Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2025, proposto da TO di SA titolare della Farmacia di SA Dott. TO & C. S.a.s, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in LI, via Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Comune di Pollena Trocchia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
IC OT, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia OT e Giovanni Leone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
IA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pollena Trocchia sulla istanza presentata dal dott. Di SA in data 5 marzo 2025 per l’avvio del procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie comunali;
nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Pollena Trocchia di provvedere sulla istanza del 5 marzo 2025 di avvio del procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie comunali;
nonché per la condanna del Comune di Pollena Trocchia a provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente addì 5 marzo 2025 con provvedimento espresso e a concludere il procedimento, con richiesta di nomina di Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a per la ipotesi di perdurante inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pollena Trocchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA AL nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato a mezzo p.e.c. il 7 aprile 2025 e depositato il successivo 14 aprile 2025, il ricorrente nella qualità di titolare della farmacia Di SA dott. TO & C. s.a.s. (insistente nella I sede farmaceutica del Comune di Pollena Trocchia) ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio asseritamente serbato dal Comune di Pollena Trocchia sulla propria istanza del 5 marzo 2025 finalizzata all’avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie comunali ed alla conclusione del relativo procedimento.
2. Espone in fatto che:
- a seguito della apertura della terza sede farmaceutica il Comune intimato, ritenuto che l’individuazione della IV sede farmaceutica (delibera n. 84/12) avrebbe comportato la concentrazione di tre farmacie, provvedeva alla revisione della Pianta Organica, rettificando la perimetrazione della IV sede farmaceutica, assegnando quest’ultima nella zona IO Micillo – IO TA (delibera n. 61/2018);
- con deliberazione giuntale n. 125/2019, in assenza di contestuale istituzione di nuova sede farmaceutica, procedeva, quindi, alla revoca della delibera n. 61/2018 e contestualmente confermava la individuazione della IV sede farmaceutica nella zona a valle del territorio comunale; quest’ultima, in particolare, posta a concorso straordinario indetto dalla Regione Campania con d.d. n. 29 del 25 marzo 2013, tutt’ora in corso, risultava non assegnabile poiché “sub iudice”;
- con sentenza n. 4317/2020 (confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 739/2025) il TAR LI ha annullato la delibera comunale n. 125/2019 a seguito delle impugnative promosse dalle titolari della II e III sede farmaceutica;
- per effetto dell’anzidetto contenzioso, pertanto, la Pianta organica delle farmacie risulterebbe ancora definita dalla delibera di G.M. n. 61/2018.
3. Ritenendo, però, la delibera comunale n. 61/2018 inidonea a descrivere dettagliatamente i confini delle zone farmaceutiche (in quanto le strade ricadenti in ciascuna zona non corrisponderebbero alla rappresentazione grafica di perimetrazione delle zone), parte ricorrente ha inoltrato al Comune intimato istanza di avvio dell’istruttoria idonea a procedere alla revisione della P.O. farmaceutica con riferimento alle attuali esigenze dei cittadini residenti, e a voler concludere il procedimento con l’adozione dell’atto pianificatorio.
4. Con il presente ricorso lamenta, quindi, l’illegittima inerzia del Comune sull’istanza anzidetta formulando i seguenti motivi:
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMI 1- 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 SMI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, ECONOMICITÀ E SPEDITEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA IN CONNESSIONE CON LE PREVISIONI DI CUI ALLA L. 475/68;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMI 1- 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 SMI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, ECONOMICITÀ E SPEDITEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 2 L. 475/68.
5. Si è costituito in resistenza il Comune intimato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso mentre le dottoresse IC OT e IA IA, nella qualità di assegnatarie della IV sede farmaceutica, hanno formulato atto di intervento ad opponendum concludendo per la reiezione del ricorso.
6. All’udienza del 21 ottobre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non è meritevole di favorevole scrutinio.
8. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.
9. In base alla legislazione di settore, dunque, il Comune è tenuto a dar corso ad un'attività amministrativa di ricognizione periodica (biennale), che dovrà concludersi con un atto espresso e motivato, a seconda delle risultanze istruttorie, con contenuto di conferma oppure innovativo rispetto alla situazione preesistente, tale da adeguare alle mutate esigenze d'interesse pubblico la c.d. perimetrazione delle farmacie.
10. Nondimeno, in giurisprudenza si è precisato che l'obbligatorietà è riferita all'attivazione del procedimento e non al suo risultato: tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione (in termini, T.A.R. LI Campania Sez. III, 3 aprile 2024, n. 2168).
11. La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, rispetto al quale può essere certamente esperito - contrariamente a quanto dedotto dalle resistenti - in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, il rimedio dell'impugnativa del silenzio, proponibile, difatti, non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d'ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato ( ex multis , T.A.R. LI, Sez. III, 16 marzo 2023, n.1700).
12. Tanto premesso, è evidente che nessuna inerzia può essere imputata all’Amministrazione all’atto della proposizione del ricorso dal momento che la disciplina di settore si limita a precisare che il procedimento di revisione debba concludersi il 31 dicembre dell’anno pari (il 2026, tenuto conto della data di presentazione dell’istanza di revisione, e del contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 739/2025).
13. Viceversa, parte ricorrente (cfr. le conclusioni in calce al ricorso introduttivo) ha chiesto condannarsi l’Amministrazione civica resistente a concludere il procedimento con provvedimento espresso nel precedente anno dispari (2025), in violazione di legge e senza tenere conto della complessità del procedimento ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della l. n. 475/1968.
14. In ogni caso il procedimento in questione risulta comunque – tempestivamente – già avviato, come attestato dal competente dirigente comunale con nota del 6 giugno 2025.
15. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano rispettivamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge in favore del Comune di Pollena Trocchia, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge in favore della dott.ssa OT IC (interveniente ad opponendum) e in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge in favore della dott.ssa IA IA (interveniente ad opponendum).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG SA Di LI, Presidente
IA AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | UG SA Di LI |
IL SEGRETARIO