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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2024, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4718/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BERZAGHI Parte_1 C.F._1
PIETRO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LANZO Controparte_1 C.F._2
RICCARDO
CLAUDIO GARAVAGLIA (cf. ) con il patrocinio dell'avv. LA C.F._3
PENNA FRANCESCA
PARTE CONVENUTA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
PICCI SALVATORE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento di quanto dedotto in fatto e in diritto e rigettata ogni domanda, eccezione e istanza contraria, così giudicare: NEL MERITO:
1. accertate e dichiarate le concorrenti responsabilità del Geom. ex artt. Controparte_1
1669, 1667 e 1668 c.c. e dell'Arch. ex artt. 1218, 2222 e ss., 1669, Controparte_3
1667, 1668 e 2043 c.c., dichiarare tenuti e condannare il Geom. (c.f.: Controparte_1
pagina 1 di 14 – p.iva: ) e l'Arch. (c.f.: CodiceFiscale_4 P.IVA_2 Controparte_3 [...]
- p.iva: ), in via tra loro solidale, a risarcire all'odierna C.F._5 P.IVA_3 attrice tutti i danni patiti e patiendi per i fatti di causa, così come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, comprensivi di tutte le spese necessarie per l'integrale eliminazione del pericolo di rovina e/o dei vizi e difetti delle opere eseguite dai convenuti e per il rifacimento delle stesse a regola d'arte e delle relative spese tecniche, professionali e amministrative, da liquidarsi nella misura di euro 56.410,60 (+ Iva 22%) per lavori, di euro
5.000,00 (+ 4% e + Iva 22%) per oneri professionali e spese tecniche e di euro CP_4
60,00 per oneri amministrativi o nelle diverse somme maggiori o minori ritenute dovute anche in via equitativa, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e al risarcimento del danno da ritardato adempimento;
2. in conseguenza dell'accoglimento delle domande che precedono, dichiarare tenuti e condannare il Geom. Controparte_1
(c.f: – p.iva: e l'Arch. (c.f.: CodiceFiscale_4 P.IVA_2 Controparte_3
- p.iva: , in via tra loro solidale, a rifondere CodiceFiscale_5 P.IVA_3 all'odierna attrice anche le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dalla stessa nella misura di euro 500,00, oltre accessori di legge (per un totale di euro 638,98), per relazione tecnica stragiudiziale (docc. 17.b, 64 e 65) e di euro 250,00, oltre accessori di legge (per un totale di euro 305,00), per accesso in copertura con piattaforma aerea (docc. 66 e 67);
3. in ogni caso, con vittoria delle spese di c.t.u., di c.t.p. (nella misura di euro 3.400,00, oltre accessori di legge) e legali sostenute dall'odierna attrice nel procedimento ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. R.G. n. 4916/20, svoltosi tra le odierne parti avanti a codesto Ecc.mo
Tribunale Ordinario di Pavia – Sezione III Civile (G.U. Dott.ssa Mariaelena Cunati) e con vittoria di spese, competenze ed onorari di c.t.u., di c.t.p. e legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e iva come per legge. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ARCH. CLAUDIO : - rigettarsi la CP_3 domanda riconvenzionale proposta dall'Arch. in quanto infondata in Controparte_3 fatto e in diritto;
- in subordine, compensare il preteso credito dell'Arch.
[...]
con il maggior importo dovuto all'attrice a titolo di risarcimento danni di cui al CP_3 presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 696-bis, comma 5, c.p.c. e dell'art. 698 c.p.c., dichiarare ammissibile e ordinare l'acquisizione agli atti del presente giudizio di merito della relazione depositata dal C.T.U. Arch. Per_1 in data 8.10.2021 e del fascicolo d'ufficio del procedimento ex artt. 696 e 696-bis
[...]
c.p.c., R.G. n. 4916/20, svoltosi avanti a codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Pavia –
Sez. III Civile (G.U.: Dott.ssa Mariaelena Cunati) tra le odierne parti e avente il medesimo oggetto. - Ammettersi la prova per testi sui capitoli di seguito formulati: 1) Vero che, in data 29 ottobre 2020, il sig. ha girato all'interno dell'immobile sito a Per_2
Lacchiarella, Via del Lavoro n. 15, in cui ha sede la la Parte_2 registrazione video che si rammostra al teste (doc. 37, allegato al fascicolo di parte attrice);
2) Vero che, mentre veniva registrato il video di cui al capitolo di prova precedente (doc. 37, allegato al fascicolo di parte attrice), sull'immobile cadeva una pioggia di media intensità. Si indica a teste il sig. , residente in [...]. - Per_2
Rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie. - Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova n. 3, n. 4 e n. 9 contenuti nella memoria n. 2 del Geom.
pagina 2 di 14 si chiede la prova contraria con il sig. , ut supra generalizzato, Controparte_1 Per_2 e con il Geom. , con studio in Pieve Emanuele, Via Roma 24”. Controparte_5
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale, respingere tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dell'arch. , per tutti i motivi esposti in Controparte_3 narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dalla signora Parte_3 Controparte_2 tenuta a garantire il convenuto arch. manlevandolo completamente Controparte_3 rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande proposte dall'attrice e per l'effetto, condannarsi la al pagamento delle somme che Controparte_2 saranno eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, nel caso di accoglimento, parziale o totale, delle domande proposte da parte attrice. in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento, in favore dell'arch. , della somma di euro CP_3 507,52, al netto della ritenuta d'imposta, di cui alla nota pro forma n. 11 del 25/2/2020 emessa a saldo di quanto dovuto all'odierno convenuto per l'attività svolta. in via istruttoria, in considerazione delle critiche sollevate nei confronti della consulenza tecnica depositata in sede di ATP, disporre la rinnovazione delle indagini peritali, con la nomina di altro consulente ovvero disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate sempre con un nuovo consulente;
in via subordinata, chiamare a chiarimenti il
CTU, arch. attesa la mancata risposta da parte dello stesso nella propria relazione Per_1 circa lo stato attuale dell'immobile oggetto di causa e circa la necessità di sostituire integralmente il manto di copertura esistente. In ogni caso, con il favore delle spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA LENGUA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, NEL MERITO: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella narrativa degli atti. IN VIA ISTRUTTORIA: Si formulano seguenti capitoli di prova:
