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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12355 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 28.3.2025
e vertente tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale del Castro
Pretorio n. 118, presso la Direzione Generale dell'Ente, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Raffaella Ciardo e Marco Di Giugno per procura in atti,
- attore - opponente -
e
nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, Controparte_2
- convenuto - opposto - contumace -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
pagina 1 di 5 22033/22, emesso dal Tribunale di Roma e notificato il 20.12.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro Controparte_2
375.000,00, oltre interessi e spese, in forza d fattura n. 4 del 2012, relativa al contratto del 19.4.2011 avente ad oggetto il programma di ricerca per la realizzazione e sperimentazione in esercizio di un impianto fotovoltaico a concentrazione.
Parte opponente eccepiva che parte opposta non completava la fase 1 del programma di ricerca e non iniziava le successive fasi;
che il contratto doveva essere eseguito entro il 13.4.2013; di aver corrisposto la propria quota di contributo di euro 510.414,91; di aver concesso una proroga di sette mesi;
che per la fattura n.
4/2012 non era mai intervenuta la relativa autorizzazione;
che il progetto non era mai concluso e che non era presentato il rendiconto, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria della risoluzione del contratto, con condanna allo smantellamento dell'impianto esistente ed al ripristino dell'area.
Si costituiva la , rilevando di aver portato il progetto a Controparte_2
compimento e realizzato tutte le fasi, che l'impianto fotovoltaico era oggetto di collaudo positivo in data 22.9.2015, che a titolo di contributo doveva Pt_1
versare euro 1.000.000,00, mentre erogava la minor somma di euro 510.414,91, nonché chiedendo il pagamento della ulteriore somma di euro 114.585,09 quale saldo residuo.
Interrotto e riassunto il giudizio a seguito del fallimento della , Controparte_2
nessuno si costituiva per parte opposta.
All'udienza del 28.3.2025, l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, per la riduzione della fattura all'importo di euro 150.000,00, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
pagina 2 di 5 DIRITTO
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora avvenuta scadenza dell'obbligazione (per tutte
Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.13533).
Nella fattispecie la lamenta il mancato pagamento del Controparte_2 corrispettivo relativo al contratto intercorrente tra le parti, mentre evidenzia Pt_1
la mancata esecuzione del contratto stesso e ne chiede la risoluzione.
Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto e sulla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (per tutte Cass. civ., Sez. III, 22/10/2014, n. 22346).
pagina 3 di 5 Sul punto parte opponente non prova il mancato pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, ma risulta anche che parte opposta è inadempiente al contratto del 19.4.2011.
Infatti, lo stesso ai sensi dell'art. 1) ha per oggetto “l'attuazione di un programma di ricerca per la realizzazione e sperimentazione di un impianto fotovoltaico a concentrazione per la cogenerazione di energia elettrica e termica nella
“Aereostazione arrivi provvisoria” dell'aeroporto di Pantelleria”.
L'art. 2) prevede che il progetto è composto di quattro fasi, redazione della progettazione esecutiva dell'impianto, realizzazione dell'impianto e verifiche di funzionalità, attivazione dell'impianto e raccolta dati operativa e definizione specifiche tecniche preliminari e definitive e che lo stesso deve essere realizzato
“in un termine temporale complessivo di 24 (ventiquattro mesi)”, poi prorogato di sette mesi.
La eccepisce di aver realizzato tutte le fasi del progetto, ma la Controparte_2 circostanza è smentita dalla stessa “Relazione finale sui risultati della ricerca,
, riguardante la sperimentazione della tecnologia fotovoltaica ad CP_3
elevata concenttrazione e in cogenerazione” (doc. n. 7 fascicolo parte opposta), dove, pur risultando svolta la prima fase, la chiede di Controparte_2
concordare la chiusura finale del progetto, dunque non completato.
Del resto da nessun elemento risulta la realizzazione e l'attivazione dell'impianto, riguardando il collaudo statico del 19.11.2015, in atti, le opere di fondazione e le strutture metalliche dell'impianto fotovoltaico, non la sua realizzazione ed attivazione.
La mancata realizzazione del progetto, nel quadro della funzione economico- sociale del contratto stesso e degli interessi perseguiti dalle parti nel senso sopra precisato, integra un comportamento inadempiente più grave rispetto al mancato pagamento del corrispettivo, considerato anche che ha corrisposto come Pt_1
pagina 4 di 5 suo contributo euro 510.414,91, atteso che impedisce che il contratto raggiunga lo scopo per il quale è stato stipulato, e, dunque, giustifica il mancato pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Dunque inadempiente è da considerarsi la e il decreto Controparte_2 ingiuntivo è revocato, con assorbimento dell'ulteriore domanda di pagamento del saldo di euro 114.585,09.
Inoltre, trattandosi di inadempimento grave ex art. 1455 c.c., in accoglimento della riconvenzionale il contratto è risolto e la “Curatela della liquidazione giudiziale della è condannata ex art. 5, comma 2°, del contratto Controparte_2
all'immediato smantellamento dell'impianto esistente ed al ripristino dell'area.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) accoglie l'opposizione; b) revoca il decreto ingiuntivo;
c) dichiara risolto il contratto del 19.4.2011 per grave inadempimento della;
d) Controparte_2
condanna nella qualità di curatore della liquidazione Controparte_1 giudiziale della , all'immediato smantellamento dell'impianto Controparte_2
esistente ed al ripristino dell'area, e) condanna nella qualità Controparte_1 di curatore della liquidazione giudiziale della , al pagamento Controparte_2
delle spese processuali pari ad euro 8.700,00 per compensi ed euro 700,00 per spese, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge.
