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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 15700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15700 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CASTELLANO CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GALANTE ASPRENO
AR presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2025 e esponevano di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Napoli in data 7.9.2021, in regime di separazione dei beni (Atto N. 7, Parte
II Serie A, Sez. I, Anno 2021); che dalla loro unione era nata in data [...] in [...] la piccola
; che con il passare del tempo era venuta meno la comunione spirituale e materiale Persona_1 tra i due coniugi, i quali, di fatto, avevano interrotto la coabitazione, non intrattenendo più alcun tipo di rapporto coniugale da oltre un anno;
che il sig. già viveva stabilmente presso CP_2
1 RG 15700/2025
l'abitazione della di lui madre e lavorava saltuariamente per 2/3 volte a settimana presso una ditta di pulizie senza regolare contratto, mentre la signora si occupava della minore a CP_1 Per_1 tempo pieno, stante la tenera età della minore, e dell'altro figlio , avuto da precedente Persona_2 relazione;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio individuate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 4.12.2025:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e comunicandosi con lettera raccomandata almeno un mese prima ogni variazione di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Napoli alla via Fondaco S. Gregorio Armeno, 14 verrà assegnata con tutti gli arredi alla moglie che vi continuerà a vivere con i figli e;
Persona_1 Persona_2
3. la figlia minore , nata a [...] il [...], verrà affidata in modo condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
RG 15700/2025
decidere in maniera differente. Ciascun genitore terrà con sé la figlia il giorno del rispettivo compleanno e onomastico mentre il compleanno della minore sarà trascorso possibilmente con entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascuno di loro. I genitori si impegnano a rispettare sempre la volontà della minore e a non forzarla in nessuna scelta e/o decisione;
5. Il sig. si obbliga, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a versare Controparte_2 mediante bonifico su c/c intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un CP_1 contributo per il mantenimento della figlia determinato nella somma di € 300,00 (trecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità
a quanto previsto dal Protocollo di intesa stipulato e sottoscritto il 7.3.18 dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA Napoli e oltre all'Assegno Unico nella misura del
100% alla madre;
6. I coniugi espressamente rinunciano al mantenimento in quanto dichiarano di poter provvedere autonomamente alle loro esigenze, ed espressamente accettano le reciproche rinunce;
7. Per le spese e competenze di giudizio le parti, prive di reddito superiore ad € 12.838,01 hanno sottoscritto reciproca istanza di patrocinio a spese dello Stato.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 RG 15700/2025
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e CP_1
, nato a [...] il [...] (Atto N. 7, Parte II Serie A, Sez. I, Anno 2021); Controparte_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come meglio specificate nelle note congiunte depositate in data 4.12.2025, e sopra riportate;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 12.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Si specifica, in relazione ai giorni settimanali di esercizio del diritto-dovere di visita paterno, che il padre incontrerà la figlia minore , nata a [...] il [...], il martedì e il Persona_1 giovedì dalle 16:00 alle 19:00 e, a partire da gennaio 2026 ovvero dal terzo anno di età della minore, quest'ultima trascorrerà con il padre weekend alterni a partire dal sabato alle 16:00 alla domenica alle 19:00 pernottando presso l'abitazione paterna sita in via Matteo Renato Imbriani
n.72/d. Precisano altresì che a partire dalla fine dell'anno scolastico 2025/2026, ovvero dal mese di giugno 2026, il padre terrà con sé la minore a fine settimana alterni dal venerdì alle Per_1
16:00 alla domenica alle 19:00 pernottando con la figlia con la propria abitazione sita in Napoli alla via Matteo Renato Imbriani n. 72/d. Durante le festività la minore salvo diverso Per_1 accordo, trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio. I coniugi, su accordo, potranno
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15700 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CASTELLANO CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GALANTE ASPRENO
AR presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2025 e esponevano di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Napoli in data 7.9.2021, in regime di separazione dei beni (Atto N. 7, Parte
II Serie A, Sez. I, Anno 2021); che dalla loro unione era nata in data [...] in [...] la piccola
; che con il passare del tempo era venuta meno la comunione spirituale e materiale Persona_1 tra i due coniugi, i quali, di fatto, avevano interrotto la coabitazione, non intrattenendo più alcun tipo di rapporto coniugale da oltre un anno;
che il sig. già viveva stabilmente presso CP_2
1 RG 15700/2025
l'abitazione della di lui madre e lavorava saltuariamente per 2/3 volte a settimana presso una ditta di pulizie senza regolare contratto, mentre la signora si occupava della minore a CP_1 Per_1 tempo pieno, stante la tenera età della minore, e dell'altro figlio , avuto da precedente Persona_2 relazione;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio individuate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 4.12.2025:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e comunicandosi con lettera raccomandata almeno un mese prima ogni variazione di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Napoli alla via Fondaco S. Gregorio Armeno, 14 verrà assegnata con tutti gli arredi alla moglie che vi continuerà a vivere con i figli e;
Persona_1 Persona_2
3. la figlia minore , nata a [...] il [...], verrà affidata in modo condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
RG 15700/2025
decidere in maniera differente. Ciascun genitore terrà con sé la figlia il giorno del rispettivo compleanno e onomastico mentre il compleanno della minore sarà trascorso possibilmente con entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascuno di loro. I genitori si impegnano a rispettare sempre la volontà della minore e a non forzarla in nessuna scelta e/o decisione;
5. Il sig. si obbliga, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a versare Controparte_2 mediante bonifico su c/c intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un CP_1 contributo per il mantenimento della figlia determinato nella somma di € 300,00 (trecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità
a quanto previsto dal Protocollo di intesa stipulato e sottoscritto il 7.3.18 dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA Napoli e oltre all'Assegno Unico nella misura del
100% alla madre;
6. I coniugi espressamente rinunciano al mantenimento in quanto dichiarano di poter provvedere autonomamente alle loro esigenze, ed espressamente accettano le reciproche rinunce;
7. Per le spese e competenze di giudizio le parti, prive di reddito superiore ad € 12.838,01 hanno sottoscritto reciproca istanza di patrocinio a spese dello Stato.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 RG 15700/2025
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e CP_1
, nato a [...] il [...] (Atto N. 7, Parte II Serie A, Sez. I, Anno 2021); Controparte_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come meglio specificate nelle note congiunte depositate in data 4.12.2025, e sopra riportate;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 12.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Si specifica, in relazione ai giorni settimanali di esercizio del diritto-dovere di visita paterno, che il padre incontrerà la figlia minore , nata a [...] il [...], il martedì e il Persona_1 giovedì dalle 16:00 alle 19:00 e, a partire da gennaio 2026 ovvero dal terzo anno di età della minore, quest'ultima trascorrerà con il padre weekend alterni a partire dal sabato alle 16:00 alla domenica alle 19:00 pernottando presso l'abitazione paterna sita in via Matteo Renato Imbriani
n.72/d. Precisano altresì che a partire dalla fine dell'anno scolastico 2025/2026, ovvero dal mese di giugno 2026, il padre terrà con sé la minore a fine settimana alterni dal venerdì alle Per_1
16:00 alla domenica alle 19:00 pernottando con la figlia con la propria abitazione sita in Napoli alla via Matteo Renato Imbriani n. 72/d. Durante le festività la minore salvo diverso Per_1 accordo, trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio. I coniugi, su accordo, potranno
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