1. Vero che a seguito della comunicazione del 17.03.2020, inviata dal legale di parte attrice, l'Arch. CP_3 unitamente al Geom. si rendevano immediatamente disponibili alla Controparte_1 consegna di tutta la documentazione richiesta, e nello specifico: verbali coordinatore della sicurezza, formulari con timbro discarica, certificazione linea vita e protocollo fine lavori Comune ? 2. Vero che, a seguito della comunicazione del 17.03.2020 inviata Org_1 dal legale di parte attrice,l'Arch. e il Geom. si rendevano CP_3 Controparte_1 immediatamente disponibili a fare un sopralluogo presso l'immobile con la presenza del Geom. tecnico di parte attrice, per verificare l'esistenza di eventuali vizi e la CP_5 possibilità di un intervento laddove necessario? 3. Vero che durante il sopralluogo del 12.06.2020, alla presenza dell'Impresa appaltatrice e del Sig. in rappresentanza Per_2 della committenza, si constatava concordemente che le infiltrazioni lamentate dalla committenza trovavano origine da una perdita causata dalla rottura del tubo di connessione in plastica corrugata (come attestato nel verbale sottoscritto da tutte le parti che mi si rammostra – doc. 9 comparsa di costituzione del Geom. ? 4. Vero che nel verbale CP_1 sottoscritto dall'Impresa, dalla Committenza e dal Direttore Lavori che mi si rammostra pagina 3 di 14 (doc. 9 comparsa di costituzione) si conferma che il danno conseguente alle infiltrazioni non è imputabile all'impresa appaltatrice esecutrice dei lavori? 5. Vero che in data 04.08.2020 all'impresa appaltatrice, recatasi in loco per verificare i lamentati vizi sulla
“linea vita”, veniva negato l'accesso ai luoghi, rendendosi il committente irreperibile? 6. Vero che lamentava l'esistenza di vizi e difetti solo in data 17.03.2020 Parte_1 ovverosia dopo aver ricevuto la richiesta di saldo delle opere da parte di Controparte_6
? 7. Vero che l'impermeabilizzazione dei canali pluviali di raccolta delle acque
[...] esistenti era un'opera extra contratto de quo? 8. Vero che l'impermeabilizzazione dei suddetti canali sarebbe stata eseguita da parte dell'Impresa appaltatrice solo a seguito di accettazione di un preventivo ulteriore, essendo queste opere estranee al contratto oggetto della presente controversia? 9. Vero che, sebbene l'impermeabilizzazione delle tubazioni non fosse oggetto del contratto d'appalto di cui è causa, in ragione del rapporto di collaborazione e fiducia intercorrente con l'attrice, l'impresa appaltatrice si rendeva disponibile anche ad intervenire sulle infiltrazioni del 10.06.2020? Si cita come testimone il
Sig. Via Galzignano Terme n. 30, 00119 - Ostia Antica (RM) sulle Testimone_1 seguenti circostanze: 2, 7, 8 , 9. Si chiede interrogatorio formale dell'Arch.
[...]
nato a [...] l'[...], residente a [...]
Bornago n. 21/D, (c.f. ), sulle circostanze da 1 a 5. Si richiede la C.F._3 rinnovazione della consulenza tecnica peritale con altro tecnico – diverso da quello incaricato nel procedimento per ATP, su idoneo quesito, volta ad accertare lo stato dell'immobile di cui è causa, la sussistenza di vizi e difetti, le difformità edilizie e gli inadempimenti lamentati da parte attrice. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di tutti o parte dei vizi e difetti dell'opera, si insta sin d'ora che il CTU voglia provvedere alla loro corretta quantificazione e alla determinazione della quota di responsabilità da attribuire ai singoli operatori che ebbero ad intervenire nell'intervento edile de quo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA glia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi giudicare. In via principale Respingere ogni domanda azionata con atto di citazione nei confronti dell'Arch. da Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata A. Nella Parte_1 denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere responsabile l'Arch.
[...]
nella causazione dei danni lamentati da ed imputabili all'operato CP_3 Parte_1 dello stesso, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. 1/2141/122/165671275, corrente tra Arch. e per i motivi tutti esposti in Controparte_3 Controparte_7 narrativa e qui da intendersi interamente ritrascritti. B. Nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere responsabile Arch. , dei danni lamentati da Controparte_3
e ritenere operante, ai fini della richiesta malleva azionata da quest'ultima Parte_1 nei confronti di la Polizza n. 1/2141/122/165671275, 1. Controparte_2 determinare in termini di percentuale l'incidenza dell'operato dell'Arch.
[...]
nel determinismo dell'evento lamentato e riconducibile a detto operato, con CP_3 relativa quantificazione dell'importo risarcibile a mezzo di nuova espletanda CTU , 2. contenere la richiesta garanzia e malleva nei limiti dei massimali di Polizza previsti nelle pagina 4 di 14 condizioni particolari con relative franchigie e/o scoperto (franchigia di Euro 20.000,00), con esclusione della solidarietà di cui al punto clausola 3.9. pag. 18 di 33 doc. 3 “ vincolo di solidarietà”. In ogni caso con vittoria dei compensi e spese di lite di cui alla relativa normativa
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è il contratto di appalto sottoscritto sulla base dell'offerta articolata in data 15.7.2019 avente ad oggetto le opere descritte alla pagina 4 dell'atto di citazione (cfr. doc. n. 5 e doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
In relazione alle opere eseguite parte attrice, quale committente, ha lamentato la sussistenza di vizi di seguito analizzati.
Le parti convenute, nella specie quale titolare dell'impresa Controparte_1
appaltatrice e quale progettista e direttore dei lavori, hanno chiesto il Controparte_3
rigetto della domanda risarcitoria. Il convenuto ha anche formulato Controparte_3
istanza di chiamata del terzo, nella specie la nonché domanda Organizzazione_2
riconvenzionale.
2. Venendo al merito della controversia occorre, innanzitutto, evidenziare che oggetto dell'appalto era il rifacimento della copertura dell'immobile meglio descritto in atti, previa eliminazione di quella precedente nonché l'installazione della c.d. linea vita per un importo complessivo di euro 30.000 oltre accessori (cfr. documentazione citata).
2.1. In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione del convenuto circa CP_1
l'avvenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia introdotta dall'odierna parte attrice.
Le eccezioni sono inammissibili in quanto il convenuto si è costituito tardivamente;
nella specie la parte si è costituita il 12 aprile 2023 mentre la data fissata nel decreto emesso ai sensi dell'art. 168 bis quinto comma cod. proc. civ. era quella del 1° febbraio
2023.
Ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ., nella versione applicabile all'odierno giudizio, il convenuto avrebbe dovuto costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi pagina 5 di 14 dell'art. 168 bis quinto comma e nella propria comparsa avrebbe dovuto, a pena di decadenza, proporre le eccezioni sostanziali non rilevabili d'ufficio, come lo sono quelle di decadenza e prescrizione.
Il combinato disposto delle due norme comporta la conclusione per la quale il convenuto per non decadere dal potere processuale indicato avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente.
3. Per quanto riguarda la normativa applicabile al caso di specie si ritiene che questa vada individuata, innanzitutto, negli articoli 1667 e 1668 cod. civ. essendo intervenuto tra l'attore e un contratto di appalto. Controparte_1
Inoltre, è incontestato che abbia assunto nel caso di specie il Controparte_3
ruolo di progettista e direttore dei lavori;
la circostanza è comunque documentata essendo
Org stato , allorquando ha presentato la inerente alle opere oggetto di Controparte_3
causa, ad indicarsi quale direttore dei lavori (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte attrice) ed aver redatto il progetto delle opere (cfr. doc. n. 2 fascicolo ). CP_3
È noto che “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c.” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 14378 del 24/05/2023).
3.1. Ciò chiarito, parte attrice ha allegato che le modalità di posa e ancoraggio dei pannelli di copertura alla struttura dell'edificio non sono conformi alle regole tecniche;
infatti “l'Impresa resistente ha forato a passo costante le travi della copertura, ha posizionato (ex novo) dei listelli di legno sulle travi di cemento armato e ha “assicurato” i listelli di legno alla struttura con un “filo di ferro”; dalla copertura così ricostruita arriverebbero delle infiltrazioni di acqua piovana e comunque sarebbero evidenti “ampie fessurazioni nei punti di raccordo dei pannelli di copertura con gli elementi strutturali del capannone (sia in corrispondenza del perimetro dell'edificio sia lungo le travi longitudinali e ortogonali)”.
Sulla sussistenza dei vizi occorre richiamare le conclusioni della ctu svolta nella pagina 6 di 14 fase di accertamento tecnico preventivo intervenuto tra le parti così come integrata durante il giudizio odierno, in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito e delle osservazioni ricevute.
La Consulente ha verificato che le nuove lastre di copertura sono state posate in opera e fissate alla struttura muraria tramite un listello di legno a sua volta fissato alla trave in c.a. prefabbricato;
è stato, però, accertato dalla ctu che secondo la scheda tecnica del costruttore della lastra di copertura il fissaggio della stessa “alla struttura muraria è previsto tramite l'utilizzo di scossalina metallica antigoccia con la foratura di fissaggio nella parte bassa della sagoma di lastra e non nella parte alta, come realizzato in opera e documentato dall'immagine n.°21”; è stato, inoltre, osservato che è presente “una fessurazione pressoché costante lungo tutta la linea di appoggio del listello in legno rispetto alla trave in c.a. Tale fessurazione è presente in tutti i punti di appoggio e fissaggio delle nuove lastre di copertura al listello in legno come sopra fissato alla struttura muraria”.
Orbene, la presenza di una fessurazione lungo tutti i punti di appoggio e fissaggio costituisce un elemento gravemente presuntivo circa il fatto che le infiltrazioni di acqua piovana lamentate dall'attrice avvengano anche da tali spazi;
la circostanza è anche suffragata dalla documentazione video prodotta dall'attrice (cfr. doc. n. 37 fascicolo parte attrice) la cui autenticità non è stata in alcun modo contestata dalle parti, la quale rappresenta un gocciolamento di acqua proveniente dalla linea di contatto tra la copertura del tetto e la trave preesistente.
La circostanza che la condizioni dell'immobile siano ancora buone e che non ci siano conseguenze palesi di danni da infiltrazioni è irrilevante in quanto l'attrice non ha chiesto di essere risarcita dei danni dovuti all'acqua piovana entrata all'interno dell'immobile ma ha chiesto di essere ristorata dei costi per eliminare il vizio, costituito dalla fessurazione anzidetta.
Per questo non è stato ritenuto necessario rinnovare l'accertamento tecnico disponendo anche una prova concreta di allagamento del tetto.
3.2. Parte attrice ha anche lamentato errori progettuali ed esecutivi in relazione alla c.d. linea vista;
la consulente ha evidenziato che “l'opera non idonea all'uso a cui è
pagina 7 di 14 destinata in quanto i terminali di ancoraggio devono essere fissati a strutture stabili (quali ad esempio pannelli di tamponamento o travi come previste dalle norme tecniche di riferimenti (ad es. UNI 11560) e non ai pannelli di copertura come rilevabile dalla precedente foto n.° 22”.
3.3. In relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi la ctu ha evidenziato che l'eliminazione delle fessurazioni riscontrate lungo la copertura comporta la necessità di rifare il fissaggio della lastra alla struttura della trave in c.a. seguendo le indicazioni tecniche del produttore;
che per eseguire tale operazione occorre procedere alla “completa rimozione delle lastre di copertura poste in opera, ciò al fine di poter applicare la scossalina metallica che garantirà un idoneo fissaggio e la corretta protezione all'infiltrazione dell'acqua meteorica”.
Circa la possibilità di riutilizzare le lastre precedenti, come auspicato dai convenuti, la consulente ha dettagliatamente specificato “che le lastre poste in opera, una volta rimosse, non saranno più utilizzabili in quanto l'attuale fissaggio sulla costa della nervatura ha danneggiato la lastra in quanto il fissaggio sarebbe dovuto avvenire mediante vite nella parte bassa della nervatura, così come evidenziato nell'immagine n. 16, mentre il fissaggio attuale ha forato la parte superiore della nervatura [..] l'eventuale riutilizzo delle attuali lastre non esclude il pericolo di nuove infiltrazioni per la difficoltà di sigillatura degli innumerevoli fori praticati sulla nervatura superiore e, in conseguenza a tale rischio che significherebbe non aver risolto la problematica delle infiltrazioni, in quanto non si rispetterebbe nuovamente la corretta posa suggerita dal costruttore”.
A tali specificazioni i ctp e le parti non hanno replicato con argomentazioni altrettanto specifiche e motivate di modo che non si ritiene sussistano ragioni per disattendere le considerazioni della Consulente.
Per quanto riguarda, invece, il riutilizzo della linea si conviene con le osservazioni delle parti convenute essendo i vizi inerenti alle sole modalità di suo ancoraggio alla struttura esistente;
pertanto, dalla quantificazione dei danni operata dalla ctu occorre eliminare la somma di euro 2.500.
Devono parimenti essere accolte le osservazioni in merito ai costi per la posa di pagina 8 di 14 canali di gronda e pluviali nonché per la eliminazione di acque meteoriche perché si tratta di attività estranee all'appalto; per questo devono eliminarsi anche la somma di euro
3.219,68.
3.3.1. In definitiva, gli esborsi che deve affrontare parte attrice per eliminare i vizi delle opere a suo tempo appaltate sono pari ad euro 55.750,92 oltre i.v.a. e cassa previdenziale laddove prevista in base alla normativa applicabile nonché interessi legali e rivalutazione monetaria secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dalla notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
3.4. Circa l'imputabilità dei vizi riscontrati si deve evidenziare che dalla ctu sono emersi vizi esecutivi inerenti tanto all'installazione delle lastre di copertura quanto quelle della linea vita. Tali errori esecutivi sono direttamente connessi ad erronee scelte progettuali consistite, da un lato, nell'aver previsto l'installazione delle lastre di copertura secondo modalità difformi dalle schede tecniche del costruttore o comunque tali da creare una fessurazione lungo tutta l'area di contatto tra la copertura e la trave di sostegno e, dall'altro, nella installazione della linea vita in modo difforme alla normativa tecnica direttamente applicabile.
Sulla questione si deve evidenziare che “L'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive pagina 9 di 14 impartite dal committente, nei cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22036 del
17/10/2014 e Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 05/05/2003).
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie sussista una responsabilità dell'appaltatore per aver dato esecuzione ad un progetto non conforme alle regole tecniche e per aver, comunque, posato le lastre di copertura del tetto e la nuova linea vita in modo inidoneo a corrispondere alla diligenza da egli esigibile;
tuttavia, la responsabilità di deve ritenersi prevalente rispetto a quella dell'appaltatore Controparte_3 CP_1
in quanto egli ha rivestito anche il ruolo di direttore dei lavori: in tale veste il
[...] convenuto avrebbe dovuto vigilare sulle modalità esecutive dell'opera e se lo avesse fatto in modo diligente avrebbe dovuto accertare, in particolare, che le modalità di esecuzione delle opere non erano rispondenti alla regole tecniche applicabili al caso di specie.
In definitiva, la responsabilità per i vizi dianzi descritti deve essere attribuita nella misura di 2/3 in capo a e per 1/3 in capo a Controparte_3 Controparte_1
3.5. Parte attrice ha, quindi, chiesto di essere ristorata anche degli esborsi sostenuti durante l'accertamento tecnico preventivo per l'assistenza tecnica e legale.
In particolare, la parte ha documentato i seguenti esborsi: euro 4.319 per la ctp durante la fase di istruzione preventiva (cfr. docc. nn. 74 e 75 fascicolo parte attrice); euro
3.739,81 per spese di ctu (cfr. doc. nn. 68 e 69 fascicolo parte attrice); euro 305 per il noleggio della piattaforma aerea utilizzata durante l'atp (cfr. docc. nn. 66 e 67 fascicolo parte attrice); euro 855,04 per la redazione della perizia stragiudiziale (cfr. docc. nn. 63 e
63 fascicolo parte attrice).
3.5.1. I convenuti devono quindi essere condannati anche al pagamento della somma complessiva di euro 9.218,85 per spese oltre interessi dalla data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
4. ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento della nota pro Controparte_3
forma n. 11 del 25/2/2020 (cfr. doc. n. 26 fascicolo parte ) pari ad euro 507,52. CP_3
Parte attrice ha eccepito, in via principale, l'insussistenza del proprio debito in pagina 10 di 14 quanto le parti si sarebbero accordate per un compenso di euro 800, il quale sarebbe stato regolarmente pagato (cfr. doc. n. 63 fascicolo parte attrice).
La domanda non può essere accolta.
Come è noto, il creditore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di quanto ad egli dovuto deve provare il titolo fondativo della propria pretesa;
nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da , la richiesta oggetto di pagamento Controparte_3
è stata contestato dall'attrice, la quale ha, innanzitutto, dedotto di non dovere alcunché essendo gli accordi intervenuti tra le parti diversi da quanto allegato dal convenuto.
Pertanto, avrebbe dovuto provare il titolo e, quindi, l'esistenza Controparte_3
di un accordo tra le parti sull'ammontare di corrispettivo oggetto, in parte, della domanda riconvenzionale.
Tuttavia, la parte non ha assolto al proprio onere probatorio.
5. ha chiesto di essere manlevato dalla Controparte_3 Controparte_2
[...]
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha, innanzitutto, eccepito l'inoperatività della polizza.
L'eccezione deve essere parzialmente accolta.
Il convenuto ha documentato di aver sottoscritto una polizza multirischio (cfr. doc.
n. 3 fascicolo terza chiamata); per la responsabilità civile la parte risulta aver stipulato la
“garanzia base”. L'art.
3.3. n. 5 delle condizioni generali prevede che per i danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite la garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere o a rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.
Nel caso di specie, come è emerso anche dall'accertamento della ctu, i vizi riscontrati non incidono sulla stabilità e solidità dell'opera.
Sussiste, viceversa, la copertura assicurativa in relazione alle ulteriori conseguenze patrimoniali subite dal convenuto dipendenti dalla sua responsabilità professionale.
Le condizioni di polizza prevedono, infatti, che l'assicurazione si obbliga a tenere pagina 11 di 14 indenne l'assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritte in polizza.
Diversamente a quanto sostiene l'assicurazione, la “garanzia mancata rispondenza”, che risulta espressamente esclusa dalla polizza applicabile ai fatti di causa, per la quale nemmeno gli esborsi richiesti dall'attrice all'assicurato sarebbero oggetto di garanzia, attiene ad una fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio. Essa riguarda, infatti, le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità cui è destinata, conseguenti di errori di progettazione e/o direzione. Nella fattispecie dedotta in giudizio, sulla base delle risultanze della ctu, si deve escludere che sussistano gli estremi per ritenere che l'opera realizzata sia inidonea all'uso e/o alla necessità a cui è destinata.
La terza chiamata ha anche eccepito la ricorrenza di una franchigia e la limitazione della propria responsabilità alla quota personale di responsabilità dell'assicurato con esclusione di qualsiasi copertura rispetto alla responsabilità solidale dello stesso.
In relazione alla perdita garanzia patrimoniali non è presente tanto nella polizza quanto nelle condizioni generali qualsivoglia franchigia;
invero quest'ultima era prevista solo per i danni alle opere per i quali però la polizza è stata dichiarata non operativa.
Pertanto, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne
[...]
nei limiti dei due terzi degli esborsi da questi sostenuti per risarcire i danni di CP_3
cui al capo 3.5. della presente sentenza nonché per pagare le spese processuali a parte attrice.
6. In punto di spese di lite, si osserva quanto segue.
Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice; tra queste vengono ricomprese le spese di ctp e ctu del presente giudizio, nonché le spese legali sostenute nella fase di atp.
Il parziale accoglimento della domanda di manleva comporta una compensazione delle spese di lite tra e la nella misura Controparte_3 Controparte_2
del 50%; la restante parte delle spese deve essere posta a carico della terza chiamata.
pagina 12 di 14 Le spese vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali dell'odierno giudizio e di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 26.000 euro.
Viene escluso l'aumento per la pluralità di controparti non avendo assunto le difese dell'attrice una diversa articolazione in riferimento a ciascuno dei convenuti.
