mani, la contestazione della difformità della copia all'originale è stata mossa dal ricorrente in guisa del tutto generica di talché la stessa si appalesa inammissibile giusta quanto chiarito da Cass., sez. III, 28 agosto 2024, n. 23213, secondo cui: “Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta”.
Il secondo motivo di ricorso è infondato perché, esclusa la pertinenza di ogni riferimento, anche giurisprudenziale, contenuto in ricorso, nelle memorie illustrative e nella giurisprudenza ivi richiamata alla diversa questione della sottoscrizione degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 e della delega di firma da parte del direttore dell'ufficio, nel caso a mani va applicata la norma contenuta nell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, secondo cui: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”, sì come interpretata dalla giurisprudenza della S.C., secondo cui: “In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto” (così Cass., sez. V, 24 aprile 2024, n. 11045). Ne consegue che, il motivo di ricorso, con cui Ricorrente1 ha lamentato il solo “difetto di autorizzazione alla sottoscrizione del soggetto firmatario, Nominativo1 ”, è infondato, considerato che, in punto di fatto, nel provvedimento impugnato sono espressamente indicati gli estremi della determina dirigenziale in forza della quale la firma autografa della Nominativo1 è sostituita dalla indicazione a stampa (si legge infatti, subito dopo la stampigliatura del nominativo della Nominativo1 “* questo atto è stato prodotto da sistemi informatici, si omette la firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 e della determinazione n..5 del 26/05/2016”).
Il terzo motivo di ricorso è infondato perché dall'esame del provvedimento impugnato si evince con chiarezza,
a differenza di quanto asserito dal ricorrente, che in esso, a pagina 4, si trova il riepilogo della somma da pagare determinata in € 5.086,00, ovvero in € 3.506,00 in caso di accertamento con adesione.
Il quarto motivo di ricorso è infondato atteso che l'atto impugnato è sufficientemente motivato attraverso la indicazione degli estremi catastali dell'immobile appartenente al ricorrente, dalle sua destinazione e della sua superficie, dovendosi tassativamente escludere che all'avviso debbano essere allegate le delibere, i cui estremi sono compiutamente indicate nel preambolo, mediante cui l'ente impositore ha approvato le tariffe
TARI, trattandosi di atti generali soggetti a regime di pubblicità previsto dalla legge, liberamente consultabili dall'interessato.
Il quinto motivo di ricorso è altrettanto infondato atteso che, premesso che non sussiste prova in punto di fatto dell'inizio dell'occupazione dell'immobile soggetto a tassazione anteriormente al 2018 (sì come affermato labialmente dal ricorrente peraltro soltanto nelle memorie illustrative), il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 1, comma 161, L. 296/2007 non è decorso visto che l'accertamento è stato emesso per il caso di omessa dichiarazione ai fini TARI in relazione alla quale opera il principio stabilito da Cass., sez. V, 13 gennaio 2021, n. 352 secondo cui: “In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del “dies a quo” del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”, con la conseguenza che la notifica dell'avviso avvenuta entro il 31.12.2024 si appalesa idonea ad evitare la decadenza dal potere 7impositivo anche per l'annualità 2018.
Quanto alla eccepita prescrizione del tributo anno 2018, delle sanzioni e degli interessi, come è noto, in materia tributaria, la stessa inizia a decorrere solo dopo l'intervenuta definitività dell'atto di accertamento qui impugnato, nel caso a mani, conseguentemente, in radice da escludere.
Il ricorso si appalesa quindi del tutto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 94/25 R.G:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso