Decreto cautelare 9 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15383/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15383 del 2022, proposto da UE RI LD, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Decreto del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Campania - Istituto Comprensivo Statale "Gennaro Capuozzo" notificato in data 15.09.2022 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, decreta “Per la docente LD UE RI, C.F.: [...], la proposta di esclusione dalle graduatorie GPS e Graduatorie Istituto di sostegno della Provincia di Napoli per la scuola secondaria di primo grado, posto sostegno (ADMM) con conseguente perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento fino al riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno, conseguito all'estero.";
nonché per l'annullamento
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MI – USR Campania, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per le quali è stata esclusa, sostegno per la scuola secondaria di primo grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista l’ordinanza cautelare 1698 del 2023 e l’ordinanza collegiale n. 17256 del 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa RI AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Sig.ra UE RI LD ha conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero, in un Paese UE (Spagna) entro il 30 maggio 2022.
Sulla base di questo, ha presentato al Ministero dell’Istruzione istanza di riconoscimento, ex Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/CE e D. Lgs. 206/2007, della specializzazione conseguita in Spagna, con domanda inviata tramite istanze online, come previsto dalla normativa in vigore e regolarmente protocollata dal MIUR.
Ha altresì presentato domanda per l'inserimento nelle GPS in qualità di docente ADMM.
Con il Decreto impugnato la domanda della ricorrente è stata respinta rilevando che il titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna attualmente non risulta ancora riconosciuto;
2. Il ricorso avverso il decreto è stato affidato ai seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, ingiustizia e disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà, omessa motivazione e sviamento di funzione .
L’esclusione della ricorrente sarebbe arbitraria in quanto ella risulta aver conseguito il titolo di specializzazione al sostegno in un Paese UE (Spagna) entro il 30 maggio 2022.
Tale specializzazione integra il requisito richiamato nell'O.M. n. 112/2022 e sulla base di questa è stata presentata istanza di riconoscimento, ex Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/CE e D. Lgs. 206/2007, della specializzazione conseguita in Spagna, con domanda inviata tramite piattaforma telematica e regolarmente protocollata dal Ministero dell'Istruzione.
La ricorrente pertanto censura l'O.M. n. 112/2022, nella parte in cui (art. 7) prevedeva l'inclusione in graduatoria degli abilitati all'estero solo ove fossero già in possesso dell'abilitazione e del riconoscimento entro la medesima data del 20.07.2022.
II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, ingiustizia e disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà, omessa motivazione e sviamento di funzione.
La ricorrente lamenta di aver subito un trattamento fortemente discriminatorio non solo da parte dell'O.M. n. 112/2022 ma anche, in sede di applicazione, da parte dell'USR regionale in quanto la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva per gli abilitati all'estero, in attesa di riconoscimento, va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare, di regola, effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. TAR Lazio - Roma, n. 3400/2019).
3. Il Tar ha respinto l’istanza di misura monocratica e con ordinanza 1698/2023 ha altresì respinto la domanda cautelare collegiale “ considerato il rilievo assorbente che la parte istante ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero nell’ottobre 2022, successivamente alla domanda instata il 30 maggio 2022 ai fini dell’inserimento nelle GPS in qualità di docente per il sostegno e dunque oltre il termine indicato dall’O.M. 112/2022.” Pertanto ha ritenuto “l’infondatezza della domanda in quanto la posizione dedotta appare in contrasto con le disposizioni generali dell’OM 112/2022 in tema di ammissione alle graduatorie.”.
4. L’ordinanza del Tar è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 2647/2023, che ne ha ribadito la fondatezza.
5. Dal 2023 in poi non è stata effettuata altra attività processuale.
La causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026.
6. Il ricorso è palesemente infondato e va respinto.
Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno evidenziato che la situazione concreta della ricorrente impedisce l’accoglimento del gravame, in quanto è vero che il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero è stato conseguito entro il 30 maggio 2022, così come richiesto dall'O.M. n. 112/2022, ma il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all'Ordinanza Ministeriale (OM) 112/2022 per l'aggiornamento e l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è stato il 31 maggio 2022, con apertura delle funzioni su Istanze Online a partire dal 12 maggio 2022, secondo quanto stabilito dall'OM del 6 maggio 2022.
La ricorrente, invece, ha presentato presso il Ministero domanda di riconoscimento della specializzazione conseguita all'estero nell’ottobre 2022 (cfr. documenti in atti), quindi a termine scaduto.
Sul punto, è vero che la giurisprudenza ha ribadito che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (T.A.R. Lazio, sez. IV-bis, 15 gennaio 2025, 637) ed è quindi consentita l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
Tuttavia, nel caso concreto la domanda è stata presentata dopo mesi dalla chiusura del termine per la presentazione, con conseguente inevitabile rigetto del ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna UE RI LD al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
RI AR LL, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR LL | EN ST |
IL SEGRETARIO