6.1. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Persona_3
euro 55.750,92 oltre gli accessori specificati al punto 3.3.1.;
2. condanna, inoltre, e in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 Persona_3
in favore di parte attrice della somma di euro 9.218,85 oltre gli accessori specificati al punto 3.5.1. della presente sentenza;
3. condanna, altresì, e in solido tra loro al pagamento in Controparte_3 Persona_3
favore di parte attrice delle le spese di lite, che si liquidano in € 5.268,80 per anticipazioni ed in € 17.930 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
4. accoglie parzialmente la domanda di manleva svolta da e, per Controparte_3
l'effetto, condanna la a tenere indenne l'assicurato nella Controparte_2
misura dei due terzi di tutti gli esborsi da egli sostenuti in forza dei punti 2 e 3 del presente dispositivo;
5. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2
che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro Controparte_3
7.051,50 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
6. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu.
pagina 13 di 14 Pavia, 2 aprile 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4718/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BERZAGHI Parte_1 C.F._1
PIETRO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LANZO Controparte_1 C.F._2
RICCARDO
CLAUDIO GARAVAGLIA (cf. ) con il patrocinio dell'avv. LA C.F._3
PENNA FRANCESCA
PARTE CONVENUTA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
PICCI SALVATORE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento di quanto dedotto in fatto e in diritto e rigettata ogni domanda, eccezione e istanza contraria, così giudicare: NEL MERITO:
1. accertate e dichiarate le concorrenti responsabilità del Geom. ex artt. Controparte_1
1669, 1667 e 1668 c.c. e dell'Arch. ex artt. 1218, 2222 e ss., 1669, Controparte_3
1667, 1668 e 2043 c.c., dichiarare tenuti e condannare il Geom. (c.f.: Controparte_1
pagina 1 di 14 – p.iva: ) e l'Arch. (c.f.: CodiceFiscale_4 P.IVA_2 Controparte_3 [...]
- p.iva: ), in via tra loro solidale, a risarcire all'odierna C.F._5 P.IVA_3 attrice tutti i danni patiti e patiendi per i fatti di causa, così come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, comprensivi di tutte le spese necessarie per l'integrale eliminazione del pericolo di rovina e/o dei vizi e difetti delle opere eseguite dai convenuti e per il rifacimento delle stesse a regola d'arte e delle relative spese tecniche, professionali e amministrative, da liquidarsi nella misura di euro 56.410,60 (+ Iva 22%) per lavori, di euro
5.000,00 (+ 4% e + Iva 22%) per oneri professionali e spese tecniche e di euro CP_4
60,00 per oneri amministrativi o nelle diverse somme maggiori o minori ritenute dovute anche in via equitativa, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e al risarcimento del danno da ritardato adempimento;
2. in conseguenza dell'accoglimento delle domande che precedono, dichiarare tenuti e condannare il Geom. Controparte_1
(c.f: – p.iva: e l'Arch. (c.f.: CodiceFiscale_4 P.IVA_2 Controparte_3
- p.iva: , in via tra loro solidale, a rifondere CodiceFiscale_5 P.IVA_3 all'odierna attrice anche le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dalla stessa nella misura di euro 500,00, oltre accessori di legge (per un totale di euro 638,98), per relazione tecnica stragiudiziale (docc. 17.b, 64 e 65) e di euro 250,00, oltre accessori di legge (per un totale di euro 305,00), per accesso in copertura con piattaforma aerea (docc. 66 e 67);
3. in ogni caso, con vittoria delle spese di c.t.u., di c.t.p. (nella misura di euro 3.400,00, oltre accessori di legge) e legali sostenute dall'odierna attrice nel procedimento ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. R.G. n. 4916/20, svoltosi tra le odierne parti avanti a codesto Ecc.mo
Tribunale Ordinario di Pavia – Sezione III Civile (G.U. Dott.ssa Mariaelena Cunati) e con vittoria di spese, competenze ed onorari di c.t.u., di c.t.p. e legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e iva come per legge. SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ARCH. CLAUDIO : - rigettarsi la CP_3 domanda riconvenzionale proposta dall'Arch. in quanto infondata in Controparte_3 fatto e in diritto;
- in subordine, compensare il preteso credito dell'Arch.
[...]
con il maggior importo dovuto all'attrice a titolo di risarcimento danni di cui al CP_3 presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 696-bis, comma 5, c.p.c. e dell'art. 698 c.p.c., dichiarare ammissibile e ordinare l'acquisizione agli atti del presente giudizio di merito della relazione depositata dal C.T.U. Arch. Per_1 in data 8.10.2021 e del fascicolo d'ufficio del procedimento ex artt. 696 e 696-bis
[...]
c.p.c., R.G. n. 4916/20, svoltosi avanti a codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Pavia –
Sez. III Civile (G.U.: Dott.ssa Mariaelena Cunati) tra le odierne parti e avente il medesimo oggetto. - Ammettersi la prova per testi sui capitoli di seguito formulati: 1) Vero che, in data 29 ottobre 2020, il sig. ha girato all'interno dell'immobile sito a Per_2
Lacchiarella, Via del Lavoro n. 15, in cui ha sede la la Parte_2 registrazione video che si rammostra al teste (doc. 37, allegato al fascicolo di parte attrice);
2) Vero che, mentre veniva registrato il video di cui al capitolo di prova precedente (doc. 37, allegato al fascicolo di parte attrice), sull'immobile cadeva una pioggia di media intensità. Si indica a teste il sig. , residente in [...]. - Per_2
Rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie. - Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova n. 3, n. 4 e n. 9 contenuti nella memoria n. 2 del Geom.
pagina 2 di 14 si chiede la prova contraria con il sig. , ut supra generalizzato, Controparte_1 Per_2 e con il Geom. , con studio in Pieve Emanuele, Via Roma 24”. Controparte_5
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale, respingere tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dell'arch. , per tutti i motivi esposti in Controparte_3 narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dalla signora Parte_3 Controparte_2 tenuta a garantire il convenuto arch. manlevandolo completamente Controparte_3 rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande proposte dall'attrice e per l'effetto, condannarsi la al pagamento delle somme che Controparte_2 saranno eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, nel caso di accoglimento, parziale o totale, delle domande proposte da parte attrice. in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento, in favore dell'arch. , della somma di euro CP_3 507,52, al netto della ritenuta d'imposta, di cui alla nota pro forma n. 11 del 25/2/2020 emessa a saldo di quanto dovuto all'odierno convenuto per l'attività svolta. in via istruttoria, in considerazione delle critiche sollevate nei confronti della consulenza tecnica depositata in sede di ATP, disporre la rinnovazione delle indagini peritali, con la nomina di altro consulente ovvero disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate sempre con un nuovo consulente;
in via subordinata, chiamare a chiarimenti il
CTU, arch. attesa la mancata risposta da parte dello stesso nella propria relazione Per_1 circa lo stato attuale dell'immobile oggetto di causa e circa la necessità di sostituire integralmente il manto di copertura esistente. In ogni caso, con il favore delle spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA LENGUA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, NEL MERITO: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella narrativa degli atti. IN VIA ISTRUTTORIA: Si formulano seguenti capitoli di prova:
1. Vero che a seguito della comunicazione del 17.03.2020, inviata dal legale di parte attrice, l'Arch. CP_3 unitamente al Geom. si rendevano immediatamente disponibili alla Controparte_1 consegna di tutta la documentazione richiesta, e nello specifico: verbali coordinatore della sicurezza, formulari con timbro discarica, certificazione linea vita e protocollo fine lavori Comune ? 2. Vero che, a seguito della comunicazione del 17.03.2020 inviata Org_1 dal legale di parte attrice,l'Arch. e il Geom. si rendevano CP_3 Controparte_1 immediatamente disponibili a fare un sopralluogo presso l'immobile con la presenza del Geom. tecnico di parte attrice, per verificare l'esistenza di eventuali vizi e la CP_5 possibilità di un intervento laddove necessario? 3. Vero che durante il sopralluogo del 12.06.2020, alla presenza dell'Impresa appaltatrice e del Sig. in rappresentanza Per_2 della committenza, si constatava concordemente che le infiltrazioni lamentate dalla committenza trovavano origine da una perdita causata dalla rottura del tubo di connessione in plastica corrugata (come attestato nel verbale sottoscritto da tutte le parti che mi si rammostra – doc. 9 comparsa di costituzione del Geom. ? 4. Vero che nel verbale CP_1 sottoscritto dall'Impresa, dalla Committenza e dal Direttore Lavori che mi si rammostra pagina 3 di 14 (doc. 9 comparsa di costituzione) si conferma che il danno conseguente alle infiltrazioni non è imputabile all'impresa appaltatrice esecutrice dei lavori? 5. Vero che in data 04.08.2020 all'impresa appaltatrice, recatasi in loco per verificare i lamentati vizi sulla
“linea vita”, veniva negato l'accesso ai luoghi, rendendosi il committente irreperibile? 6. Vero che lamentava l'esistenza di vizi e difetti solo in data 17.03.2020 Parte_1 ovverosia dopo aver ricevuto la richiesta di saldo delle opere da parte di Controparte_6
? 7. Vero che l'impermeabilizzazione dei canali pluviali di raccolta delle acque
[...] esistenti era un'opera extra contratto de quo? 8. Vero che l'impermeabilizzazione dei suddetti canali sarebbe stata eseguita da parte dell'Impresa appaltatrice solo a seguito di accettazione di un preventivo ulteriore, essendo queste opere estranee al contratto oggetto della presente controversia? 9. Vero che, sebbene l'impermeabilizzazione delle tubazioni non fosse oggetto del contratto d'appalto di cui è causa, in ragione del rapporto di collaborazione e fiducia intercorrente con l'attrice, l'impresa appaltatrice si rendeva disponibile anche ad intervenire sulle infiltrazioni del 10.06.2020? Si cita come testimone il
Sig. Via Galzignano Terme n. 30, 00119 - Ostia Antica (RM) sulle Testimone_1 seguenti circostanze: 2, 7, 8 , 9. Si chiede interrogatorio formale dell'Arch.
[...]
nato a [...] l'[...], residente a [...]
Bornago n. 21/D, (c.f. ), sulle circostanze da 1 a 5. Si richiede la C.F._3 rinnovazione della consulenza tecnica peritale con altro tecnico – diverso da quello incaricato nel procedimento per ATP, su idoneo quesito, volta ad accertare lo stato dell'immobile di cui è causa, la sussistenza di vizi e difetti, le difformità edilizie e gli inadempimenti lamentati da parte attrice. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di tutti o parte dei vizi e difetti dell'opera, si insta sin d'ora che il CTU voglia provvedere alla loro corretta quantificazione e alla determinazione della quota di responsabilità da attribuire ai singoli operatori che ebbero ad intervenire nell'intervento edile de quo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA glia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi giudicare. In via principale Respingere ogni domanda azionata con atto di citazione nei confronti dell'Arch. da Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata A. Nella Parte_1 denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere responsabile l'Arch.
[...]
nella causazione dei danni lamentati da ed imputabili all'operato CP_3 Parte_1 dello stesso, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. 1/2141/122/165671275, corrente tra Arch. e per i motivi tutti esposti in Controparte_3 Controparte_7 narrativa e qui da intendersi interamente ritrascritti. B. Nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere responsabile Arch. , dei danni lamentati da Controparte_3
e ritenere operante, ai fini della richiesta malleva azionata da quest'ultima Parte_1 nei confronti di la Polizza n. 1/2141/122/165671275, 1. Controparte_2 determinare in termini di percentuale l'incidenza dell'operato dell'Arch.
[...]
nel determinismo dell'evento lamentato e riconducibile a detto operato, con CP_3 relativa quantificazione dell'importo risarcibile a mezzo di nuova espletanda CTU , 2. contenere la richiesta garanzia e malleva nei limiti dei massimali di Polizza previsti nelle pagina 4 di 14 condizioni particolari con relative franchigie e/o scoperto (franchigia di Euro 20.000,00), con esclusione della solidarietà di cui al punto clausola 3.9. pag. 18 di 33 doc. 3 “ vincolo di solidarietà”. In ogni caso con vittoria dei compensi e spese di lite di cui alla relativa normativa
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è il contratto di appalto sottoscritto sulla base dell'offerta articolata in data 15.7.2019 avente ad oggetto le opere descritte alla pagina 4 dell'atto di citazione (cfr. doc. n. 5 e doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
In relazione alle opere eseguite parte attrice, quale committente, ha lamentato la sussistenza di vizi di seguito analizzati.
Le parti convenute, nella specie quale titolare dell'impresa Controparte_1
appaltatrice e quale progettista e direttore dei lavori, hanno chiesto il Controparte_3
rigetto della domanda risarcitoria. Il convenuto ha anche formulato Controparte_3
istanza di chiamata del terzo, nella specie la nonché domanda Organizzazione_2
riconvenzionale.
2. Venendo al merito della controversia occorre, innanzitutto, evidenziare che oggetto dell'appalto era il rifacimento della copertura dell'immobile meglio descritto in atti, previa eliminazione di quella precedente nonché l'installazione della c.d. linea vita per un importo complessivo di euro 30.000 oltre accessori (cfr. documentazione citata).
2.1. In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione del convenuto circa CP_1
l'avvenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia introdotta dall'odierna parte attrice.
Le eccezioni sono inammissibili in quanto il convenuto si è costituito tardivamente;
nella specie la parte si è costituita il 12 aprile 2023 mentre la data fissata nel decreto emesso ai sensi dell'art. 168 bis quinto comma cod. proc. civ. era quella del 1° febbraio
2023.
Ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ., nella versione applicabile all'odierno giudizio, il convenuto avrebbe dovuto costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi pagina 5 di 14 dell'art. 168 bis quinto comma e nella propria comparsa avrebbe dovuto, a pena di decadenza, proporre le eccezioni sostanziali non rilevabili d'ufficio, come lo sono quelle di decadenza e prescrizione.
Il combinato disposto delle due norme comporta la conclusione per la quale il convenuto per non decadere dal potere processuale indicato avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente.
3. Per quanto riguarda la normativa applicabile al caso di specie si ritiene che questa vada individuata, innanzitutto, negli articoli 1667 e 1668 cod. civ. essendo intervenuto tra l'attore e un contratto di appalto. Controparte_1
Inoltre, è incontestato che abbia assunto nel caso di specie il Controparte_3
ruolo di progettista e direttore dei lavori;
la circostanza è comunque documentata essendo
Org stato , allorquando ha presentato la inerente alle opere oggetto di Controparte_3
causa, ad indicarsi quale direttore dei lavori (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte attrice) ed aver redatto il progetto delle opere (cfr. doc. n. 2 fascicolo ). CP_3
È noto che “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c.” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 14378 del 24/05/2023).
