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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 615/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (con l'avv. Titone Rosaria); Parte_1
E
nata in [...] il [...] (con l'avv. Calandrino Flora); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili).
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale di udienza dell'8/07/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 09/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n.
218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, a prescindere dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa, oltre a non essere obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (sul punto, ad esempio, Cass., n. 17620 del 2013); nella specie, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia il 05/05/2012; anche se le parti non hanno provveduto a trascrivere il matrimonio in Italia, nulla osta alle domande proposte. Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 03/12/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 824/2024, del 12/12/2024, passata in giudicato;
- la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza dell'8/07/2025 le parti hanno hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- i coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dal verbale di udienza dell'8/07/2025, che qui di seguito integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo Via
Pietro Micca n.14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trovera' al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione della prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali il martedì e il giovedì pomeriggio dopo la scuola e fino all'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
21,00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrera' con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. Confermare l'obbligo a carico di di versare a tramite Parte_1 Controparte_1 bonifico da accreditare sulla Postepay Evolution codice IBAN
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio.
6. Confermare l'obbligo a carico di delle spese straordinarie nell'interesse della Parte_1 figlia nella misura del 100% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Confermare l'obbligo a carico di al pagamento del canone di locazione e Parte_1 delle utenze dell'immobile sito in Palermo in Via Aquileia n.34, dove risiedono
[...]
e la figlia già in locazione a CP_1 Per_1 Parte_1
9. Confermare l'obbligo a carico nel caso di risoluzione del suddetto contratto, Parte_1 al pagamento del canone di locazione e delle utenze di un altro immobile in cui si trasferiranno la signora e la figlia Controparte_1 Per_1
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” (cfr. ricorso introduttivo).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia, in data 05/05/2012, da
, nata in [...] il [...], e da nato in [...]_1
Tunisia il 18/12/1983, alle condizioni riportate in parte motiva.
Così deciso in Palermo il 23/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 615/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (con l'avv. Titone Rosaria); Parte_1
E
nata in [...] il [...] (con l'avv. Calandrino Flora); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili).
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale di udienza dell'8/07/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 09/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n.
218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, a prescindere dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa, oltre a non essere obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (sul punto, ad esempio, Cass., n. 17620 del 2013); nella specie, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia il 05/05/2012; anche se le parti non hanno provveduto a trascrivere il matrimonio in Italia, nulla osta alle domande proposte. Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 03/12/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 824/2024, del 12/12/2024, passata in giudicato;
- la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza dell'8/07/2025 le parti hanno hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- i coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dal verbale di udienza dell'8/07/2025, che qui di seguito integralmente si richiamano:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo Via
Pietro Micca n.14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trovera' al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione della prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali il martedì e il giovedì pomeriggio dopo la scuola e fino all'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
21,00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrera' con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. Confermare l'obbligo a carico di di versare a tramite Parte_1 Controparte_1 bonifico da accreditare sulla Postepay Evolution codice IBAN
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio.
6. Confermare l'obbligo a carico di delle spese straordinarie nell'interesse della Parte_1 figlia nella misura del 100% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Confermare l'obbligo a carico di al pagamento del canone di locazione e Parte_1 delle utenze dell'immobile sito in Palermo in Via Aquileia n.34, dove risiedono
[...]
e la figlia già in locazione a CP_1 Per_1 Parte_1
9. Confermare l'obbligo a carico nel caso di risoluzione del suddetto contratto, Parte_1 al pagamento del canone di locazione e delle utenze di un altro immobile in cui si trasferiranno la signora e la figlia Controparte_1 Per_1
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” (cfr. ricorso introduttivo).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia, in data 05/05/2012, da
, nata in [...] il [...], e da nato in [...]_1
Tunisia il 18/12/1983, alle condizioni riportate in parte motiva.
Così deciso in Palermo il 23/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.