Roma, 9.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 28.3.2025
e vertente tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale del Castro
Pretorio n. 118, presso la Direzione Generale dell'Ente, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Raffaella Ciardo e Marco Di Giugno per procura in atti,
- attore - opponente -
e
nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, Controparte_2
- convenuto - opposto - contumace -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
pagina 1 di 5 22033/22, emesso dal Tribunale di Roma e notificato il 20.12.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro Controparte_2
375.000,00, oltre interessi e spese, in forza d fattura n. 4 del 2012, relativa al contratto del 19.4.2011 avente ad oggetto il programma di ricerca per la realizzazione e sperimentazione in esercizio di un impianto fotovoltaico a concentrazione.
Parte opponente eccepiva che parte opposta non completava la fase 1 del programma di ricerca e non iniziava le successive fasi;
che il contratto doveva essere eseguito entro il 13.4.2013; di aver corrisposto la propria quota di contributo di euro 510.414,91; di aver concesso una proroga di sette mesi;
che per la fattura n.
4/2012 non era mai intervenuta la relativa autorizzazione;
che il progetto non era mai concluso e che non era presentato il rendiconto, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria della risoluzione del contratto, con condanna allo smantellamento dell'impianto esistente ed al ripristino dell'area.
Si costituiva la , rilevando di aver portato il progetto a Controparte_2
compimento e realizzato tutte le fasi, che l'impianto fotovoltaico era oggetto di collaudo positivo in data 22.9.2015, che a titolo di contributo doveva Pt_1
versare euro 1.000.000,00, mentre erogava la minor somma di euro 510.414,91, nonché chiedendo il pagamento della ulteriore somma di euro 114.585,09 quale saldo residuo.
Interrotto e riassunto il giudizio a seguito del fallimento della , Controparte_2
nessuno si costituiva per parte opposta.
All'udienza del 28.3.2025, l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, per la riduzione della fattura all'importo di euro 150.000,00, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
pagina 2 di 5 DIRITTO
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora avvenuta scadenza dell'obbligazione (per tutte
Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.13533).
Nella fattispecie la lamenta il mancato pagamento del Controparte_2 corrispettivo relativo al contratto intercorrente tra le parti, mentre evidenzia Pt_1
la mancata esecuzione del contratto stesso e ne chiede la risoluzione.
Orbene, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto e sulla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (per tutte Cass. civ., Sez. III, 22/10/2014, n. 22346).
pagina 3 di 5 Sul punto parte opponente non prova il mancato pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, ma risulta anche che parte opposta è inadempiente al contratto del 19.4.2011.
Infatti, lo stesso ai sensi dell'art. 1) ha per oggetto “l'attuazione di un programma di ricerca per la realizzazione e sperimentazione di un impianto fotovoltaico a concentrazione per la cogenerazione di energia elettrica e termica nella
“Aereostazione arrivi provvisoria” dell'aeroporto di Pantelleria”.
L'art. 2) prevede che il progetto è composto di quattro fasi, redazione della progettazione esecutiva dell'impianto, realizzazione dell'impianto e verifiche di funzionalità, attivazione dell'impianto e raccolta dati operativa e definizione specifiche tecniche preliminari e definitive e che lo stesso deve essere realizzato
“in un termine temporale complessivo di 24 (ventiquattro mesi)”, poi prorogato di sette mesi.
La eccepisce di aver realizzato tutte le fasi del progetto, ma la Controparte_2 circostanza è smentita dalla stessa “Relazione finale sui risultati della ricerca,
, riguardante la sperimentazione della tecnologia fotovoltaica ad CP_3
elevata concenttrazione e in cogenerazione” (doc. n. 7 fascicolo parte opposta), dove, pur risultando svolta la prima fase, la chiede di Controparte_2
concordare la chiusura finale del progetto, dunque non completato.
Del resto da nessun elemento risulta la realizzazione e l'attivazione dell'impianto, riguardando il collaudo statico del 19.11.2015, in atti, le opere di fondazione e le strutture metalliche dell'impianto fotovoltaico, non la sua realizzazione ed attivazione.
La mancata realizzazione del progetto, nel quadro della funzione economico- sociale del contratto stesso e degli interessi perseguiti dalle parti nel senso sopra precisato, integra un comportamento inadempiente più grave rispetto al mancato pagamento del corrispettivo, considerato anche che ha corrisposto come Pt_1
pagina 4 di 5 suo contributo euro 510.414,91, atteso che impedisce che il contratto raggiunga lo scopo per il quale è stato stipulato, e, dunque, giustifica il mancato pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Dunque inadempiente è da considerarsi la e il decreto Controparte_2 ingiuntivo è revocato, con assorbimento dell'ulteriore domanda di pagamento del saldo di euro 114.585,09.
Inoltre, trattandosi di inadempimento grave ex art. 1455 c.c., in accoglimento della riconvenzionale il contratto è risolto e la “Curatela della liquidazione giudiziale della è condannata ex art. 5, comma 2°, del contratto Controparte_2
all'immediato smantellamento dell'impianto esistente ed al ripristino dell'area.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) accoglie l'opposizione; b) revoca il decreto ingiuntivo;
c) dichiara risolto il contratto del 19.4.2011 per grave inadempimento della;
d) Controparte_2
condanna nella qualità di curatore della liquidazione Controparte_1 giudiziale della , all'immediato smantellamento dell'impianto Controparte_2
esistente ed al ripristino dell'area, e) condanna nella qualità Controparte_1 di curatore della liquidazione giudiziale della , al pagamento Controparte_2
delle spese processuali pari ad euro 8.700,00 per compensi ed euro 700,00 per spese, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge.
Roma, 9.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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