3.1. Ciò chiarito, parte attrice ha allegato che le modalità di posa e ancoraggio dei pannelli di copertura alla struttura dell'edificio non sono conformi alle regole tecniche;
infatti “l'Impresa resistente ha forato a passo costante le travi della copertura, ha posizionato (ex novo) dei listelli di legno sulle travi di cemento armato e ha “assicurato” i listelli di legno alla struttura con un “filo di ferro”; dalla copertura così ricostruita arriverebbero delle infiltrazioni di acqua piovana e comunque sarebbero evidenti “ampie fessurazioni nei punti di raccordo dei pannelli di copertura con gli elementi strutturali del capannone (sia in corrispondenza del perimetro dell'edificio sia lungo le travi longitudinali e ortogonali)”.
Sulla sussistenza dei vizi occorre richiamare le conclusioni della ctu svolta nella pagina 6 di 14 fase di accertamento tecnico preventivo intervenuto tra le parti così come integrata durante il giudizio odierno, in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito e delle osservazioni ricevute.
La Consulente ha verificato che le nuove lastre di copertura sono state posate in opera e fissate alla struttura muraria tramite un listello di legno a sua volta fissato alla trave in c.a. prefabbricato;
è stato, però, accertato dalla ctu che secondo la scheda tecnica del costruttore della lastra di copertura il fissaggio della stessa “alla struttura muraria è previsto tramite l'utilizzo di scossalina metallica antigoccia con la foratura di fissaggio nella parte bassa della sagoma di lastra e non nella parte alta, come realizzato in opera e documentato dall'immagine n.°21”; è stato, inoltre, osservato che è presente “una fessurazione pressoché costante lungo tutta la linea di appoggio del listello in legno rispetto alla trave in c.a. Tale fessurazione è presente in tutti i punti di appoggio e fissaggio delle nuove lastre di copertura al listello in legno come sopra fissato alla struttura muraria”.
Orbene, la presenza di una fessurazione lungo tutti i punti di appoggio e fissaggio costituisce un elemento gravemente presuntivo circa il fatto che le infiltrazioni di acqua piovana lamentate dall'attrice avvengano anche da tali spazi;
la circostanza è anche suffragata dalla documentazione video prodotta dall'attrice (cfr. doc. n. 37 fascicolo parte attrice) la cui autenticità non è stata in alcun modo contestata dalle parti, la quale rappresenta un gocciolamento di acqua proveniente dalla linea di contatto tra la copertura del tetto e la trave preesistente.
La circostanza che la condizioni dell'immobile siano ancora buone e che non ci siano conseguenze palesi di danni da infiltrazioni è irrilevante in quanto l'attrice non ha chiesto di essere risarcita dei danni dovuti all'acqua piovana entrata all'interno dell'immobile ma ha chiesto di essere ristorata dei costi per eliminare il vizio, costituito dalla fessurazione anzidetta.
Per questo non è stato ritenuto necessario rinnovare l'accertamento tecnico disponendo anche una prova concreta di allagamento del tetto.
3.2. Parte attrice ha anche lamentato errori progettuali ed esecutivi in relazione alla c.d. linea vista;
la consulente ha evidenziato che “l'opera non idonea all'uso a cui è
pagina 7 di 14 destinata in quanto i terminali di ancoraggio devono essere fissati a strutture stabili (quali ad esempio pannelli di tamponamento o travi come previste dalle norme tecniche di riferimenti (ad es. UNI 11560) e non ai pannelli di copertura come rilevabile dalla precedente foto n.° 22”.
3.3. In relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi la ctu ha evidenziato che l'eliminazione delle fessurazioni riscontrate lungo la copertura comporta la necessità di rifare il fissaggio della lastra alla struttura della trave in c.a. seguendo le indicazioni tecniche del produttore;
che per eseguire tale operazione occorre procedere alla “completa rimozione delle lastre di copertura poste in opera, ciò al fine di poter applicare la scossalina metallica che garantirà un idoneo fissaggio e la corretta protezione all'infiltrazione dell'acqua meteorica”.
Circa la possibilità di riutilizzare le lastre precedenti, come auspicato dai convenuti, la consulente ha dettagliatamente specificato “che le lastre poste in opera, una volta rimosse, non saranno più utilizzabili in quanto l'attuale fissaggio sulla costa della nervatura ha danneggiato la lastra in quanto il fissaggio sarebbe dovuto avvenire mediante vite nella parte bassa della nervatura, così come evidenziato nell'immagine n. 16, mentre il fissaggio attuale ha forato la parte superiore della nervatura [..] l'eventuale riutilizzo delle attuali lastre non esclude il pericolo di nuove infiltrazioni per la difficoltà di sigillatura degli innumerevoli fori praticati sulla nervatura superiore e, in conseguenza a tale rischio che significherebbe non aver risolto la problematica delle infiltrazioni, in quanto non si rispetterebbe nuovamente la corretta posa suggerita dal costruttore”.
A tali specificazioni i ctp e le parti non hanno replicato con argomentazioni altrettanto specifiche e motivate di modo che non si ritiene sussistano ragioni per disattendere le considerazioni della Consulente.
Per quanto riguarda, invece, il riutilizzo della linea si conviene con le osservazioni delle parti convenute essendo i vizi inerenti alle sole modalità di suo ancoraggio alla struttura esistente;
pertanto, dalla quantificazione dei danni operata dalla ctu occorre eliminare la somma di euro 2.500.
Devono parimenti essere accolte le osservazioni in merito ai costi per la posa di pagina 8 di 14 canali di gronda e pluviali nonché per la eliminazione di acque meteoriche perché si tratta di attività estranee all'appalto; per questo devono eliminarsi anche la somma di euro
3.219,68.
3.3.1. In definitiva, gli esborsi che deve affrontare parte attrice per eliminare i vizi delle opere a suo tempo appaltate sono pari ad euro 55.750,92 oltre i.v.a. e cassa previdenziale laddove prevista in base alla normativa applicabile nonché interessi legali e rivalutazione monetaria secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dalla notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
3.4. Circa l'imputabilità dei vizi riscontrati si deve evidenziare che dalla ctu sono emersi vizi esecutivi inerenti tanto all'installazione delle lastre di copertura quanto quelle della linea vita. Tali errori esecutivi sono direttamente connessi ad erronee scelte progettuali consistite, da un lato, nell'aver previsto l'installazione delle lastre di copertura secondo modalità difformi dalle schede tecniche del costruttore o comunque tali da creare una fessurazione lungo tutta l'area di contatto tra la copertura e la trave di sostegno e, dall'altro, nella installazione della linea vita in modo difforme alla normativa tecnica direttamente applicabile.
Sulla questione si deve evidenziare che “L'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive pagina 9 di 14 impartite dal committente, nei cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22036 del
17/10/2014 e Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 05/05/2003).
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie sussista una responsabilità dell'appaltatore per aver dato esecuzione ad un progetto non conforme alle regole tecniche e per aver, comunque, posato le lastre di copertura del tetto e la nuova linea vita in modo inidoneo a corrispondere alla diligenza da egli esigibile;
tuttavia, la responsabilità di deve ritenersi prevalente rispetto a quella dell'appaltatore Controparte_3 CP_1
in quanto egli ha rivestito anche il ruolo di direttore dei lavori: in tale veste il
[...] convenuto avrebbe dovuto vigilare sulle modalità esecutive dell'opera e se lo avesse fatto in modo diligente avrebbe dovuto accertare, in particolare, che le modalità di esecuzione delle opere non erano rispondenti alla regole tecniche applicabili al caso di specie.
In definitiva, la responsabilità per i vizi dianzi descritti deve essere attribuita nella misura di 2/3 in capo a e per 1/3 in capo a Controparte_3 Controparte_1
3.5. Parte attrice ha, quindi, chiesto di essere ristorata anche degli esborsi sostenuti durante l'accertamento tecnico preventivo per l'assistenza tecnica e legale.
In particolare, la parte ha documentato i seguenti esborsi: euro 4.319 per la ctp durante la fase di istruzione preventiva (cfr. docc. nn. 74 e 75 fascicolo parte attrice); euro
3.739,81 per spese di ctu (cfr. doc. nn. 68 e 69 fascicolo parte attrice); euro 305 per il noleggio della piattaforma aerea utilizzata durante l'atp (cfr. docc. nn. 66 e 67 fascicolo parte attrice); euro 855,04 per la redazione della perizia stragiudiziale (cfr. docc. nn. 63 e
63 fascicolo parte attrice).
3.5.1. I convenuti devono quindi essere condannati anche al pagamento della somma complessiva di euro 9.218,85 per spese oltre interessi dalla data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
4. ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento della nota pro Controparte_3
forma n. 11 del 25/2/2020 (cfr. doc. n. 26 fascicolo parte ) pari ad euro 507,52. CP_3
Parte attrice ha eccepito, in via principale, l'insussistenza del proprio debito in pagina 10 di 14 quanto le parti si sarebbero accordate per un compenso di euro 800, il quale sarebbe stato regolarmente pagato (cfr. doc. n. 63 fascicolo parte attrice).
La domanda non può essere accolta.
Come è noto, il creditore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di quanto ad egli dovuto deve provare il titolo fondativo della propria pretesa;
nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da , la richiesta oggetto di pagamento Controparte_3
è stata contestato dall'attrice, la quale ha, innanzitutto, dedotto di non dovere alcunché essendo gli accordi intervenuti tra le parti diversi da quanto allegato dal convenuto.
Pertanto, avrebbe dovuto provare il titolo e, quindi, l'esistenza Controparte_3
di un accordo tra le parti sull'ammontare di corrispettivo oggetto, in parte, della domanda riconvenzionale.
Tuttavia, la parte non ha assolto al proprio onere probatorio.
5. ha chiesto di essere manlevato dalla Controparte_3 Controparte_2
[...]
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha, innanzitutto, eccepito l'inoperatività della polizza.
L'eccezione deve essere parzialmente accolta.
Il convenuto ha documentato di aver sottoscritto una polizza multirischio (cfr. doc.
n. 3 fascicolo terza chiamata); per la responsabilità civile la parte risulta aver stipulato la
“garanzia base”. L'art.
3.3. n. 5 delle condizioni generali prevede che per i danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite la garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere o a rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.
Nel caso di specie, come è emerso anche dall'accertamento della ctu, i vizi riscontrati non incidono sulla stabilità e solidità dell'opera.
Sussiste, viceversa, la copertura assicurativa in relazione alle ulteriori conseguenze patrimoniali subite dal convenuto dipendenti dalla sua responsabilità professionale.
Le condizioni di polizza prevedono, infatti, che l'assicurazione si obbliga a tenere pagina 11 di 14 indenne l'assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritte in polizza.
Diversamente a quanto sostiene l'assicurazione, la “garanzia mancata rispondenza”, che risulta espressamente esclusa dalla polizza applicabile ai fatti di causa, per la quale nemmeno gli esborsi richiesti dall'attrice all'assicurato sarebbero oggetto di garanzia, attiene ad una fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio. Essa riguarda, infatti, le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità cui è destinata, conseguenti di errori di progettazione e/o direzione. Nella fattispecie dedotta in giudizio, sulla base delle risultanze della ctu, si deve escludere che sussistano gli estremi per ritenere che l'opera realizzata sia inidonea all'uso e/o alla necessità a cui è destinata.
La terza chiamata ha anche eccepito la ricorrenza di una franchigia e la limitazione della propria responsabilità alla quota personale di responsabilità dell'assicurato con esclusione di qualsiasi copertura rispetto alla responsabilità solidale dello stesso.
In relazione alla perdita garanzia patrimoniali non è presente tanto nella polizza quanto nelle condizioni generali qualsivoglia franchigia;
invero quest'ultima era prevista solo per i danni alle opere per i quali però la polizza è stata dichiarata non operativa.
Pertanto, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne
[...]
nei limiti dei due terzi degli esborsi da questi sostenuti per risarcire i danni di CP_3
cui al capo 3.5. della presente sentenza nonché per pagare le spese processuali a parte attrice.
6. In punto di spese di lite, si osserva quanto segue.
Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice; tra queste vengono ricomprese le spese di ctp e ctu del presente giudizio, nonché le spese legali sostenute nella fase di atp.
Il parziale accoglimento della domanda di manleva comporta una compensazione delle spese di lite tra e la nella misura Controparte_3 Controparte_2
del 50%; la restante parte delle spese deve essere posta a carico della terza chiamata.
pagina 12 di 14 Le spese vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali dell'odierno giudizio e di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 26.000 euro.
Viene escluso l'aumento per la pluralità di controparti non avendo assunto le difese dell'attrice una diversa articolazione in riferimento a ciascuno dei convenuti.
6.1. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Persona_3
euro 55.750,92 oltre gli accessori specificati al punto 3.3.1.;
2. condanna, inoltre, e in solido tra loro, al pagamento Controparte_3 Persona_3
in favore di parte attrice della somma di euro 9.218,85 oltre gli accessori specificati al punto 3.5.1. della presente sentenza;
3. condanna, altresì, e in solido tra loro al pagamento in Controparte_3 Persona_3
favore di parte attrice delle le spese di lite, che si liquidano in € 5.268,80 per anticipazioni ed in € 17.930 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
4. accoglie parzialmente la domanda di manleva svolta da e, per Controparte_3
l'effetto, condanna la a tenere indenne l'assicurato nella Controparte_2
misura dei due terzi di tutti gli esborsi da egli sostenuti in forza dei punti 2 e 3 del presente dispositivo;
5. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2
che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro Controparte_3
7.051,50 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
6. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu.
pagina 13 di 14 Pavia, 2 aprile 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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